CASS
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2025, n. 30845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30845 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20582/2016 R.G. proposto da: NR GL (C.F. [...]), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Francesca Obici e LE Roncaglia, elettivamente domiciliato in Roma in Piazza Prati degli Strozzi n. 32, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Lanigra;
– ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 30845 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 25/11/2025 r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 2 Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA n. 431, depositata in data 15/2/2016; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere LO NO nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. LE PE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato;
uditi l’Avvocato Francesca Obici per il contribuente e l’Avvocato dello Stato AR IT per l’Agenzia delle Entrate;
Fatti di causa Nel marzo 2010, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico Persone Fisiche 2007, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, fu notificata al ricorrente la comunicazione di irregolarità per il recupero della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione della partecipazione detenuta al 1° gennaio 2005 nella società Finet s.p.a., per l’importo di euro 4.923,74. Il ricorrente, in data 22/3/2010 presentò, in via di autotutela, all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Carpi, r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 3 un’istanza di annullamento della comunicazione di irregolarità, cui l’ufficio non rispose. Il contribuente, inoltre, presentò istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per ottenere il rimborso delle prime due rate della medesima imposta già pagata, con riferimento alla quale l’amministrazione non diede alcuna risposta. Successivamente, fu notificata al contribuente una cartella di pagamento dell’importo di euro 4.314, oltre interessi e sanzioni, per il pagamento della terza rata dell’imposta sostitutiva riferita all’affrancamento al 1° gennaio 2005 della partecipazione detenuta in Finet s.p.a. Il contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Modena, che, nel contraddittorio con l’Ufficio, rigettò il ricorso. La C.T.R., su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste l’amministrazione con controricorso, che contiene anche un ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. L’agente della riscossione è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria n. 696 del 2025 depositata in data 10/1/2025, il Collegio ha rimesso la trattazione e la decisione della causa alla pubblica udienza, atteso il suo valore nomofilattico. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione alla richiesta di pagamento e al mancato rimborso di imposta r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 4 sostitutiva, riferibile ad affrancamento, in seguito a scissione societaria con riferimento all’art. 163 Tuir”, il contribuente deduce che l’avvenuto affrancamento, alla data dell’1/1/2008, delle quote a lui attribuite della Finet s.r.l., frutto della scissione parziale e della successiva trasformazione della Finet S.p.A., avrebbe svuotato di qualsiasi ragione giustificativa la pretesa, da parte dell’erario, della terza rata dell’imposta sostitutiva sul valore delle azioni della detta Finet S.p.A. da lui detenute all’1/1/2005, ed avrebbe generato un indebito costituito dalle due rate già versate della stessa imposta sostitutiva sul valore della citata società per azioni, di cui aveva chiesto la restituzione. In particolare, secondo il contribuente, il patrimonio oggetto di valutazione della Finet s.r.l., alla data dell’1/1/2008 (cioè della scissa post-trasformazione) sarebbe stato lo stesso della Finet S.p.A. già oggetto di rivalutazione, con la conseguenza che dopo l’affrancamento delle quote della scissa a lui attribuite il contribuente non avrebbe potuto essere chiamato a versare le ulteriori rate dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle azioni, pena una illegittima doppia imposizione sullo stesso valore economico;
a lui, anzi, avrebbero dovuto essere restituite le rate già versate per l’affrancamento delle azioni. 1.1. Il motivo è inammissibile. In motivazione, la sentenza impugnata ha affermato che “non vi è alcuna certezza che il patrimonio netto dell’una (società, n.d.e.) sia quello dell’altra (società, n.d.e.)”. Tale affermazione implica un giudizio di insufficienza del corredo probatorio prodotto dal contribuente a sostegno della tesi secondo la quale il patrimonio netto della S.p.A. al tempo dell’affrancamento era il medesimo della s.r.l. della quale dopo la scissione lo stesso contribuente era diventato quotista. r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 5 In sostanza, secondo la C.T.R. territoriale, il contribuente non ha dato la prova che le quote, a lui attribuite, della s.r.l. originata dalla scissione parziale della Finet S.p.A. rappresentassero la stessa entità giuridico-economica delle azioni da lui detenute nella detta Finet S.p.A. prima della scissione. Anzi, osserva il Collegio che contro la tesi del contribuente milita la considerazione che la percentuale di capitale sociale della Finet S.p.A. da lui detenuta prima della scissione e la percentuale del capitale sociale della s.r.l. a lui attribuita dopo la scissione non coincidono (cfr. l’incipit della parte motiva della sentenza impugnata). Peraltro, la conclusione cui qui perviene il Collegio è conforme a quella cui è pervenuta la stessa sezione di questa Corte con l’ordinanza n. 6367/2023, relativa ad altro contribuente ma ad analoga vicenda sostanziale. 2.In definitiva, il ricorso principale è inammissibile. 3.L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato spiegato dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 6 Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. AN NR GL al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro tremila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente (LO NO) (IO NO)
– ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 30845 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 25/11/2025 r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 2 Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA n. 431, depositata in data 15/2/2016; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere LO NO nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. LE PE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato;
uditi l’Avvocato Francesca Obici per il contribuente e l’Avvocato dello Stato AR IT per l’Agenzia delle Entrate;
Fatti di causa Nel marzo 2010, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico Persone Fisiche 2007, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, fu notificata al ricorrente la comunicazione di irregolarità per il recupero della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione della partecipazione detenuta al 1° gennaio 2005 nella società Finet s.p.a., per l’importo di euro 4.923,74. Il ricorrente, in data 22/3/2010 presentò, in via di autotutela, all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Carpi, r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 3 un’istanza di annullamento della comunicazione di irregolarità, cui l’ufficio non rispose. Il contribuente, inoltre, presentò istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per ottenere il rimborso delle prime due rate della medesima imposta già pagata, con riferimento alla quale l’amministrazione non diede alcuna risposta. Successivamente, fu notificata al contribuente una cartella di pagamento dell’importo di euro 4.314, oltre interessi e sanzioni, per il pagamento della terza rata dell’imposta sostitutiva riferita all’affrancamento al 1° gennaio 2005 della partecipazione detenuta in Finet s.p.a. Il contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Modena, che, nel contraddittorio con l’Ufficio, rigettò il ricorso. La C.T.R., su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste l’amministrazione con controricorso, che contiene anche un ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. L’agente della riscossione è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria n. 696 del 2025 depositata in data 10/1/2025, il Collegio ha rimesso la trattazione e la decisione della causa alla pubblica udienza, atteso il suo valore nomofilattico. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione alla richiesta di pagamento e al mancato rimborso di imposta r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 4 sostitutiva, riferibile ad affrancamento, in seguito a scissione societaria con riferimento all’art. 163 Tuir”, il contribuente deduce che l’avvenuto affrancamento, alla data dell’1/1/2008, delle quote a lui attribuite della Finet s.r.l., frutto della scissione parziale e della successiva trasformazione della Finet S.p.A., avrebbe svuotato di qualsiasi ragione giustificativa la pretesa, da parte dell’erario, della terza rata dell’imposta sostitutiva sul valore delle azioni della detta Finet S.p.A. da lui detenute all’1/1/2005, ed avrebbe generato un indebito costituito dalle due rate già versate della stessa imposta sostitutiva sul valore della citata società per azioni, di cui aveva chiesto la restituzione. In particolare, secondo il contribuente, il patrimonio oggetto di valutazione della Finet s.r.l., alla data dell’1/1/2008 (cioè della scissa post-trasformazione) sarebbe stato lo stesso della Finet S.p.A. già oggetto di rivalutazione, con la conseguenza che dopo l’affrancamento delle quote della scissa a lui attribuite il contribuente non avrebbe potuto essere chiamato a versare le ulteriori rate dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle azioni, pena una illegittima doppia imposizione sullo stesso valore economico;
a lui, anzi, avrebbero dovuto essere restituite le rate già versate per l’affrancamento delle azioni. 1.1. Il motivo è inammissibile. In motivazione, la sentenza impugnata ha affermato che “non vi è alcuna certezza che il patrimonio netto dell’una (società, n.d.e.) sia quello dell’altra (società, n.d.e.)”. Tale affermazione implica un giudizio di insufficienza del corredo probatorio prodotto dal contribuente a sostegno della tesi secondo la quale il patrimonio netto della S.p.A. al tempo dell’affrancamento era il medesimo della s.r.l. della quale dopo la scissione lo stesso contribuente era diventato quotista. r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 5 In sostanza, secondo la C.T.R. territoriale, il contribuente non ha dato la prova che le quote, a lui attribuite, della s.r.l. originata dalla scissione parziale della Finet S.p.A. rappresentassero la stessa entità giuridico-economica delle azioni da lui detenute nella detta Finet S.p.A. prima della scissione. Anzi, osserva il Collegio che contro la tesi del contribuente milita la considerazione che la percentuale di capitale sociale della Finet S.p.A. da lui detenuta prima della scissione e la percentuale del capitale sociale della s.r.l. a lui attribuita dopo la scissione non coincidono (cfr. l’incipit della parte motiva della sentenza impugnata). Peraltro, la conclusione cui qui perviene il Collegio è conforme a quella cui è pervenuta la stessa sezione di questa Corte con l’ordinanza n. 6367/2023, relativa ad altro contribuente ma ad analoga vicenda sostanziale. 2.In definitiva, il ricorso principale è inammissibile. 3.L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato spiegato dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
r.g. n. 20582/2016 p.u. 9/10/2025 Cons. est. LO NO 6 Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. AN NR GL al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro tremila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente (LO NO) (IO NO)