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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3349 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c. vertente
TRA
(P.I. ), in persona legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via De
Gasperi n.
4.8 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Palermo e rappresenta e difesa dall'Avv. Valentina Volpe, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F./P.IVA: in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via
Annarumma, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lieto che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER cessazione della materia del contendere, Parte_1
con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
PER L'AGENZIA : cessazione della materia del Controparte_1
contendere con compensazione delle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 1 di 6 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catanzaro l'
[...]
al fine di sentir dichiarare nulla e priva di effetto la cartella di Controparte_1
pagamento n. 03020230005082492000 notificata a mezzo pec in data 24 luglio 2023, con la quale era richiesto il pagamento dell'importo di € 10.087,00 asseritamente dovuto a titolo di canone idrico relativo all'anno 2015.
A sostegno della spiegata opposizione, parte attrice deduceva l'illegittimità della suddetta cartella perché emessa in violazione dell'art 156, comma 3, D.lgs. n.
152/2006 e degli artt. 17, comma 2, e 21 d.lgs. n. 46/99 e, pertanto, mancante della
“preventiva costituzione di un titolo avente efficacia esecutiva” propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.ma Giudice adito, per le ragioni di cui in narrativa:
1) accogliere per le causali di cui in narrativa la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare nulla e conseguentemente priva di ogni effetto la cartella n.
03020230005082492000;
2) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
1.1. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
31 ottobre 2023, l' eccepiva, in via preliminare, il Controparte_1
proprio difetto legittimazione passiva, in quanto soggetto estraneo al processo di formazione del ruolo.
Nel merito, impugnava e contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Le giudice adito disattesa ogni avversa eccezione e difesa:
- Ex artt. 106 e 269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa del terzo CP_3
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to per la carica in Piazza
[...]
Del Popolo, 88842 - domicilio digitale “ CP_3 Email_1
(estratto dal registro IPA “Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 2 di 6 e dei Gestori di Pubblici Servizi” non risultando indicato indirizzo pec nel “Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16- ter)”) - con differimento della prima udienza al fine di consentirne la vocatio in ius nel rispetto dei termini a comparire come stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. , al fine di sentir pronunciare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
l'obbligo del terzo di tenere indenne la convenuta Controparte_1
da qualsivoglia pronuncia ad essa sfavorevole e altresì al fine di sentir condannare lo stesso terzo alle spese di lite in favore dell' . Controparte_1
- Rigettare in ogni caso e prima di ogni altra pronuncia la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile e improponibile oltre che infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
1.2. Con decreto del 06 novembre 2023 pronunciato all'esito delle verifiche preliminari, questo Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, CP_2
avanzata dall' e differiva, conseguentemente,
[...] Controparte_1
la data della prima udienza di comparizione del 18 gennaio 2024 nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis c.p.c. al 18 aprile 2024.
1.3. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva in giudizio nell'interesse del . Controparte_2
1.4. Con memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. depositata in data 18 marzo
2024 l'Agente della riscossione riversava in atti PEC del 12 marzo 2024 con la quale l'ente impositore comunicava e trasmetteva il “provvedimento di discarico emesso a favore della società in relazione alla causa Parte_1
portante RGN 3349/2023, afferente "canoni idrici anno 2015", per la quale il
[...]
è stato chiamato in causa come terzo da , CP_2 Controparte_4
udienza 18/04/2024”.
Sulla scorta di circostanza parte convenuta chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con la terza memoria depositata ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 27 marzo 2024
l'attore – pur associandosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 3 di 6 – chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
1.3. All'udienza cartolare del 18 aprile 2024 la causa era differita all'udienza del 12 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Quindi, alla predetta udienza – la cui celebrazione era sostituta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione – la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 13 gennaio 2025.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del terzo Controparte_2
chiamato in causa, atteso che – nonostante la regolarità della notifica – non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, lo scrivente Magistrato ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria della cessata la materia del contendere, atteso che successivamente alla proposizione dell'opposizione e, precisamente a seguito della autorizzazione alla chiamata in causa del terzo tempestivamente richiesta CP_2 CP_5
dall' , è stato ritualmente acquisito al giudizio (in quanto allegato Controparte_1
con le memorie istruttorie dalla parte convenuta) il provvedimento di discarico emesso dall'ente impositore in favore della società afferente Parte_1
al canone idrico anno 2015; provvedimento dal quale risulta che la “partita (è) confluita, per mero errore informatico, nella fase di cartellazione anziché' nella fase di emissione di accertamento esecutivo” (cfr. allegato alle memorie istruttorie dell' ). Controparte_1
Ebbene, trattandosi di circostanza sopravvenuta alla incardinazione del giudizio, pacificamente ed incontestatamente ammessa dalle odierne parti in causa che fa venir meno ogni ragione di contrasto e l'interesse di parte attrice ad ottenere una pronuncia di merito, il Tribunale non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3.1. Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 4 di 6 Come ribadito a tal proposito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice dà atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con la quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in alternativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice “ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 30728 del 26/11/2019).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
3.2. Orbene, come sopra esposto, la sopraggiunta allegazione del provvedimento di discarico dell'ente impositore relativo alla cartella impugnata non può che comportare la declaratoria della cessazione della materia del contendere, stante l'idoneità del documento prodotto a far venir meno le ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia di merito sulla cartella di pagamento impugnata.
4. Quanto alle spese processuali, la scrivente ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle medesime.
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 5 di 6 Ed invero, non può non rilevarsi che dal provvedimento di discarico tempestivamente prodotto dall' emerge che nessuna responsabilità è ascrivibile a Controparte_1
quest'ultima e/o al atteso che la pretesa creditoria è “confluita, per Controparte_2
mero errore informatico, nella fase di cartellazione anziché' nella fase di emissione di accertamento esecutivo”. Errore di cui anche la parte avrebbe potuto avere immediata contezza laddove -ricevuta la cartella di pagamento - avesse chiesto all'Ente impositore di effettuare i dovuti controlli.
Inoltre, non può non evidenziarsi anche il comportamento processuale dell'
[...]
che, non appena è entrato in possesso del documento, ha provveduto Controparte_6
a riversarlo in atti ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3349 del R.G.A.C. dell'anno 2023, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del , terzo chiamato in causa;
Controparte_2
2. dichiara cessata la materia del contendere;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3349 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c. vertente
TRA
(P.I. ), in persona legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via De
Gasperi n.
4.8 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Palermo e rappresenta e difesa dall'Avv. Valentina Volpe, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F./P.IVA: in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via
Annarumma, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lieto che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER cessazione della materia del contendere, Parte_1
con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
PER L'AGENZIA : cessazione della materia del Controparte_1
contendere con compensazione delle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 1 di 6 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catanzaro l'
[...]
al fine di sentir dichiarare nulla e priva di effetto la cartella di Controparte_1
pagamento n. 03020230005082492000 notificata a mezzo pec in data 24 luglio 2023, con la quale era richiesto il pagamento dell'importo di € 10.087,00 asseritamente dovuto a titolo di canone idrico relativo all'anno 2015.
A sostegno della spiegata opposizione, parte attrice deduceva l'illegittimità della suddetta cartella perché emessa in violazione dell'art 156, comma 3, D.lgs. n.
152/2006 e degli artt. 17, comma 2, e 21 d.lgs. n. 46/99 e, pertanto, mancante della
“preventiva costituzione di un titolo avente efficacia esecutiva” propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.ma Giudice adito, per le ragioni di cui in narrativa:
1) accogliere per le causali di cui in narrativa la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare nulla e conseguentemente priva di ogni effetto la cartella n.
03020230005082492000;
2) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
1.1. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
31 ottobre 2023, l' eccepiva, in via preliminare, il Controparte_1
proprio difetto legittimazione passiva, in quanto soggetto estraneo al processo di formazione del ruolo.
Nel merito, impugnava e contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Le giudice adito disattesa ogni avversa eccezione e difesa:
- Ex artt. 106 e 269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa del terzo CP_3
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to per la carica in Piazza
[...]
Del Popolo, 88842 - domicilio digitale “ CP_3 Email_1
(estratto dal registro IPA “Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 2 di 6 e dei Gestori di Pubblici Servizi” non risultando indicato indirizzo pec nel “Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16- ter)”) - con differimento della prima udienza al fine di consentirne la vocatio in ius nel rispetto dei termini a comparire come stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. , al fine di sentir pronunciare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
l'obbligo del terzo di tenere indenne la convenuta Controparte_1
da qualsivoglia pronuncia ad essa sfavorevole e altresì al fine di sentir condannare lo stesso terzo alle spese di lite in favore dell' . Controparte_1
- Rigettare in ogni caso e prima di ogni altra pronuncia la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile e improponibile oltre che infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
1.2. Con decreto del 06 novembre 2023 pronunciato all'esito delle verifiche preliminari, questo Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, CP_2
avanzata dall' e differiva, conseguentemente,
[...] Controparte_1
la data della prima udienza di comparizione del 18 gennaio 2024 nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis c.p.c. al 18 aprile 2024.
1.3. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva in giudizio nell'interesse del . Controparte_2
1.4. Con memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. depositata in data 18 marzo
2024 l'Agente della riscossione riversava in atti PEC del 12 marzo 2024 con la quale l'ente impositore comunicava e trasmetteva il “provvedimento di discarico emesso a favore della società in relazione alla causa Parte_1
portante RGN 3349/2023, afferente "canoni idrici anno 2015", per la quale il
[...]
è stato chiamato in causa come terzo da , CP_2 Controparte_4
udienza 18/04/2024”.
Sulla scorta di circostanza parte convenuta chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con la terza memoria depositata ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 27 marzo 2024
l'attore – pur associandosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 3 di 6 – chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
1.3. All'udienza cartolare del 18 aprile 2024 la causa era differita all'udienza del 12 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Quindi, alla predetta udienza – la cui celebrazione era sostituta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione – la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 13 gennaio 2025.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del terzo Controparte_2
chiamato in causa, atteso che – nonostante la regolarità della notifica – non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, lo scrivente Magistrato ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria della cessata la materia del contendere, atteso che successivamente alla proposizione dell'opposizione e, precisamente a seguito della autorizzazione alla chiamata in causa del terzo tempestivamente richiesta CP_2 CP_5
dall' , è stato ritualmente acquisito al giudizio (in quanto allegato Controparte_1
con le memorie istruttorie dalla parte convenuta) il provvedimento di discarico emesso dall'ente impositore in favore della società afferente Parte_1
al canone idrico anno 2015; provvedimento dal quale risulta che la “partita (è) confluita, per mero errore informatico, nella fase di cartellazione anziché' nella fase di emissione di accertamento esecutivo” (cfr. allegato alle memorie istruttorie dell' ). Controparte_1
Ebbene, trattandosi di circostanza sopravvenuta alla incardinazione del giudizio, pacificamente ed incontestatamente ammessa dalle odierne parti in causa che fa venir meno ogni ragione di contrasto e l'interesse di parte attrice ad ottenere una pronuncia di merito, il Tribunale non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3.1. Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 4 di 6 Come ribadito a tal proposito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice dà atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con la quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in alternativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice “ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 30728 del 26/11/2019).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
3.2. Orbene, come sopra esposto, la sopraggiunta allegazione del provvedimento di discarico dell'ente impositore relativo alla cartella impugnata non può che comportare la declaratoria della cessazione della materia del contendere, stante l'idoneità del documento prodotto a far venir meno le ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia di merito sulla cartella di pagamento impugnata.
4. Quanto alle spese processuali, la scrivente ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle medesime.
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 5 di 6 Ed invero, non può non rilevarsi che dal provvedimento di discarico tempestivamente prodotto dall' emerge che nessuna responsabilità è ascrivibile a Controparte_1
quest'ultima e/o al atteso che la pretesa creditoria è “confluita, per Controparte_2
mero errore informatico, nella fase di cartellazione anziché' nella fase di emissione di accertamento esecutivo”. Errore di cui anche la parte avrebbe potuto avere immediata contezza laddove -ricevuta la cartella di pagamento - avesse chiesto all'Ente impositore di effettuare i dovuti controlli.
Inoltre, non può non evidenziarsi anche il comportamento processuale dell'
[...]
che, non appena è entrato in possesso del documento, ha provveduto Controparte_6
a riversarlo in atti ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3349 del R.G.A.C. dell'anno 2023, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del , terzo chiamato in causa;
Controparte_2
2. dichiara cessata la materia del contendere;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 3349/2023 - Pagina 6 di 6