Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista, rispettivamente, dal paragrafo 4 dell'articolo 13 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 1969 e dal paragrafo 3 dell'articolo 30 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento del 1971.
Articolo 1Articolo 3
- Legge 27 maggio 1999, n. 177
Articolo 2 della Legge 27 maggio 1999, n. 177
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19 giugno 1999
19 giugno 1999
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