Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 409/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 21 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 409 dell'anno 2023
T R A
(c.f. )elettivamente domiciliato in Via Bari n.12 a Taranto presso lo studio Parte_1
dell' Avv. Mario Roccaforte dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
C.F: , in persona del l.r.p.t., con sede Parte_2 P.IVA_1
in Bari alla Via Cognetti n. 36, rappresentato e difeso, con mandato in calce al presente atto, dagli
Avv.ti Maria Grazia CHIUMARULO, C.F: e Luca PANARELLI, C.F._1
C.F: ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via C.F._2
Mazzini n. 15 presso lo studio dell'Avv. Luca Panarelli;
Appellata
Ove all'udienza del 18 ottobre 2024, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che
1
ottobre 2024 e del 24 ottobre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo evocava innanzi al GdP di Taranto l' Parte_1 Parte_2
chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro 1100,00 a titolo di danno non patrimoniale assertivamente sofferto a seguito della emissione a proprio carico delle fatture nn. 00120003327988 per euro 600,23, 00121003350371 per euro 507,19, 00122001293434 per euro
445,42, e che assumeva essere state elaborate con errori.
Così argomentava l'attore le proprie richieste: 1) violazione degli artt. 1561 e 1562 cc, dovendo nei contratti di somministrazione evitarsi i conguagli e fatturarsi esclusivamente il consumo attuale relativo al periodo di tempo per il quale era stata emessa fattura;
2) che la fattura n. 00120003327988
evidenziava un consumo di mc 341 sottraendo al consumo attuale di mc 2259 il consumo pregresso di mc 1918 fissato dalla lettura del 05 ottobre 2019, laddove avrebbe dovuto invece sottrarre l'ultimo consumo di mc 2099 pagato nella fattura immediatamente precedente n. 00120002340365 del 22
luglio 2020, con un consumo nuovo effettivo di mc 160 e senza fatturare consumi pregressi già pagati ed applicare nuovamente l'iva; 3) illegittimità dell'applicazione retroattiva degli incrementi tariffari deliberati dall' per il periodo successivo al 14 ottobre 2020 ma applicati surrettiziamente ai Pt_2
consumi compresi nel pagamento del 22 luglio 2020; 4) esso utente aveva contestato immediatamente gli importi ed altrettanto legittimamente sospeso il relativo pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 4/10 della LS 205/2017; 5) assenza di morosità per legittimo esercizio del diritto di reclamo e rettifica attribuito all'utente-somministrato; 6) fattura n. 00121003350371 del 19 ottobre
2021, che avrebbe dovuto registrare i consumi residui del vecchio contatore letti al 31 agosto 2021
per mc 2540 meno mc 2449 rilevati il 27 luglio 2021 con fattura 00121002292021, con consumo residuo di mc 91 cui sarebbero dovuti essere aggiunti mc 45 rilevati dal nuovo contatore per complessivi mc 136; 7) fattura n. 00122001293434 del 20 aprile 2022 in relazione a mc 225 cui andavano sottratti mc 122 fatturati con la precedente n. 00122000207064, con un consumo effettivo di mc 103 da pagare.
2 Si costituiva con comparsa di risposta l' evidenziando: 1) che con pec del 22 febbraio 2022 Parte_2
aveva risposto a tutti gli interrogativi formulati dall'attore, specificando che il consumo della prima addebitata il 14 ottobre 2020 era frutto del consumo riscontrato con le letture ottiche del 04 ottobre
2019 e del 07 ottobre 2020; la seconda emessa il 19 ottobre 2021 comprendeva i consumi rilevati nel vecchio misuratore dal 13 aprile al 31 agosto 2021 e dal 01 settembre al 13 ottobre 2021 sul nuovo misuratore installato il 01 settembre 2021; 2) che l'inadempimento della prima consumatosi il 14
ottobre 2021 aveva provocato la costituzione in mora con raccomandata ar del 02 luglio 2021.
Con sentenza n. 3162/2022 emessa il 09 dicembre 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
3655/2022 r.g., il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“rigetta la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e per l'effetto dichiara accertato che il sig. è tenuto al pagamento in favore di Parte_1 Pt_2
in persona del l.r.p.t. della somma di euro 1247,53; compensa tra le parti le spese del
[...]
giudizio.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“La giurisprudenza è costante nel ritenere che qualora si verifichino consumi anomali di acqua,
grava sul condòmino-utente l'onere di contestare le fatture e chiedere un accertamento sul corretto funzionamento del contatore, mentre all'azienda erogatrice incombe l'onere di provare la correttezza della misurazione…”
“L'attore non ha assolto all'onere di provare il malfunzionamento del contatore, né ha chiesto l'accertamento del corretto funzionamento di quest'ultimo….”
“Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“1. Riformare totalmente la sentenza n. 3162/2022, R.G nr. 3635/2022, emessa dal GDP di Taranto,
pubblicata in data 14 dicembre 2022 e notificata il 15.12.22, dichiarandone la nullità per violazioni
3 di legge nonché per essere priva di corretta motivazione;
2. Conseguentemente accogliere le domande dell' appellante per quanto attiene il risarcimento danni morali richiesti per l' importo di € 1.100,00;
Parte 3. Ordinare all' appellato di effettuare le rettifiche delle fatture impugnate in conformità della legge di riferimento con la detrazione di quanto già remunerato dall' appellante;
Parte 4. Condannare alla rifusione di spese diritti ed onorari del doppio grado del presente giudizio compresi i contributi unificati.”
Si costituiva con comparsa di risposta in appello l' rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“1) Preliminarmente dichiarare dichiarare l'improcedibilità e/o l'improponibilità dell'appello per violazione delle norme di legge;
2) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
3)
Accertare e dichiarare che è tenuto al pagamento delle tre fatture in Parte_1
contestazione poichè è tuttora debitore della somma di € 1.247,53 in favore dell 4) Pt_2
Condannare al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei Parte_1
procuratori costituiti, anticipatari.”
Così argomentava l' le proprie richieste: Parte_2
Parte
“L è tenuto alla letturazione del contatore e conseguente trasmissione della fattura cosa che è
stata effettuata nel caso di specie. Si precisa che con PEC del 22.2.22 l'AQP ha esaurientemente risposto all'odierno attore su tutte le doglianze sollevate precisando, in particolare, che il consumo addebitato nella fattura di conguaglio N. 120003327988 emessa il 14.10.20 è conseguente alle rilevazioni delle letture ottiche effettuate il 4.10.19 ed il 7.10.20 e che nella stessa sono state portate in detrazione le due fatture di acconto emesse precedentemente.
Con la fattura di conguaglio N. 121003350371 emessa il 19.10.21 sono stati addebitati i consumi registrati sul vecchio misuratore nel periodo dal 13.4 al 31.8.21 e dall'1.9.21 al 13.10.21 sul nuovo misuratore installato l'1.9.21.
Con la succitata fattura è stata portata in detrazione la fattura di acconto emessa il 27.7.21.
4 A seguito dell'omesso pagamento della fattura in contestazione N. 00120003327988 del 14.10.20,
Parte con raccomandata del 2.7.21 l' invitava il cliente al pronto pagamento con preavviso che, in mancanza, si sarebbe provveduto dapprima alla limitazione della fornitura ed in seguito alla sospensione.
Controparte invece di provvedere al pagamento ha continuato a non pagare le successive fatture senza una specifica ragione.
L'operato della Società è pertanto conforme al R.S.I.I. che non è altro che la trasposizione delle norme del codice civile nel caso di inadempimento contrattuale.
La succitata procedura è disciplinata dall'art. 20 del R.S.I.I. che statuisce che<servizi forniti devono essere pagati entro la data specificata nella fattura. Nel caso di morosità la
Società provvede ad inviare all'utente una costituzione in mora valida anche come diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo raccomandata riportando gli estremi delle fatture non pagate. Per le utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà preceduta dalla limitazione del flusso.>>.
Ed ancora l'art. 22 del R.S.I.I. recita che<<la societ procede alla disattivazione della fornitura>con contestuale rimozione del contatore e risoluzione del contratto di somministrazione qualora,
dopo aver sospeso la fornitura, pesista la morosità>>.
E' lampante nel caso di specie che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'operato della
Società è conforme alla normativa di settore e che l'inadempimento contrattuale è imputabile all'odierno appellante.
Per le ragioni succiate si eccepisce che le doglianze di controparte non solo non sono state suffragate da alcun mezzo di prova ma sono completamente infondate.
Anche la richiesta di risarcimento danni formulata da controparte, oltre a non essere stata provata,
è comunque infondata poiché l'inadempimento è imputabile all'odierno appellante.
Lo stesso dicasi per i presunti errori di calcolo delle fatture impugnate che non solo non sono stati
5 provati, ma, addirittura, la stessa controparte non è stata in grado di illustrare.
Per le causali succitate va respinta ogni domanda di controparte, anche risarcitoria, poiché
completamente infondata con conseguente rigetto dell'impugnazione.”
Motivi della decisione
I.- L'attore esercita l'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria fatta valere dal Pt_2
in forza del contratto di somministrazione stipulato nell'ambito del cd servizio idrico integrato.
L'accertamento negativo viene richiesto in relazione agli importi addebitatigli nelle fatture nn.
00120003327988 per euro 600,23, 00121003350371 per euro 507,19, 00122001293434 per euro
445,42, e che assumeva essere state elaborate con errori.
Come si evince dalla semplice lettura della editio actionis contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le anomalìe sarebbero consistite nella fatturazione successiva di consumi già pagati in quanto oggetto di precedenti fatture e, pertanto, pagati due volte con l'aggravio della applicazione dell'IVA.
L'articolo 1561 del codice civile dettato in tema di contratto di somministrazione, sotto la rubrica
“determinazione del prezzo” così dispone: “Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.”
Il prezzo applicabile alla somministrazione di acqua è quello vigente al momento della concreta somministrazione di cui si chiede il pagamento alla scadenza contrattualmente fissata, e non può, di conseguenza, applicarsi retroattivamente a consumi effettuati durante la vigenza di un prezzo diverso ratione temporis.
In materia di fatturazione di prestazioni rese nel corso di contratti di somministrazione la giurisprudenza sconosciuta e non famosa ha così rilevato:
[In particolare non viene specificata quale sarebbe l'ultimo periodo di esecuzione del contratto di somministrazione i cui consumi risulterebbero “coperti” da una fattura emessa ed eventualmente
6 pagata dal cliente.
Sotto la sezione “ricalcoli” si attesta: “nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato acconti per un totale di 5965 smc e un importo pari a euro 3939,59 riferiti al periodo 19/06/2009 – 31/01/2016
che trovi detratti in questa bolletta. Per informazioni consulta il quadro di dettaglio”.
Il cliente ha tuttavia diritto di apprendere direttamente dai dati riportati in fattura l' an , il quantum ed il quomodo debeatur, senza ricorrere alla consultazioni di atti ad essa esterni e che potrebbe determinare difficoltà insormontabili nella intelligibilità della composizione e formazione progressiva del debito di cui si chiede il pagamento.
Se, infatti, è vero che la delibera 229/2001 dell' Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas autorizza la fatturazione di consumi presuntivi, è anche vero che l'obbligo di buona fede, cogente nella fase esecutiva del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc., impone all' impresa somministrante di utilizzare con cautela tale tecnica di fatturazione limitandola a casi di effettiva necessità determinati da assenza di letture effettive per fatti non imputabili al cliente.
Ebbene tale eventualità è oramai inesistente da molti anni, ovverosia da quanto i misuratori di energia elettrica sono sottoposti al controllo computerizzato a distanza consentendo al Distributore
di verificare in tempo reale l'effettività dei consumi e di segnalarli tempestivamente all' impresa fornitrice, così restando esclusa ogni necessità del ricorso alla c.d. fatturazione presuntiva.] ( Così il
Giudice Unico dott. alberto munno nella Sentenza Monocratica emessa il 22 luglio 2020 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 6504/2017 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di altri provvedimenti emessi in subiecta materia dal Tribunale di Taranto in diversa composizione soggettiva ed in epoca anteriore al 22 luglio 2020.
Ne consegue che in materia di contratti di somministrazione alla cogenza degli articoli 1561 e 1562 del codice civile si cumula la cogenza degli artt. 1175 cc (“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”) e 1375 cc (“Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”).
Le predette norme di legge integrano il contenuto dei contratti di somministrazione di acqua stipulati
7 nell'ambito del cd servizio idrico integrato e non sono derogabili dalle delibere ed atti della ARERA
che non hanno efficacia e forza di legge e non sono costitutive della normazione primaria dell'ordinamento giuridico, e neppure dalle condizioni generali di contratto predisposte ex artt. 1341
e 1342 cc dal somministrante e neppure dai singoli contratti stipulati con l'utenza, essendo le prime ed i secondi atti tipici della cd normazione terziaria dell'ordinamento posta in essere dai soggetti di autonomia privata e nei limiti delle norme cogenti ed imperative dettate dalla normazione primaria costituita dalle Leggi e dagli altri atti cui la Costituzione della Repubblica Italiana attribuisce forza ed efficacia di Legge.
II.- A fronte della editio actionis specificamente articolata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, incombeva all' convenuta nell'azione di mero accertamento negativo, ricostruire i Pt_2
consumi fatti registrare dalla utenza intestata all'attore oggi appellante ed esplicitare gli importi addebitati secondo i prezzi praticati ratione temporis.
Non sembra che l' abbia replicato in tal senso nel giudizio di primo grado e neppure nel Pt_2
presente giudizio di appello.
[Nel corso dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. non ha precisato la propria CP_1
domanda di condanna in replica alle predette eccezioni.
Nella domanda predetta manca del tutto il fatto costitutivo del diritto di credito vantato da ………….
non si fa riferimento ai consumi di energia elettrica misurati in kw;
non si fa riferimento ai Pt_2
crediti accertati in favore dell'utente ed alla loro quantificazione nelle rispettive note;
non si fa riferimento ai conguagli effettuati sia a seguito delle letture effettive in correzione delle c.d. “letture stimate” sia a seguito degli accertamenti di somme a credito dell'utente.
In particolare non si fa alcun riferimento alla causale di ben due note di credito emesse in favore dell'utente , se abbiano ad oggetto corrispettivi versati per consumi mai effettuati ed a quali periodi di esecuzione del contratto facciano riferimento.
Di conseguenza non si fa alcun riferimento all'effetto estintivo che i crediti rappresentati dalle predette note avrebbero avuto sui crediti sorti in epoca successiva per consumi effettivi e non
8 semplicemente stimati.
Se, infatti, è vero che la delibera 229/2001 dell' Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas autorizza la fatturazione di consumi presuntivi, è anche vero che l'obbligo di buona fede, cogente nella fase esecutiva del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc., impone all' impresa somministrante di utilizzare con cautela tale tecnica di fatturazione limitandola a casi di effettiva necessità determinati da assenza di letture effettive per fatti non imputabili al cliente.
Ebbene tale eventualità è oramai inesistente da molti anni, ovverosia da quanto i misuratori di energia elettrica sono sottoposti al controllo computerizzato a distanza consentendo al Distributore
di verificare in tempo reale l'effettività dei consumi e di segnalarli tempestivamente all' impresa fornitrice, così restando esclusa ogni necessità del ricorso alla c.d. fatturazione presuntiva.
Era pertanto onere di …………… s.p.a chiarire perché mai, pur potendo accertare in tempo reale l'effettività dei consumi dell'utente ………….. senza ricorrere alla autolettura e meno che mai ad ispezioni in loco, abbia nondimeno fatto ricorso a fatturazioni presuntive che, determinando la necessità di conguagli successivi, introducono fattori di incertezza nel rapporto di dare ed avere che si instaura in fase esecutiva del contratto di somministrazione.
Ugualmente non viene esplicitato se negli importi riconosciuti al cliente nelle predette note di credito siano incluse voci di spesa diverse da quelle inerenti ai consumi di elettricità e conglobati nella non meglio precisata categoria degli “oneri di sistema” distinta dalla spesa per il dispacciamento dell'energia somministrata.
In conclusione il credito vantato da non può definirsi “certo, liquido ed esigibile”.] CP_1
(Così il Giudice Unico dott. Alberto munno nella sentenza monocratica emessa il 19 gennaio 2020
nel giudizio vertito col numero 1087/2017 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti emessi in subiecta materia dal Tribunale di Taranto in diversa composizione soggettiva ed in epoca anteriore al 19 gennaio 2020.
Ne consegue l'estraneità all'oggetto del presente giudizio della tematica relativa ai cd consumi anomali che, invece, sembra costituire l'asse portante della motivazione resa nella sentenza
9 impugnata: “La giurisprudenza è costante nel ritenere che qualora si verifichino consumi anomali di acqua, grava sul condòmino-utente l'onere di contestare le fatture e chiedere un accertamento sul corretto funzionamento del contatore, mentre all'azienda erogatrice incombe l'onere di provare la correttezza della misurazione…- omissis -…….L'attore non ha assolto all'onere di provare il malfunzionamento del contatore, né ha chiesto l'accertamento del corretto funzionamento di quest'ultimo…- omissis -……..Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.”
III.- L'appello deve così essere accolto.
IV.- Le spese del doppio grado di giudizio devono gravare sull'appellata per effetto dell'art. Pt_2
91 cpc, anche in accoglimento del relativo motivo di impugnazione.
P.Q.M.
a) accoglie l'appello di e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3162/2022 Parte_1
emessa il 09 dicembre 2022 all'esito del giudizio vertito col numero 3655/2022 r.g. dal Giudice di
Pace di Taranto, dichiara che non è certo, liquido ed esigibile il credito portato dalle fatture emesse da a carico di nn. 00120003327988 per euro 600,23, 00121003350371 Pt_2 Parte_1
per euro 507,19, 00122001293434 per euro 445,42;
b) condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, Pt_2 Parte_1
liquidandole in euro 170,00 per borsuali, euro 900,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione di ambo le sentenze.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 12 gennaio 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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