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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 01/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1908/2020 r.g.
, Parte_1
Avv. MARRUCO PIETRO parte ricorrente
, Parte_2
Avv. RICCI LUCIANO parte resistente
Per il ricorrente:
“Voglia il Tribunale, ferma l'illegittimità del decreto del 22.07.2020 n. 3555 emesso dall Controparte_1 accertata con sentenza non definitiva n. 336/2023 pubbl. il 09/05/2023 Trib. Spoleto con conseguente
[...] disapplicazione, dichiarare la nullità della CTU disposta ed accertato quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, affermare il diritto della Sig.ra a beneficiare del contributo per la ricostruzione post-sisma, con conseguenziale Pt_1 condanna dell'Ufficio preposto alla erogazione dello stesso nella misura conforme a legge.
- Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per il resistente:
“La , come sopra rappresentata e difesa, chiede, previa revocazione della sentenza non definitiva in quanto CP_2 palesemente erronea anche alla luce della CTU svolta in corso di causa, l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e cioè di:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- in ogni caso, respingere la domanda della ricorrente in quanto totalmente infondata”.
Le ragioni della decisione:
1 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, al fine di vedere accertata l'illegittimità del Controparte_3 decreto n. 355 del 22.07.2020, con cui è stata rigettata richiesta del contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016.
Per l'effetto, ha chiesto di accertare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare del contributo per la Part ricostruzione post-sisma; inoltre, ha chiesto la condanna dell' all'erogazione del contributo in questione nella misura di legge (si veda pag. 10 – ricorso).
1.1. In modo particolare, parte ricorrente ha rappresentato di essere proprietaria dell'immobile sito nel
Comune di Gualdo Cattaneo, Fraz. San Terenziano, Via Sabola, distinto al catasto fabbricati del medesimo comune, fg. 75, part. 1210, sub. 3, sub. 4 e sub. 5; a causa degli eventi sismici del 2016, questo immobile aveva subito importanti danni ed era stato dichiarato inagibile in data 06.03.2017, con ordinanza del Sindaco di Gualdo Cattaneo, poi rettificata con ordinanza del 26.04.2017 (si vedano pagg. 1 e 2 del ricorso).
1.2. In data 9.12.2019, parte ricorrente aveva presentato istanza ex art. 9 O.C. n. 19/2017 all'USR, al fine di ottenere contributo di ricostruzione post-sisma; prima di presentare la suddetta istanza aveva ottenuto
Permesso di Costruire in sanatoria n. 6/2018 con cui regolarizzava preesistenti difformità e provvedeva al pagamento delle sanzioni irrogate (si vedano pagg. 2, 3 del ricorso).
1.3. Infine, parte attrice ha rappresentato che, nonostante l'intervenuta regolarizzazione del titolo abilitativo, con decreto dirigenziale n. 355 del 22.07.2020, l aveva rigettato la richiesta di Parte_2 concessione del contributo precisando che la documentazione trasmessa in sede di osservazioni “non risulta sufficiente al superamento del motivo ostativo in quanto la richiesta in sanatoria delle difformità edilizie presentata con P.d.c. in sanatoria n. 6/2018 non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1 sexies del D.L. n. 55/2018, conseguentemente non rende possibile la concessione del contributo di cui all'oggetto” (si veda pag. 3 – ricorso).
1.4. In data 12.02.2021 si è costituito in giudizio Controparte_3
.
[...]
1.4.1. In via preliminare, parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, considerando la natura discrezionale dell'attività amministrativa svolta nell'attività di riconoscimento e concessione dei contributi pubblici “tale da configurarsi una situazione di interesse legittimo rispetto alla quale è competente il Giudice Amministrativo” (si veda pag. 3, ricorso).
1.4.2. Ed ancora, sempre in via preliminare, parte resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, ritendo la controversia oggetto del giudizio inidonea ad essere trattata con una istruzione sommaria (si vedano pagg. 6, 7- ricorso).
2 1.4.3. Nel merito, parte resistente ha contestato la fondatezza della domanda del ricorrente ritenendo che, secondo la normativa speciale applicabile, in qualità di proprietario di immobile abusivo dichiarato inagibile, per poter accedere ai contributi di ricostruzione, avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti di regolarizzazione semplificati previsti dall'art. 1 sexies del d.l. 50/2018, non potendo procedere in via ordinaria (si vedano pagg.
7-13 del ricorso).
1.5. Con verbale di udienza del 24.02.2021, “ritenuto poi che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria”, è stato disposto il mutamento del rito, da rito sommario in ordinario.
1.6. Una volta concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rilevata l'assenza di richieste di prova costituenda elaborata dalle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
1.7. All'udienza del 18.01.2023, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (si veda verbale di udienza del 18.01.2023).
1.8. Con sentenza non definitiva è stata rigettata l'eccezione avanzata da parte convenuta circa il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, affermando che “nel caso di specie, essendo il contributo oggetto del contendere espressamente previsto dalla legge così come i presupposti per conseguirlo, non può che ritenersi correttamente individuata la giurisdizione del Giudice adito” (si veda pag. 4 – sentenza non definitiva).
In secondo luogo, è stato rilevato che “la motivazione alla base del decreto di rigetto è inconferente al caso di specie”
(si veda pag. 7 sentenza non definitiva) “non potendosi applicare, al caso di specie, il regime di cui all'art. 1 sexies
d.l. 55/2018” (si veda pag. 7 sentenza non definitiva) in ragione della circostanza secondo cui l'immobile della ricorrente è collocato al di fuori del cd. “cratere” sismico, dovendosi dunque applicare, per l'accertamento di conformità, la procedura ordinaria (e non quella speciale, prevista dal medesimo art. 1 sexies D.L. n. 55/2018).
1.9. Con ordinanza del 08.05.2023, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo “per l'accertamento del diritto in capo a di beneficiare del contributo per la ricostruzione post-sisma e per la sua Parte_1 quantificazione”; per tale ragione è stata disposta c.t.u.
1.9.1. Con ordinanza del 02.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Delineate le argomentazioni delle parti e le salienti vicende processuali, occorre fare le osservazioni di seguito esposte.
2.1. In primo luogo, deve ritenersi corretto quanto sostenuto nella sentenza non definitiva, pronunciata in data 08.05.2023, in quanto la motivazione adottata nel decreto n. 355 del 22.07.2020 risulta inconferente allorché si colga un eventuale riferimento all'applicabilità dell'art. 1 sexies D.L. n. 55/2018.
3 Concordemente con quanto rilevato nella sentenza parziale, l'art. 10, co. 7 dell'ordinanza commissariale n. 19/2017, per gli abusi sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica, stabilisce la possibilità di ricorrere alla sanatoria prevista dall'art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
2.1.2. A tal proposito deve rilevarsi che parte attrice attivava la procedura prevista dall'art. 36 D.p.r. n.
380/2001, ottenendo permesso di costruire in sanatoria.
2.2. Tuttavia, deve rilevarsi che l'ordinanza commissariale n. 19/2017, citata dallo stesso ricorrente come fonte della propria legittimazione, restringe il perimetro della erogazione del contributo per gli immobili abusivi, realizzati prima degli eventi sismici, unicamente a quelli “sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica” (si veda il già citato art. 10 co. 7).
Deve quindi rimarcarsi la sostanziale differenza tra normativa urbanistica e normativa edilizia, e l'implicita esclusione dalla erogazione del contributo per gli immobili caratterizzati da abusi di natura edilizia (anche oggetto di sanatoria).
2.3. La bontà di tale ricostruzione viene confermata dal testo dell'art. 1 sexies D.L. n. 55/2018; appare corretto precisare che tale norma non viene citata per affermarne l'applicabilità al caso di specie (la stessa, pacificamente, fa riferimento agli immobili collocati all'interno dell'area del cd. cratere sismico, allorquando l'immobile di proprietà della ricorrente è collocato al di fuori di quell'area) ma unicamente ai fini interpretativi.
Se è vero, come è stato affermato nel precedente paragrafo 2.2., che la sanatoria degli immobili caratterizzati da difformità edilizie comunque non permetteva l'accesso al contributo, allora l'art. 1 sexies
D.L. n. 55/2018, con normativa di favore, aveva consentito l'erogazione del contributo per tutte le tipologie di abusi (quindi anche edilizi), purché minori (sanabili con S.C.I.A.), limitando tuttavia tale beneficio unicamente agli immobili presenti nel cratere sismico.
2.4. Conclusivamente, pur rilevando che, effettivamente, il richiamo tout court all'art. 1 sexies D.L. n.
55/2018, contenuto nel decreto di rigetto n. 355 del 22.07.2020, appare inconferente (poiché la norma citata si riferiva unicamente agli immobili siti nei comuni del cd. cratere), dall'altro lato deve rilevarsi che, nel momento in cui il ricorrente presentava la domanda di accesso al contributo, l'apparato normativo, nonostante l'intervenuto permesso di costruire in sanatoria, non consentiva l'erogazione del contributo per immobili che, al di fuori del cratere sismico, presentavano difformità edilizie, ancorché sanabili ai sensi del D.p.r. n. 380/2001 (proprio come quello del ricorrente).
3. Deve quindi rilevarsi l'astratta compatibilità del presente pronunciamento con la sentenza non definitiva, considerato che l'oggetto della stessa, coerentemente con la sua natura e funzione, è individuabile nel rigetto della questione di giurisdizione, dovendosi ulteriori considerazioni essere qualificate come “provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa” (a mente dell'art. 279, co. 2 n. 4 c.p.c.); in
4 tal senso, si veda il dispositivo della medesima sentenza (“Rigetta l'eccezione di parte Convenuta, essendo munito di giurisdizione il Giudice Ordinario per le ragioni indicate in parte motiva;
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza).
3.1. Per altro, deve evidenziarsi che nella medesima sentenza che non ha definito il giudizio, il Giudice ha specificato che “resta da indagare la effettiva sussistenza del diritto della a conseguire la erogazione del Pt_1 contributo di ricostruzione e (ove ritenuto sussistente) procedere alla sua quantificazione”.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa (valore indeterminabile, bassa complessità) e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento (stratificazione di interventi normativi, normativa settoriale, intervento di c.t.u.), alla sua durata (procedimento iscritto nel 2020), al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta (celebrazione di significativo numero di udienze).
4.1. Le spese di c.t.u. sono poste a carico di parte ricorrente . Parte_1
p.q.m.
rigetta la domanda di parte ricorrente . Parte_1 condanna parte ricorrente in favore di parte resistente “ Parte_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite quantificate in € 7.616,00 per compensi, Controparte_3 oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Pone spese di c.t.u. a carico di parte ricorrente . Parte_1
Spoleto, 29 settembre 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
5
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1908/2020 r.g.
, Parte_1
Avv. MARRUCO PIETRO parte ricorrente
, Parte_2
Avv. RICCI LUCIANO parte resistente
Per il ricorrente:
“Voglia il Tribunale, ferma l'illegittimità del decreto del 22.07.2020 n. 3555 emesso dall Controparte_1 accertata con sentenza non definitiva n. 336/2023 pubbl. il 09/05/2023 Trib. Spoleto con conseguente
[...] disapplicazione, dichiarare la nullità della CTU disposta ed accertato quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, affermare il diritto della Sig.ra a beneficiare del contributo per la ricostruzione post-sisma, con conseguenziale Pt_1 condanna dell'Ufficio preposto alla erogazione dello stesso nella misura conforme a legge.
- Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per il resistente:
“La , come sopra rappresentata e difesa, chiede, previa revocazione della sentenza non definitiva in quanto CP_2 palesemente erronea anche alla luce della CTU svolta in corso di causa, l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e cioè di:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- in ogni caso, respingere la domanda della ricorrente in quanto totalmente infondata”.
Le ragioni della decisione:
1 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, al fine di vedere accertata l'illegittimità del Controparte_3 decreto n. 355 del 22.07.2020, con cui è stata rigettata richiesta del contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016.
Per l'effetto, ha chiesto di accertare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare del contributo per la Part ricostruzione post-sisma; inoltre, ha chiesto la condanna dell' all'erogazione del contributo in questione nella misura di legge (si veda pag. 10 – ricorso).
1.1. In modo particolare, parte ricorrente ha rappresentato di essere proprietaria dell'immobile sito nel
Comune di Gualdo Cattaneo, Fraz. San Terenziano, Via Sabola, distinto al catasto fabbricati del medesimo comune, fg. 75, part. 1210, sub. 3, sub. 4 e sub. 5; a causa degli eventi sismici del 2016, questo immobile aveva subito importanti danni ed era stato dichiarato inagibile in data 06.03.2017, con ordinanza del Sindaco di Gualdo Cattaneo, poi rettificata con ordinanza del 26.04.2017 (si vedano pagg. 1 e 2 del ricorso).
1.2. In data 9.12.2019, parte ricorrente aveva presentato istanza ex art. 9 O.C. n. 19/2017 all'USR, al fine di ottenere contributo di ricostruzione post-sisma; prima di presentare la suddetta istanza aveva ottenuto
Permesso di Costruire in sanatoria n. 6/2018 con cui regolarizzava preesistenti difformità e provvedeva al pagamento delle sanzioni irrogate (si vedano pagg. 2, 3 del ricorso).
1.3. Infine, parte attrice ha rappresentato che, nonostante l'intervenuta regolarizzazione del titolo abilitativo, con decreto dirigenziale n. 355 del 22.07.2020, l aveva rigettato la richiesta di Parte_2 concessione del contributo precisando che la documentazione trasmessa in sede di osservazioni “non risulta sufficiente al superamento del motivo ostativo in quanto la richiesta in sanatoria delle difformità edilizie presentata con P.d.c. in sanatoria n. 6/2018 non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1 sexies del D.L. n. 55/2018, conseguentemente non rende possibile la concessione del contributo di cui all'oggetto” (si veda pag. 3 – ricorso).
1.4. In data 12.02.2021 si è costituito in giudizio Controparte_3
.
[...]
1.4.1. In via preliminare, parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, considerando la natura discrezionale dell'attività amministrativa svolta nell'attività di riconoscimento e concessione dei contributi pubblici “tale da configurarsi una situazione di interesse legittimo rispetto alla quale è competente il Giudice Amministrativo” (si veda pag. 3, ricorso).
1.4.2. Ed ancora, sempre in via preliminare, parte resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, ritendo la controversia oggetto del giudizio inidonea ad essere trattata con una istruzione sommaria (si vedano pagg. 6, 7- ricorso).
2 1.4.3. Nel merito, parte resistente ha contestato la fondatezza della domanda del ricorrente ritenendo che, secondo la normativa speciale applicabile, in qualità di proprietario di immobile abusivo dichiarato inagibile, per poter accedere ai contributi di ricostruzione, avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti di regolarizzazione semplificati previsti dall'art. 1 sexies del d.l. 50/2018, non potendo procedere in via ordinaria (si vedano pagg.
7-13 del ricorso).
1.5. Con verbale di udienza del 24.02.2021, “ritenuto poi che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria”, è stato disposto il mutamento del rito, da rito sommario in ordinario.
1.6. Una volta concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rilevata l'assenza di richieste di prova costituenda elaborata dalle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
1.7. All'udienza del 18.01.2023, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (si veda verbale di udienza del 18.01.2023).
1.8. Con sentenza non definitiva è stata rigettata l'eccezione avanzata da parte convenuta circa il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, affermando che “nel caso di specie, essendo il contributo oggetto del contendere espressamente previsto dalla legge così come i presupposti per conseguirlo, non può che ritenersi correttamente individuata la giurisdizione del Giudice adito” (si veda pag. 4 – sentenza non definitiva).
In secondo luogo, è stato rilevato che “la motivazione alla base del decreto di rigetto è inconferente al caso di specie”
(si veda pag. 7 sentenza non definitiva) “non potendosi applicare, al caso di specie, il regime di cui all'art. 1 sexies
d.l. 55/2018” (si veda pag. 7 sentenza non definitiva) in ragione della circostanza secondo cui l'immobile della ricorrente è collocato al di fuori del cd. “cratere” sismico, dovendosi dunque applicare, per l'accertamento di conformità, la procedura ordinaria (e non quella speciale, prevista dal medesimo art. 1 sexies D.L. n. 55/2018).
1.9. Con ordinanza del 08.05.2023, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo “per l'accertamento del diritto in capo a di beneficiare del contributo per la ricostruzione post-sisma e per la sua Parte_1 quantificazione”; per tale ragione è stata disposta c.t.u.
1.9.1. Con ordinanza del 02.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Delineate le argomentazioni delle parti e le salienti vicende processuali, occorre fare le osservazioni di seguito esposte.
2.1. In primo luogo, deve ritenersi corretto quanto sostenuto nella sentenza non definitiva, pronunciata in data 08.05.2023, in quanto la motivazione adottata nel decreto n. 355 del 22.07.2020 risulta inconferente allorché si colga un eventuale riferimento all'applicabilità dell'art. 1 sexies D.L. n. 55/2018.
3 Concordemente con quanto rilevato nella sentenza parziale, l'art. 10, co. 7 dell'ordinanza commissariale n. 19/2017, per gli abusi sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica, stabilisce la possibilità di ricorrere alla sanatoria prevista dall'art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
2.1.2. A tal proposito deve rilevarsi che parte attrice attivava la procedura prevista dall'art. 36 D.p.r. n.
380/2001, ottenendo permesso di costruire in sanatoria.
2.2. Tuttavia, deve rilevarsi che l'ordinanza commissariale n. 19/2017, citata dallo stesso ricorrente come fonte della propria legittimazione, restringe il perimetro della erogazione del contributo per gli immobili abusivi, realizzati prima degli eventi sismici, unicamente a quelli “sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica” (si veda il già citato art. 10 co. 7).
Deve quindi rimarcarsi la sostanziale differenza tra normativa urbanistica e normativa edilizia, e l'implicita esclusione dalla erogazione del contributo per gli immobili caratterizzati da abusi di natura edilizia (anche oggetto di sanatoria).
2.3. La bontà di tale ricostruzione viene confermata dal testo dell'art. 1 sexies D.L. n. 55/2018; appare corretto precisare che tale norma non viene citata per affermarne l'applicabilità al caso di specie (la stessa, pacificamente, fa riferimento agli immobili collocati all'interno dell'area del cd. cratere sismico, allorquando l'immobile di proprietà della ricorrente è collocato al di fuori di quell'area) ma unicamente ai fini interpretativi.
Se è vero, come è stato affermato nel precedente paragrafo 2.2., che la sanatoria degli immobili caratterizzati da difformità edilizie comunque non permetteva l'accesso al contributo, allora l'art. 1 sexies
D.L. n. 55/2018, con normativa di favore, aveva consentito l'erogazione del contributo per tutte le tipologie di abusi (quindi anche edilizi), purché minori (sanabili con S.C.I.A.), limitando tuttavia tale beneficio unicamente agli immobili presenti nel cratere sismico.
2.4. Conclusivamente, pur rilevando che, effettivamente, il richiamo tout court all'art. 1 sexies D.L. n.
55/2018, contenuto nel decreto di rigetto n. 355 del 22.07.2020, appare inconferente (poiché la norma citata si riferiva unicamente agli immobili siti nei comuni del cd. cratere), dall'altro lato deve rilevarsi che, nel momento in cui il ricorrente presentava la domanda di accesso al contributo, l'apparato normativo, nonostante l'intervenuto permesso di costruire in sanatoria, non consentiva l'erogazione del contributo per immobili che, al di fuori del cratere sismico, presentavano difformità edilizie, ancorché sanabili ai sensi del D.p.r. n. 380/2001 (proprio come quello del ricorrente).
3. Deve quindi rilevarsi l'astratta compatibilità del presente pronunciamento con la sentenza non definitiva, considerato che l'oggetto della stessa, coerentemente con la sua natura e funzione, è individuabile nel rigetto della questione di giurisdizione, dovendosi ulteriori considerazioni essere qualificate come “provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa” (a mente dell'art. 279, co. 2 n. 4 c.p.c.); in
4 tal senso, si veda il dispositivo della medesima sentenza (“Rigetta l'eccezione di parte Convenuta, essendo munito di giurisdizione il Giudice Ordinario per le ragioni indicate in parte motiva;
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza).
3.1. Per altro, deve evidenziarsi che nella medesima sentenza che non ha definito il giudizio, il Giudice ha specificato che “resta da indagare la effettiva sussistenza del diritto della a conseguire la erogazione del Pt_1 contributo di ricostruzione e (ove ritenuto sussistente) procedere alla sua quantificazione”.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa (valore indeterminabile, bassa complessità) e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento (stratificazione di interventi normativi, normativa settoriale, intervento di c.t.u.), alla sua durata (procedimento iscritto nel 2020), al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta (celebrazione di significativo numero di udienze).
4.1. Le spese di c.t.u. sono poste a carico di parte ricorrente . Parte_1
p.q.m.
rigetta la domanda di parte ricorrente . Parte_1 condanna parte ricorrente in favore di parte resistente “ Parte_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite quantificate in € 7.616,00 per compensi, Controparte_3 oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Pone spese di c.t.u. a carico di parte ricorrente . Parte_1
Spoleto, 29 settembre 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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