Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza dell'8/01/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 3096/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. TERESA ERCOLANESE;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO FUNARI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/06/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto il ricorrente di essere affetto da “Psicosi cronica grave, obesità, ipertensione, diabete”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni invocate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le
Quanto al merito, la domanda è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento. Il CTU nominato nella fase di ATP, dott. motivava il proprio convincimento sulla Persona_1 base della documentazione agli atti, nonché alla luce dell'esame obiettivo, riconoscendo l'assistito invalido nella misura del 50%. Parte opponente, con la proposta opposizione ad ATP, contestava le conclusioni del CTU per aver lo stesso errato nell'attribuzione del codice tabellare alla patologia psichiatrica, nonché per l'utilizzo improprio del calcolo riduzionistico per le infermità coesistenti. All'udienza del 15/05/2024 il Giudice, ritenutane l'opportunità, invitava il CTU nominato a rendere chiarimenti (cfr. verbale del 15/05/2024: “IL GL, rilevato che nel certificato medico del
6-4-23 si legge “psicosi schizofrenica tipo disorganizzato cronico con ideazione delirante notevole chiusura relazionale con ritiro sociale” e che dalla documentazione medica anche successiva versata in atti che si acquisisce risulta la sottoposizione della parte a terapia farmacologica costante, rinvia all'udienza dell'8-1-25, invitando il dott. F. sotto il Per_1 vincolo del già prestato giuramento, a chiarire se, anche da epoca successiva alla visita, possa ritenersi applicabile il codice delle tabelle 1207 invocato da parte ricorrente con riconoscimento della percentuale fissa del 100% o se vada riconfermato il giudizio già espresso, in tal caso rendendo chiarimenti al riguardo. Si autorizza il CTU qualora lo ritenga necessario a risottoporre a visita la parte”). Con supplemento di perizia depositato in data 07/01/2024 il CTU nominato riteneva il ricorrente affetto da psicosi schizofrenica delirante, patologia a cui riconoscere, avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92, una invalidità del 100% (cod.1209), con decorrenza da aprile 2023. Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione. La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto alla pensione di inabilità da aprile 2023.
Le spese di lite sono compensate per metà stante la decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa;
per la restante parte le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dalll'01 aprile 2023. CP_
- compensa le spese per metà e condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite liquidate in € 1.541,75, oltre rimborso spese forfettarie, con attribuzione.
- Pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 08/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Fucci