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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 6746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6746 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 30.9.2025, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8461/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall'avv. RAMBONE LUCIA e dall'avv. Parte_1
AN IO, con cui è elett.te domiciliato come in atti ricorrente
e
Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. LUCIANI VINCENZO ed
[...] elett.te domiciliato in VIALE GRAMSCI 14, CP_1
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024, ritualmente notificato, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere le CP_2 seguenti domande: “a) preliminarmente accertare e dichiarare a decorrere dalla data di assunzione fino al 31.12.2023, con conseguente diritto a vedersi riconosciuto anche, ai sensi dell'art.16 del CCNL di settore, il livello di inquadramento corrispondente e in particolare il livello 6° Area tecnica e amministrativa ovvero in una diversa data che l'on.le Giudicante riterrà opportuna e giusta, e dunque nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e conseguentemente ordinare alla resistente CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato giusto inquadramento con le decorrenze di cui sopra,;
b) in via subordinata preliminarmente accertare e dichiarare a decorrere dalla data di assunzione fino al 31.12.2023, con conseguente diritto a vedersi riconosciuto anche, ai sensi dell'art.16 del CCNL di settore, il livello di inquadramento corrispondente e in particolare il livello 5° Area tecnica e amministrativa ovvero in una diversa data che l'on.le Giudicante riterrà opportuna e giusta, e dunque nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e conseguentemente ordinare alla resistente CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato giusto inquadramento con le decorrenze di cui sopra
c) sempre in via principale, previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte e del giusto livello di inquadramento, accertare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo corrispondente alle funzioni effettivamente svolte ed al giusto inquadramento delle stesse a decorrere dal data dell'01 settembre 2013 fino al 31.12.2023, in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost., e pertanto, le corrispondenti differenze retributive, in suo favore ed in danno alla resistente in persona del CP_2 legale rappresentante p.t., con la qualifica superiore, da quantificarsi in un separato giudizio, oltre interessi legali, oltre spese”.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la ricostruzione CP_2 in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta. L'oggetto del contendere concerne il preteso riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, sul presupposto dell'esercizio di mansioni inquadrabili nei livelli VI o V rispetto a quello in cui è inquadrato il ricorrente.
Così ricostruita la base dell'indagine, ritiene questo Giudice che le emergenze processuali agli atti e le stesse allegazioni contenute in ricorso non consentono l'accertamento positivo degli elementi costitutivi della pretesa del ricorrente.
Va al riguardo premesso che, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad un inquadramento superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuai o collettive) che legittimano la sua richiesta nonché la coincidenza tra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. Inoltre, il lavoratore ha il precipuo onere di effettuare –in relazione alle mansioni espletate- una specifica comparazione fra la declaratoria della qualifica posseduta e quella della qualifica rivendicata.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; Cassazione civile, sez. lav., 06 marzo 2007, n. 5128; id., 12/5/2006 n. 11037; Cass. 19 agosto 2003 n. 12156;
Cass. 27 febbraio 2001 n. 2859), il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori si articola in tre fasi successive: accertamento delle mansioni effettivamente espletate, individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, ed, infine, raffronto tra i risultati delle due indagini.
Affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando con precisione le declaratorie contrattuali che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda.
Applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore-creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come sopra evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
Tanto premesso, nel caso di specie s'impone l'analisi del testo delle declaratorie contrattuali di cui alla contrattazione collettiva prodotta, sia con riferimento all'inquadramento di appartenenza della ricorrente sia con riferimento a quelli superiori rivendicati che costituiscono il petitum dell'odierno giudizio.
In particolare, è' incontestato che il ricorrente è stato assunto da a far CP_2 tempo dal 27.2.2012 (doc. 1 della convenuta) con mansioni di IV Livello del
CCNL Utilitalia e assegnato al Distretto di Via Ferraris che espleta il servizio di igiene urbana nella prima Municipalità, e che il rapporto di lavoro è cessato in data 31 dicembre 2023 per raggiunti limiti di età.
Orbene, la declaratoria del IV livello dell'area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del CCNL Utilitalia ricomprende nella predetta previsione collettiva i:
«lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoriche-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento».
7. Tra i profili esemplificativi del IV livello rientra anche la figura del caposquadra, ruolo attualmente ricoperto dal ricorrente. Il CCNL descrive il caposquadra come: «lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori».
La declaratoria del V livello professionale (invocato in via gradata) stabilisce che
i:«Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento».
Peraltro, tra i profili professionali esemplificativi rientranti nella descritta declaratoria rientranti nella descritta declaratoria vi sono: i lavoratori addetti alla divisione HR deputati alla gestione del personale e dei relativi adempimenti;
i
Programmatori informatici;
Capo-responsabile di intere circoscrizioni;
ispettori ambientali.
In sostanza ciò che connota la figura professionale in esame è l'elevata specializzazione professionale, il grado di “autonomia” e “discrezionalità” nell'opera di “adattamento” e cioè a dire di modifica delle procedure e dei processi richiesti.
Orbene, dalla allegazione della dedotta attività del ricorrente non si evincono le caratteristiche del V livello e ovviamente tantomeno quelle del VI.
In primis, dalla lettura del ricorso, si ritiene che manca l'allegazione delle ” conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore” considerato che non è stato nemmeno precisato il grado di istruzione di cui è in possesso il ricorrente “né l'approfondita esperienza e formazione” posto che l'unico corso cui ha partecipato l'istante (allegato al documento n. 2 )“per gli aggiornamenti necessari per l'utilizzo di Winwast” non può certamente integrare il presupposto richiesto dalla declaratoria contrattuale relativo “all'approfondita esperienza e formazione”.
In secondo luogo, manca la discrezionalità nell'adattamento delle procedure in quanto è assente il dato della programmazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti che ovviamente spetta –come precisa lo stesso ricorrente _ ai suoi Superiori ovvero dalla Direzione Operativa dalla quale giunge la direttiva di massima della necessità di quantitativo di automezzi da inviare presso i singoli
Distretti, e successivamente l'istante sceglie e forma l'equipaggio, ma la scelta del personale da applicare, può rientrare nell'ambito dell' autonomia operativa connessa ad istruzioni generali senza alcun margine di discrezionalità, non richiedendo l'abbinamento dipendente/macchina una valutazione così pregnante, bensì una scelta automatica operata sulla base di un elenco magari già predisposto dagli uffici competenti.
Né la documentazione agli atti di parte ricorrente può modificare il tenore della decisione, posto che essi evidenziano lo svolgimento di un'attività esecutiva e/o meramente informativa;
in particolare nelle note di cui al 9.1 dei documenti di parte ricorrente e quella di cui al 9.2 non si evince affatto la discrezionalità e la responsabilità del caposquadra, posto che sono mere richieste di collaborazione e/o di report informativo.
Tutte le altre documentazioni relative alla copia delle bolle del ddt e/o alle schede carburante parimenti attestano un' attività meramente esecutiva espletata dal ricorrente.
È dunque evidente la perfetta corrispondenza delle attività compiute dal ricorrente nell'alveo della declaratoria contemplata dal IV livello del CCNL nel cui perimetro applicativo rientrano propri i capisquadra, chiamati a operare nel rigoroso rispetto delle istruzioni generali e delle procedure impartite con margini di autonomia connessi ai processi contemplati dal ROD e dal ROA e dai Manuali di riferimento.
In definitiva, il ricorrente svolge il proprio lavoro seguendo analitiche procedure
La qualità delle parti e la natura della decisione inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: 1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 30/09/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 30.9.2025, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8461/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall'avv. RAMBONE LUCIA e dall'avv. Parte_1
AN IO, con cui è elett.te domiciliato come in atti ricorrente
e
Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. LUCIANI VINCENZO ed
[...] elett.te domiciliato in VIALE GRAMSCI 14, CP_1
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024, ritualmente notificato, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere le CP_2 seguenti domande: “a) preliminarmente accertare e dichiarare a decorrere dalla data di assunzione fino al 31.12.2023, con conseguente diritto a vedersi riconosciuto anche, ai sensi dell'art.16 del CCNL di settore, il livello di inquadramento corrispondente e in particolare il livello 6° Area tecnica e amministrativa ovvero in una diversa data che l'on.le Giudicante riterrà opportuna e giusta, e dunque nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e conseguentemente ordinare alla resistente CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato giusto inquadramento con le decorrenze di cui sopra,;
b) in via subordinata preliminarmente accertare e dichiarare a decorrere dalla data di assunzione fino al 31.12.2023, con conseguente diritto a vedersi riconosciuto anche, ai sensi dell'art.16 del CCNL di settore, il livello di inquadramento corrispondente e in particolare il livello 5° Area tecnica e amministrativa ovvero in una diversa data che l'on.le Giudicante riterrà opportuna e giusta, e dunque nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e conseguentemente ordinare alla resistente CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato giusto inquadramento con le decorrenze di cui sopra
c) sempre in via principale, previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte e del giusto livello di inquadramento, accertare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo corrispondente alle funzioni effettivamente svolte ed al giusto inquadramento delle stesse a decorrere dal data dell'01 settembre 2013 fino al 31.12.2023, in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost., e pertanto, le corrispondenti differenze retributive, in suo favore ed in danno alla resistente in persona del CP_2 legale rappresentante p.t., con la qualifica superiore, da quantificarsi in un separato giudizio, oltre interessi legali, oltre spese”.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la ricostruzione CP_2 in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta. L'oggetto del contendere concerne il preteso riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, sul presupposto dell'esercizio di mansioni inquadrabili nei livelli VI o V rispetto a quello in cui è inquadrato il ricorrente.
Così ricostruita la base dell'indagine, ritiene questo Giudice che le emergenze processuali agli atti e le stesse allegazioni contenute in ricorso non consentono l'accertamento positivo degli elementi costitutivi della pretesa del ricorrente.
Va al riguardo premesso che, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad un inquadramento superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuai o collettive) che legittimano la sua richiesta nonché la coincidenza tra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. Inoltre, il lavoratore ha il precipuo onere di effettuare –in relazione alle mansioni espletate- una specifica comparazione fra la declaratoria della qualifica posseduta e quella della qualifica rivendicata.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; Cassazione civile, sez. lav., 06 marzo 2007, n. 5128; id., 12/5/2006 n. 11037; Cass. 19 agosto 2003 n. 12156;
Cass. 27 febbraio 2001 n. 2859), il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori si articola in tre fasi successive: accertamento delle mansioni effettivamente espletate, individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, ed, infine, raffronto tra i risultati delle due indagini.
Affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando con precisione le declaratorie contrattuali che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda.
Applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore-creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come sopra evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
Tanto premesso, nel caso di specie s'impone l'analisi del testo delle declaratorie contrattuali di cui alla contrattazione collettiva prodotta, sia con riferimento all'inquadramento di appartenenza della ricorrente sia con riferimento a quelli superiori rivendicati che costituiscono il petitum dell'odierno giudizio.
In particolare, è' incontestato che il ricorrente è stato assunto da a far CP_2 tempo dal 27.2.2012 (doc. 1 della convenuta) con mansioni di IV Livello del
CCNL Utilitalia e assegnato al Distretto di Via Ferraris che espleta il servizio di igiene urbana nella prima Municipalità, e che il rapporto di lavoro è cessato in data 31 dicembre 2023 per raggiunti limiti di età.
Orbene, la declaratoria del IV livello dell'area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del CCNL Utilitalia ricomprende nella predetta previsione collettiva i:
«lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoriche-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento».
7. Tra i profili esemplificativi del IV livello rientra anche la figura del caposquadra, ruolo attualmente ricoperto dal ricorrente. Il CCNL descrive il caposquadra come: «lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori».
La declaratoria del V livello professionale (invocato in via gradata) stabilisce che
i:«Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento».
Peraltro, tra i profili professionali esemplificativi rientranti nella descritta declaratoria rientranti nella descritta declaratoria vi sono: i lavoratori addetti alla divisione HR deputati alla gestione del personale e dei relativi adempimenti;
i
Programmatori informatici;
Capo-responsabile di intere circoscrizioni;
ispettori ambientali.
In sostanza ciò che connota la figura professionale in esame è l'elevata specializzazione professionale, il grado di “autonomia” e “discrezionalità” nell'opera di “adattamento” e cioè a dire di modifica delle procedure e dei processi richiesti.
Orbene, dalla allegazione della dedotta attività del ricorrente non si evincono le caratteristiche del V livello e ovviamente tantomeno quelle del VI.
In primis, dalla lettura del ricorso, si ritiene che manca l'allegazione delle ” conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore” considerato che non è stato nemmeno precisato il grado di istruzione di cui è in possesso il ricorrente “né l'approfondita esperienza e formazione” posto che l'unico corso cui ha partecipato l'istante (allegato al documento n. 2 )“per gli aggiornamenti necessari per l'utilizzo di Winwast” non può certamente integrare il presupposto richiesto dalla declaratoria contrattuale relativo “all'approfondita esperienza e formazione”.
In secondo luogo, manca la discrezionalità nell'adattamento delle procedure in quanto è assente il dato della programmazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti che ovviamente spetta –come precisa lo stesso ricorrente _ ai suoi Superiori ovvero dalla Direzione Operativa dalla quale giunge la direttiva di massima della necessità di quantitativo di automezzi da inviare presso i singoli
Distretti, e successivamente l'istante sceglie e forma l'equipaggio, ma la scelta del personale da applicare, può rientrare nell'ambito dell' autonomia operativa connessa ad istruzioni generali senza alcun margine di discrezionalità, non richiedendo l'abbinamento dipendente/macchina una valutazione così pregnante, bensì una scelta automatica operata sulla base di un elenco magari già predisposto dagli uffici competenti.
Né la documentazione agli atti di parte ricorrente può modificare il tenore della decisione, posto che essi evidenziano lo svolgimento di un'attività esecutiva e/o meramente informativa;
in particolare nelle note di cui al 9.1 dei documenti di parte ricorrente e quella di cui al 9.2 non si evince affatto la discrezionalità e la responsabilità del caposquadra, posto che sono mere richieste di collaborazione e/o di report informativo.
Tutte le altre documentazioni relative alla copia delle bolle del ddt e/o alle schede carburante parimenti attestano un' attività meramente esecutiva espletata dal ricorrente.
È dunque evidente la perfetta corrispondenza delle attività compiute dal ricorrente nell'alveo della declaratoria contemplata dal IV livello del CCNL nel cui perimetro applicativo rientrano propri i capisquadra, chiamati a operare nel rigoroso rispetto delle istruzioni generali e delle procedure impartite con margini di autonomia connessi ai processi contemplati dal ROD e dal ROA e dai Manuali di riferimento.
In definitiva, il ricorrente svolge il proprio lavoro seguendo analitiche procedure
La qualità delle parti e la natura della decisione inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: 1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 30/09/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo