Sentenza breve 2 agosto 2012
Sentenza 14 febbraio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 14/02/2014, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2012, proposto da:
MA CA De UC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Lapolla, Francesco Vergara, con domicilio eletto presso Pierluigi Lapolla Avv. in Potenza, via Ciccotti, n.10;
contro
Agenzia della Regione Basilicata Per Le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rocco De Franchi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n.89;
A.G.E.A.- Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
Regione Basilicata in persona del Presidente p.t., n.c.;
per l'annullamento
- dell'atto prot. 2323 del 26.4.2012 del Dirigente dell'Ufficio autorizzazione e Servizio Tecnico dell'RB con cui è stata disposta la "decadenza totale dall'aiuto relativo all’impegno assunto ai sensi del Regolamento 1698/2005- Mis. F ex Reg. CEE 2078/92" (ritiro di terreni seminativi dalla produzione per 20 anni) con domanda iniziale n.64110289820 del 1996 per la seguente motivazione: a seguito controllo in loco negativo”, con quantificazione dell’ammontare dell’indebito percepito in euro 121.217,49;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, tra cui tutti gli atti dell'istruttoria che ha preceduto la determinazione impugnata e in particolare la “relazione di controllo” del 27/6/08, “comunicazione esito istruttoria controllo in loco” dell’RB n.4341 dell’1/7/1\0, “controllo tecnico amministrativo” del 10/5/11, “comunicazione esito istruttoria” dell’RB prot. n.2239 del 19/5/11 nonché i richiamati ma non conosciuti "ulteriori controlli eseguiti sulla domanda iniziale n.64110289820".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia della Regione Basilicata Per Le Erogazioni in Agricoltura (Arbea), dell’Agea- Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Vista la sentenza n.378/12 con cui questo TAR ha declinato la propria giurisdizione sul ricorso in epigrafe;
Vista la sentenza n.2885/13 della III sezione del Consiglio di Stato con cui, in riforma della predetta pronuncia, è stata dichiarata la sussistenza della giurisdizione del G.A. nella presente controversia rimettendola a questo Tribunale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Pierluigi Lapolla, M. Gabriella De Franchi, quest'ultima su delega dell'Avv. Rocco De Franchi. Domenico Mutino.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente -imprenditrice agricola titolare dell’azienda agricola sita in Calciano alla contrada Santa Domenica estesa 400 ettari- fa presente:
-di avere inoltrato alla Regione Basilicata nel 1996 (annata agraria 1995/96) domanda iniziale n. 64110289820 di adesione al programma comunitario per il “ritiro di seminativi dalla produzione per 20 anni” (da 1/11/95 all’1/11/2015) previsto dal regolamento CEE 2078/92, indicando in ha 11.73 la superficie oggetto di ritiro da ammettere agli aiuti così indicata: foglio 7, part. 2 per HA 5.03; foglio 7, part. 10, per Ha 1.70; foglio 7 part.11, per Ha 1,40; foglio 8, part. 10, per Ha 3.60;
-di avere successivamente presentato le domande annuali di conferma di adesione al predetto programma dichiarando nella domanda n.94113400918 del 1999 un ampliamento di Ha 9.65 della originaria superficie, riguardante terreni confinanti del pari ritirati (compresi nello stesso unitario appezzamento), così individuati: foglio 7, part. 82 per Ha 0.83; foglio 7, part. 83 per ha 4.33; foglio 9, part. 5, per Ha 1.70; foglio 9, part. 6, per ha 2.79;
-che, a seguito di controllo in loco, i funzionari regionali in data 4/12/02 accertavano che gli impegni assunti dalla istante non erano stati assolti come previsto dalle norme regolamentari e che non sarebbero ammissibili a contributo ha 1.76 dei complessivi ha 19.62 (11.73+9.65) in quanto i terreni di cui al foglio 7, part. 2 e 11 di complessivi ha 6.43 risultano effettivamente interessati da ritiro dalla produzione per una superficie inferiore, pari ad ha 4,67;
-che pertanto nelle domande annuali successive al 2002 l’interessata avrebbe indicato la superficie oggetto di ritiro in ha 17.92 (19.62-1.76) anche facendo affidamento sull’esito del controllo regionale del 2002 nel convincimento della sua correttezza avendo effettivamente ritirato dalla produzione, nell’ambito del medesimo, unitario appezzamento facente parte della propria ben più vasta azienda agricola di oltre 400 ettari, una quantità di seminativi (non interessata da diverse richieste di aiuti) maggiore rispetto a quella prudenzialmente indicata in domanda di ha 17.92;
-senonchè i terreni della ricorrente sono stati sottoposti ulteriore controllo dell’RB del 27/6/08 (ad oggetto la domanda annuale di conferma n.74710318804 del 2007) nel cui verbale gli incaricati hanno rilevato non solo il rispetto degli impegni assunti ma l’esistenza di una differenza di ha 7.238 tra le superfici dichiarate e quelle accertate, con riferimento ad una serie di particelle;
-che l’incaricato del controllo tuttavia avrebbe attestato nel verbale che la parte avrebbe dichiarato che gli appezzamenti oggetto di ritiro comprendono le particelle limitrofe non indicate nella domanda iniziale per mero errore, ma effettivamente ritirate dalla produzione;
-che l’istante avrebbe rettificato le successive domande annuali di conferma della ricorrente, indicando gli estremi catastali delle particelle confinanti interessate, senza ampliare la superficie da ammettere a “premio” ma che tuttavia due anni dopo il controllo del 2008 l’RB avrebbe comunicato l’1/7/10 l’avvio della procedura di decadenza totale dall’aiuto per discordanza delle superfici;
-senonchè, dopo quasi un anno, l’RB avrebbe inviato alla ricorrente la comunicazione del 19/5/11 di avvio del procedimento di decadenza totale dall’aiuto in quanto l’istruttoria delle domande per il 2008 e il 2009 sottoposta a controllo il 19/5/11 avrebbe dato esito negativo per mancato rispetto degli impegni e per via dell’inserimento ex novo di particelle diverse rispetto alla domanda iniziale;
-di avere l’interessata prodotto proprie osservazioni in fase partecipativa trasmettendo l’11/4/12 pure una relazione tecnica nella quale viene ricostruita in ha 18.15 la superficie complessiva dell’appezzamento in questione ritirata dalla produzione indicando estremi catastali e consistenza;
-senonchè, con l’atto impugnato, si disponeva la decadenza totale dall’aiuto con quantificazione dell’ammontare dell’indebito percepito in euro 121.217,49.
Col presente gravame, notificato il 2/7/12 e depositato il 18/7/12, si deduce quanto segue:
1.-violazione artt. 1, 3, 6 comma 1 lett. B), 10 l. n. 241/90 e dei principi del giusto procedimento, di imparzialità e buon andamento, inesistenza dei presupposti, contraddittorietà.
Si sostiene che l’atto impugnato sarebbe privo di sufficiente motivazione dato che l’amministrazione si sarebbe limitata ad indicare gli esiti del controllo negativo circa la discordanza delle superfici, senza valutare le osservazioni della istante dell’11/4712 e del 30/5/11; inoltre si fa riferimento ad ulteriori controlli non meglio specificati. In tal modo sarebbe stato violato pure l’art. 10 lett. b) della legge n.241/90. Ove vi fosse stata valutazione degli atti partecipativi della ricorrente la amministrazione avrebbe dovuto invitarla a rettificare o completare la domanda di finanziamento. Sarebbe stato violato anche l’art.1 co.2 del D.M. 27/3/98 n.159 che in caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile l’ufficio istruttore richiede all’interessato le integrazioni o correzioni necessarie. In ogni caso essendo emerso che la complessiva superficie dell’appezzamento in questione ritirata dalla produzione ed eleggibile a premio era di ha 18.5 l’RB avrebbe potuto dichiarare la decadenza solo in caso di scostamento superiore al 20% tra tale superficie e quella effettivamente ritirata;
2.-violazione del reg. CEE n.2078/92 del Consiglio del 30/6/92 3e n.16908/05- Misura F. Violazione reg CE n.2419/01 dell’11/12/01 e del DM n.63/91, del d.m. n.159/98 e art. 26 del D.M. n.30125/09- violazione artt. 2 e 3, 12 L. n.241/90- violazione art.97 Cost.- violazione dei principi generali in materia di concessione di aiuti comunitari, di efficienza, economicità, eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Inesistenza dei presupposti. Contraddittorietà. Illogicità.
Si sostiene che l’atto impugnato è illegittimo in quanto la ricorrente sarebbe in possesso del requisito sostanziale per ottenere l’aiuto richiesto con la domanda del 1996 e cioè aver ritirato dalla produzione terreni seminativi per una superficie di ha 17.92, in realtà anche maggiore; sarebbe emerso dall’istruttoria solo un errore materiale nell’indicazione degli estremi catastali delle superfici dell’appezzamento ma non che la superficie sia inferiore a quella dichiarata nella domanda. Di qui l’asserito contrasto con l’art. 31 co.1 reg. CE 2419/01 e con l’art. 5 co.5. L’ipotesi di errori palesi nella redazione della domanda di finanziamento sarebbe stata prevista dal regolamento della commissione dell’11/12/01 che ne consente l’adattamento dopo la sua presentazione.
In subordine, anche a volerlo ritenere un errore non palese, la decadenza sarebbe comunque illegittima ai sensi dell’art. 8 che consente l’aggiunta di particelle agricole non ancora dichiarate nella domanda di aiuto ed effettuare modifiche relative all’uso o al regime di aiuto a condizione del rispetto di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di settore per la concessione dell’aiuto. Sarebbe stato pure violato l’art. 26 commi 3 e 4 DM 22/12/99 n.30125 che prevede che le domande di pagamento possono prevedere la modifica delle superfici a suo tempo dichiarate senza applicazione in tal caso delle decadenze per difformità delle superfici.
In ogni caso la decadenza sarebbe illegittima alla luce dell’art. 44 REG. CE n.2419/01 (secondo cui le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l’imprenditore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è senza colpa) e dell’art. 12 co.5 DM n.63/91 (che esclude la decadenza se il beneficiario possa provare l’assenza di dolo o colpa) atteso ché l’istante afferma di avere fornito informazioni corrette all’amministrazione in ordine alla superficie complessiva di ha 17.92 ammissibile al’aiuto e che comunque la mancata esatta corrispondenza delle superfici e delle particelle catastali non è dipesa da sua colpa. Oltretutto la stessa amministrazione nel controllo del 2002 sarebbe incorsa in analogo errore avendo ritenuto ammissibili a finanziamento i terreni di cui al foglio 7, part. 2 e 11 per HA 4,67 anziché per la superficie dichiarata di HA 6.43 mentre nel controllo del 2008 avrebbe ritenuto ammissibili a finanziamento le stesse particelle per soli HA 0,98. Anzi, gli esiti del controllo del 2002 avrebbero ingenerato nella ricorrente il convincimento della correttezza del suo operato e un incolpevole affidamento sull’esattezza della corrispondenza tra superfici ammissibili a finanziamento e particelle catastali.
Nell’atto impugnato l’amministrazione richiama solo la prima comunicazione di avvio del procedimento fondata sulla discordanza delle superfici con ciò evidenziando perplessità e incongruità istruttoria. In ogni caso il richiamo al mancato rispetto degli impegni sarebbe generico e in contraddizione con gli elementi istruttori disponibili dato che i verbali di controllo del 2002 e del 2008 attesterebbero l’assolvimento degli impegni assunti e in contrasto con l’art. 12 commi 10 e 11 D.M. n.63/1. Pure illegittimo sarebbe il richiamo alle “particelle inserite ex- novo rispetto alla domanda iniziale” dato che non si tratterebbe di inserimento di nuova e/o maggiore superficie ma di parziale correzione degli estremi catastali identificanti il medesimo appezzamento.
La quantificazione di importi da restituire nell’impugnata decadenza (euro 121.217,49) sarebbe illegittima, ai sensi dell’art. 49 commi 5 e 6 Reg. CE n.2419/01 (che esclude obbligo di restituzione se fra la data di pagamento dell’aiuto e quella in cui l’autorità competente ha notificato per la prima volta il carattere indebito del pagamento sono passati più di 10 anni. In caso di buona fede del beneficiario dell’aiuto il periodo è ridotto a 4 anni) dato che tra la data del pagamento del 1996 e quella di notifica del carattere indebito del pagamento (maggio 2012) sarebbero decorsi oltre 14 anni. Comunque sarebbero coperti da prescrizione quadriennale gli importi corrisposti prima del maggio 2008;
3.- violazione artt. 3 e 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 e di principi generali in materia di autotutela.
Premesso che l’atto impugnato si sostanzierebbe in un provvedimento di autotutela, contrasterebbe con norme e principi in rubrica dato che: -non sarebbero stati allegati sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamenti di situazioni di fatto e nuove valutazioni dell’interesse pubblico originario. La decadenza riguarda atti che avevano prodotto già i loro effetti (periodo 1996- 2006). Comunque non sarebbero state esternate le previste ragioni di interesse pubblico e il termine ragionevole previsto dalla legge per esercitare l’autotutela non sarebbe stato osservato.
Si è costituito l’RB (Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura) che resiste e deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. Si sono costituiti pure l’AGEA e il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che resistono e chiedono la propria estromissione dal presente giudizio.
Con sentenza n.378/12 questo TAR ha declinato la propria giurisdizione sul ricorso in epigrafe. Con sentenza n.2885/13 la III sezione del Consiglio di Stato, in riforma della predetta pronuncia, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del G.A. nella presente controversia rimettendola a questo Tribunale.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, in accoglimento delle eccezioni sollevate al riguardo, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dell’A.G.E.A. atteso chè non risultano impugnati né atti riferibili all’amministrazione statale né all’ente predetto; questi oltretutto riveste solo funzioni di mero organismo pagatore.
Per passare all’esame del merito della controversia deve essere premesso che la ricorrente, nel 1996, presentò istanza per il percepimento di contributi per il ritiro dalla produzione per venti anni di propri appezzamenti agricoli seminativi ricadenti nel Comune di Calciano per una superficie totale di oltre 17 ettari avente i seguenti riferimenti catastali: foglio 7: p.lle 2, 10 e 11; foglio 8: p.lla 10. Dopo tale istanza, redatta con l’assistenza d’un agronomo, alla quale venivano allegati i certificati catastali e planimetrie rispecchianti quanto dichiarato, la ricorrente, nel 1999, presentò, in data 29 marzo, una richiesta di ampliamento della superficie da assoggettare a ritiro con erogazione di aiuti avente la seguente identificazione catastale: foglio 7: p.lle 82 e 83; foglio 9: p.lle 5 e 6.
Senonchè, nel corso del 2002, a seguito di un controllo a campione riguardante quella annualità, venne riscontrata una minore superficie di ha 1,76 in forza della quale i funzionari istruttori, secondo quanto riferito dall’amministrazione, stabilirono una decadenza parziale dall’impegno.
Venne poi estratta a sorteggio la domanda del 2007 e il controllo, effettuato il 27/6/08, accertò una rilevante differenza di consistenza fra le superfici dichiarate nelle istanze prima menzionate e le superfici effettivamente ritirate, riassumibile nello schema seguente:
-foglio 7 p.lla 2: Sup. dichiarata: ha 3,48 – Sup. accertata: ha 0,51, con una differenza di -2,97
-foglio 7, p.lla 11: Sup. dichiarata ha 1,19 – Sup. accertata: ha 0,47, con una differenza di -0,72;
- foglio 7, p.lla 82: Sup. dichiarata ha 0,83 – Sup. accertata: ha 0,83, con una differenza di -0,00;
-foglio 7, p.lla 83: sup. dichiarata: ha 4,33 – Sup. accertata : ha 4,31, con una differenza di -0,02;
-foglio 8, p.lla 10: sup. dichiarata: ha 3,60 – sup. accertata: ha 0,20, con una differenza di -3,40;
-foglio 9, p.lla 5: sup. dichiarata ha 1,70 – sup. accertata: ha 1,57, con una differenza di -0,13;
-foglio 9.p.lla 6. sup. dichiarata ha 2,79 – sup. accertata: ha 2,79, con una differenza di -0,00.
In totale su una superficie dichiarata di ha 17,92 veniva dunque accertata una superficie effettivamente ritirata pari a ha 10,68, con una differenza pari a -7,24. Nel verbale dell’effettuato controllo la delegata della ricorrente dichiarava che <<gli appezzamenti oggetto di ritiro comprendono la particelle limitrofe non indicate nella domanda iniziale per mero errore ma effettivamente ritirate dalla produzione dal 1997>>. Tale dichiarazione afferiva all’esistenza, accertata e trascritta a verbale dagli addetti al controllo nella stessa giornata, di <<appezzamenti contigui a quelli dichiarati in domanda>> che risultavano anch’essi ritirati dalla produzione.
A seguito della comunicazione, in data 1/7/10 prot. n.4341 dell’esito negativo del controllo (per <<discordanza delle superfici come riportato nel prospetto allegato>>, la ricorrente faceva pervenire una comunicazione senza data e registrata il 3/8/10 con la quale preannunciava una perizia tecnica che tuttavia perveniva soltanto due anni dopo, in data 11/4/12; in essa, il perito misurava la superficie delle particelle presenti nella domanda iniziale -comprensiva dell’ampliamento- in ettari 11,01 e inseriva nuove particelle (la 1, la 64, la 65, la 61 e la 63, tutte del foglio 7) per un totale di ettari 7,14. Nelle more dell’invio della perizia, a seguito dell’istruttoria delle domande 2008/2009, venivano riscontrate particelle nuove. Infatti, con nota del 19/5/11 prot. n.2239, l’RB comunicava che la detta istruttoria aveva avuto esito negativo per mancato rispetto degli impegni e per particelle inserite ex novo rispetto alla domanda iniziale invitando la ricorrente a presentare osservazioni partecipative. Infine, perveniva l’atto impugnato che, previo richiamo della prima comunicazione di avvio del procedimento dell’1/7/10, delle osservazioni della istante dell’11/4/12 e degli ulteriori controlli eseguiti sulla domanda iniziale, stabiliva la decadenza totale dell’aiuto motivata sulla base del <controllo in loco negativo>>, con quantificazione dell’indebito percepito in euro 121.217,49 con preannuncio di successiva attivazione della procedura di recupero.
Ciò esposto è anzitutto infondato il primo motivo di gravame atteso ché la motivazione dell’atto impugnato appare sufficiente potendo l’iter logico seguito dall’amministrazione essere rinvenuto “ob relationem” proprio negli atti cui fa rinvio quello impugnato e che documentano le attività di accertamento e controllo svolte dall’RB sulle domande e sulle superfici agricole di proprietà della ricorrente venute in rilievo. Non vale lamentare le pretese carenze motivazionali inerenti le deduzioni difensive procedimentali della istante (riferite anche al contenuto asseritamente a lei favorevole del verbale di controllo del 2008) dal momento che appare manifestamente insuscettibile di presa in considerazione l’affermazione secondo cui gli appezzamenti oggetto di ritiro comprendono le particelle limitrofe “non indicate nella domanda per errore ma effettivamente ritirate dalla produzione dal 1997”. Infatti, l’istante non può fondatamente affermare né provare che tali ultime particelle siano state messe a riposo proprio dal 1997 e non invece da un qualsiasi altro anno (e magari fino a quel momento adibite a coltivazione); allo stesso modo la stessa qualificazione di erronea mancata indicazione in domanda di dette superfici appare del tutto inverosimile e comunque non provata anche alla luce del fatto che un errore, di tale macroscopica rilevabilità (nella nota interna del 23/7/12 del competente ufficio RB allegata al ricorso si fa presente –senza contestazione di controparte- che fra gli errori della istante vi sarebbe stato perfino lo scambio fra una superficie boschiva con una destinata a seminativo) ben difficilmente avrebbe potuto perpetuarsi per un siffatto lunghissimo periodo (1997- 2008). In questo ordine di idee è chiaro quindi che il funzionario controllore non ha inteso assegnare alcuna patente di credibilità né valore “sanante” alla dichiarazione della istante (interessata all’imputazione “per compensazione” delle superfici non effettivamente ritirate ma dichiarate con quelle ritirate ma mai segnalate) nel momento in cui ha verificato (senza comunque neppure identificarli catastalmente né misurandoli) l’esistenza di appezzamenti contigui a quelli dichiarati in domanda ritirati dalla produzione, bensì solo dare atto delle osservazioni effettuate dalla stessa in sede di verifica. Parimenti, alla luce del fatto che risulta comprovato che la ricorrente ha a suo tempo predisposto la domanda di aiuto con l’assistenza di un agronomo, non può darsi spazio alla tesi secondo cui il preteso errore in domanda nell’indicazione delle superfici ritirate sia scaturito dalla “mancanza di strumenti (ortofoto e controlli di eleggibilità)”, senza dire che non è possibile far ricadere sull’amministrazione le conseguenze dell’eventualmente errata preparazione delle domande di aiuto, da parte del professionista incaricato, proprio in relazione all’aspetto più delicato quale quello inerente l’esatta individuazione e formale indicazione delle superfici che l’interessato dichiara, sottola propria responsabilità, di voler mettere a riposo al fine di beneficiare del contributo finanziario. Sotto questo profilo è quindi infondato il richiamo all’art. 1 co. 2 del D.M. n.159/908. L’amministrazione fa infatti applicazione della possibilità di richiedere all’interessato le integrazioni o le correzioni necessarie solo in caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile e cioè in presenza di situazioni ben diverse da quella che, a seguito del controllo, è apparsa inficiare la posizione della istante che ha di fatto per un assai ampio lasso temporale dichiarato (confermandole anno per anno) superfici ritirate che all’atto del loro effettivo accertamento si sono rivelate di minore consistenza, con uno scostamento del 66,41% e comunque superiore a quel 20% che, ai sensi dell’art. 5 (decadenza per difformità) co.2 del D.M. n.159/98, fa scattare la sanzione della decadenza totale.
Con riferimento al secondo motivo, occorre ribadire che non è possibile, per le medesime ragioni sopraesposte, considerare la ricorrente “sostanzialmente” in possesso del requisito sostanziale per ottenere l’aiuto chiesto con la domanda del 1996, addirittura, con una consistenza totale di ha 18.15 (scaturenti, secondo i calcoli effettuati nella relazione tecnica del geometra Armento di fiducia della ricorrente, dalla somma di quella parte dei terreni dichiarati effettivamente ritirati con i menzionati terreni contigui solo nel 2007 segnalati in sede di controllo e denunciati come ritirati dalla produzione fin dal 1997 senza prova alcuna di quanto affermato) perfino superiore a quella fino ad ora ammessa ad aiuto. Inconferenti pertanto sono, sotto questo profilo, le doglianze relative alla violazione dell’art.31 del Reg. CE 2419/01 e dell’art. 5 co.5 del d.m. 27/3/98 n.159, aventi a presupposto la tesi secondo cui le valutazioni dell’amministrazione avrebbero dovuto tenere conto del confronto fra superficie esistente e superficie dichiarata; in particolare, secondo tale ragionamento, nella specie vi sarebbe stato spazio al più per una decadenza parziale, con la conseguenza che l’importo dell’aiuto avrebbe dovuto essere ricalcolato, seguendo la quantità di superficie dichiarata in domanda (ha 17,92) a fronte della maggiore esistente (18,15).
Viceversa, correttamente l’amministrazione, ad avviso di questo TAR, ha applicato la decadenza totale avendo rilevato uno scostamento tra superficie dichiarata in domanda e quella effettivamente accertata (senza conteggiare quella mai entrata nelle domande di aiuto) superiore al 20%, secondo quanto stabilito dal comma 2 del menzionato art. 5. Pure inconferente il richiamo all’art. 12 del regolamento CE n.2149 dell’11/12/01 dato che riguarda la ben diversa ipotesi di errori palesi di carattere formale (cioè nella formulazione della domanda) come tali facilmente riconoscibili dall’amministrazione.
Neppure la censura subordinata relativa alla violazione dell’art. 8 del Reg. CE 11/12/01 n.2419 -che consente, dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, la possibilità di aggiungere particelle agricole non ancora dichiarate nella domanda- è fondata; nella fattispecie infatti la ricorrente non ha adempiuto all’onere, previsto al comma 2, della notifica per iscritto all’autorità competente delle particelle da aggiungere e, soprattutto, tale meccanismo non opera proprio nel caso (riconducibile a quello in esame) in cui l’autorità abbia già informato l’imprenditore di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato l’intenzione di effettuare un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità. Pure infondata la censura di violazione dell’art. 26 commi 3 e 4 del D.M. del 2/12/09 n.30125 di disciplina del regime di condizionalità secondo cui le domande di pagamento possono prevedere la modifica delle superfici a suo tempo dichiarate senza applicazione della decadenza per difformità. La norma riguarda l’ipotesi in cui l’interessato, che si è in precedenza impegnato su base pluriennale al rispetto di determinati impegni, in sede di domande di pagamento degli aiuti riferiti al periodo 2007/2013 preveda la modifica in diminuzione delle superfici a suo tempo dichiarate. Nella fattispecie invece non si può parlare di modificabilità delle superfici a suo tempo dichiarate bensì di una vera e propria sostituzione di particelle. Pure infondata è la censura di violazione dell’art. 44 comma 1 del Reg. CE n.2419/01 -secondo cui le riduzioni ed esclusioni dagli aiuti non si applicano quando l’imprenditore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa- e dell’art. 12 comma 5 d.m. n.63/91 che esclude la decadenza totale se il beneficiario possa provare che la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa. Infatti, l’aver dichiarato in domanda particelle ed estensioni ritirate poi non riscontrate nella loro corrispondenza in fase di accertamento già da sola è circostanza che depone a sfavore della correttezza delle informazioni non potendo l’imprenditore sostituire a piacimento le superfici non ritirate (ma per le quali ha incassato gli aiuti) con altre, nuove, “emerse” solo in fase di controllo e che si pretende compensino, a decorrenza invariata, le prime, fino a concorrenza della quantità enunciata in domanda (ha 17,92). Per la stessa ragione, ad avviso del collegio, in tal modo la ricorrente, con tutta evidenza, non può ritenersi immune quanto meno da colpa nella determinazione delle differenze riscontrate. Ancora una volta va quindi ribadito il principio giurisprudenziale (cfr. Cons. St., VI, 28/1/09 n.477) richiamato dall’amministrazione, secondo cui: -la disciplina di settore impone al proprietario di indicare specificamente, nella domanda, la superficie e i dati di identificazione di ogni particella agricola per le quali assume l’impegno a mettere in atto il “set-aside” e impone anche all’Amministrazione di sanzionare il mancato rispetto degli impegni assunti; -la disciplina di settore, incluso il D.M. n. 63/1991, richiede l’indicazione specifica delle particelle in relazione alle quali assumere l’impegno al ritiro del seminativo, non ammettendosi l’indistinta indicazione della superficie totale, difficilmente idonea ad assicurare il dispiegarsi a valle di un’adeguata attività di controllo; -a fronte dell’indicazione – contenuta nella domanda presentata – d’una specifica particella, quale particella destinata ad essere ritirata dalla seminazione per una certa consistenza in ettari e dello scostamento riscontrato, appare doveroso il provvedimento di decadenza adottato dall’Amministrazione, senza che possano invocarsi “compensazioni” con quanto verificatosi su altre particelle.
Il fatto poi che i precedenti controlli effettuati dalla Regione Basilicata nel 2002 non abbiano correttamente misurato la differenza fra superficie reale e quella dichiarata in domanda non può in alcun modo influire sugli esiti del più scrupoloso controllo effettuato dall’amministrazione intimata (specializzata nel settore in questione) con tutti i necessari rilievi del caso; pertanto, la mancata scoperta, all’epoca, delle irregolarità in parola, non può giustificare, stante anche la natura delle stesse, un affidamento della ricorrente. Neppure poi vi è perplessità nell’attività amministrativa dell’RB per il fatto che nell’atto impugnato si richiama solo la prima comunicazione di avvio del procedimento dell’1/7/10, fondata sulla discordanza delle superfici, laddove ve ne è una successiva del 19/5/11. Infatti, l’atto impugnato richiama solo la prima comunicazione dal momento ché esso ha, a proprio fondamento, esclusivamente la ragione (riportata nella detta comunicazione) della discordanza delle superfici nella misura riportata nel prospetto allegato alla comunicazione, in applicazione dell’art. 5 comma 2 del D.M. n.159/98.
Inammissibile poi è la censura con cui si giudica illegittima la quantificazione in euro 121.217,49 dell’ammontare dell’indebito percepito stante l’art. 49 commi 5 e 6 del Reg. CE n.2419/2001 che dispone la non applicazione dell’obbligo di restituzione “se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell’aiuto e quella in cui l’autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a 10 anni. Tuttavia il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede. Gli importi da recuperare a seguito dell’applicazione di riduzioni ed esclusioni ai senti dell’art. 13 e del titolo IV sono soggetti ad un periodo di prescrizione di quattro anni”.
Invero, la norme invocate riguardano la fase di ripetizione dell’indebito, estranea all’atto impugnato che ha disposto esclusivamente la decadenza totale dall’aiuto e quantificato l’indebito, per la cui “restituzione, verrà attivata la procedura di recupero”. Trattasi del resto di fase che involge questioni non più di interesse legittimo bensì di diritto soggettivo. Anche a prescindere dal fatto che, per le ragioni già in precedenza sviluppate, è da escludere nella specie la buona fede e/o l’esclusione in capo alla ricorrente di profili quanto meno di colpa (sulla cui base conseguire la prescrizione quadriennale) c’è infine comunque da rilevare che la ricorrente neppure ha specificato le date di pagamento di ciascuna annualità di aiuto.
Resta l’ultimo motivo di ricorso che è, ad avviso del collegio, infondato.
Pur a prescindere dal fatto che, nella fattispecie, l’atto impugnato, dichiarativo della decadenza, ha carattere vincolato e non discrezionale, il collegio rileva che, nella fattispecie, l'interesse pubblico valutabile in sede di autotutela è “in re ipsa” e non richiede specifica motivazione, in quanto l'atto oggetto di autotutela produce un danno per l'Amministrazione consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il beneficiario, a nulla rilevando il tempo trascorso dalla data di riconoscimento del concesso aiuto finanziario (cfr. p.e. C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale n.1104 - 12 agosto 2010; T.A.R. Liguria Sez. II, n.1117 del 15 maggio 2009).
Di tal chè il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3.000 in favore dell’RB mentre vanno compensate nei confronti delle amministrazioni estromesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese regolate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO