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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3211 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Altieri Maria Rosaria. Parte_1
CONTRO
Controparte_1 convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Con ricorso depositato in data 12/10/2023 la ricorrente premesso di essere attualmente in servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado (I.C. “Giuliano” di Latina), ha rappresentato di aver precedentemente prestato 5 anni di servizio di ruolo nella scuola materna (dall'a.s. 1998/99 all'a.s. 2002/03) e 7 anni di servizio di ruolo nella scuola primaria (dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2009/10); che, a seguito del passaggio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado a decorrere dall'a.s. 2010/11, l'Amministrazione scolastica con Decreto di ricostruzione carriera prot. n.1322 del 2019 ha illegittimamente omesso di riconoscerle l'anzianità effettivamente maturata nel ruolo precedentemente svolto in qualità di insegnante di scuola materna. Tanto premesso, la ricorrente, richiamata la normativa applicabile alla fattispecie, ha dedotto di essere stata illegittimamente penalizzata nella valutazione dell'anzianità, in
1 quanto è stato completamente omesso il riconoscimento del servizio di ruolo svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03 e nel conseguente inquadramento stipendiale, con conseguente diritto alla corresponsione delle differenze retributive. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni nei confronti del Controparte_1 convenuto:
“
1. accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa al riconoscimento del Parte_1 servizio di ruolo svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, ad ogni effetto giuridico ed economico;
10. previa disapplicazione del Decreto prot. n. 1322 del 02.01.2019, ordinare al
convenuto di porre in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario CP_1 per la ricostruzione della carriera della Prof.ssa con il riconoscimento, Parte_1 ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata per il servizio di ruolo svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02; 2002/03; 2. per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle arretrate CP_1 differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio, fino alla data di effettivo soddisfo, nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94”. Il tutto con vittoria delle spese di lite di distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria, maggiorate ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014.
3. Il , benché regolarmente convenuto in giudizio, non si Controparte_1 costituiva, restando contumace.
4. Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 16/10/2025 e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa con sentenza completa di motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
6. Il presente giudizio ha ad oggetto, pertanto, l'accertamento del diritto della ricorrente - transitata nel ruolo di personale docente della scuola materna al ruolo di personale docente della scuola elementare, infine al ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo grado - al riconoscimento di anni 12 mesi 0 giorni 0 di servizio di ruolo prestato dal 01/09/1998 al 31/08/2010 (comprensivo del riconoscimento del servizio di ruolo prestato quale docente di scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02; 2002/03) in luogo della valutazione dell'anzianità effettuata dal convenuto con Decreto di ricostruzione carriera prot. n.1322 del 02.01.2019 CP_1 con il riconoscimento di una minore anzianità di servizio pari ad anni 7 mesi 0 giorni 0 e
2 di una deteriore collocazione stipendiale, con conseguente rallentamento nel raggiungimento del successivo scaglione stipendiale.
7. Giova preliminarmente ricostruire la disciplina dei "passaggi di ruolo" del personale docente, che è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”. In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....” Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". Successivamente, la legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini della delibazione della controversia in scrutinio, è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417”. Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i: "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili
3 compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77) cui è collegato l'art 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, tra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato in altri termini uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. Viene in tal modo generalizzata per il personale della scuola la possibilità di passaggio da un ruolo ad un altro ruolo, consentendosi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 77 cit., sia la mobilità orizzontale, da un ruolo all'altro della scuola superiore, che la mobilità verticale verso l'alto e verso il basso.
8. Come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte, le diverse tipologie di mobilità previste dal legislatore che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa,
“realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti” (Cass. civ. n. 9397/2017) così che “punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte è che, quanto al pregresso servizio 'di ruolo', in un sistema che prevede una totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e del trattamento economico sia quanto al titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli, risulterebbe dissonante una diversa valutazione del servizio pregresso, a seconda che sia stato prestato nelle scuole secondarie e primaria o nella scuola materna” (Cass. civ. ss. uu. n. 22726/2022).
9. Nel caso in esame risulta dal decreto n. 93 del 23.06.2010 in atti che la ricorrente ha prestato servizio di ruolo in qualità di insegnante della scuola materna dal 01.09.1998 sino al 01.09.2003, quando l'interessata è cessata dal servizio per passaggio in altro ruolo (cfr. all. 2). Risulta altresì dal Decreto di ricostruzione carriera prot. n. 1287 del 31.01.2018 in atti, che la ricorrente è transitata ed è stata immessa nel ruolo di docente della scuola elementare a decorrere dal 01.09.2003, maturando a tale data un'anzianità di anni 5 mesi 0 giorni 0 maturata nella qualifica di provenienza (cfr. all. 3). Infine, la ricorrente risulta transitata nella qualifica funzionale di docente della scuola media, per l'insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia – classe di concorso A043, con decorrenza giuridica dal 01.09.2010. Dal Decreto di ricostruzione carriera prot. n. 1322 del 02.01.2019 censurato risulta che al momento del passaggio nel ruolo superiore di docente di scuola media, gli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03 in cui la ricorrente ha prestato servizio di ruolo in qualità di insegnante della scuola materna sono stati totalmente omessi nel calcolo dei
4 servizi effettuati valutati ai sensi dell'art. 485 e ss del D.Lvo 297/94 ai fini della ricostruzione carriera. Si evince dall'art. 1 del decreto n. 1322 del 02.01.2019 in esame che a decorrere dal 01.09.2010 alla prof. è attribuita l'anzianità utile ai fini giuridici ed Parte_1 economici determinata in applicazione dell'art.4, commi 8,9 e10 del DPR 399/1988 (c.d. meccanismo della temporizzazione) anni 7 mesi 11 giorni 0, con inquadramento nella prima posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità di anni 0. All'art. 2 del citato decreto che la ricorrente è stato disposto, invece, che alla data del 01.09.2011 la ricorrente risulta confermata in ruolo e le è stata riconosciuta un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 7 mesi 0 giorni 0 (di cui anni 6 mesi 0 giorni 0 di anzianità complessiva antecedente al ruolo attuale) con evidente omissione dell'anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola materna, tra l'altro riconosciuta dal stesso nel precedente decreto di ricostruzione carriera prot. n. CP_1
1287 del 31.01.2018. È stato altresì specificato che il trattamento retributivo derivante dall'anzianità così valutata, non è migliorativo rispetto a quello derivante dall'anzianità determinata in applicazione dell'art.4, commi 8,9 e10 del DPR 399/1988 e, pertanto, sono confermati le anzianità, l'inquadramento ed il trattamento economico in godimento. Si rileva, infine, che dalla busta paga depositata in atti afferente al settembre 2023, nella posizione giuridico- economica la ricorrente risulta posizionata ancora in Fascia:15.
10. Invero, esaminata la documentazione in atti ed in applicazione dei principi citati, sussiste il diritto della ricorrente a conservare l'anzianità maturata nel pregresso ruolo della scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, sia a fini giuridici che economici, per un totale di anni 12 mesi 0 giorni 0 di servizio di ruolo prestato dal 01.09.1998 al 31.08.2010, con conseguente incidentale disapplicazione del citato decreto di ricostruzione carriera censurato. Ne consegue l'integrale riconoscimento della integrale anzianità pregressa, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera, con il computo della predetta anzianità. Per l'effetto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere alla CP_1 ricorrente le differenze retributive tra quanto dalla stessa percepito e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale in conseguenza della maggiore anzianità riconosciuta, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, maggiorate ex art.4 comma 1 bis DM 55 del 2014.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, (R.G. 3211/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così
[...] provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'esatto inquadramento nel ruolo superiore presso la scuola secondaria presso cui è transitata, con integrale riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella scuola materna egli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03;
- per l'effetto, condanna il a corrispondere alla ricorrente le Controparte_1 differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale ai sensi del capo che precede, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
3.503,50 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
6
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3211 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Altieri Maria Rosaria. Parte_1
CONTRO
Controparte_1 convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Con ricorso depositato in data 12/10/2023 la ricorrente premesso di essere attualmente in servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado (I.C. “Giuliano” di Latina), ha rappresentato di aver precedentemente prestato 5 anni di servizio di ruolo nella scuola materna (dall'a.s. 1998/99 all'a.s. 2002/03) e 7 anni di servizio di ruolo nella scuola primaria (dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2009/10); che, a seguito del passaggio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado a decorrere dall'a.s. 2010/11, l'Amministrazione scolastica con Decreto di ricostruzione carriera prot. n.1322 del 2019 ha illegittimamente omesso di riconoscerle l'anzianità effettivamente maturata nel ruolo precedentemente svolto in qualità di insegnante di scuola materna. Tanto premesso, la ricorrente, richiamata la normativa applicabile alla fattispecie, ha dedotto di essere stata illegittimamente penalizzata nella valutazione dell'anzianità, in
1 quanto è stato completamente omesso il riconoscimento del servizio di ruolo svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03 e nel conseguente inquadramento stipendiale, con conseguente diritto alla corresponsione delle differenze retributive. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni nei confronti del Controparte_1 convenuto:
“
1. accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa al riconoscimento del Parte_1 servizio di ruolo svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, ad ogni effetto giuridico ed economico;
10. previa disapplicazione del Decreto prot. n. 1322 del 02.01.2019, ordinare al
convenuto di porre in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario CP_1 per la ricostruzione della carriera della Prof.ssa con il riconoscimento, Parte_1 ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata per il servizio di ruolo svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02; 2002/03; 2. per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle arretrate CP_1 differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio, fino alla data di effettivo soddisfo, nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94”. Il tutto con vittoria delle spese di lite di distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria, maggiorate ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014.
3. Il , benché regolarmente convenuto in giudizio, non si Controparte_1 costituiva, restando contumace.
4. Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 16/10/2025 e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa con sentenza completa di motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
6. Il presente giudizio ha ad oggetto, pertanto, l'accertamento del diritto della ricorrente - transitata nel ruolo di personale docente della scuola materna al ruolo di personale docente della scuola elementare, infine al ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo grado - al riconoscimento di anni 12 mesi 0 giorni 0 di servizio di ruolo prestato dal 01/09/1998 al 31/08/2010 (comprensivo del riconoscimento del servizio di ruolo prestato quale docente di scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02; 2002/03) in luogo della valutazione dell'anzianità effettuata dal convenuto con Decreto di ricostruzione carriera prot. n.1322 del 02.01.2019 CP_1 con il riconoscimento di una minore anzianità di servizio pari ad anni 7 mesi 0 giorni 0 e
2 di una deteriore collocazione stipendiale, con conseguente rallentamento nel raggiungimento del successivo scaglione stipendiale.
7. Giova preliminarmente ricostruire la disciplina dei "passaggi di ruolo" del personale docente, che è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”. In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....” Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". Successivamente, la legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini della delibazione della controversia in scrutinio, è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417”. Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i: "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili
3 compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77) cui è collegato l'art 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, tra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato in altri termini uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. Viene in tal modo generalizzata per il personale della scuola la possibilità di passaggio da un ruolo ad un altro ruolo, consentendosi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 77 cit., sia la mobilità orizzontale, da un ruolo all'altro della scuola superiore, che la mobilità verticale verso l'alto e verso il basso.
8. Come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte, le diverse tipologie di mobilità previste dal legislatore che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa,
“realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti” (Cass. civ. n. 9397/2017) così che “punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte è che, quanto al pregresso servizio 'di ruolo', in un sistema che prevede una totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e del trattamento economico sia quanto al titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli, risulterebbe dissonante una diversa valutazione del servizio pregresso, a seconda che sia stato prestato nelle scuole secondarie e primaria o nella scuola materna” (Cass. civ. ss. uu. n. 22726/2022).
9. Nel caso in esame risulta dal decreto n. 93 del 23.06.2010 in atti che la ricorrente ha prestato servizio di ruolo in qualità di insegnante della scuola materna dal 01.09.1998 sino al 01.09.2003, quando l'interessata è cessata dal servizio per passaggio in altro ruolo (cfr. all. 2). Risulta altresì dal Decreto di ricostruzione carriera prot. n. 1287 del 31.01.2018 in atti, che la ricorrente è transitata ed è stata immessa nel ruolo di docente della scuola elementare a decorrere dal 01.09.2003, maturando a tale data un'anzianità di anni 5 mesi 0 giorni 0 maturata nella qualifica di provenienza (cfr. all. 3). Infine, la ricorrente risulta transitata nella qualifica funzionale di docente della scuola media, per l'insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia – classe di concorso A043, con decorrenza giuridica dal 01.09.2010. Dal Decreto di ricostruzione carriera prot. n. 1322 del 02.01.2019 censurato risulta che al momento del passaggio nel ruolo superiore di docente di scuola media, gli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03 in cui la ricorrente ha prestato servizio di ruolo in qualità di insegnante della scuola materna sono stati totalmente omessi nel calcolo dei
4 servizi effettuati valutati ai sensi dell'art. 485 e ss del D.Lvo 297/94 ai fini della ricostruzione carriera. Si evince dall'art. 1 del decreto n. 1322 del 02.01.2019 in esame che a decorrere dal 01.09.2010 alla prof. è attribuita l'anzianità utile ai fini giuridici ed Parte_1 economici determinata in applicazione dell'art.4, commi 8,9 e10 del DPR 399/1988 (c.d. meccanismo della temporizzazione) anni 7 mesi 11 giorni 0, con inquadramento nella prima posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità di anni 0. All'art. 2 del citato decreto che la ricorrente è stato disposto, invece, che alla data del 01.09.2011 la ricorrente risulta confermata in ruolo e le è stata riconosciuta un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 7 mesi 0 giorni 0 (di cui anni 6 mesi 0 giorni 0 di anzianità complessiva antecedente al ruolo attuale) con evidente omissione dell'anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola materna, tra l'altro riconosciuta dal stesso nel precedente decreto di ricostruzione carriera prot. n. CP_1
1287 del 31.01.2018. È stato altresì specificato che il trattamento retributivo derivante dall'anzianità così valutata, non è migliorativo rispetto a quello derivante dall'anzianità determinata in applicazione dell'art.4, commi 8,9 e10 del DPR 399/1988 e, pertanto, sono confermati le anzianità, l'inquadramento ed il trattamento economico in godimento. Si rileva, infine, che dalla busta paga depositata in atti afferente al settembre 2023, nella posizione giuridico- economica la ricorrente risulta posizionata ancora in Fascia:15.
10. Invero, esaminata la documentazione in atti ed in applicazione dei principi citati, sussiste il diritto della ricorrente a conservare l'anzianità maturata nel pregresso ruolo della scuola materna negli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, sia a fini giuridici che economici, per un totale di anni 12 mesi 0 giorni 0 di servizio di ruolo prestato dal 01.09.1998 al 31.08.2010, con conseguente incidentale disapplicazione del citato decreto di ricostruzione carriera censurato. Ne consegue l'integrale riconoscimento della integrale anzianità pregressa, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera, con il computo della predetta anzianità. Per l'effetto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere alla CP_1 ricorrente le differenze retributive tra quanto dalla stessa percepito e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale in conseguenza della maggiore anzianità riconosciuta, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, maggiorate ex art.4 comma 1 bis DM 55 del 2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, (R.G. 3211/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così
[...] provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'esatto inquadramento nel ruolo superiore presso la scuola secondaria presso cui è transitata, con integrale riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella scuola materna egli aa.ss. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03;
- per l'effetto, condanna il a corrispondere alla ricorrente le Controparte_1 differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale ai sensi del capo che precede, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
3.503,50 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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