Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 12530/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 12530/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CERNUTO NICCOLO' e dell'avv. IANNIELLO GRAZIA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERNUTO NICCOLO'
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 29/10/24, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“
1. Accertare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per lavoro straordinario nella misura dedotta di n. 14 ore settimanali, avendo lavorato per complessive n. 54 ore settimanali per l'intero periodo lavorato in favore della ditta individuale CP_1
2. Accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 2°livello del CCNL applicato o, in subordine, nel 3°livello del ccnl applicato, in riferimento all'intero rapporto di lavoro dedotto;
e, conseguentemente,
3. Condannare c.f. , in proprio e quale titolare CP_1 C.F._3 dell'omonima ditta individuale “ , c.f. , con sede legale in - 20124- CP_1 P.IVA_1
Milano, in via Tadino, n. 50, a pagare in favore del ricorrente l'importo lordo di € 12.654,66, a titolo di differenze retributive maturate a seguito del riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 2°livello del CCNL applicato, E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della
Retribuzione), lavoro full-time e straordinario svolto e relative incidenze sulla tredicesima mensilità, ferie e permessi, nonché a titolo di tredicesima mensilità, competenze di fine rapporto e TFR o, in subordine, a pagare in favore del ricorrente, l'importo lordo di €
11.629,93, a titolo di differenze retributive maturate a seguito del riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 3°livello del CCNL applicato, E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della retribuzione), lavoro full-time e straordinario svolto e incidenze sulla tredicesima mensilità, ferie e permessi, nonché a titolo di tredicesima mensilità, competenze di fine rapporto e TFR.
4. Con diritto alla rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di maturazione dei singoli diritti sino al saldo effettivo.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il ricorrente ha allegato:
di essere stato assunto in data 15/11/22 alle dipendenze della ditta individuale CP_1
(Doc. 01 – Visura), con un contratto a tempo determinato full-time, con scadenza in data
14/11/2023, con inquadramento nel 4° livello del CCNL Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri, con qualifica di operaio e con mansioni di addetto alle acconciature;
di aver lavorato presso il salone per uomo e donna, ad insegna sito in Milano, in via Tadino,
n. 50, con mansioni di parrucchiere occupandosi, in piena autonomia, di tagliare e rasare la barba ed i capelli ai clienti, qualunque trattamento, taglio e tecnica fosse richiesto, dell'applicazione delle tinture, alle decolorazioni, alle mesches;
di vantare esperienza ultratriennale nel settore, avendo lavorato con mansioni di parrucchiere sin dall'11/09/2019 con inquadramento nel 3° livello del CCNL;
di aver svolto, anche alle dipendenze del resistente, mansioni superiori riconducibili al 3° livello del CCNL, oltre a 14 ore di lavoro straordinario alla settimana;
che la parte resistente gli ha consegnato solo n. 4 cedolini paga relativi ai mesi di dicembre 2022, di gennaio 2023, di febbraio 2023 e di marzo 2023 e non le buste paga dei mesi di novembre
2022, di aprile, di maggio, di giugno e di luglio 2023 e quella con indicate le competenze di fine rapporto ed il TFR;
di aver ricevuto sig.ra a mani ed in contanti, l'importo di € 500,00 per il CP_1 mese di novembre 2022 e l'importo di € 1.000,00 per i mesi successivi da dicembre 2022 al giugno 2023, a titolo di retribuzione;
che, in data 20/07/2023, è cessato il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giusta causa;
che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la sig.ra non ha pagato al ricorrente la CP_1
tredicesima mensilità, le competenze di fine rapporto (ratei di tredicesima mensilità, ferie e permessi) ed il TFR;
di essere creditore delle differenze retributive maturate a titolo di: corretto inquadramento contrattuale nel 2° livello, o in subordine, nel 3° livello del CCNL applicato;
lavoro full-time e straordinario svolto e relative incidenze sugli istituti legali e contrattuali;
ferie e permessi mai goduti dal lavoratore e mai pagati;
competenze di fine rapporto e TFR;
Con che vane sono state le richieste avanzate in via stragiudiziale e innanzi alla .
La parte resistente non è costituita nonostante la regolarità della notifica ed è stata dichiarata contumace.
Il procedimento, ammesso l'interpello a rendere il quale nessuno si è presentato e sentito un teste,
è stato discusso oralmente e viene deciso a seguito di discussione con lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
***
Il ricorso va accolto nei seguenti termini. In primo luogo, va detto che risulta documentalmente l'assunzione del ricorrente, a tempo determinato e con orario a tempo pieno, in data 14/11/22, per lo svolgimento di mansioni di addetto alle acconciature riconducibili al livello 4° del CCNL (v. doc. 2 ric.). Risulta altresì che il rapporto si è concluso, per licenziamento del lavoratore, in data 20/7/23 (v. doc. 8).
Quanto al pagamento delle differenze retributive, è noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cassazione civile n. 15677/2009).
Sulla rivendicazione di mansioni superiori, si osserva. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante
Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015,
11037/2006);” (v. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
Quanto alla prova del maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello contrattualmente pattuito, costituisce principio pacifico quello secondo cui è “onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass. 9231 del 1 settembre 1995, 4668 del 21 aprile 1993, 11876 del 7 novembre 1991, ed ancora Cass. 1801 del
1991, 517 del 1981)” (Cass. n. 8924/1997).
Nel caso di specie, le allegazioni attoree hanno trovato conferma testimoniale quanto al disimpegno di mansioni superiori. Il teste non ha invece saputo riferire con precisione in merito agli orari in concreto osservati. Se ne riportano le dichiarazioni: “Mi chiamo Testimone_1
.... Indifferente. A volte il ricorrente mi ha tagliato i capelli quando lavorava per il convenuto, è capitato un sacco di volte, andavo sempre da lui presso il negozio di via Tadino. Il ricorrente mi ha fatto anche la barba. Il ricorrente faceva tutto anche il colore alle clienti. Ho visto lavorare il ricorrente sia al mattino sia al pomeriggio, sono andato nel negozio anche il sabato e l'ho visto”.
Le dichiarazioni del teste descrivono mansioni effettivamente sussumibili nel livello superiore, il
3°, cui appartengono i lavoratore “in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale
(…). Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda”. Il teste non ha infatti fornito ulteriori elementi che consentano di riconoscere il 2° livello cui appartengono “quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione. Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli e della barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento, e con perfezione la rasatura della barba, taglio dei capelli a rasoio, cachet e massaggio normale della cute” (v. CCNL in atti).
Riduttivo appare, dall'altro lato, l'inquadramento del ricorrente nel 4° livello cui appartengono i lavoratori neo assunti, privi di esperienza nel settore. Al contrario, il ricorrente ha documentato esperienza ultratriennale con inquadramento nel livello 3° alle dipendenze di altro datore di lavoro (v. doc. 3 ric.).
Dal conteggio per il 3° livello, correttamente effettuato sulla base delle buste paga, va detratto quanto richiesto a titolo di straordinario sicché la somma va rideterminata nel minor importo lordo di euro 7264,11.
La somma dovuta al lavoratore va maggiorata di rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1
c.c., dal dovuto al saldo ex art. 429 comma 3 c.p.c..
Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 7264,11 oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c., dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli