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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/09/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 33 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33 /2025 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] Capestrano ed elettivamente domiciliata, in L'Aquila, Via
Colombo Andreassi n. 8, presso lo studio del difensore Avv. Maurizio Capri
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...] Sulmona (AQ) ed elettivamente domiciliato, presso in Capestrano (AQ) Via Roma n. 25, presso la Residenza per Anziani Socio Assistenziale
[...]
deceduto in data 16.5.2025. CP_2
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente con note del 27.5.2025 chiedeva: “All'On.le Tribunale di L'Aquila di dichiarare
l'estinzione del procedimento in epigrafe.”
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 8.1.2025, , coniuge del Sig. Parte_1 CP_1 veniva dichiarata, con sentenza n. 305/2016, la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con chiedeva che venisse dichiarata Controparte_1
l'interdizione dello stesso e formulava le seguenti conclusioni “Voglia dichiarare
l'interdizione del Sig. (C.F. ) nato il Controparte_1 C.F._2
06.08.1940 a L'Aquila, residente a [...], attualmente domiciliato in Capestrano (AQ) Via Roma n. 25, presso la
[...]
e nominare la Sig.ra (C.F. Controparte_3 Parte_1
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Rua Porta Lago n. 3 quale tutore dello stesso”.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) Sig. Controparte_1 persona anziana ed affetta da varie patologie invalidanti, non risultava più autosufficiente, con necessità di aiuto globale e continuo;
b) lo stesso risultava affetto da gravi deficit cognitivi e presenta demenza di grado grave (CDR: 3) per cui non era in grado di intendere e di volere, come da certificazione medica alegata;
c) l'interdicendo non risultava più in grado di compiere autonomamente semplici atti della vita quotidiana, né di provvedere ai propri interessi patrimoniali;
d) pertanto si riteneva necessaria la dichiarazione di interdizione del Sig. e la nomina della Controparte_1
Sig.ra quale suo tutore. Parte_1
3. All'udienza del 16.04.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, la ricorrente segnalava che l'interdicendo aveva subito un intervento al cuore. Il Presidente rinviava all'udienza del 8.5.2025per l'audizione dell'interdicendo.
4. All'udienza del 8.5.2025 tenutasi presso la casa di riposo “La Sorgente”, in Capestrano, dove interdicendo, sig. era ospitato, il Presidente procedeva all'esame Controparte_1 dell'interdicendo, il quale – come risulta dal verbale in atti – allettato, non mostrava alcuna capacità di relazionarsi con nessuno dei presenti e neppure con i familiari. Gli
OSS della struttura confermavano che l'interdicendo riusciva talvolta ad esprimere solo lo stimolo della sete. All'esito dell'udienza il Presidente riservava ordinanza circa la nomina del C.T.U.
5. Con istanza depositata in data 27.5.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava il certificato di morte del Sig. avvenuta in data in data 16.5.2025 e chiedeva di CP_1 dichiarare l'estinzione del procedimento in epigrafe.
2 6. Con ordinanza del 26.6.2025 l'istruttore mandava al Pubblico Ministero ricorrente per le sue conclusioni e riservava di riferire al Collegio.
7. Il pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'ipotizzata declaratoria di cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuto decesso dell'interdicendo e di estinzione dell'intero procedimento.
8. In punto di spese legali, trattandosi di procedimento avviato dai parenti prossimi della parte interessata e non dal pubblico ministero, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ Dichiara l'estinzione della procedura;
▪ Spese irripetibili.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33 /2025 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] Capestrano ed elettivamente domiciliata, in L'Aquila, Via
Colombo Andreassi n. 8, presso lo studio del difensore Avv. Maurizio Capri
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...] Sulmona (AQ) ed elettivamente domiciliato, presso in Capestrano (AQ) Via Roma n. 25, presso la Residenza per Anziani Socio Assistenziale
[...]
deceduto in data 16.5.2025. CP_2
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente con note del 27.5.2025 chiedeva: “All'On.le Tribunale di L'Aquila di dichiarare
l'estinzione del procedimento in epigrafe.”
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 8.1.2025, , coniuge del Sig. Parte_1 CP_1 veniva dichiarata, con sentenza n. 305/2016, la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con chiedeva che venisse dichiarata Controparte_1
l'interdizione dello stesso e formulava le seguenti conclusioni “Voglia dichiarare
l'interdizione del Sig. (C.F. ) nato il Controparte_1 C.F._2
06.08.1940 a L'Aquila, residente a [...], attualmente domiciliato in Capestrano (AQ) Via Roma n. 25, presso la
[...]
e nominare la Sig.ra (C.F. Controparte_3 Parte_1
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Rua Porta Lago n. 3 quale tutore dello stesso”.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) Sig. Controparte_1 persona anziana ed affetta da varie patologie invalidanti, non risultava più autosufficiente, con necessità di aiuto globale e continuo;
b) lo stesso risultava affetto da gravi deficit cognitivi e presenta demenza di grado grave (CDR: 3) per cui non era in grado di intendere e di volere, come da certificazione medica alegata;
c) l'interdicendo non risultava più in grado di compiere autonomamente semplici atti della vita quotidiana, né di provvedere ai propri interessi patrimoniali;
d) pertanto si riteneva necessaria la dichiarazione di interdizione del Sig. e la nomina della Controparte_1
Sig.ra quale suo tutore. Parte_1
3. All'udienza del 16.04.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, la ricorrente segnalava che l'interdicendo aveva subito un intervento al cuore. Il Presidente rinviava all'udienza del 8.5.2025per l'audizione dell'interdicendo.
4. All'udienza del 8.5.2025 tenutasi presso la casa di riposo “La Sorgente”, in Capestrano, dove interdicendo, sig. era ospitato, il Presidente procedeva all'esame Controparte_1 dell'interdicendo, il quale – come risulta dal verbale in atti – allettato, non mostrava alcuna capacità di relazionarsi con nessuno dei presenti e neppure con i familiari. Gli
OSS della struttura confermavano che l'interdicendo riusciva talvolta ad esprimere solo lo stimolo della sete. All'esito dell'udienza il Presidente riservava ordinanza circa la nomina del C.T.U.
5. Con istanza depositata in data 27.5.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava il certificato di morte del Sig. avvenuta in data in data 16.5.2025 e chiedeva di CP_1 dichiarare l'estinzione del procedimento in epigrafe.
2 6. Con ordinanza del 26.6.2025 l'istruttore mandava al Pubblico Ministero ricorrente per le sue conclusioni e riservava di riferire al Collegio.
7. Il pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'ipotizzata declaratoria di cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuto decesso dell'interdicendo e di estinzione dell'intero procedimento.
8. In punto di spese legali, trattandosi di procedimento avviato dai parenti prossimi della parte interessata e non dal pubblico ministero, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ Dichiara l'estinzione della procedura;
▪ Spese irripetibili.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
3