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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo dell' 8.4.2025, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 16668/2024 del ruolo generale vertente tra
, già socio e liquidatore della , rapp.to e difeso Parte_1 Controparte_1 dall' avv. SPEDALIERE DANIELA, con cui è domiciliato telematicamente opponente
e
, rappr. e difeso dall' avv. DE FILIPPO LUCIA e dall' avv. Controparte_2
SALVI ALESSANDRA, con cui elett.te domiciliata come in atti opposta
Con ricorso in opposizione depositato il 16.7.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, con Decreto ingiuntivo n. 862/2024 del 19/06/2024 veniva ingiunto a “ di pagare, entro il termine di 40 gg. dalla CP_1 notificazione del decreto, in favore di la somma di Euro Controparte_2
2.827,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sull'importo ricapitalizzato di anno in anno dal di del dovuto all'effettivo soddisfo, oltre le spese del procedimento;
che proponeva ricorso in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito;
il difetto di legittimazione ad agire del creditore in quanto la società era cancellata dal Registro delle Imprese: la carenza della legittimazione CP_1 passiva quale ex socio della società in quanto non percepiva alcun utile dallo scioglimento della società; Infondatezza nel merito della domanda per aver già corrisposto tutto quanto dovuto alla dipendente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'opponente e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e come tale può essere accolta.
Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione di incompetenza per territorio essendo stata la dipendente impiegata presso la sede aziendale di Napoli alla Via
Morelli,”, riportata anche in visura camerale, allegata al ricorso monitorio ed acquisita al presente procedimento. La data di apertura di tale sede è del
29/04/2016 (prima dell'inizio del rapporto di lavoro), mentre quella di chiusura è del 15/12/2023 (dopo la cessazione del rapporto di lavoro).
Pertanto, risulta correttamente radicata la competenza territoriale in virtù del principio della effettiva sede lavorativa.
In secondo luogo, in ordine al difetto di legittimazione attiva dell'opponente sollevata dall'opposto, va premesso quanto segue.
A differenza delle società di persone, per le quali, la illimitata responsabilità dei soci li legittima (anzi, onera) ad agire anche individualmente in rapporti inerenti la società stessa (così, ad esempio, proporre opposizione al decreto ingiuntivo - Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 15877 del 13/06/19) pur quando la società è attiva, nel caso di una società di capitali non in bonis, delle due l'una: o la società si è estinta ed è stata cancellata, ed allora, e solo allora, l'ex socio potrà agire individualmente (in quanto, egli risponde dei debiti sociali nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione e secondo il modello sociale prescelto), oppure la società è ancora in liquidazione, ed in tal caso l'unico legittimato attivo e passivo per la società è il suo liquidatore (art. 2310 c.c.).
Nel caso di specie, la società “ risultava in liquidazione già prima CP_1 dell'avvio del procedimento monitorio e precisamente in data 5.2.2024 , e quindi spettava al liquidatore opporsi al decreto ingiuntivo.
Tuttavia, è poi sopraggiunta la cancellazione della società in data 22.2.2024, sempre prima del ricorso per decreto ingiuntivo, (circostanza che risulta dalla visura camerale depositata in atti ), pertanto, l'opponente, quale ex socio della stessa, ben poteva agire in opposizione, allegando e provando specificamente la propria legittimazione (di recente Cass. Civ, ordinanza n. 8521/21).
Va evidenziato pertanto che, risultando il suddetto stato di liquidatore dal verbale di liquidazione a firma dell'opponente e di ex socio dalla visura camerale in atti, va dichiarata la legittimazione ad agire del nel presente giudizio, in quanto Pt_1 ex socio.
Nel merito, come da documento depositato agli atti di parte opponente (doc.2) estratto dalla Camera di Commercio a luglio 2024, la è stata Controparte_1 cancellata dal Registro delle Imprese il 22/2/2024.
In punto di diritto, la cancellazione dal Registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione immediata della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti e di rapporti giuridici non definiti. Tanto in ragione dell'art.4 D.Lgs.
6/2003, che ha modificato gli articoli dal 2484 al 2496 c.c..
In tale contesto si colloca la nuova formulazione dell'art.2495 c.c.,
“Cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di capitali”, che esplicitamente dispone l'estinzione societaria quale conseguenza diretta ed immediata della cancellazione dal Registro. La società cancellata, quindi, non può proporre azioni giudiziali né può essere evocata in giudizio, essendo un soggetto giuridicamente inesistente
Ed, infatti, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese il socio diventa successore della società estinta soltanto se ricorre la condizione posta dall'art. 2495, c. 2, c.c. e, quindi, se vi siano state somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione (cfr Cass. Sez. Lav. n. 20686 del 2022, Cass. Sez.
I n. 15474 del 2017).
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è, pertanto, limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società, qualora tale quota sia stata attribuita al socio.
Ne consegue che il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo e, cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa.
Nella fattispecie nessuna somma è stata distribuita all'unico socio, come risulta dalla documentazione agli atti di parte opponente.
Inoltre l' art. 2495, comma 2, stabilisce che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire per il risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui.
Orbene deve ritenersi che il vigente impianto normativo non sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo.
Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano) e ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione.
Ed, allora, anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della
Costituzione, deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi;
è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica.
La ratio della norma dianzi citata, d'altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto.
Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati.
Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori.
Persuade di ciò - precisa la Suprema Corte - anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica.
Della correttezza della ricostruzione sistematica dell'istituto in termini (almeno lato sensu) successori è, d'altronde, lo stesso legislatore a fornire un indizio assai significativo, disponendo che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima società (art. 2495 cit., comma 2, ultima parte).
Ciò posto, se è vero che l'asserito creditore ha interesse ad agire nei confronti del socio che abbia riscosso parte dei proventi della procedura di liquidazione al fine di ottenere il pagamento di quanto spettante seppure nei limiti previsti dalla norma del codice civile citata, l'interesse giuridicamente rilevante ed attuale al momento della decisione sussiste unicamente se dalla liquidazione sia conseguito un attivo da distribuire ai soci o da attribuire al socio unico.
Nel caso in cui non vi siano somme da ripartire - come nel caso di specie - la domanda giudiziale è inammissibile per totale assenza di interesse ad agire nei confronti del socio della società di capitali estinta che non è tenuto a pagare alcunché.
Va, quindi accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Motivi di equità consistenti nella qualità delle parti e nel tenore della decisione, inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 08/04/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo