Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 275/2024 r.g. vertente fra:
(PI: , Parte_1 P.IVA_1 [...]
(PI: e Parte_2 P.IVA_2 [...]
(PI: ), con il patrocinio dell'Avv. GINO Controparte_1 P.IVA_3
INI;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf: , in proprio e quale erede di CP_2 C.F._1 Persona_1
dell ANGIAMORE;
(cf: ) e (cf: Parte_3 C.F._2 Parte_4 ali eredi con il p RTO C.F._3 Persona_1
FOGGIA;
PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
*
Oggi 11/06/2025, alle ore 12,14 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Perelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte attrice in riassunzione, l'Avv. Gino Mannocci Per parte convenuta in riassunzione l'Avv. Pierluigi Novelli in sostituzione Per_1 dell'avv. Foggia Alberto Per parte convenuta in riassunzione l'Avv. Alessandro Frangiamore. CP_2
È presente la parte personalmente sig.ra CP_2
pagina 1 di 23
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'artt. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 275/2024 promossa da:
(PI: , Parte_1 P.IVA_1 [...]
: Parte_2 P.IVA_2 [...]
(PI: ), con il patrocinio dell'Avv. GINO Controparte_1 P.IVA_3
INI;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf: , in proprio e quale erede di CP_2 C.F._1 Persona_1 con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO FRANGIAMORE;
(cf: ) e (cf: Parte_3 C.F._2 Parte_4
), quali eredi di con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO C.F._3 Persona_1
PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
pagina 2 di 23 a seguito della ordinanza n. 30772/2023 pubblicata il 6.11.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 971/2019 pubblicata il
19.4.2019.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice:
«Voglia la Corte d'Appello di Firenze accogliere lo spiegato appello e, in riforma della sentenza appellata:
A) dichiarare ed accertare che le particelle nn° 1662 e 1663 del foglio 16 del Catasto terreni del Comune di Pisa non sono gravate da alcuna servitù di passaggio a favore della particella 781 di proprietà dei convenuti, con ogni consequenziale provvedimento. In subordine, ove ritenuto sussistente l'usucapione, dichiarare che l'estensione della servitù è limitata ad uso pedonale.
B) condannare i convenuti alla refusione a favore dei comparenti delle spese del primo grado, in subordine, riformare secondo giustizia la sentenza impugnata anche sul capo (ULTERIORI DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE DELLA SENTENZA)
«Voglia la Corte d'Appello di Firenze:
D) ex art. 389 c.p.c., condannare e , in solido tra loro, a pagare ai Persona_1 CP_2 comparenti, in solido tra loro, la .8 interessi di legge dalle date dei vari pagamenti (coincidenti con le date degli assegni) fino al saldo;
E) ex art. 389 c.p.c., condannare a pagare ai comparenti, in solido tra loro, la Persona_1 somma di € 4.517,29, oltre intere lle date dei vari pagamenti (coincidenti con le date degli assegni) fino al saldo;
F) condannare i convenuti alla refusione a favore dei comparenti delle spese dell'intero processo, come precisato in narrativa, ivi compresi il giudizio di cassazione ed il presente giudizio di rinvio.
Per la parte convenuta Per_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'appello proposto dalla , Parte_5 Parte_1
e contro la sentenza n. 1145/2011 del Tribunale di Pisa infondato nel merito e CP_1 conseguentemente confermare integralmente la decisione impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”.
Per la parte convenuta CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Terza Sezione:
- preliminarmente:
a) revocare la contumacia di in proprio;
CP_2
pagina 3 di 23 b) dare atto della cessazione della materia del contendere rispetto all'istanza di condanna ex art. 186-bis c.p.c. formulata ex adverso;
- nel merito: respingere tutte le domande attrici, originarie e successive, perché infondate in fatto e in diritto e confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti già statuito nei giudizi di primo e di secondo grado, dichiarando l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio sulle particelle di cui al foglio 16 n, 1662 e 1663 di proprietà di , Parte_5 Parte_1
(fondo servente) in favore della particella censita al NCT del Comune di Pisa, al CP_1 foglio 16 n. 781 di proprietà di - oggi per lui dei suoi eredi - e di Persona_1 CP_2
(fondo dominante), con vittoria di spese e compensi professionali per tutti i gradi del giudizi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. I gradi pregressi
1.1 Primo grado
1.1.a Le società (anche solo ), Parte_6 Pt_1
Contr (anche solo e Parte_7 Parte_2
(anche solo ) hanno svolto contro e azione
[...] Pt_2 Persona_1 CP_2 negatoria per sentir dichiarare che il loro fondo (in catasto terreni del Comune di Pisa al foglio
16 particelle nn. 1662, in comproprietà, e 1663, della ) non era gravato da servitù di Pt_2 passaggio a favore del limitrofo fondo dei convenuti (particella n. 781).
1.1.b e si erano costituiti per resistere e per domandare in via Persona_1 CP_2 riconvenzionale, per quanto ancora interessi, l'accertamento della servitù di passo acquistata per usucapione.
1.1.c Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1145/2011, ha rigettato la e ha Parte_8 accolto la riconvenzionale, dichiarando usucapita la servitù di passo.
1.2 Il giudizio d'appello
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 971/20019 pubblicata il 19.4.2019, ha rigettato l'appello proposto dalle società e ha confermato la sentenza del Tribunale.
1.3 Il giudizio di legittimità
1.3.a La Corte di Cassazione, adita con unico motivo dalle società soccombenti nei gradi di merito, ha, con ordinanza n. 30772/2023 pubblicata il 6.11.2023, cassato la sentenza d'appello, con rinvio a questa Corte territoriale, in diversa composizione. pagina 4 di 23
1.3.b Il giudice di legittimità ha reputato violato l'art. 1061 c.c., per avere la Corte
d'Appello confermato la dichiarazione di usucapione della servitù di passo sulla base della sola esistenza di un tracciato, senza compiere la doverosa indagine sull'esistenza del quid pluris richiesto per dare apparenza alla servitù: per potersi configurare il diritto di servitù di passaggio, costituito per usucapione o destinazione del padre di famiglia, non è sufficiente l'esistenza del tracciato, ma occorre anche dimostrare la presenza di segni visibili ed opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio, le quali possono insistere anche sul fondo dominante,
o di terzi, e possono essere rappresentate anche da un portone o un androne di accesso, utilizzati sia per accedere al fondo dominante che a quello servente, a condizione che sia riscontrata dal giudice di merito l'univoca destinazione di dette opere all'esercizio della servitù (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014, Rv. 633132 e Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7817 del 04/04/2006, Rv. 589310) e che sia evidente che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13238 del 31/05/2010, Rv. 613246 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7004 del
17/03/2017, Rv. 643386). Poiché, nel caso di specie, è mancata l'indagine sulla sussistenza di questo quid pluris, rispetto alla mera evidenza del tracciato, il ricorso va accolto, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, affinché sia eseguito l'accertamento in fatto anzidetto e sia verificata l'esistenza o l'assenza di segni visibili e di opere permanenti a servizio del preteso diritto reale di cui si discute.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione
2. Il giudizio di rinvio
2.1 Parte_6 Parte_7
e hanno riassunto la
[...] Parte_2 causa, chiedendo l'accoglimento dell'appello a suo tempo proposto contro la sentenza di primo grado e, dunque, l'accoglimento della domanda negatoria;
e la restituzione di tutte le somme pagate in corso di causa per spese legali in forza dei vari provvedimenti. si è costituito per resistere, chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_3 conferma della sentenza di primo grado, ossia l'accoglimento della domanda d'usucapione.
pagina 5 di 23 A suo avviso, infatti, l'apparenza doveva essere confermata in forza di tutti gli elementi già raccolti. In particolare, ha rammentato che prima del giudizio petitorio, s'era svolto quello possessorio e, in tale occasione, sia il giudice unico, sia il collegio del reclamo, avevano accordato tutela a e Per_1 CP_2
Ha dedotto (comparsa di costituzione, pag. 5): il collegio del Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5 luglio 2007 (già prodotta nel corso del giudizio di primo grado) disponeva la nomina del CTU geom. al fine di Persona_2 rispondere al seguente quesito: “descriva il CTU lo stato dei luoghi, in particolare il percorso della strada campestre oggetto del presente provvedimento, precisando altresì se la massicciata di cui al punto 3) dell'ordinanza reclamata insiste su tale strada campestre ed impedisca ai ricorrenti di raggiungere il terreno di loro proprietà ... in particolare il cancello di cui alla foto 7 del fascicolo di parte ricorrente e l'area adiacente non recintata ...”.
Il nominato CTU, nel dare risposta al suindicato quesito, ha, fra l'altro, precisato:
“L'oggetto del reclamo risulta essere una strada campestre ... detta strada è porzione di due più ampie particelle, di proprietà di parte reclamante ...
Alla data del sopralluogo l'accesso risultava delimitato da una catena metallica, munita di lucchetto, ancorata da un lato al muro di recinzione della proprietà limitrofa e dall'altro al tronco residuo di un albero tagliato ... si osserva sulla sinistra la recinzione in muratura della particella 1529, che costeggia la strada campestre per circa metà lunghezza, per poi trovare una recinzione metallica di cantiere ...
Sulla parte destra invece non risultano recinzioni, ma un piccolo fossetto, che segue parallelamente la strada campestre oggetto del reclamo ...” (cfr. CTU del 2.8.2007).
2.3 non s'è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del CP_2
12.6.2024.
2.4 La difesa del ne ha comunicato l'avvenuto decesso (in data 24.8.2024) alla Per_1 controparte in data 10.9.2024.
Le società attrici, dunque, hanno riassunto la causa, con ricorso depositato il 19.9.2024,
e il giudice ha disposto integrarsi il contraddittorio per l'udienza dell'11.12.2024.
2.5 Il 6.12.2024 si è costituita anche sia in proprio, sia quale erede di CP_2 [...]
chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria e l'accoglimento della propria Per_1 originaria riconvenzionale. pagina 6 di 23 2.6 Il 9.12.2024 si sono costituiti e quali (altri) Parte_3 Parte_4 eredi di in sostanza facendo proprie le difese, eccezioni e conclusioni del Persona_1 proprio dante causa.
2.7 Sono stati acquisiti i fascicoli di ufficio cartacei del processo di primo grado (n.
374/2008 rg Tribunale di Pisa) e di secondo grado (n. 1169/2012 rg Corte d'Appello di
Firenze).
All'udienza dell'11.12.2024, revocata la contumacia di le parti hanno CP_2 precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, con assegnazione di termine per note conclusive.
Oggi la discussione orale si è svolta come da retroestesa porzione di verbale.
***
Va accolta la domanda negatoria e rigettata quella confessoria.
3. Occorre dapprima effettuare una ricognizione dell'oggetto della presente causa di rinvio, dal momento che entrambe le parti, nelle conclusioni, hanno fatto indebito riferimento alla riforma o alla conferma delle pregresse sentenze di merito.
Il presente rinvio ha natura propria (o prosecutoria), perché consegue alla cassazione della sentenza d'appello per violazione di legge, come risulta inequivocabilmente dalla ordinanza di legittimità, che si è riassunta e, in parte, trascritta (sulla distinzione del rinvio improprio o restitutorio da quello proprio o prosecutorio, già sostenuta dalla dottrina prevalente sulla base del disposto dell'art. 383 c.p.c., cfr, in giurisprudenza, Cass. sez. un. civ.
27.2.2008 n. 5087; Cass. sez. 1^ civ.
2.2.2012 n. 1527; Cass. sez. 6^ civ. ord.
5.5.2017 n.
11120); con la conseguente applicabilità del presente principio: «Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della
Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce
pagina 7 di 23 emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.» (Cass. sez. 2^ civ. ord. 31.5.2021 n. 15143 rv 661405-01; in precedenza, Cass. sez. 6^ civ. ord. 20.4.2017 n. 10009 rv 643829-01).
È corollario di quanto appena affermato che dal presente giudizio non è ancora scaturita alcuna statuizione di merito fra le parti, fatta eccezione, naturalmente, per quegli accertamenti che costituiscano oggetto di giudicato interno.
Ne segue che non hanno diritto di cittadinanza le richieste di parte di riformare o confermare la sentenza di primo grado: essa è stata sostituita ex lege da quella d'appello, la quale, a sua volta, è stata cassata.
I riferimenti erronei delle parti, peraltro, non hanno altra conseguenza se non quella di richiedere d'essere corretti, nel senso che compete comunque alla Corte l'esame di merito delle domande che, quand'anche proposte sotto il nomen iuris di richieste di conferma o di riforma dei provvedimenti caducati (o di accoglimento o di reiezione di precedenti impugnazioni), valgono in sostanza come autonome domande proposte al giudice del rinvio.
Si contrappongono dunque le antitetiche domande negatoria delle società attrici e confessoria dei convenuti.
4. La servitù di passo oggetto della controversia non è apparente.
4.1 Proprio leggendo la c.t.u. (che, svolta nel pregresso giudizio possessorio, fu Per_2 comunque depositata quale elemento di prova in quello petitorio), che è stata invocata dai convenuti, si ha la conferma che nient'altro, se non un tracciato (peraltro talora a stento visibile), può segnalare il passo.
Il consulente ha individuato il tracciato oggetto della controversia possessoria (e ora di quella petitoria) nella «[…] strada campestre ubicata in Comune di Pisa, loc. Barbaricina, che dipartendosi dalla Via del Capannone con andamento pressoché perpendicolare ad essa, si sviluppa in direzione ovest-est fino all'estremità nord della particella di proprietà dei
pagina 8 di 23 reclamati [n.d.r.: e (foto 1 e 2). Detta strada è porzione di due più ampie Per_1 CP_2 particelle, di proprietà di parte reclamante [n.d.r.: le società qui attrici] censite all'Agenzia del Territorio di Pisa – Catasto Terreni – nel foglio 16 con i mappali 1662 e 1663, mentre la particella di proprietà di parte reclamata risulta censita all'Agenzia del Territorio di Pisa –
Catasto Terreni – nel Foglio 16 con il mappale 781 estratto di mappa catastale allegato)
[…]» (rel., pag. 3).
Nell'estratto di mappa, il c.t.u. ha indicato in rosso le parti che qui interessano.
Se ne intercala a lato un particolare tratto da quell'allegato (ctu e allegati depositati da il Per_1
26.6.2024, pag. 30 di 33 del file digitalizzato).
Via del Capannone è rappresentata a sinistra (in verticale); da lì si diparte (perpendicolare) la stradella, che corre per lungo tratto tra la particella 1529 (in alto in bianco) e la particella 8 (in basso, in bianco), per poi raggiungere la maggior estensione della particella 1662 (in alto, in rosso) e 1663 (in prosecuzione, in rosso), che confina con la p.lla 781 (fondo convenuto, in basso a destra).
Il c.t.u. ha fotografato l'ingresso da Via del Capannone alla stradella.
Tale foto (la n. 3, documento citato, foglio 21 di 33) mostra semplicemente un accesso ai fondi privati, come da particolare che qui si intercala. Nella parte descrittiva, il c.t.u. dà atto che, al momento del suo sopralluogo, «[…]
Alla data del sopralluogo l'accesso risultava delimitato da una catena metallica, munita di lucchetto, ancorata da un lato al muro di recinzione della proprietà limitrofa e dall'altro al tronco residuo di un albero tagliato […]» (rel., pag. 3, brano trascritto nella comparsa di costituzione di . Persona_1
Le fotografie 1 e 2 (documento citato, foglio 27 di 33 per comprendere il punto di scatto, foglio 20 di 33 per le riproduzioni) mostrano come, una volta imboccata la stradella da Via del
Capannone, si prosegua verso i fondi oggetto di controversia: constata il collegio che in questo punto, addirittura, si stenta a cogliere un tracciato, ossia una striscia di terreno che fisicamente si differenzi dal resto del terreno, indistintamente coperto di erba.
Il c.t.u. ha poi eseguito uno schizzo planimetrico più dettagliato dell'area in cui la stradella giunge sulla p.lla 1663 a pagina 9 di 23 confine con la p.lla 781 (qui a lato, un particolare;
documento citato, foglio 28 di 33); e vi ha inserito i punti di scatto delle altre fotografie.
Le foto 5 e 6, che rappresentano la stradella nel suo dirigersi verso il confine di proprietà, non mostrano nient'altro se non un tracciato, peraltro anche qui scarsamente visibile sul terreno, perché invaso da erbe, al pari del resto del terreno;
fatta eccezione per una rete metallica (a larghissimi riquadri) di cantiere a sinistra, che è manifestamente e per sua natura un manufatto del tutto transeunte, appunto perché a servizio di un cantiere (in foto 7,
8 e 9).
La foto n. 11, che raffigura sulla destra (documento citato, foglio 25 di 33) anche il confine di proprietà fra i due fondi, ossia fra la p.lla 1663 attorea e quella 781 convenuta, è qui a lato: è evidentemente indistinguibile il confine di proprietà, men che meno di un passo verso la 781.
Infine, nella foto n. 12, che, invece, raffigura direttamente il cancello di accesso alla p.lla 781, nessun tracciato di immissione a quel cancello è riscontrabile (qui a lato, documento citato foglio 25 di 33).
4.2 La S.C. ha molto chiaramente stabilito, nell'ordinanza rescindente, che occorre un quid pluris rispetto a un mero tracciato, per dare apparenza alla servitù di passo.
E questa stessa Corte territoriale (cfr App. FI, III, sentenza n. 908/2025 pubblicata il
14.5.2025; App. FI, sez. III civ., sentenza n. 633/2023 pubblicata il 28.3.2023; App. FI, III, sentenza n. 1494/2023 pubblicata il 10.7.2023), in linea con quel principio - che, del resto, è stato spesso affermato in sede di legittimità (cfr, fra tante, Cass. sez. 6^ civ. ord.
6.5.2021 n.
11834; Cass. sez. 6^ civ. ord. 17.3.2017 n. 7004; Cass. sez. 2^ civ. 31.5.2010 n. 13238) - ha affermato che non possono valere quali opere utili ex art. 1061 c.c. quelle che si limitino ad attestare l'attività materiale in cui si sostanzia in concreto la servitù, ossia, in questo caso, il passaggio: esse, infatti, dimostrano solo l'attività in sé (e la servitù di passo, per di più, è una servitù discontinua), non anche l'asservimento, ossia che quella attività avviene per rispondere alla specifica funzione di asservire un fondo all'altro.
L'accertamento dell'apparenza è un tipico accertamento rimesso al giudice di merito, perché affermare se, in concreto, esistano opere che rivelino l'asservimento non può che pagina 10 di 23 essere frutto della disamina degli elementi di fatto che, caso per caso, siano emersi;
laddove il principio di diritto è, a ben vedere, solo quello secondo il quale l'apparenza è data da opere che non si limitino a indicare la possibilità di una attività corrispondente all'esercizio della servitù (in questo caso, il passo), ma l'asservimento (in questo caso, che il passo avviene al preciso scopo di avvantaggiare l'un fondo e gravare l'altro).
Per questo, dunque, anche nel provvedimento rescindente che ha originato questo rinvio, la S.C. ha voluto precisare che il quid pluris può essere dato anche da un portone o un androne di accesso, utilizzati sia per accedere al fondo dominante che a quello servente, senza che neppure conti la posizione, se sull'uno o l'altro fondo. Difatti, a esempio, una strada che passi su un fondo e che finisca davanti al cancello di ingresso di un fondo, darà senz'altro, nel suo complesso costituito dallo stato dei luoghi e dal cancello, apparenza alla servitù, perché nessuno potrebbe avere dubbi che un tracciato che finisca proprio davanti a un cancello di ingresso abbia la specifica funzione di consentire di entrare in quel fondo. E anche il proprietario del fondo servente, a cui tutela sta il requisito dell'apparenza, sarà messo sull'avviso di un peso che grava la sua proprietà.
4.3 Nella presente fattispecie, come la si è potuta ricostruire in fatto in base agli elementi di prova passati in rassegna, l'asservimento non si desume dalle opere che esistono.
4.3.a Il tracciato in sé è assai poco distinguibile.
Nei gradi di merito precedenti è stato quasi dato per ovvio, ma le fotografie scattate dal c.t.u. mostrano ampi tratti in cui il fondo del terreno che costituirebbe la stradella si confonde quasi col resto del terreno, coperto da erbe.
Tale tracciato, comunque, è, di per sé solo, inidoneo a dare l'apparenza; inidoneità coperta dalla ordinanza di legittimità (vi si tornerà, infra, § 4.5).
4.3.b L'ingresso da Via del Capannone è assolutamente equivoco, ai fini dell'apparenza.
È vero che si nota lì una entrata (catena metallica, munita di lucchetto, ancorata da un lato al muro di recinzione della proprietà limitrofa e dall'altro al tronco residuo di un albero tagliato), ma, di per sé, l'entrata è dalla via pubblica al fondo asseritamente servente, sicché ciò di cui ci si rende conto è solo che da lì si entra nella proprietà attorea;
il fondo asseritamente dominante è ben lontano e, prima di arrivarvi, il tracciato in terra è, come già notato, spesso poco visibile.
pagina 11 di 23 Prima della catena, c'era un cancello, la cui rimozione fu oggetto del pregresso giudizio possessorio (su questo, vedi, per quanto interessi, infra, § 4.6): ma anche l'esistenza di un cancello, per di più in un punto molto distante dal fondo asseritamente servente, nulla di più significa ai fini della apparenza.
4.3.c L'ingresso al fondo Pieretti/Mori, che rappresenta il punto di maggior interesse a fini di causa, è caratterizzato sì da un cancello, peraltro scarsamente visibile nella foto n. 12 citata, ma senza il benché minimo altro elemento che ne denoti inequivocabilmente l'utilizzo quale parte terminale del tracciato, piuttosto che per altri scopi accessorî, a esempio per dare possibilità di recarsi all'esterno per la potatura delle piante a confine.
4.3.c.i Il cancello, di certo, non si trova a un capo della stradella, ossia al suo termine, ma sul lato destro di esso, come si può apprezzare dagli schizzi planimetrici redatti dal c.t.u. e già richiamati.
L'area immediatamente davanti al cancello è invasa da erba, che certo non rappresenta un ostacolo insormontabile per il passaggio, ma che, d'altra parte, men che meno segnala che di lì si passa per entrare nella p.lla 781.
Nulla di diverso o di più ha riscontrato il c.t.u., il quale s'è limitato a segnalare che la recinzione metallica del cantiere, al momento del suo sopralluogo, recava ulteriore intralcio, circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'apparenza.
4.3.c.ii Sotto distinto e autonomo profilo, l'esistenza del cancello, quale elemento utile a denotare l'apparenza, mai è stato dedotto al momento in cui s'è cristallizzato il tema del decidere.
e nel costituirsi in prime cure, fecero riferimento al pregresso giudizio CP_3 CP_2 possessorio da loro avviato con ricorso depositato il 18.10.2006; e dedussero di fare uso della viottola dal 1974, data del loro acquisto.
Come si può constatare agevolmente leggendo il loro atto introduttivo (in particolare, pagg. 4 e 5), l'apparenza è stata sì affermata, ma esclusivamente per l'esistenza della strada campestre.
Né quell'apertura è più di tanto valorizzata neppure negli atti di questo giudizio di rinvio.
Sicché, ammesso e non concesso che l'apparenza, che costituisce qui il punto dirimente della causa, possa essere individuato in un elemento di fatto che non era stato introdotto in causa a tempo debito e sul quale, dunque, è mancato un dibattito processuale in fase di pagina 12 di 23 trattazione e di istruzione in prime cure, resterebbe anche ignota l'epoca della sua realizzazione, indispensabile, in questa ipotesi (ossia nell'ipotesi, qui comunque rifiutata, in cui il cancello dia apparenza), a determinare il ventennio.
4.3.d Infine, neppure una visione di insieme di tutti gli elementi che si sono passati in rassegna permette di rilevare l'apparenza della servitù.
La significativa distanza fra l'ingresso dalla via pubblica e il fondo asseritamente dominante, in una alla situazione profondamente equivoca del punto di tangenza della stradella con la p.lla 781 (che, per quanto emerge, non costituisce affatto il terminale della via campestre) escludono di poter ravvisare nello stato di fatto l'esistenza di opere stabili che indichino, al di là del passaggio, anche l'asservimento.
Ciò che è manifesto è solo che il proprietario del fondo asseritamente servente accede dalla strada pubblica per arrivare alla maggior consistenza dei suoi possedimenti (p.lla 1662); ma che qualcuno lo faccia per recarsi nella distante p.lla 781 non è in alcun modo manifesto.
Il fatto che lungo la stradella si collochi, a confine, la p.lla 781 è fortemente equivoco ai presenti fini, appunto perché non è quello il termine della via, sicché, rispetto al tema dell'asservimento, siamo davanti a un elemento scarsamente significativo.
La presenza del cancello (o della apertura nella rete di recinzione) sulla p.lla 781 (foto n.
12 c.t.u. già menzionata e riprodotta), che, a dispetto della sua mancata valorizzazione da parte delle difese convenute (con riflesso sul piano processuale: supra, § 4.3.c.ii), potrebbe costituire forse il punto di forza per una ricostruzione alternativa è però in concreto irrimediabilmente sminuita dallo stato della vegetazione lì intorno e dalla assenza di qualsiasi segno di raccordo con la stradella, pur se essa passa di lì. L'apertura, nello stato in cui è, pare più agevolmente qualificabile in termini di mera uscita di servizio per la cura delle piante a confine o per altre incombenze accessorie, piuttosto che come punto terminale della stradella che si diparte dalla via pubblica.
Ne segue che, anche da questo punto di vista, ciò che appare per opere visibili è solo che la stradella campestre serve alle società attrici per entrare dalla via pubblica al loro fondo;
e non anche che serva all'ingresso dalla medesima via pubblica anche alla p.lla 781.
4.4 La difesa nella comparsa conclusionale, fa risaltare la presenza del fossetto, Per_1 riscontrata dal c.t.u. sul margine destro (per chi imbocchi la stradella dalla via pubblica) del tracciato: «[…] Tali opere, e in particolare la presenza di un “fossetto”, servivano
pagina 13 di 23 proprio a delimitare la strada campestre per tutta la sua estensione, sino al cancello dal quale si entrava nella proprietà del ed a renderne Per_1 manifesta l'esistenza. […]» (pag. 11).
Al contrario:
4.4.a Non v'è alcuna prova che il , che si trova nella prima parte del tracciato Per_3
(entrando dalla via pubblica), raggiunga la proprietà convenuta;
anzi, il c.t.u. scrive che esso
«[…] segue parallelamente la strada campestre oggetto del reclamo, e … la separa da un ampio appezzamento di terreno libero ed incolto, censito all'Agenzia del Territorio di Pisa –
Catasto Terreni – nel Foglio 16 con la particella n. 8 (foto 6) […]» (rel., pag. 4); e, corrispondentemente, nessun fossetto si vede nelle foto 11 e 12 in prossimità col confine con la p.lla 781.
Pertanto, le prove dimostrano che il fossetto esiste solo a segnare il confine con la p.lla 8, non anche con la p.lla 781, contigua alla 8.
4.4.b Ma quel che più conta è che il , per l'appunto, può valere, anche nel Per_3 discorso probatorio proposto dalla difesa convenuta, a rimarcare l'esistenza di un tracciato, magari supplendo all'equivocità del fondo erboso, che di per sé spesso indurrebbe confusione con il resto dell'area; non può certo costituire il quid pluris richiesto dalla ordinanza rescindente, perché il fossetto non ha alcuna relazione con l'accesso al fondo Pieretti/Mori, al cui cancello di certo non arriva.
I convenuti continuano a trascurare la posizione laterale che il loro fondo ha rispetto al tracciato. Lo stradello (fermo restando che è tutt'altro un tracciato ben definito, come in modo del tutto ingiustificato continuano a sostenere i , cioè, lungi dall'arrestarsi davanti al Per_1 cancello dei convenuti, prosegue oltre, non attestando affatto (e neppure facendo immaginare), che il tracciato serva per il loro passaggio dalla via pubblica alla p.lla 781; neppure il cancello contribuisce a tal fine, per quanto già osservato (supra, § 4.1.c.iii).
4.5 La difesa nella comparsa conclusionale, richiama a sua volta gli accertamenti CP_2 di merito che a suo dire si desumono dalla sentenza d'appello, non senza affermare che «[…] il capovolgimento di impostazione rispetto all'originario parere del Consigliere Relatore, il quale aveva giustamente rilevato la manifesta infondatezza del ricorso [n.d.r.: in sede di legittimità era stata formulata proposta ex art. 380 bis c.p.c., alla quale le ricorrenti s'erano opposte, chiedendo la decisione], è dovuto alla incompleta lettura degli elementi posti alla base del parere medesimo e, più in generale, della sentenza impugnata. In effetti, pagina 14 di 23 ben lungi dall'“accontentarsi” della presenza del percorso di servitù in quanto tale e della sua percorrenza nel tempo da parte dei comproprietari del fondo dominante, i giudici di merito prima e il Relatore poi hanno evidenziato proprio quegli elementi esteriori obiettivi che la Suprema Corte considera necessari ma anche sufficienti a integrare gli estremi dell'apparenza della servitù. […]» (pag. 12, enfasi della parte).
Secondo la convenuta, inoltre, era stato ormai accertato che aveva le chiavi di Per_1 accesso a un cancello che immetteva nella viottola, il che sarebbe più che sufficiente per confermare l'esistenza della apparenza e, quindi, della usucapione: «[…] Probabilmente
l'ordinanza della Suprema Corte è frutto di una lettura superficiale della fattispecie, come se la sentenza della Corte d'Appello si fosse accontentata di verificare l'esercizio materiale nel tempo del passaggio, ignorando il requisito ulteriore sottolineato dalla Cassazione […]» (ivi, pag. 13).
Questi argomenti sono manifestamente infondati per più d'una ragione.
4.5.a In primo luogo, l'impostazione è erronea in diritto.
La statuizione di legittimità, a prescindere dall'esistenza di una proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. (poi smentita dalla decisione finale), non solo è incontestabile in questa sede quanto al principio di diritto affermato, che il giudice del rinvio ha l'obbligo di applicare, ma copre anche qualsiasi presupposto di fatto che stia alla base della decisione in diritto (infatti, «In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità.» Cass. sez. 3^ civ. ord. 22.8.2018 n.
20887; conf.: Cass. 15952/2006; Cass. 17353/2010; Cass. 20981/2015).
Ne segue che, all'esatto inverso di quello che la difesa ostiene, è da escludere che CP_2 nei pregressi gradi di merito siano stati raggiunti, in punto di apparenza, elementi di fatto pagina 15 di 23 idonei a sostenere di per sé soli l'apparenza, altrimenti, per l'appunto, la decisione di legittimità perderebbe di ogni senso.
Vale a dire che il principio di diritto affermato, ossia che non basta l'esistenza del tracciato a dare apparenza alla servitù di passo pretesa da e occorrendo un quid Per_1 CP_2 pluris, implica necessariamente che gli elementi scrutinati dai giudici di merito non erano idonei a quel fine.
L'esame di merito demandato al giudice del rinvio, quindi, non può essere semplicemente quello di rivalutare se gli elementi valorizzati nella sentenza d'appello (e di primo grado) fossero sufficienti per l'apparenza; perché ciò è implicitamente escluso dalla sentenza di legittimità, che, altrimenti (ossia se qui si affermasse l'apparenza facendo leva su ciò che le sentenze di merito hanno detto) sarebbe indebitamente posta nel nulla;
così che, in definitiva, le critiche di superficialità che vengono mosse all'ordinanza rescissoria restano lettera morta.
L'esame di merito rimesso al giudice del rinvio, al contrario, è se nel complessivo materiale processuale utilizzabile, che s'è in precedenza scrutinato, esistano elementi idonei a configurare quel quid pluris, rispetto al tracciato, che la S.C. richiede ai fini dell'art. 1061 c.c.-
4.5.b Invano si ricerca nella comparsa di costituzione Pieretti/Mori di primo grado la deduzione, a fini di configurare l'apparenza della servitù, dell'esistenza, all'accesso alla viottola lato strada pubblica, di un cancello di cui i coniugi avevano le chiavi, circostanza quest'ultima che non figura neppure nei capitoli di prova orale articolati.
Sussiste dunque una prima ragione di inammissibilità di questo tema, non diversamente da quanto s'è già rilevato in relazione al cancello che si trova sulla p.lla 781 (supra, § 4.3.c.ii).
4.5.c Peraltro, la circostanza in sé non ha rilievo.
La sentenza di primo grado passa in rassegna le prove testimoniali, per farne emergere niente più che la prova dell'esercitato passaggio di e ulla;
un tema, cioè, Per_1 CP_2 Pt_9 che non si riflette in alcun modo sull'apparenza.
La sentenza d'appello, per quanto interessi, afferma che l'apparenza sussisteva per l'esistenza del tracciato stradale (accertamento cassato per violazione di diritto) e perché non contestata (affermazione di per sé erronea, sia perché l'art. 115 c.p.c. si applica solo a fatti storici e non a categorie di diritto;
sia perché, all'udienza di prima comparizione del pagina 16 di 23 24.4.2008, parte attrice contestò in modo specifico l'esistenza di opere permanenti;
e comunque implicitamente esclusa dalla ordinanza rescindente).
Nel valutare la prova testimoniale, poi, fa menzione del teste il quale ha Tes_1 affermato che i convenuti possedevano le chiavi per aprire il cancello che dava accesso a tale viottola;
senza peraltro, sviluppare il ragionamento, limitandosi, cioè, a riportare quel contenuto della deposizione (ivi, pag. 5).
È verosimilmente a questa fonte di prova che allude la difesa anche perché altre CP_2 non ve ne sono.
Il teste (ud. 18.3.2010), in realtà, ha così riferito: «[…] Ritengo che il Tes_2
e la vessero le chiavi del cancello per accedere alla viottola. Diversamente non Per_1 CP_2 sarebbero potuti entrare o accedere al terreno perché il cancello era chiuso. […]».
Premesso che la circostanza del possesso delle chiavi non è una conoscenza del teste, ma una sua inferenza logica (che non esclude, dunque, che fossero altri ad aprire loro per mera cortesia); e premesso che il teste, men che meno, sapeva a che titolo i coniugi avessero le chiavi (se, appunto, in forza della mera cortesia del proprietario del fondo a confine con la strada pubblica); ritiene il collegio che l'apparenza non possa comunque configurarsi, perché il possesso delle chiavi per accedere dalla via pubblica all'epoca in cui v'era un cancello non equivale a opere stabili che denotano l'asservimento dell'un fondo all'altro; è, cioè, un dato che rileva per il possesso, non per l'apparenza della servitù.
4.6 Sempre la difesa nella comparsa conclusionale (§ 3 di pag. 14), si sofferma sul CP_2 significativo collegamento con l'azione possessoria di spoglio, rimarcando che in sede possessoria e furono reintegrati nella servitù di passo proprio perché fu Per_1 CP_2 considerato spoglio violento la sostituzione del cancello con una catena.
L'argomento è inconferente.
Il giudizio possessorio è del tutto diverso da quello petitorio (Cass. sez. 2^ civ. 15.6.2012
n. 9881 rv 622764; Cass. sez. 2^ civ. 20.3.1999 n. 2607 rv 524361; Cass. sez. 2^ civ. 13.6.1994
n. 5732 rv 487044); ed è del tutto fisiologico che e bbiano avuto ragione in sede Per_1 CP_2 possessoria e non l'abbiano in sede petitoria, appunto perché l'apparenza non rileva per la tutela del possesso della servitù, ma è indispensabile per l'usucapione di quel diritto.
Resta comunque che il tema ruota ancora intorno alla possibilità che i convenuti avevano di accedere dalla via pubblica alla viottola che, dopo avere attraversato fondi di terzi arrivava pagina 17 di 23 su quello oggi delle società attrici e toccava la confinante p.lla 781, un tema del quale s'è già dimostrata l'irrilevanza ai fini presenti.
4.7 In conclusione, la domanda confessoria va respinta e, per converso, accolta quella negatoria.
5. Le spese di tutti i gradi, secondo soccombenza, sono a carico dei convenuti in solido fra loro ex art. 97 c.p.c., tenuto conto del comune interesse a resistere alle domande attoree.
5.1 Esse, vista la nota prodotta (da ridurre come segue), si opera in base al D.M. 55/2014
§§ 2, 12, 13 e 2, parametri medi, ove non diversamente indicato.
Il testo del D.M. 55/2014 da applicare è quello vigente al momento in cui ciascun grado si è concluso, perché è a quel momento che l'attività professionale doveva considerarsi conclusa per il relativo giudizio;
ed è a quel momento che si sarebbe dovuta avere la giusta liquidazione.
Ne segue che per il primo grado (sent. dep. 9.12.2011) vale il testo originario del decreto;
per il secondo grado (sent. dep. 19.4.2019) vale il testo modificato dal D.M. 37/2018, mentre per la legittimità (ord. dep. 6.11.2023) e per il rinvio vale il testo attuale, come modificato dal
D.M. 147/2022.
5.2 Il valore di causa va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.-
Alla c.t.u. è allegata, fra l'altro, una visura catastale che, per la p.lla 1663, indica un reddito dominicale di € 0,45. Non si hanno invece dati analoghi per la p.lla 1662.
Tenuto conto della parzialità dei dati e della manifesta irrisorietà del valore che si otterrebbe facendo riferimento alla p.lla 1663 (circa 22 euro), nonché dell'assenza di altri elementi utili, non resta che applicare il criterio residuale e considerare la causa di valore indeterminabile basso.
5.3 Parte attrice, richiamando fra l'altro nella nota spese Cass. sez. 3^ civ. ord. 17.4.2024
n. 10367 (rv 670780-02) e Cass. sez. 3^ civ. ord. 25.6.2024 n. 17507, chiede, poi, che l'unico compenso base, previa detrazione del 30%, sia, ai sensi dell'art. 4 co. 2^ e 4^ D.M. 55/2014, aumentato del 60% (30% per ciascuno degli attori oltre il primo).
pagina 18 di 23
5.3.a La Corte ritiene che, in linea di principio, l'aumento del 30% (da operare dopo la detrazione del 30%) per ciascuna parte difesa oltre la prima resti discrezionale anche dopo la modifica apportata dal D.M. 147/2022.
La S.C. invocata dalle attrici in riassunzione, al contrario, ha affermato: «[…] La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera
(b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147. Per le prestazioni professionali completate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto (avvenuta per l'appunto il 23.10.2023), invece,
l'aumento poteva applicarsi “di regola”, e dunque in base alle circostanze del caso. “Di regola”, tuttavia, non vuol dire né “ad arbitrio”, né “a sensazione” del giudice. Se la regola era quella dell'aumento, e l'eccezione quella della misura standard, ciò vuol dire che mentre il giudice il quale avesse applicato l'aumento non aveva alcun obbligo di motivare la propria decisione, la scelta di non applicare l'aumento imponeva al giudice l'obbligo di indicare le ragioni per cui intese derogare alla regola generale. […]» (Cass. 10367/2024, in motivazione, § 4.10).
La pur autorevole fonte non può essere condivisa, perché l'art. 2, comma 1, lettera (b) del D.M. 147/2022 è del seguente tenore: “All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: …. b) al comma 1- bis, le parole: «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;”; questa modifica, dunque, ha reso obbligatorio l'aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolino la consultazione del materiale di causa, che è l'oggetto del comma 1^ bis dell'art. 4.
Per contro, con riferimento all'art. 4 co. 2^, che qui interessa, la novella del 2022, all'art. 2 co. 1^ lett. c), ha disposto “c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
”, così che l'art. 4 co. 2^ D.M. 55/2014, che prima dell'intervento modificativo del 2022 stabiliva che “… il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti …”, prevede ora “… il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti …”.
pagina 19 di 23 Non solo, dunque, l'aumento è e resta solo facoltativo, come chiaramente fa intendere l'uso del verbo servile potere a connotare una decisione lasciata al giudice del singolo caso;
ma, essendo venute meno le parole “di regola”, il potere discrezionale del giudice è stato aumentato, perché non esiste più una regola (aumento) cui si contrapponga un'eccezione
(non aumento).
Che l'aumento non sia rimesso a un capriccio del giudice è ovvio, perché il potere discrezionale non è mai arbitrario;
ma, in via di principio, l'aumento che prima del D.M.
147/2022 era la regola, ora non lo è più.
5.3.b Nel caso in esame, non può esservi dubbio che la pluralità dei soggetti che costituiscono la parte attrice (i.e., le tre società) hanno, rispetto alla causa, una posizione assolutamente identica;
sicché si dovrà diminuire il compenso base del 30%; operazione che sarebbe comunque imposta dalla richiesta di parte, contenuta nella sua nota spese, che segna il limite della domanda di rimborso (Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
sull'importo ottenuto, sarà dovuto un duplice aumento del 30%, per la CP_4 seconda e terza posizione;
aumento che il collegio reputa di dover concedere sia con riferimento ai primi due gradi di giudizio (quando l'aumento era la regola), sia per gli ulteriori gradi (quando quel carattere è stato eliminato), dal momento che non si può certo disconoscere il maggior impegno richiesto all'avvocato nel difendere tre soggetti distinti, anziché uno solo, soprattutto in un caso, come il presente, in cui si tratta di persone giuridiche, non accomunate da nient'altro se non da un comune e contingente interesse patrimoniale, che impongono all'avvocato un aggravio di attività anche solo nel mantenere i rapporti coi clienti, al contrario, a esempio, di quanto può accadere quando i soggetti siano persone fisiche unite da ulteriori legami, come quelli familiari.
5.4 Parte attrice chiede anche un autonomo aumento del 30% (dell'importo base ridotto del 30%) per tener conto che i soggetti convenuti sono stati due, secondo la regola pure contenuta nell'art. 4 co. 2^ ultimo periodo D.M. 55/2014.
5.4.a L'aumento deve considerarsi meramente discrezionale, nei termini che si sono già indicati (supra, § 5.3.a).
Infatti, l'aumento per il numero delle controparti dipende dall'identica disposizione normativa che stabilisce l'aumento per il numero dei clienti, ossia l'art. 4 co. 2^ D.M. 55/2014
pagina 20 di 23 (ultima parte: “La disposizione di cui al periodo precedente [n.d.r.: quella per il numero dei clienti] si applica … nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.”).
5.4.b Nel presente processo, sussistono ragioni evidenti per negare l'aumento per i gradi pregressi.
Infatti, sino al giudizio di rinvio, la seconda posizione convenuta – trattandosi di due coniugi comproprietarî del fondo dominante - non ha determinato il benché minimo aggravio difensivo, a maggior ragione in secondo grado, quando la estò contumace;
e dinanzi alla CP_2
S.C., ove la medesima restò intimata, circostanze queste idonee, ad avviso del collegio, a giustificare, in via di eccezione, il riconoscimento dell'aumento.
L'aumento va invece riconosciuto per il rinvio, dal momento che la posizione dei convenuti, dopo la riassunzione, si è bipartita, essendosi costituita la e gli altri eredi CP_2
con difese diverse. Per_1
5.5 Pertanto:
Primo grado: € 1.620,00 fase 1, € 1.147,00 fase 2, € 1.720,00 fase 3 ed € 2.767,00 fase 4, in tutto € 7.254,00, ridotto del 30% a € 5.078,00, aumentata del 60% a € 8.124,80.
Si aggiungono i costi vivi per € 401,60, in tutto € 8.526,40, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
Secondo grado: € 1.960,00 fase 1, € 1.350,00 fase 2, € 1.450,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 3.305,00 fase
4, in tutto € 8.065,00, ridotto del 30% a € 5.645,50, aumentata del 60% a € 9.032,80.
Si aggiungono i costi vivi per € 369,06, in tutto € 9.401,86, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
Legittimità: € 2.236,00 fase 1, € 1.969,00 fase 2 ed € 1.208,00 fase 4, in tutto €
5.513,00, ridotto a € 3.859,10, aumentata del 60% a € 6.174,56.
Si aggiungono i costi vivi per € 265,00, in tutto € 6.439,56, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
Rinvio: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 3.470,00 fase
4, in tutto € 8.468,50, ridotto del 30% a € 5.927,95, aumentata del 60% per i due attori in più
(€ 3.556,00) e del 30% (€ 1.778,00) per un convenuto in più a € 11.261,95.
pagina 21 di 23 Si nega il chiesto aumento del 30% per processo telematico, perché non constano collegamenti ipertestuali o altre tecniche, se è a questo che la parte si riferiva.
Si aggiungono i costi vivi per € 545,00, in tutto € 11.806,95, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
6. Le domande restitutorie di parte attrice, relative a quanto esborsato in forza dei precedenti provvedimenti di merito (supra, conclusioni D ed E) sono inammissibili per la rinuncia effettuata all'udienza del 20.11.2024 a seguito dell'avvenuto pagamento in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 30772/2023 pubblicata il 6.11.2023, definitivamente decidendo nella causa tra Parte_1 [...]
e contro Parte_2 Controparte_1
in proprio e quale erede di nonché e CP_2 Persona_1 Parte_3
entrambi quali eredi di IE così provvede: Parte_4 Per_1
1. dichiara che sul fondo della parte attrice in riassunzione, individuato al Catasto
Terreni del Comune di Pisa al foglio 16, particelle nn. 1662 e 1663, non esiste alcuna servitù di passaggio a favore del limitrofo fondo di proprietà di e CP_2 Parte_3
individuato al Catasto Terreni del Comune di Pisa al foglio 16, particella n. Parte_4
781;
2. respinge la domanda confessoria che in relazione ai medesimi fondi è stata proposta e coltivata da e contro CP_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
3. condanna e in solido fra loro, CP_2 Parte_3 Parte_4
a rimborsare alla parte attrice in riassunzione le spese processuali di tutti i gradi, che liquida:
3.a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 8.526,40, di cui € 401,60 per pagina 22 di 23 esborsi ed € 8.124,80 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 9.401,86, di cui € 369,06 per esborsi ed € 9.032,80 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.c) per il giudizio di legittimità, in complessivi € 6.439,56, di cui € 265,00 per esborsi ed € 6.174,56 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.d) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 11.806,95, di cui € 545,00 per esborsi ed € 11.261,95 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge.
Firenze, 11 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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