Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2661/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2661/2014 R.G.A.C.,
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Bernarda Eliana BIRTONE, del Foro di Termini Imerese, e dall'Avv. Raffaele
ROCCANOVA, di questo Foro, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
(già già , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 costituitasi in persona del procuratore Dott. rapp.ta e difesa, giusta Controparte_4 procura allegata informaticamente alla memoria di costituzione, dall'Avv. Fausta MATTEO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA
avente ad oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La e traevano Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Controparte_3
La società attrice accendeva, l'8 Marzo 2005, presso la convenuta, il conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito, n. 10181: al 30 Marzo 2013, il saldo apparente di tale conto era di euro 19.600,12, a debito della correntista.
La stessa società aveva, altresì, ottenuto, dalla convenuta, due mutui, ormai estinti, i cui contratti essa non aveva ricevuti: aveva richiesto la relativa documentazione, insieme ai piani di ammortamento, e si riservava, in proposito, ogni azione.
1
e avevano garantito «Le linee di Controparte_6 Controparte_7 credito concesse alla società attrice».
Gli attori deducevano nullità, violazioni di legge, inadempimenti della controparte.
Chiedevano accertarsi quanto dedotto;
applicarsi le condizioni sostitutive di legge, ove previste;
rideterminarsi il saldo;
dichiararsi chiuso il rapporto;
condannarsi la convenuta a pagare la somma, accertata come saldo a favore della correntista, con interessi e rivalutazione;
condannarsi la stessa convenuta a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, patiti dagli attori e dalla ordinarsi la banca a rettificare le Parte_2 segnalazioni alla CR;
condannarsi la convenuta a rifondere le spese legali, comprese quelle per la perizia di parte.
2. Resisteva la la quale, oltre a contrastare l'avversa domanda, Controparte_3 proponeva domanda riconvenzionale, per ottenere il saldo a proprio favore;
chiedeva condannarsi gli attori alle spese legali, e per lite temeraria.
3. Il giudizio veniva dichiarato interrotto, limitatamente alla in Controparte_5 quanto, in corso di causa, essa falliva: veniva, poi, dichiarato interrotto pure rispetto a il quale, anch'egli falliva in pendenza di questo giudizio. Controparte_6
4. Si costituiva l' deducendo che l' Controparte_1 Controparte_8
o, in breve, aveva incorporato la
[...] Controparte_2 CP_3
e che la stessa veva, poi, incorporato, a propria volta,
[...] Controparte_1
l' Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha esplicitamente dichiarato di non insistere, quale Parte_1 garante, nelle domande di condanna, già formulate dalla società.
2. Com'è noto, innanzitutto, «Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.» (Cass. civ., Sez. VI - 1, 20.11.2018, ord. n. 30000).
3. Ulteriore questione (preliminare di merito) è se la fidejussione sia nulla, come eccepisce,
pur condivisibilmente, nelle difese più recenti (ma senza preclusioni processuali, trattandosi, appunto, di nullità), in ragione della natura anticoncorrenziale, Controparte_9 rilevata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, e 101 del TFUE.
Non si tratta di domanda principale, ma di eccezione sollevata al fine di paralizzare la domanda riconvenzionale avversaria, sicché la competenza, sull'intero giudizio (ove pure possa discutersene oltre i termini indicati dall'art. 38 c.p.c.), rimane presso il Tribunale in composizione ordinaria e monocratica, e non dev'essere rimessa alla sezione specializzata in
2 N. 2661/2014 R.G.A.C.
materia d'impresa (cfr., invece, per l'ipotesi, nella quale venga proposta una domanda, Cass. civ., Sez. I, 26.8.2024, ord. n. 23112).
In realtà, la questione appare irrilevante: non è corretto estendere, sic et simpliciter, all'intero contratto la nullità delle singole clausole, in assenza di specifica deduzione e prova dell'interdipendenza delle clausole nulle rispetto all'insieme dei patti: «La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).» (Cass. civ., Sez. III, 13.3.2024,
ord. n. 6685).
Nella specie, non è stata dedotta, né dimostrata, una simile interdipendenza, che, comunque, non si rinviene ad un esame dei patti negoziali rilevanti ai fini della decisione.
Quanto alla nullità delle singole clausole, il assume di poter invocare Parte_1
l'invalidità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., per avvalersi della caducazione del diritto del creditore, il quale non abbia tempestivamente proposto e coltivato le proprie istanze, avverso il debitore principale.
In realtà, tuttavia, una simile questione, ossia la tempestività dell'iniziativa del creditore rispetto al termine semestrale, non poteva essere sollevata in corso di causa, ossia una volta superato il termine delle preclusioni assertive, non trattandosi di un possibile oggetto del rilievo officioso: donde l'irrilevanza, riflessa, della problematica della nullità.
4. Le eccezioni, attinenti alla violazione di norme imperative, entro il rapporto dal quale scaturisce l'obbligazione del debitore principale, possono essere sollevate, altresì, dal garante, ove la garanzia debba essere qualificata come autonoma, anziché come fidejussione, « […] atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta. (Cass. civ., Sez. I, 31.3.2023, ord. n. 9071).
5. Nel merito dell'andamento e del saldo del rapporto, soccorre, salvo la precisazione che, in un secondo momento, dovrà formularsi, l'acquisita c.t.u. e, previamente, l'ordinanza, con la quale l'allora G.I., così risolvendo le questioni tecnico-giuridiche presupposte, formulava i quesiti.
Le ragioni del G.I., quelle (di natura giuridica) enunziate ed osservate dall'ausiliario, e quelle, conformi alle precedenti, avanzate dalle parti, debbono intendersi come qui condivise, richiamate e trascritte, ad integrazione della presente motivazione.
L'ausiliario risulta (fatto salvo, nuovamente, quanto infra si esprimerà a precisazione del calcolo da condursi) aver eseguito il proprio compito senza incorrere in censure di natura giuridica, tecnica o logica: esso ha depositato, altresì, una relazione integrativa, richiestagli a chiarimenti.
3 N. 2661/2014 R.G.A.C.
I ragionamenti e gli argomenti del consulente debbono intendersi, si ribadisce, come qui richiamati e riprodotti, ad integrazione della presente motivazione.
Per comodo di lettura, in ogni caso, si riproducono i brani salienti della relazione, dai quali si desumono, altresì, le questioni, di fatto e di diritto, oggetto di causa:
- dal 08/03/2005 al 24/10/2014 sono stati applicati i tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto in quanto è provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultralegale;
infatti, il contratto di adesione a avente ad oggetto la CP_10 sottoscrizione del conto corrente n. 10181 intestato alla soc. disciplina CP_5 il tasso interesse debitore e creditore ( tasso creditore lordo effettivo 0.0100%; tasso per scoperto di conto nomiale 13,350%, effettivo 14,0333%,Tasso annuo di mora nominale 13,350%. E ancora, il documento di sintesi del 01/03/2005 del conto corrente n. 10181 riporta nelle condizioni economiche i tassi debitori e creditori;
- per quanto concerne l'anatocismo, trattandosi di contratto stipulato in epoca successiva al 22.04.2000 sono stati applicati i criteri di capitalizzazione contenuti nella delibera CICR del 09.02.2000. A tal fine si precisa che il contratto del 01/03/2005 titolato “ Adesione a TI IX “ avente ad oggetto la sottoscrizione del conto ordinario n. 10181 prevede la periodicità TRIMESTRALE di chiusura contabile e di capitalizzazione degli interessi;
- la cms è stata pattuita per iscritto nella misura del 1% dal 01/03/2005 IM
( documento di sintensi del 01/03/2005); pertanto, è stata computata alla fine del rapporto con la cadenza pattuita ma senza capitalizzazione;
- l'art.117bis del d.lgs 385/93 inserito dall'articolo 6-bis comma 1 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201( convertito con L. n. 214 del 22/12/2011 ed entrata in vigore il
28/12/20119 così stabilisce: 1“ I contratti di apertura di credito possono prevedere quali unici oneri a carico del cliente una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
L'ammontare della commissione non può superare lo 0,50 per cento per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente .2 A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quali unici oneri a carico del cliente una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.3 Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. 4: Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. Il Cicr prevede i casi in cui in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.
- Quindi dalla data del 28 dicembre 2011 ( data di entrata in vigore della legge di conversione del D.I n. 201/2011 che ha introdotto l'art. 117 bis) nei nuovi rapporti di credito può essere prevista una commissione onnicomprensiva, purchè sia stabilita in contratto, calcolata a in maniera proporzionale e rispetto alla somma concessa al cliente ed alla durata del contratto e purchè non sia superiore allo 0,50% per trimestre, rispetto all'importo concesso al cliente. In assenza di apertura di credito e qualora di verifichino sconfinamenti il contratto di conto corrente può prevedere una commissione di istruttoria determinata in misura fissa e commisurata ai costi.
- Il Decreto ministeriale n. 644 ha dettato disposizioni anche relative ai contratti già in essere alla data del 1 luglio 2012 prevedendo un obbligo di adeguamento così stabilito dall'art. 5 comma 4: “ I contratti in corso al 1 luglio 2012 sono adeguati entro il 1 ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117 -bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'art. 118 del TUB”;
- Ebbene, ha applicato sul conto n. 10181 la commissione per CP_3 messa a disposizione fondi ( CDF) nella misura di € 100,00 dal secondo trimestre 2010 fino al terzo trimestre 2014 e una commissione di istruttoria
4 N. 2661/2014 R.G.A.C.
veloce (CIV) dal quarto trimestre 2012 fino al primo trimestre 2014 .
L'applicabilità della CDF e della CIV è sancita dalla proposta di modifica unilaterale del contratto per adeguamento al nuovo art. 117 bis D.Lgs n.
385/1993 datata 5 luglio 2012 ( v. fascicolo estratto al CP_3 30.03.2012).Tuttavia, la CDF è stata introdotta antecedentemente alla modifica unilaterale del contratto del 5 luglio 2012; infatti dal secondo trimestre e 2010 è stato addebitato l'importo fisso di € 100,00 (0,50% di € 20.000,00) contrariamente alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB che prevedeva l'obbligo entro il 1 ottobre 2012 dell'adeguamento dei contratti alle clausole di cui all'art. 117 bis TUB con comunicazione al cliente e con applicazione per il periodo successivo al 01/07/2012 della disciplina prevista dall'art. 117 bis TUB e dal decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 ( quesito del Giudice ordinanza del 12- 15/10/2016. Pertanto, si è proceduto a espungere la commissione per messa a disposizione fondi dal secondo trimestre 2010 al secondo trimestre 2012
- Per quanto riguarda la “ Penale sconfino” , questo onere era stato introdotto con proposta di modifica unilaterale del 01/01/2011 ed è stato applicato al 30.09.2011 nella misura di € 60,00, al 30.06.2012 per € 120,00 e al 30.09.2012 per € 140.00. Orbene, l'indicata penale di sconfino altro non è che una commissione di massimo scoperto che è stata ridisciplinata con gli interventi i legislativi sopra indicati .
Oltretutto, è stata applicata congiuntamente con la con commissione per messa a disposizione fondi ( CDF) quale remunerazione degli affidamenti creando un ingiusto aggravio di spese per la società correntista. Per tale ragione è stata espunta.
- le valute sono disciplinate Per effetto della rideterminazione de qua alla data del 24/10/2014 emerge sul conto corrente n. N. 10181 un saldo a DEBITO nei confronti della soc. CP_5[... pari a complessivi € 17.909,57 ( Tabulato n. 1)
[…]
Orbene, nel caso di specie dal documento di sintesi del 01/03/2005 , firmato dalla soc. e afferente il conto corrente ordinario n. 10181 ( fascicolo Avv. Matteo per CP_5 conto ) si evince la clausola dello Jus variandi titolata “ variazioni delle CP_3 condizioni normative ed economiche del rapporto anche in senso sfavorevole ” Pertanto, consegue che se il tasso applicato supera il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca si versa nella fattispecie dell'usura originaria con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto. Viceversa, se il tasso applicato supera il tasso soglia esclusivamente per effetto delle variazioni di quest'ultimo dovrà essere applicato il tasso soglia ( usura sopravvenuta) Quindi, fatte le suesposte premesse , il contratto di adesione a avente CP_10 ad oggetto la sottoscrizione del conto corrente n. 10181 intestato alla soc. CP_5[... disciplina il tasso interesse debitore e creditore ( tasso creditore lordo effettivo
0.0100%; tasso per scoperto di conto nominale 13,350%, effettivo 14,0333%,Tasso annuo di mora nominale 13,350%. E ancora, il documento di sintesi del 01/03/2005 del conto corrente n. 10181 riporta nelle condizioni economiche il tasso debitore nominale del 13,350% ( effettivo 14,0333%).
Ebbene, rilevato che dal 1 trimestre 2005 al 3 trimestre 2006 sul conto ordinario non ci sono addebiti di interessi , il confronto è effettuato tra il tasso soglia del 1 trimestre 2005 pari al 14,26% ( categoria apertura di credito in conto corrente oltre 5.000 ) che risulta inferiore al tasso nominale debitore del 13,305% e al tasso effettivo del 14,0333%; oltretutto, dal quarto trimestre 2006 ( primo trimestre con addebito di interessi debitori) e fino al quarto trimestre 2009 il Teg non è superiore al tasso soglia come si evince dalla Tabella n. 1.
Tuttavia, a seguito della verifica del Teg dal 1 trimestre 2010, con la nuova formula ( istruzioni Banca d'Italia 2009) che include le Cms nel calcolo del Teg
( fra gli oneri inseriti su base annua) è emerso che c'è il superamento del tasso soglia dal 1 trimestre 2013 fino al quarto trimestre 2013.( Tabella n. 2) Per gli indicati trimestri non si versa nel caso dell'usura sopravvenuta bensi in quella originaria in quanto la banca ha modificato il tasso nell'esercizio dello jus variandi.
5 N. 2661/2014 R.G.A.C.
Pertanto, la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art. 1815 c.c. e nessun interesse risulterà dovuto Dal tabulato n. 2 si evince la ricostruzione del conto ordinario n. 10181 con azzeramento degli interessi e oneri nei trimestri in cui c' è il superamento del tasso soglia ( dal 1 trimestre 2013 al 4 trimestre 2013)
Per effetto della rideterminazione de qua alla data del 24/10/2014 emerge sul conto corrente n. N. 10181 un saldo a nei confronti della soc. CP_11 CP_5[... pari a complessivi € 13.916,88 ( Tabulato n. 2)
Depositato l'elaborato peritale, l'allora Giudice Istruttore, con ordinanza depositata l'11
Marzo 2021, così provvedeva, intorno all'esigenza di un'integrazione di consulenza:
[…] esaminata la relazione di C.T.U. del 14.05.2018 (comprensiva delle osservazioni formulate dal C.T.P. ex latere actoris trasmesse in data 14.04.2018 e le conseguenti valutazioni tecnico-scientifiche articolate dal perito nell'elaborato denominato “risposta alle osservazioni del dott. ); Per_1 ritenuto opportuno chiedere al perito di fornire, per il tramite di proprio elaborato integrativo, i soli chiarimenti di cui al dispositivo [in ragione dell'intervento nomofilattico sopravvenuto nelle more – v. Cass. civ., Sez. un, 20 giugno 2018, n. 16303 -], risultando invece non necessario svolgere gli ulteriori approfondimenti richiesti nelle note del della parte attrice del 3.03.2021 [e non già oggetto di osservazioni al perito nell'ambito del contraddittorio c.d. tecnico ex art. 195, co. 3, c.p.c.], trattandosi di temi e questioni per le quali appaiono già sufficienti e idonee le risultanze peritali [che spetterà in ogni caso al Tribunale compiutamente delibare in sede di decisione, alla luce del complesso degli elementi versati in atti];
[ … ]
P.Q.M.
- DISPONE che il già nominato C.T.U., Dott.ssa , depositi Persona_2 elaborato integrativo nel quale: “sulla base della già prodotta documentazione relativa ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti nonché delle risultanze del già compiuto accertamento peritale, il C.T.U:
A) chiarisca ed eventualmente confermi se, nell'ambito della verifica tecnico-contabile in tema di accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati al rapporto, abbia altresì verificato la rilevanza ai fini del calcolo del T.E.G. anche delle C.M.S., pur nei limiti del c.d. criterio del margine (cfr. pagg.
7-8 dell'elaborato del 14.05.2018) e in particolare se:
(I) abbia provveduto alla separata comparazione:
(a) fra il tasso di interesse (da calcolarsi in base alle Istruzioni della B.I. ratione temporis vigenti) e il c.d. tasso di soglia (da calcolarsi in base al D.M. e alla disciplina normativa ratione temporis vigenti) e
(b) fra la C.M.S. eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) e la c.d. C.M.S.
6 N. 2661/2014 R.G.A.C.
soglia (calcolata aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle allegate alla rilevazione trimestrale del periodo in cui il contratto è stato concluso);
(II) all'esito, abbia poi espunto dai rapporti di dare-avere fra le parti qualsiasi annotazione iscritta a titolo di interesse corrispettivo dell'operazione sia nel caso (1) di rilevata pattuizione di un interesse superiore alla soglia vigente [come verificato a seguito dell'operazione di cui precedente punto sub (a)] ovvero (2) nell'ipotesi, al contempo, di pattuizione di una C.M.S. superiore alla soglia [come rilevato a seguito dell'operazione di cui al precedente punto sub (b)] e di accertamento che l'importo della che supera la Pt_3 predetta soglia sia altresì superiore all'ammontare degli interessi - ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati - che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare al tasso soglia
(c.d. “margine”);
B) all'esito del chiarimento che precede: (1) ove abbia così operato, confermi la rielaborazione già realizzata e non proceda ad alcuna rideterminazione;
(2) in caso contrario, effettui un ulteriore “verifica del superamento del tasso soglia” e una eventuale nuova rielaborazione del rapporto di dare-avere tra le parti sulla base delle coordinate di cui al punto
(A);
C) precisi quant'altro ritenuto necessario ai fini della risposta ai quesiti a lui sottoposti e, nel caso di documentazione non ritenuta idonea all'espletamento dell'incarico peritale, formuli istanza motivata al presente magistrato per la verifica nel contraddittorio”;
In ottemperanza di tale provvedimento, l'ausiliario presentava un ulteriore elaborato, nel quale confermava l'assenza di superamento del tasso-soglia, nei periodi per i quali ciò era già stato riscontrato.
6. Il conto deve ritenersi chiuso: tutte le parti si sono dimostrate interessate a tale esito, ed hanno concluso in maniera conforme a questo presupposto.
La data di chiusura può essere fissata, per ragioni anche di certezza, al 24 Ottobre 2014, ovvero alla data cui sono potuti pervenire i calcoli del c.t.u.
7. Rispetto a quanto sinora assodato, colpiscono, tuttavia, per la loro fondatezza, le seguenti osservazioni dell'attore, rispetto alla questione della capitalizzazione degli interessi.
Di queste, tuttavia, la seconda non assume, nel caso in giudizio, alcuna rilevanza concreta.
La prima è che l'esatta coincidenza del tasso creditore annuo nominale col tasso creditore effettivo (come da condizioni negoziali del caso di specie: in ambo i casi, lo 0,01%) impedisce l'emersione della capitalizzazione infrannuale dello stesso tasso (conformemente,
Cass. civ., Sez. VI – 1, 10.2.2022, ord. n. 4321: «La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.»:
7 N. 2661/2014 R.G.A.C.
con persuasiva e chiara motivazione, nel testo integrale): così comportando la violazione della disciplina sulla capitalizzazione degli interessi.
La seconda, è che «In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del
2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR,
della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.» (Cass. civ., Sez. I, 30.7.2024, sent. n. 21344).
Poiché, però, nella specie, il saldo deve rimanere fissato al 24 Ottobre 2014, la problematica, come prima si anticipava, rimane ininfluente, ai fini della decisione.
La prima questione è tale da imporre l'esecuzione di un calcolo aritmetico correttivo: ma, trattandosi, appunto, di mero computo aritmetico, non appare necessario conferire all'ausiliario, già nominato, o ad eventuale altro, un ulteriore incarico supplementare.
Si dovrà, pertanto, così rettificare il saldo di euro 13.916,88, al 24 Ottobre 2014,
calcolato dal c.t.u.
8. La notevole complessità ed incertezza giuridica e tecnica della lite non soltanto esclude la temerarietà della lite, in capo a chi ha agito, bensì induce alla compensazione delle spese di lite: le spese di c.t.u. rimarranno, conformemente, nel rapporto tra le parti (il rapporto fra le medesime ed il c.t.u. continua ad essere regolato dal decreto di liquidazione, illo tempore emesso dal Giudice allora titolare), in capo a ciascuna delle parti medesime, ripartite per quote eguali di metà: con dovere di rifondere alla controparte quanto essa abbia a pagare, o abbia già avuto a pagare all'ausiliario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2661/2014 R.G.A.C., promossa da
, contro l' già Parte_1 Controparte_1 CP_2
già , costituitasi in persona del procuratore Dott.
[...] Controparte_3 CP_4 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...]
1. accerta il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 10181, acceso, a nome della presso la Agenzia Centrale di Potenza, alla Controparte_5 Controparte_3 data del 24 Ottobre 2014, come da motivazione, § 7, prescrivendo il calcolo aritmetico ivi specificato;
2. condanna, ove rimanga un saldo passivo, a pagare la Parte_1 somma risultata dal calcolo all' con gli interessi come da Controparte_1 condizioni contrattuali, fino al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti, specificando, quanto alle spese di c.t.u., che esse rimarranno regolate come nel § 8 della motivazione.
Potenza, 24 Gennaio 2025
8 N. 2661/2014 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
9