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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 729/2024 tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 266/P FORLI, con il patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore con studio in PIAZZA GORI N. 2 SAVIGNANO SUL
RUBICONE
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
VIALE BOLOGNA N. 266/P FORLI, con il patrocinio dell'avv. TONI ELENA, elettivamente domiciliata presso il difensore con studio in Corso Garibaldi N. 59 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 06/02/2025 in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 28/03/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , unitisi in matrimonio a Forlì il giorno 18 Parte_1 CP_1 dicembre 2022, come da atto regolarmente trascritto nell'apposito registro del Comune di Forlì, al
n. 93 – P.2 S.A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile deputato di procedere all'annotazione della presente sentenza. 2) I signori vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, e Pt_1 CP_1 saranno liberi di fissare la propria residenza ove vorranno: 3) La casa familiare in Forlì (FC), Viale
Bologna n. 266/P, di proprietà esclusiva del signor ma al momento abitata dalla Parte_1 signora e dal di lei figlio, viene assegnata al marito con autorizzazione alla moglie a CP_1 permanervi fino a quando non riesca a reperire una nuova abitazione idonea per sé e per il figlio, ed in ogni caso non oltre il giorno 30 giugno 2025; entro tale data l'immobile dovrà essere riconsegnato al signor libero da persone e cose proprie nello stato in cui attualmente si trova Parte_1 già noto al ricorrente. In caso di ritardo su detta data (30/6/2025) la Sig.ra dovrà CP_1 corrispondere una penale giornaliera di € 100, fermo restando l'obbligo di riconsegna immediata della casa familiare. 4) La signora viene autorizzata dal signor a prelevare dalla CP_1 Pt_1 casa familiare, oltre ai beni strettamente personali propri e del figlio , tutto quanto di seguito Per_1 indicato: - Oggettistica, suppellettili, soprammobili, stoviglie - Camera di Filippo - Mobiletti IKEA studio - Mobiletto caffè cucina - Mobiletto porta tazze e stoviglie da appoggio cucina - Sedie alluminio e seduta in paglia cucina - Mobiletti IKEA taverna - Scaffalature alluminio garage -
Lavatrice e asciugatrice - n. 2 TV (quelle nella camera da letto e nella sala). Tutto il resto presente nella casa rimane definitivamente assegnato al Sig. 5) Il signor si Pt_1 Parte_1 impegna a versare alla signora che accetta, l'importo di €. 50.000,00 omnia, a titolo CP_1 di mantenimento “una tantum” nonché a titolo risarcitorio e restitutorio delle spese sostenute per
l'allestimento della casa familiare oltrechè a definizione transattiva di qualsivoglia diritto o pretesa scaturente dall'intercorso rapporto di convivenza, dal rapporto di matrimonio e dalla pretesa mancata adozione di figlio della Sig.ra Detto importo verrà versato dal Signor Per_1 CP_1 tramite bonifico bancario alle coordinate note della signora in contestualità alla Pt_1 CP_1 liberazione da parte di costei della casa familiare. 6) Col pagamento della somma di cui ai precedenti punti, la signora si dichiara interamente soddisfatta di quanto a lei dovuto, CP_1 rinunciando alle domande come formulate in sede di costituzione nel giudizio di separazione, e più precisamente a quella di addebito, di assegno di mantenimento nonché di risarcimento dei danni, quanto a quest'ultima, rinunciando ad azionarla in altra eventuale ulteriore sede. Del pari il signor rinuncia a far valere anche in altre sedi qualsivoglia diritto e/o ragione nascente Parte_1 dal matrimonio con . 7) Le spese del presente giudizio verranno compensate fra le CP_1 parti con rinuncia dei legali alla solidarietà ex L.P.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c.” depositato il 28/03/2024, hiedeva la Parte_1
separazione da premettendo che dal matrimonio, celebrato a Forlì il 18.12.2022 CP_1
(Anno 2022, Atto n. 93, Parte II^, Serie A), non erano nati figli, mentre la moglie aveva un figlio nato da una precedente relazione e che la relazione coniugale era andata progressivamente deteriorando.
Rappresentava che la casa coniugale era di sua proprietà e che la moglie percepiva circa euro 1.500 mensili, sicché nulla era da disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale nonché ai provvedimenti economici.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 19.09.2024 CP_1
contestando integralmente gli assunti di controparte e chiedendo l'addebito della separazione al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale al marito seppur consentendo ad ella di permanervi fin quando non avrebbe rinvenuto una nuova abitazione, il versamento a titolo del suo mantenimento di € 800,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, e infine il versamento a suo favore di euro
62.600,00 a titolo di risarcimento del danno.
Entrambe le parti depositavano memorie ex art.473 bis.17 c.p.c. ove insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come indicate negli atti introduttivi.
Nelle more le parti addivenivano ad un accordo come da foglio di precisazioni conclusioni congiunte che venivano depositate sul fascicolo telematico in data 06.02.2025 alle condizioni come da trascrizione in epigrafe. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del
Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi e, ritenuto l'accordo raggiunto equo e non contrario all'ordine pubblico, si dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
Visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 04/04/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
27/11/1972, e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio il CP_1
18/12/2022 a Forlì (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2022 Atto n° 93 Parte II^ Serie A); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 729/2024 tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 266/P FORLI, con il patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore con studio in PIAZZA GORI N. 2 SAVIGNANO SUL
RUBICONE
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
VIALE BOLOGNA N. 266/P FORLI, con il patrocinio dell'avv. TONI ELENA, elettivamente domiciliata presso il difensore con studio in Corso Garibaldi N. 59 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 06/02/2025 in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 28/03/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , unitisi in matrimonio a Forlì il giorno 18 Parte_1 CP_1 dicembre 2022, come da atto regolarmente trascritto nell'apposito registro del Comune di Forlì, al
n. 93 – P.2 S.A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile deputato di procedere all'annotazione della presente sentenza. 2) I signori vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, e Pt_1 CP_1 saranno liberi di fissare la propria residenza ove vorranno: 3) La casa familiare in Forlì (FC), Viale
Bologna n. 266/P, di proprietà esclusiva del signor ma al momento abitata dalla Parte_1 signora e dal di lei figlio, viene assegnata al marito con autorizzazione alla moglie a CP_1 permanervi fino a quando non riesca a reperire una nuova abitazione idonea per sé e per il figlio, ed in ogni caso non oltre il giorno 30 giugno 2025; entro tale data l'immobile dovrà essere riconsegnato al signor libero da persone e cose proprie nello stato in cui attualmente si trova Parte_1 già noto al ricorrente. In caso di ritardo su detta data (30/6/2025) la Sig.ra dovrà CP_1 corrispondere una penale giornaliera di € 100, fermo restando l'obbligo di riconsegna immediata della casa familiare. 4) La signora viene autorizzata dal signor a prelevare dalla CP_1 Pt_1 casa familiare, oltre ai beni strettamente personali propri e del figlio , tutto quanto di seguito Per_1 indicato: - Oggettistica, suppellettili, soprammobili, stoviglie - Camera di Filippo - Mobiletti IKEA studio - Mobiletto caffè cucina - Mobiletto porta tazze e stoviglie da appoggio cucina - Sedie alluminio e seduta in paglia cucina - Mobiletti IKEA taverna - Scaffalature alluminio garage -
Lavatrice e asciugatrice - n. 2 TV (quelle nella camera da letto e nella sala). Tutto il resto presente nella casa rimane definitivamente assegnato al Sig. 5) Il signor si Pt_1 Parte_1 impegna a versare alla signora che accetta, l'importo di €. 50.000,00 omnia, a titolo CP_1 di mantenimento “una tantum” nonché a titolo risarcitorio e restitutorio delle spese sostenute per
l'allestimento della casa familiare oltrechè a definizione transattiva di qualsivoglia diritto o pretesa scaturente dall'intercorso rapporto di convivenza, dal rapporto di matrimonio e dalla pretesa mancata adozione di figlio della Sig.ra Detto importo verrà versato dal Signor Per_1 CP_1 tramite bonifico bancario alle coordinate note della signora in contestualità alla Pt_1 CP_1 liberazione da parte di costei della casa familiare. 6) Col pagamento della somma di cui ai precedenti punti, la signora si dichiara interamente soddisfatta di quanto a lei dovuto, CP_1 rinunciando alle domande come formulate in sede di costituzione nel giudizio di separazione, e più precisamente a quella di addebito, di assegno di mantenimento nonché di risarcimento dei danni, quanto a quest'ultima, rinunciando ad azionarla in altra eventuale ulteriore sede. Del pari il signor rinuncia a far valere anche in altre sedi qualsivoglia diritto e/o ragione nascente Parte_1 dal matrimonio con . 7) Le spese del presente giudizio verranno compensate fra le CP_1 parti con rinuncia dei legali alla solidarietà ex L.P.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c.” depositato il 28/03/2024, hiedeva la Parte_1
separazione da premettendo che dal matrimonio, celebrato a Forlì il 18.12.2022 CP_1
(Anno 2022, Atto n. 93, Parte II^, Serie A), non erano nati figli, mentre la moglie aveva un figlio nato da una precedente relazione e che la relazione coniugale era andata progressivamente deteriorando.
Rappresentava che la casa coniugale era di sua proprietà e che la moglie percepiva circa euro 1.500 mensili, sicché nulla era da disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale nonché ai provvedimenti economici.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 19.09.2024 CP_1
contestando integralmente gli assunti di controparte e chiedendo l'addebito della separazione al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale al marito seppur consentendo ad ella di permanervi fin quando non avrebbe rinvenuto una nuova abitazione, il versamento a titolo del suo mantenimento di € 800,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, e infine il versamento a suo favore di euro
62.600,00 a titolo di risarcimento del danno.
Entrambe le parti depositavano memorie ex art.473 bis.17 c.p.c. ove insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come indicate negli atti introduttivi.
Nelle more le parti addivenivano ad un accordo come da foglio di precisazioni conclusioni congiunte che venivano depositate sul fascicolo telematico in data 06.02.2025 alle condizioni come da trascrizione in epigrafe. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del
Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi e, ritenuto l'accordo raggiunto equo e non contrario all'ordine pubblico, si dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
Visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 04/04/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
27/11/1972, e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio il CP_1
18/12/2022 a Forlì (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2022 Atto n° 93 Parte II^ Serie A); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Serena Chimichi