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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/08/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
P.U. 213-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 213-1/2025 promosso da
(C.F.: )), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manfredi Ernesto (C.F.: )) C.F._2
Conclusioni nell'interesse di : Parte_1
- Dichiarare aperta, con sentenza, la procedura di Liquidazione Controllata del sig.
; Parte_1
- Nominare il Liquidatore preposto;
- Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Revocare le eventuali cessioni del quinto/pignoramenti gravanti sullo stipendio mensile del sig. ; Parte_1
- Stabilire idonea pubblicità alla domanda ed al decreto;
- Ordinare l'eventuale trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;
- Fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in €.
1.430,00 su base mensile, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità;
- Dichiarare sottratti alla Liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.
- Autorizzare il signor a mantenere attivo il conto corrente acceso Parte_1 presso n. S333.1710.8676.2012 su cui viene accreditato Controparte_1 mensilmente l'importo corrisposto dal datore di lavoro, ; CP_2
- Fissare nel termine di anni tre (ovvero n. 36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della Liquidazione Controllata, il tempo di esecuzione della Liquidazione;
- Sospendere con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso legale degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della
Liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, C.C.
- Ammettere in prededuzione le spese di procedura pari ad € 6.359, 29 per compenso a saldo dell'OCC e compenso dell'advisor legale, oltre al compenso che verrà liquidato in favore del Liquidatore;
- Adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile e/o necessario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato il 03.07.2025, ha domandato l'apertura Parte_1 della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
➢ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Avv. Di Benedetto Carmen, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto risiede da oltre un anno a Parte_1
Cinisello Balsamo: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'attività di ristorazione di cui era titolare insieme all'ex moglie dal 2006, è cessata nel 2008).
Conseguentemente, non è assoggettabile alla liquidazione Parte_1 giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a €
121.270,20 e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato esclusivamente da un reddito netto mensile pari a € 1.719,00 ed una rendita di €
550,00 -attualmente pignorata- derivante dalla locazione mensile di un piccolo appartamento (sito in Cavenago, Via Conte Rasini n. 10) su cui il debitore vanta diritto di usufrutto;
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 14.400,00 in tre anni, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € €. 6.359,29, dettagliati come segue:
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di . Parte_1
Quanto alle richieste relative alla revoca delle eventuali cessioni del quinto/pignoramenti gravanti sullo stipendio mensile del sig. , Parte_1 ritiene il Tribunale che tali cessioni volontarie o coattive non possono considerarsi efficaci nei confronti del liquidatore nominando e dei creditori concorsuali perchè:
• per un verso, trattasi di cessioni relative a crediti futuri – pensioni - integralmente appresi alla liquidazione controllata per effetto dello spossessamento derivante dall'apertura della procedura, la cui universalità e concorsualità è sancita dal combinato disposto degli artt. 270 comma 5 (che richiama le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III oltre agli artt. 143, 150 e 151 CCII) e dell'art. 268 comma 4 CCII ed espressamente derogata soltanto dal provvedimento del
Giudice che indica quali somme siano necessarie al mantenimento;
• per altro verso, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di Verona
(sentenza del 05/10/2022 nel proc. 22/2022), deve assicurarsi che non siano realizzate in costanza di procedura deroghe al principio della par condicio creditorum in favore di creditori chirografari.
Quanto alla richiesta di ammissione al passivo in prededuzione del compenso dell'advisor legale, si precisa che tale competenza è demandata al liquidatore, previo confronto con il G.D.
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore,
l'avv. Uberti Lucia (C.F. con studio in VIA MONTE C.F._3
SANTO, 10/B - 20825 - BARLASSINA (MB), iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(C.F. )), nato a [...], il [...]. Parte_1 C.F._1
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott.ssa Caterina Rizzotto.
NOMINA Liquidatore l'avv. Uberti Lucia (C.F. con studio C.F._3 in VIA MONTE SANTO, 10/B - 20825 - BARLASSINA (MB).
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione (diritti reali su beni immobili, incluso il diritto di usufrutto secondo le modalità liquidatorie che verranno determinate dal liquidatore, su beni mobili registrati, saldo attivo nei conti correnti nei limiti della pignorabilità e beni mobili pignorabili). Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1,
CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
24.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 213-1/2025 promosso da
(C.F.: )), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manfredi Ernesto (C.F.: )) C.F._2
Conclusioni nell'interesse di : Parte_1
- Dichiarare aperta, con sentenza, la procedura di Liquidazione Controllata del sig.
; Parte_1
- Nominare il Liquidatore preposto;
- Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Revocare le eventuali cessioni del quinto/pignoramenti gravanti sullo stipendio mensile del sig. ; Parte_1
- Stabilire idonea pubblicità alla domanda ed al decreto;
- Ordinare l'eventuale trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;
- Fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in €.
1.430,00 su base mensile, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità;
- Dichiarare sottratti alla Liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.
- Autorizzare il signor a mantenere attivo il conto corrente acceso Parte_1 presso n. S333.1710.8676.2012 su cui viene accreditato Controparte_1 mensilmente l'importo corrisposto dal datore di lavoro, ; CP_2
- Fissare nel termine di anni tre (ovvero n. 36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della Liquidazione Controllata, il tempo di esecuzione della Liquidazione;
- Sospendere con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso legale degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della
Liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, C.C.
- Ammettere in prededuzione le spese di procedura pari ad € 6.359, 29 per compenso a saldo dell'OCC e compenso dell'advisor legale, oltre al compenso che verrà liquidato in favore del Liquidatore;
- Adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile e/o necessario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato il 03.07.2025, ha domandato l'apertura Parte_1 della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
➢ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Avv. Di Benedetto Carmen, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto risiede da oltre un anno a Parte_1
Cinisello Balsamo: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'attività di ristorazione di cui era titolare insieme all'ex moglie dal 2006, è cessata nel 2008).
Conseguentemente, non è assoggettabile alla liquidazione Parte_1 giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a €
121.270,20 e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato esclusivamente da un reddito netto mensile pari a € 1.719,00 ed una rendita di €
550,00 -attualmente pignorata- derivante dalla locazione mensile di un piccolo appartamento (sito in Cavenago, Via Conte Rasini n. 10) su cui il debitore vanta diritto di usufrutto;
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 14.400,00 in tre anni, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € €. 6.359,29, dettagliati come segue:
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di . Parte_1
Quanto alle richieste relative alla revoca delle eventuali cessioni del quinto/pignoramenti gravanti sullo stipendio mensile del sig. , Parte_1 ritiene il Tribunale che tali cessioni volontarie o coattive non possono considerarsi efficaci nei confronti del liquidatore nominando e dei creditori concorsuali perchè:
• per un verso, trattasi di cessioni relative a crediti futuri – pensioni - integralmente appresi alla liquidazione controllata per effetto dello spossessamento derivante dall'apertura della procedura, la cui universalità e concorsualità è sancita dal combinato disposto degli artt. 270 comma 5 (che richiama le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III oltre agli artt. 143, 150 e 151 CCII) e dell'art. 268 comma 4 CCII ed espressamente derogata soltanto dal provvedimento del
Giudice che indica quali somme siano necessarie al mantenimento;
• per altro verso, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di Verona
(sentenza del 05/10/2022 nel proc. 22/2022), deve assicurarsi che non siano realizzate in costanza di procedura deroghe al principio della par condicio creditorum in favore di creditori chirografari.
Quanto alla richiesta di ammissione al passivo in prededuzione del compenso dell'advisor legale, si precisa che tale competenza è demandata al liquidatore, previo confronto con il G.D.
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore,
l'avv. Uberti Lucia (C.F. con studio in VIA MONTE C.F._3
SANTO, 10/B - 20825 - BARLASSINA (MB), iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(C.F. )), nato a [...], il [...]. Parte_1 C.F._1
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott.ssa Caterina Rizzotto.
NOMINA Liquidatore l'avv. Uberti Lucia (C.F. con studio C.F._3 in VIA MONTE SANTO, 10/B - 20825 - BARLASSINA (MB).
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione (diritti reali su beni immobili, incluso il diritto di usufrutto secondo le modalità liquidatorie che verranno determinate dal liquidatore, su beni mobili registrati, saldo attivo nei conti correnti nei limiti della pignorabilità e beni mobili pignorabili). Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1,
CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
24.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti