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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9753/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9753 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2563/2023 pubblicata in data
8/6/2023 dal Giudice di Pace di Frattamaggiore
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. dell'Avv. Maria Luisa Adinolfi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Pozzuoli alla via Carlo Pisacane n. 17;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/03/1961;
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del Ministro p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma alla Via Arenula n. 70;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza n. 2563/2023 resa in primo grado al Giudice di Pace di Frattamaggiore e pubblicata in data 8/6/2023, non notificata, nella quale era stata accolta l'opposizione di volta all'accertamento delle irregolarità di notifica della Controparte_1 cartella e della prescrizione del credito dovuto spese di giustizia di € 21.566,88, di cui era venuto a conoscenza a seguito di un controllo delle iscrizioni a ruolo, mosso dall'interesse di ottenere un finanziamento.
Il Giudice di Pace aveva così statuito nel dispositivo:
Rinnovando le difese già espletate in primo grado, l' lamentava: 1) la nullità della notifica Pt_1 effettuata in primo grado alla parte contumace , in quanto indirizzata ad Controparte_2 indirizzo pec estratto presso il Registro IPA anziché presso il Registro PP.AA., 2) la incompetenza per valore in violazione dell'art. 7 c.p.c. ratione temporis vigente, 3) la incompetenza funzionale e per materia in virtù della natura della sanzione, afferente multe e spese processuali di cui al T.U. spese di giustizia, nonché per la natura del rimedio giurisdizionale ex art. 617 c.p.c., 4) la incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Frattamaggiore in luogo del Giudice di Pace di
Napoli nord in Aversa, in ragione della residenza della opponente in Gricignano d'Aversa 5) la inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire, in violazione dell'art. 12 co. 4 bis d.P.R. 602/1973, 6) l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, 7) difetto di legittimazione passiva, 8) illegittima condanna in solidarietà con l'ente impositore.
In definitiva l' ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del Pt_1 gravame, dichiarando inammissibile la domanda di primo grado o, in subordine, dichiarando l'incompetenza del Giudice di prime cure, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appellante ha notificato l'atto di appello ad al domicilio digitale eletto Controparte_1 presso il difensore costituito in primo grado, tuttavia questi non si è costituito in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia. Non si è costituito nemmeno il , nonostante la rituale notifica a mezzo pec Controparte_2 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata per la decisione.
3. Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni occorre assegnare priorità a quelle di carattere pregiudiziale, che comportano l'accoglimento del ricorso in rito.
Merita accoglimento l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Ha lamentato l'appellante che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato al
, ente impositore, presso l'Avvocatura distrettuale dello stato con sede in Controparte_2
Napoli, ad un indirizzo pec diverso da quello rituale, ovvero all'indirizzo che, secondo la stessa ammissione della parte attrice, era stato Email_1 estratto dal registro IPA. Precisamente si legge nella relata di notifica allegata dall'attrice che l'indirizzo era stato estratto “dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle Pubbliche
Amministrazioni (I.P.A.)”).
L'Agenzia ha invece sostenuto che l'indirizzo primario dell'Avvocatura Distrettuale deputato alla notifica degli atti processuali fosse da individuare nel Registro PP.AA., riconducibile al seguente:
Email_2
Secondo la L. 53/1994, art. 3 bis, comma 1 “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Inoltre al comma 1 bis, L. cit., è stabilito che “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.
I pubblici elenchi di riferimento per le pubbliche amministrazioni sono descritti dall'art. 16 ter, d.l.
179/2012, conv. in L. 221/2012, dove al comma 1 è previsto che “A decorrere dal 15 dicembre
2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” (cd. EG). Al comma 1 ter è inoltre aggiunto che “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle
Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni”.
Il quadro normativo impone quindi di adottare per le notificazioni degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni gli indirizzi di posta elettronica certificata recati nei registri ufficiali. Il notificante ha dunque l'onere di verificare se l'amministrazione disponga di differenti indirizzi pec e, solo in tale caso, selezionare l'indirizzo primario tenuto dal nel registro Controparte_2 delle pubbliche amministrazioni, tralasciando quello presente sul sito istituzionale o sul registro
IPA, che ha invece soltanto una funzione residuale.
La questione non è ignota alla giurisprudenza di legittimità. In fattispecie analoghe, la Corte di
Cassazione ha già avuto modo di affermare che la notifica fatta all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec estratto dal registro IPA è affetta da nullità, perché questo registro è diverso da quello istituito per il processo telematico ed inserito nel registro PA, né è possibile rimediare al difetto di notifica con una sanatoria postuma o con una rimessione in termini quando l'Avvocatura non si sia costituita nel giudizio (Cass. 9/1/2019, n. 287).
Nello specifico, la Cassazione ha ritenuto che “è nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA” (Cass. 5/4/2019, n. 9562, afferma che l'unico registro valido è quello inserito nel EG;
Cass. n. 23738/2018 si riferisce alla notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello estratto dal EG).
Orbene, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, qualora sia stato inserito nel
ReGInDE l'indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione esso è l'unico abilitato per la ricezione delle notifiche e la notifica effettuata presso un ulteriore indirizzo deve considerarsi nulla. Per quanto ci occupa, la Cassazione con l'ordinanza n. 19351/2022 aveva già affermato che “la notifica dell'atto presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio e ne va dichiarata la nullità”.
Questa disamina conferma il principio generale secondo cui, nell'ipotesi di indirizzo del destinatario presente sia nel EG, che nell'IPA, l'unica notifica valida è quella effettuata all'indirizzo EG (in questi termini si veda Tribunale di Napoli 13/12/2024, n. 10822).
Ne consegue che, anche nel caso di specie, la notifica effettuata in primo grado al Controparte_2
risulta affetta da nullità, in quanto estratta dal registro IPA.
[...]
4. La conseguenza processuale della nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado è la nullità di tutti gli atti di causa successivi, compresa la sentenza, e la rimessione della causa al primo giudiceai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c.
La sentenza impugnata deve comunque essere cassata per il grave difetto nella costituzione del contraddittorio.
L'accoglimento in rito dell'appello comporta l'integrale assorbimento degli ulteriori motivi di appello, a prescindere dalla loro astratta fondatezza.
5. La sostanziale soccombenza della parte appellata comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante per il presente grado di giudizio. Queste sono liquidate in conformità dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, in ragione della natura esclusivamente processuale delle questioni esaminate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Risultano inoltre spese da rimborsare per contributo unificato.
Per il primo grado di giudizio si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite in funzione della ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e del;
Controparte_1 Controparte_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 2563/2023 pubblicata in data
8/6/2023 dal Giudice di Pace di Frattamaggiore;
3. Dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e dispone la rimessione degli atti al primo giudice;
4. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario al
[...]
15%, cpa ed iva, per compensi professionali e in € 131,25 per rimborso spese;
5. Compensa integralmente le spese per il primo grado di giudizio.
Aversa, 19/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9753 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2563/2023 pubblicata in data
8/6/2023 dal Giudice di Pace di Frattamaggiore
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. dell'Avv. Maria Luisa Adinolfi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Pozzuoli alla via Carlo Pisacane n. 17;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/03/1961;
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del Ministro p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma alla Via Arenula n. 70;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza n. 2563/2023 resa in primo grado al Giudice di Pace di Frattamaggiore e pubblicata in data 8/6/2023, non notificata, nella quale era stata accolta l'opposizione di volta all'accertamento delle irregolarità di notifica della Controparte_1 cartella e della prescrizione del credito dovuto spese di giustizia di € 21.566,88, di cui era venuto a conoscenza a seguito di un controllo delle iscrizioni a ruolo, mosso dall'interesse di ottenere un finanziamento.
Il Giudice di Pace aveva così statuito nel dispositivo:
Rinnovando le difese già espletate in primo grado, l' lamentava: 1) la nullità della notifica Pt_1 effettuata in primo grado alla parte contumace , in quanto indirizzata ad Controparte_2 indirizzo pec estratto presso il Registro IPA anziché presso il Registro PP.AA., 2) la incompetenza per valore in violazione dell'art. 7 c.p.c. ratione temporis vigente, 3) la incompetenza funzionale e per materia in virtù della natura della sanzione, afferente multe e spese processuali di cui al T.U. spese di giustizia, nonché per la natura del rimedio giurisdizionale ex art. 617 c.p.c., 4) la incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Frattamaggiore in luogo del Giudice di Pace di
Napoli nord in Aversa, in ragione della residenza della opponente in Gricignano d'Aversa 5) la inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire, in violazione dell'art. 12 co. 4 bis d.P.R. 602/1973, 6) l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, 7) difetto di legittimazione passiva, 8) illegittima condanna in solidarietà con l'ente impositore.
In definitiva l' ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del Pt_1 gravame, dichiarando inammissibile la domanda di primo grado o, in subordine, dichiarando l'incompetenza del Giudice di prime cure, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appellante ha notificato l'atto di appello ad al domicilio digitale eletto Controparte_1 presso il difensore costituito in primo grado, tuttavia questi non si è costituito in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia. Non si è costituito nemmeno il , nonostante la rituale notifica a mezzo pec Controparte_2 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata per la decisione.
3. Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni occorre assegnare priorità a quelle di carattere pregiudiziale, che comportano l'accoglimento del ricorso in rito.
Merita accoglimento l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Ha lamentato l'appellante che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato al
, ente impositore, presso l'Avvocatura distrettuale dello stato con sede in Controparte_2
Napoli, ad un indirizzo pec diverso da quello rituale, ovvero all'indirizzo che, secondo la stessa ammissione della parte attrice, era stato Email_1 estratto dal registro IPA. Precisamente si legge nella relata di notifica allegata dall'attrice che l'indirizzo era stato estratto “dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle Pubbliche
Amministrazioni (I.P.A.)”).
L'Agenzia ha invece sostenuto che l'indirizzo primario dell'Avvocatura Distrettuale deputato alla notifica degli atti processuali fosse da individuare nel Registro PP.AA., riconducibile al seguente:
Email_2
Secondo la L. 53/1994, art. 3 bis, comma 1 “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Inoltre al comma 1 bis, L. cit., è stabilito che “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.
I pubblici elenchi di riferimento per le pubbliche amministrazioni sono descritti dall'art. 16 ter, d.l.
179/2012, conv. in L. 221/2012, dove al comma 1 è previsto che “A decorrere dal 15 dicembre
2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” (cd. EG). Al comma 1 ter è inoltre aggiunto che “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle
Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni”.
Il quadro normativo impone quindi di adottare per le notificazioni degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni gli indirizzi di posta elettronica certificata recati nei registri ufficiali. Il notificante ha dunque l'onere di verificare se l'amministrazione disponga di differenti indirizzi pec e, solo in tale caso, selezionare l'indirizzo primario tenuto dal nel registro Controparte_2 delle pubbliche amministrazioni, tralasciando quello presente sul sito istituzionale o sul registro
IPA, che ha invece soltanto una funzione residuale.
La questione non è ignota alla giurisprudenza di legittimità. In fattispecie analoghe, la Corte di
Cassazione ha già avuto modo di affermare che la notifica fatta all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec estratto dal registro IPA è affetta da nullità, perché questo registro è diverso da quello istituito per il processo telematico ed inserito nel registro PA, né è possibile rimediare al difetto di notifica con una sanatoria postuma o con una rimessione in termini quando l'Avvocatura non si sia costituita nel giudizio (Cass. 9/1/2019, n. 287).
Nello specifico, la Cassazione ha ritenuto che “è nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA” (Cass. 5/4/2019, n. 9562, afferma che l'unico registro valido è quello inserito nel EG;
Cass. n. 23738/2018 si riferisce alla notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello estratto dal EG).
Orbene, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, qualora sia stato inserito nel
ReGInDE l'indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione esso è l'unico abilitato per la ricezione delle notifiche e la notifica effettuata presso un ulteriore indirizzo deve considerarsi nulla. Per quanto ci occupa, la Cassazione con l'ordinanza n. 19351/2022 aveva già affermato che “la notifica dell'atto presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio e ne va dichiarata la nullità”.
Questa disamina conferma il principio generale secondo cui, nell'ipotesi di indirizzo del destinatario presente sia nel EG, che nell'IPA, l'unica notifica valida è quella effettuata all'indirizzo EG (in questi termini si veda Tribunale di Napoli 13/12/2024, n. 10822).
Ne consegue che, anche nel caso di specie, la notifica effettuata in primo grado al Controparte_2
risulta affetta da nullità, in quanto estratta dal registro IPA.
[...]
4. La conseguenza processuale della nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado è la nullità di tutti gli atti di causa successivi, compresa la sentenza, e la rimessione della causa al primo giudiceai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c.
La sentenza impugnata deve comunque essere cassata per il grave difetto nella costituzione del contraddittorio.
L'accoglimento in rito dell'appello comporta l'integrale assorbimento degli ulteriori motivi di appello, a prescindere dalla loro astratta fondatezza.
5. La sostanziale soccombenza della parte appellata comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante per il presente grado di giudizio. Queste sono liquidate in conformità dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, in ragione della natura esclusivamente processuale delle questioni esaminate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Risultano inoltre spese da rimborsare per contributo unificato.
Per il primo grado di giudizio si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite in funzione della ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e del;
Controparte_1 Controparte_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 2563/2023 pubblicata in data
8/6/2023 dal Giudice di Pace di Frattamaggiore;
3. Dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e dispone la rimessione degli atti al primo giudice;
4. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario al
[...]
15%, cpa ed iva, per compensi professionali e in € 131,25 per rimborso spese;
5. Compensa integralmente le spese per il primo grado di giudizio.
Aversa, 19/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo