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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2418+2419/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause poi riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con ricorsi depositati, entrambi, il 22 febbraio 2024
da
[...]
[...]
Parte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Mirko Rizzoglio per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati nel suo studio in Milano, via Nino Bixio, 14. ricorrenti contro
29 Controparte_1
Convenuta contumace
CP_2
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tonelli per procura generale alle liti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via B. Cellini n. 21 convenuta
nonché contro
in persona del legale rappresentante sig. , P_ Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Ceci del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, passaggio Don Seghezzi n. 2, per procura depositata telematicamente unitamente alla memoria
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_5
Amministrazione, sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Controparte_6
Maria Zigni e presso il suo Studio elettivamente domiciliata, in Melzo (MI), via Monte Rosa, 15, per procura alle liti allegata alla memoria.
terze chiamate
OGGETTO: pagamento somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con autonomi ricorsi depositati in data 22 febbraio 2024 i ricorrenti, come sopra identificati, hanno convenuto in giudizio 29 in qualità di datrice di lavoro CP_1
e , quale committente, chiedendo all'intestato tribunale di accogliere le CP_2 conclusioni di seguito riportate: per Controparte_7
“nel merito: in via principale:
1. accertato e dichiarato che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché , tutte in CP_8 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 1.625,00, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la
nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro CP_8 CP_2 tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 773,55, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la nonché CP_8 CP_2
, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o
[...] alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.370,76 (di cui € 2.041,84 per tredicesima e quattordicesima ed € 328,92 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, condannare, la CP_8 nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via CP_2 solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 938,10 o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
5. con condanna delle convenute, in via solidale, parziaria o alternativa al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Per Parte_2
“nel merito: in via principale: 1. accertato e dichiarato che il ricorrente, del corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché , tutte in CP_8 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.982,86, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la
nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro CP_8 CP_2 tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 1.098,47, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la nonché CP_8 CP_2
, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o
[...] alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.707,19 (di cui € 2.239,02 per tredicesima e quattordicesima ed € 468,17 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, condannare, la nonché , tutte in persona CP_8 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 1.403,96 (di cui € 863,42 per maggiorazione per lavoro notturno ed € 540,54 per tredicesima e quattordicesima), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 5. con condanna delle convenute, in via solidale, parziaria o alternativa al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Deducevano i ricorrenti:
-di essere stati dipendenti, entrambi dal 1 febbraio 2020, della società Parte_3 con contratto a tempo indeterminato, per 39 ore settimanali, inquadrati nel V livello CCNL Logistica, impiegati nell'appalto nel magazzino di CP_2 Parte_4
;
[...]
-che il rapporto di lavoro si era interrotto il 3 maggio 2022;
-di aver svolto attività di carico e scarico dalle ore 22 alle ore 7;
-che la retribuzione ordinaria era stata calcolata su di un numero di ore inferiori a quelle Contr contrattuali;
che le mensilità differite ed il non erano state calcolate sulle ore effettivamente svolte;
che neppure era stato calcolato lo scatto di anzianità pari a € 0,65;
-che la retribuzione per i giorni di ferie non teneva conto dell'indennità per turni notturni. 29 Servizi, pur debitamente citata, è rimasta contumace . Si è costituita la sola resistente contestando le avverse deduzioni e CP_2 domande delle quali ha chiesto il rigetto;
contestando altresì l'adibizione continuativo all'appalto dei ricorrenti.
ha richiesto poi al Giudice di autorizzare la chiamata in giudizio di CP_2
nei cui confronti intendeva esercitare l'azione di garanzia o di P_ manleva;
con vittoria di spese. Disposta la chiamata in giudizio di questa si costituiva in giudizio P_ contestando le avverse deduzioni e domande delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e chiedendo la chiamata in causa di società consortile alla quale CP_5 era associata 29 Servizi.
nel costituirsi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_5
In ogni caso contestava le deduzioni avversarie. Assunte le prove ammesse, all'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dei ricorrenti sono fondate per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati. I ricorrenti sono stati dipendenti della con orario di lavoro di 39 ore Parte_3 settimanali a far data dal 1° Febbraio 2020 e con inquadramento nel quinto livello CCNL logistica trasporto merci e spedizione, con mansioni di magazzinieri. Entrambi, già dipendenti della società cooperativa OO ( dal maggio 2017, Pt_1
dall'ottobre 2007), sono stati assegnati all'appalto di presso Pt_1 Parte_4 un magazzino CP_2
Dal mese di febbraio 2020 sono diventati dipendenti della società Parte_3 subentrata nell'appalto fino al mese di maggio 2022. Nel presente giudizio, ciascuno rivendica il pagamento di differenze retributive dovute: ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro;
al calcolo degli istituti di tredicesima, quattordicesima, permessi, rol ed ex festività senza tener conto degli “scatti di anzianità”; al calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR senza tenere conto delle maggiorazioni percepite per lavoro straordinario;
al calcolo delle ferie godute senza computare le maggiorazioni per lavoro notturno.
Chiedono la condanna in solido di , di e di CP_2 P_ CP_5 successivamente chiamate in giudizio, alle quali i ricorrenti hanno richiesto l'estensione delle domande rassegnate nei confronti del datore di lavoro. Dagli atti e documenti prodotti risulta pacifico il rapporto di committenza tra CP_2
e (appaltatore per servizi di scarico/carico merce, etc) (doc. 1 fasc. P_
e tra questa e (società consortile) sottoscritto il 30 gennaio 2020 CP_2 CP_5
(fasc. 3 ). Altrettanto documentale, come verrà di seguito illustrato, P_
l'affidamento dell'esecuzione delle attività alla società (doc. 4 fasc. Parte_3
). P_
Come detto, plurime le domande avanzate dai ricorrenti. Gli stessi assumono di essere stati pagati per l'attività lavorativa “ordinaria” per un numero di ore inferiori rispetto a quelle contrattuali e senza tener conto degli scatti di anzianità. Il datore ha indicato in busta paga un orario lavorato inferiore a quello pieno previsto dal CCNL. Le deduzioni svolte nel ricorso e lette nel loro complesso portano a individuare, quale titolo della pretesa, non già il pagamento di un numero di ore inferiori a quelle effettivamente svolte, ma di un numero di ore inferiore a quello contrattuale. A tale conclusioni si giunge, proprio leggendo l'incipit del paragrafo sub 1 della parte in diritto: “..il ricorrente, a fronte di un rapporto di lavoro full time, riceveva in busta paga …una retribuzione ordinaria inferiore a quelle contrattualmente dovuta. Il titolo e la doglianza comprovano la fondatezza della pretesa. Grava, invero, sempre sul datore di lavoro l'onere di dedurre e provare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione per una parte dell'orario di lavoro del dipendente;
in assenza di quella, il rifiuto di parte della prestazione o l'unilaterale riduzione dell'orario è priva di alcuna giustificazione ed il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione corrispondente all'orario di lavoro concordato. Nella specie, 29 Servizi, decidendo di non costituirsi, non ha offerto alcuna doverosa prova, sicchè il mancato pagamento della retribuzione per l'orario concordato deve ritenersi quale inadempimento privo di alcuna giustificazione. Per determinare il quantum della pretesa, i ricorrenti hanno calcolato la differenza tra la retribuzione prevista per il tempo pieno comprensiva degli scatti di anzianità (1) e la retribuzione percepita. Il ragionamento e il conteggio paiono corretti anche perchè non, specificatamente, contestati. Quanto ai rilievi svolti in sede di discussione dalla difesa resistente e relativi all'apparente contraddittorietà tra la doglianza dell'unilaterale riduzione del monte ore lavorativo e lo svolgimento di un lavoro straordinario, occorre considerare che, sebbene si possa convenire con le difese resistenti che se un lavoratore svolge anche lavoro straordinario significa che ha lavorato ben oltre le ore ordinarie e che poi viene pagato anche per lo straordinario significa che ha ricevuto il pagamento, almeno dell'ordinario, tuttavia, il calcolo del dovuto offerto dai ricorrenti a titolo di lavoro ordinario contrattuale si basa sulla pura differenza tra il dovuto ed il percepito da buste paga. Sicchè, laddove pur computando il lavoro straordinario, residua una differenza tra la retribuzione mensile dovuta per il tempo pieno e la retribuzione pagata significa che le ore di straordinario prestate e pagate non sono sufficienti a colmare la differenza e, quindi, in favore dei ricorrenti residua un credito retributivo. Quindi, al di là del titolo, il dovuto può essere pari alla differenza così come calcolata e pari, per a € 1625 e per a € 2982,86. Pt_1 Pt_1
Diverso e si vedrà nel prosieguo il discorso relativo alla differenza tra lavoro ordinario e lavoro straordinario laddove debba essere calcolata l'incidenza del secondo sulle retribuzioni indirette e differite.
La datrice di lavoro ha poi ha calcolato e liquidato la retribuzione a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività senza computare gli “scatti di anzianità” che invece fanno parte della retribuzione globale mensile secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL di settore. Per tali voci, ai ricorrenti spettano le seguenti somme: € 773,55 per € CP_7
1098,47 per Pt_1
Quanto alle differenze sul TFR, va richiamato il disposto dell'art. 37 CCNl che così recita:
“Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio
1982, n.297.
2. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (CCNL trasporto merci);
- erogazioni di cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello;
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
- 13a e 14a mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci);
- indennità di lavoro notturno a norma del precedente art.16;
- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.61 della sezione prima della Parte speciale
(CCNL trasporto merci);
- indennità di funzione per i quadri;
- elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011. 3. In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a mensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento”. tra le voci menzionate non è ricompreso il lavoro straordinario, la cui esclusione risulta rafforzata dalla previsione contrattuale che indica gli elementi da considerare con elencazione tassativa. Sul punto, peraltro, la difesa ricorrente, nei conteggi ai quali è stata invitata dalla sottoscritta, ha precisato di non aver domandato l'incidenza del lavoro straordinario. La precisazione contrasta con quanto riportato a pag. 13 del ricorso, laddove si inserisce nel ricalcolo del TFR anche il ricalcolo della 13ma e 14ma per effetto dell'incidenza del lavoro straordinario. Se, come detto il CCNL non consente l'inclusione di tale voce nel computo del TFR la stessa non può entrarvi né in forma diretta, nè quale incidenza su altre voci. Pertanto, le differenze per il TFR possono essere riconosciute, ma con espunzione del quantum indicato quale ricalcolo della 13ma e della 14ma per effetto del lavoro straordinario. Fatti i calcoli, per tali voci al ricorrente spettano € 177,67 ed al ricorrente CP_7 del € 326,50. Pt_1
I ricorrenti lamentano poi che, nel calcolo della 13ma e 14ma non si è tenuto conto delle maggiorazioni per il lavoro straordinario. A tal riguardo occorre, in via preliminare, fare alcune precisazioni e riprendere quanto più sopra accennato. E' pacifico che il lavoro straordinario sia tale laddove superi il numero di ore giornaliere previste.
La difesa di parte ricorrente, correttamente invoca il combinato disposto degli art. 9 e 13 CCNL che definiscono quando e in che termini il lavoro vada qualificato come lavoro straordinario. I principi, corretti e veri in astratto, trovano, tuttavia, non sempre corrispondenza nelle buste paga. Alle stesse sono, salvo rari casi, allegati i calendari nei quali, mentre per alcuni giorni il datore di lavoro ha distinto e segnato le ore di lavoro ordinario, supplementare e straordinario, per altri giorni, la casella del lavoro ordinario risulta lasciata in bianco, mentre sono compilate quelle del lavoro supplementare e/o del lavoro straordinario. Posto che le stesse norme invocate dalla difesa, fanno riferimento ad un intervallo temporale basato sul giorno, è evidente che se il lavoratore lavora per un numero di ore addirittura inferiore alle otto ore queste non potranno essere correttamente qualificate come supplementare o straordinario, ma come ordinario. Non si tratta di mera questione nominalistica in quanto, laddove si chieda l'incidenza dello straordinario, questo deve essere tale, non un lavoro ordinario ovvero pari o al di sotto delle ore giornaliere ordinarie, ma qualificato straordinario. Pur ben conscia del valore confessorio delle buste paga se opposte contro il datore di lavoro, non di meno, laddove si tratti di buste paga non correttamente predisposte e che, all'evidenza manifestano delle incongruenze, al giudice, chiamato a verificare ed a riconoscere l'incidenza dello straordinario, il compito di controllare quale e quanto lavoro prestato possa definirsi tale. A tal fine, la sottoscritta aveva invitato la difesa a riformulare nuovi conteggi che individuassero le ore definite di lavoro straordinario, ma di fatto, in numero non superiore alle ore ordinarie e determinassero le differenze retributive in termini di incidenza.
La difesa, pur indicando le ore che potevano essere imputate a lavoro ordinario e, quindi, sottratte alla voce straordinario, non ha poi ricalcolato il dovuto ai fini dell'incidenza. Come detto, si tratta di stabilire se i ricorrenti abbiano diritto all'incidenza dello straordinario nel calcolo della 13ma e 14ma. Alla domanda sull'an, si ritiene che la risposta debba essere positiva in forza del combinato disposto degli art. 18, 19 e 61 del CCNL. Le prime due disposizioni, nell'indicare come debba essere calcolata la 13 e la 14ma richiamano il concetto di retribuzione globale di fatto e l'art. 61 elenca le voci che compongono la retribuzione globale di fatto. E' pur vero che tra le stesse non compare la retribuzione per il lavoro straordinario, tuttavia, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. N. 28937/18) e le Corti di merito citate nel ricorso hanno ritenuto che nel concetto di retribuzione globale di fatto vadano ricompresi quegli emolumenti che hanno carattere di continuità. Requisito che, sulla base delle risultanze delle buste paga, può essere, certamente, attribuito al lavoro straordinario prestato dai ricorrenti. In punto quantum, però, potrà essere riconosciuta l'incidenza solo di quella retribuzione corrisposta per le ore giornaliere, settimanali e mensili che superano, rispettivamente, le 8 ore, le 39 e le 168.
Pertanto, in luogo dei conteggi contenuti nel ricorso ed in assenza di un nuovo conteggio che la difesa non ha ritenuto di rielaborare, le differenze retributive riconoscibili a titolo di incidenza sulle mensilità differite sono solo quelle che derivano dalla retribuzione corrisposta durante il rapporto di lavoro imputabili a lavoro straordinario come sopra indicato.
Infine, il datore di lavoro 29 servizi non ha tenuto conto, ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nei periodi di godimento delle ferie, di quanto percepito dai lavoratori a titolo di maggiorazione per lavoro notturno.
La tesi dei ricorrenti trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della Cassazione poi. Più in generale occorre ricordare che la Corte di Giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l' espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base. La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che
“Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”. Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, (punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie Persona_1 annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione, vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_2 altri, punto 58) nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro ordinario. Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Per_3
Corte di Giustizia ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25). La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , CP_10 ha precisato che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n. 13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_3 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema Corte n. 22401 del 15.10.2020 e n. 20216 del 23.6.2022). Nello specifico, come verrà di seguito confermato dai testi, i ricorrenti hanno, costantemente, osservato un orario di lavoro, prevalentemente, notturno, con il che può concludersi che la collocazione oraria fosse una prerogativa tipica e costante del loro lavoro e, conseguentemente, l'indennità corrisposta per compensare il disagio, una voce ricorrente e costitutiva della retribuzione. Quindi, voce da calcolarsi ai fini della retribuzione per i giorni di ferie.
Le società resistenti e terze chiamate hanno contestato le pretese avversarie sotto due profili: l'assenza di prova in merito all'adibizione continuata dei ricorrenti all'appalto, la natura risarcitoria di alcune domande, specie di quella relativa al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione lavorativa che, in quanto inadempimento contrattuale ex art. 1218, può essere fonte di una domanda di natura risarcitoria. Quanto all'adibizione all'appalto, sono stati escussi i testi che, anche per quanto riguarda il teste di hanno confermato che entrambi i ricorrenti hanno sempre CP_2
e per tutto il periodo alle dipendenze di 29 Servizi, lavorato presso il magazzino di . CP_2 Parte_4
: “Conosco i ricorrenti, sono dipendente di . Testimone_1 CP_2
Fino al mese di febbraio 2025 ho svolto il ruolo di responsabile del magazzino di , area frutta e verdura, posso dire di aver Parte_4 visto da molto tempo i ricorrenti e quindi che ben può essere che loro siano stati impiegati all'attività di carico e scarico su tale magazzino nel periodo febbraio 2020-maggio 2022; anche l'orario può essere corretto”.
OU RY AL AG: “Conosco i ricorrenti.
Nel periodo 2020-2022 ero dipendente di 29 Servizi;
lavoravo a , Parte_4 magazzino frutta e versura.
Ho fatto causa e la causa è ancora in corso.
Confermo che i ricorrenti, nel periodo che mi viene chiesto hanno lavorato nel magazzino di , l'orario era tra le 21-22 e fino alle 6 o Parte_4
7 del mattino dopo. Io ho lavorato insieme a loro”.
DE AL DE “Conosco i ricorrenti. Per_4
Tra il 2020 e il 2022 ero dipendente della 29 servizi, lavoravo a , Parte_4 frutta e verdura, ho fatto causa alla società, la causa è ancora in corso.
Loro hanno lavorato con me tra il febbraio 2020 e il giugno 2022 presso lo stesso magazzino, lavoravamo dalle 9 o le 109 di sera fino alle 7 o 8 del mattino”.
Alla luce delle deposizioni, l'eccezione svolta da e relativa alla mancata CP_2 prova dell'adibizione all'appalto, risulta superata. Quanto alla natura delle differenze pretese dai ricorrenti, si deve rilevare che sia le differenze per la mancata prestazione lavorativa integrale sia per il calcolo delle ferie ha natura retributiva(come comprovato dalla Suprema Corte e dalla Corte Costituzionale in materia di doppia retribuzione per il caso di mancata esecuzione delle sentenze di accertamento della insussistenza del trasferimento di ramo di azienda (cfr per tutte sentenza della Corte di Cassazione n. 17786 del 3.7.2019che richiama le Sezioni unite civili della Corte Suprema, sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990). Da ultimo anche dalla locale Corte d'Appello (sent. n. 292/25: “L'azione esperita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal CCNL in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto. Per altro verso, ritiene il Collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo e non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno. A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato – rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza ingiustificata dal servizio, l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un'impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.). (…). Sotto ulteriore profilo si osserva che il CCNL Logistica applicato (…) consente la decurtazione della retribuzione per le ore non lavorate a specifiche condizioni dettagliatamente indicate, nessuna delle quali è stata dedotta, né provata, nel caso di specie. In particolare l'art. 21 CCNL (“Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi”) stabilisce che “in caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta al retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta, non sarà dovuta alcuna retribuzione” (C.d.A., n. 1589/2019, cit). Nella specie, né né hanno tuttavia dimostrato che la datrice di lavoro abbia operato P_ CP_2 tempestivi avvisi ai propri dipendenti in relazione alle ore di lavoro non retribuite in quanto perdute.
Ciò che, in definitiva, si vuole in questa sede ribadire è che il lavoratore reclama l'adempimento dell'obbligo retributivo che – in assenza di prova contraria – si estende al quantum dovuto contrattualmente per la prestazione a tempo pieno. E' evidente, infatti, che non avendo mai rifiutato di eseguire la prestazione lavorativa, la retribuzione spettante al lavoratore deve corrispondere a quella convenuta in contratto e parametrata al full time. Conseguentemente, il diritto del lavoratore alla retribuzione mensilizzata per il lavoro ordinario contrattualmente stabilito (ovvero per le ore di lavoro indicate nel contratto individuale e nel CCNL) ha natura retributiva e non risarcitoria”.
ha chiesto l'estromissione dal giudizio sull'assunto che i rapporti CP_5 contrattuali con la committente e l'esecutrice dei servizi appaltati, 29 CP_2
Servizi, siano intercorsi direttamente con quest'ultima, senza l'intermediazione della società Consortile CP_5
La tesi non appare condivisibile e ciò proprio in forza dei documenti che la parte invoca a sua difesa. Vi è in atti il contratto di subappalto tra e sottoscritto il 30 gennaio P_ CP_5
2020 e, pacificamente riferibile al servizio di movimentazione merci presso il magazzino di che vedeva quale committente ed al quale Parte_4 CP_2 sono stati adibiti gli odierni ricorrenti (doc. 3 ). In pari data, sub- P_ CP_5 appaltatrice ha, in conformità a quanto previsto nel contratto con , chiesto ed P_ ottenuto da quest'ultima l'autorizzazione ad affidare alla 29 Servizi l'esecuzione di tali attività (doc. 4 ). P_
Non può, quindi, essere revocato in dubbio che il coinvolgimento della 29 Servizi non sia avvenuto per contatto diretto con , ma mediato da P_ CP_5 Il fatto che, nella modifica del contratto tra e sottoscritta il 28 CP_2 P_ gennaio, la committente autorizzi il subappalto in favore di 29 Servizi non vale a dimostrare quanto vorrebbe CP_5
Ed, invero, al di là della formula utilizzata, non vi è dubbio che unico è il contratto di appalto di cui si discute, nel contratto i ruoli sono ben definiti: come CP_2 committente, come appaltatrice, come subappaltatrice e 29 Servizi P_ CP_5 come società alla quale quest'ultima ha affidato l'esecuzione dei servizi. L'autorizzazione data da non vale ad instaurare un rapporto diretto con CP_2 quest'ultima, né un rapporto diretto tra la e , ma solo a consentire Parte_3 P_
l'affidamento dei lavori.
Per tutte le ragioni sopra riportate, la società va condannata al pagamento di Parte_3 quanto richiesto, con la sola eccezione del ricalcolo dell'incidenza del lavoro straordinario sulla 13ma e sulla 14ma che va effettuato tenendo conto di quanto ricevuto per un lavoro giornaliero, settimanale e mensile che superi, rispettivamente, le 8, 39 e 168 ore. Sebbene non si possa addivenire in questa sede ad una liquidazione precisa, si ritiene che trattandosi di mero calcolo aritmetico, possa essere pronunciata sentenza definitiva. Va poi escluso l'incidenza dello straordinario sulla 134ma e sulla 14ma e quindi sul TFR. A titolo solidale con la stessa, e CP_2 P_ CP_5
Sulla base degli accordi contrattuali assunti dalle società resistenti, va, poi, P_ condannata a tenere indenne di quanto dovesse essere condannata a pagare CP_2 in favore dei ricorrenti, lo stesso vale per verso , tutto ciò in forza CP_5 P_ dell'art. 9 del contratto tra e e dell'art. 14 del contratto tra CP_2 P_ P_
e CP_5
Clausole rispetto alle quali non si rinviene alcuna invalidità. In conclusione ed in parziale accoglimento dei ricorsi, le resistenti vanno condannate a pagare a ciascun ricorrente le seguenti somme per i seguenti titoli: in favore di Pt_1
-€ 1625 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
-€ 773,55 per incidenza degli scatti di anzianità;
€ 938,10 per differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie dovuta all'incidenza dell'indennità turni notturni,
-l'incidenza di quanto ricevuto a titolo di lavoro straordinario sulle somme dovute a titolo di 13ma e 14ma, intendendosi per lavoro straordinario quello che, durante il rapporto di lavoro ha ecceduto, rispettivamente, le 8 ore giornaliere, le 39 ore settimanali e le 168 ore mensili.
In favore di Pt_1
-€ 2982,86 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
-€ 1098,47 per incidenza degli scatti di anzianità;
€ 1403,96 per differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie dovuta all'incidenza dell'indennità turni notturni, -l'incidenza di quanto ricevuto a titolo di lavoro straordinario sulle somme dovute a titolo di 13ma e 14ma, intendendosi per lavoro straordinario quello che, durante il rapporto di lavoro ha ecceduto, rispettivamente, le 8 ore giornaliere, le 39 ore settimanali e le 168 ore mensili.
In quanto soccombenti le società vanno condannate in solido tra loro a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite determinate, quanto a n € 2500 oltre accessori di legge CP_11
e, quanto a in € 3000 oltre accessori di legge. Pt_1
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-condanna la in solido con e al CP_8 CP_2 P_ CP_5 pagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme e per i titoli di seguito indicati: in favore di Pt_1
-€ 1625 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
-€ 773,55 per incidenza degli scatti di anzianità;
€ 938,10 per differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie dovuta all'incidenza dell'indennità turni notturni,
-l'incidenza di quanto ricevuto a titolo di lavoro straordinario sulle somme dovute a titolo di 13ma e 14ma, intendendosi per lavoro straordinario quello che, durante il rapporto di lavoro ha ecceduto, rispettivamente, le 8 ore giornaliere, le 39 ore settimanali e le 168 ore mensili.
In favore di Pt_1
-€ 2982,86 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
-€ 1098,47 per incidenza degli scatti di anzianità;
€ 1403,96 per differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie dovuta all'incidenza dell'indennità turni notturni, l'incidenza di quanto ricevuto a titolo di lavoro straordinario sulle somme dovute a titolo di 13ma e 14ma, intendendosi per lavoro straordinario quello che, durante il rapporto di lavoro ha ecceduto, rispettivamente, le 8 ore giornaliere, le 39 ore settimanali e le 168 ore mensili. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
-rigetta per il resto;
-Condanna a tenere indenne e manlevare e P_ CP_2 CP_5
a tenere indenne e manlevare per quando ciascuna sarà chiamata a pagare ai P_ ricorrenti.
-condanna 29 Servizi, , e in solido CP_2 P_ CP_5 tra loro a rimborsare a ciascun ricorrente le spese di lite che liquida, per in € Pt_1
2500 e per in € 3000 oltre accessori di legge ed oltre 15% per spese generali e Pt_1 contributo unificato, se versato.
Milano, 30 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause poi riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con ricorsi depositati, entrambi, il 22 febbraio 2024
da
[...]
[...]
Parte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Mirko Rizzoglio per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati nel suo studio in Milano, via Nino Bixio, 14. ricorrenti contro
29 Controparte_1
Convenuta contumace
CP_2
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tonelli per procura generale alle liti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via B. Cellini n. 21 convenuta
nonché contro
in persona del legale rappresentante sig. , P_ Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Ceci del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, passaggio Don Seghezzi n. 2, per procura depositata telematicamente unitamente alla memoria
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_5
Amministrazione, sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Controparte_6
Maria Zigni e presso il suo Studio elettivamente domiciliata, in Melzo (MI), via Monte Rosa, 15, per procura alle liti allegata alla memoria.
terze chiamate
OGGETTO: pagamento somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con autonomi ricorsi depositati in data 22 febbraio 2024 i ricorrenti, come sopra identificati, hanno convenuto in giudizio 29 in qualità di datrice di lavoro CP_1
e , quale committente, chiedendo all'intestato tribunale di accogliere le CP_2 conclusioni di seguito riportate: per Controparte_7
“nel merito: in via principale:
1. accertato e dichiarato che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché , tutte in CP_8 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 1.625,00, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la
nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro CP_8 CP_2 tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 773,55, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la nonché CP_8 CP_2
, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o
[...] alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.370,76 (di cui € 2.041,84 per tredicesima e quattordicesima ed € 328,92 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, condannare, la CP_8 nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via CP_2 solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 938,10 o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
5. con condanna delle convenute, in via solidale, parziaria o alternativa al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Per Parte_2
“nel merito: in via principale: 1. accertato e dichiarato che il ricorrente, del corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché , tutte in CP_8 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.982,86, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la
nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro CP_8 CP_2 tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 1.098,47, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la nonché CP_8 CP_2
, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o
[...] alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.707,19 (di cui € 2.239,02 per tredicesima e quattordicesima ed € 468,17 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, condannare, la nonché , tutte in persona CP_8 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 1.403,96 (di cui € 863,42 per maggiorazione per lavoro notturno ed € 540,54 per tredicesima e quattordicesima), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 5. con condanna delle convenute, in via solidale, parziaria o alternativa al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Deducevano i ricorrenti:
-di essere stati dipendenti, entrambi dal 1 febbraio 2020, della società Parte_3 con contratto a tempo indeterminato, per 39 ore settimanali, inquadrati nel V livello CCNL Logistica, impiegati nell'appalto nel magazzino di CP_2 Parte_4
;
[...]
-che il rapporto di lavoro si era interrotto il 3 maggio 2022;
-di aver svolto attività di carico e scarico dalle ore 22 alle ore 7;
-che la retribuzione ordinaria era stata calcolata su di un numero di ore inferiori a quelle Contr contrattuali;
che le mensilità differite ed il non erano state calcolate sulle ore effettivamente svolte;
che neppure era stato calcolato lo scatto di anzianità pari a € 0,65;
-che la retribuzione per i giorni di ferie non teneva conto dell'indennità per turni notturni. 29 Servizi, pur debitamente citata, è rimasta contumace . Si è costituita la sola resistente contestando le avverse deduzioni e CP_2 domande delle quali ha chiesto il rigetto;
contestando altresì l'adibizione continuativo all'appalto dei ricorrenti.
ha richiesto poi al Giudice di autorizzare la chiamata in giudizio di CP_2
nei cui confronti intendeva esercitare l'azione di garanzia o di P_ manleva;
con vittoria di spese. Disposta la chiamata in giudizio di questa si costituiva in giudizio P_ contestando le avverse deduzioni e domande delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e chiedendo la chiamata in causa di società consortile alla quale CP_5 era associata 29 Servizi.
nel costituirsi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_5
In ogni caso contestava le deduzioni avversarie. Assunte le prove ammesse, all'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dei ricorrenti sono fondate per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati. I ricorrenti sono stati dipendenti della con orario di lavoro di 39 ore Parte_3 settimanali a far data dal 1° Febbraio 2020 e con inquadramento nel quinto livello CCNL logistica trasporto merci e spedizione, con mansioni di magazzinieri. Entrambi, già dipendenti della società cooperativa OO ( dal maggio 2017, Pt_1
dall'ottobre 2007), sono stati assegnati all'appalto di presso Pt_1 Parte_4 un magazzino CP_2
Dal mese di febbraio 2020 sono diventati dipendenti della società Parte_3 subentrata nell'appalto fino al mese di maggio 2022. Nel presente giudizio, ciascuno rivendica il pagamento di differenze retributive dovute: ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro;
al calcolo degli istituti di tredicesima, quattordicesima, permessi, rol ed ex festività senza tener conto degli “scatti di anzianità”; al calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR senza tenere conto delle maggiorazioni percepite per lavoro straordinario;
al calcolo delle ferie godute senza computare le maggiorazioni per lavoro notturno.
Chiedono la condanna in solido di , di e di CP_2 P_ CP_5 successivamente chiamate in giudizio, alle quali i ricorrenti hanno richiesto l'estensione delle domande rassegnate nei confronti del datore di lavoro. Dagli atti e documenti prodotti risulta pacifico il rapporto di committenza tra CP_2
e (appaltatore per servizi di scarico/carico merce, etc) (doc. 1 fasc. P_
e tra questa e (società consortile) sottoscritto il 30 gennaio 2020 CP_2 CP_5
(fasc. 3 ). Altrettanto documentale, come verrà di seguito illustrato, P_
l'affidamento dell'esecuzione delle attività alla società (doc. 4 fasc. Parte_3
). P_
Come detto, plurime le domande avanzate dai ricorrenti. Gli stessi assumono di essere stati pagati per l'attività lavorativa “ordinaria” per un numero di ore inferiori rispetto a quelle contrattuali e senza tener conto degli scatti di anzianità. Il datore ha indicato in busta paga un orario lavorato inferiore a quello pieno previsto dal CCNL. Le deduzioni svolte nel ricorso e lette nel loro complesso portano a individuare, quale titolo della pretesa, non già il pagamento di un numero di ore inferiori a quelle effettivamente svolte, ma di un numero di ore inferiore a quello contrattuale. A tale conclusioni si giunge, proprio leggendo l'incipit del paragrafo sub 1 della parte in diritto: “..il ricorrente, a fronte di un rapporto di lavoro full time, riceveva in busta paga …una retribuzione ordinaria inferiore a quelle contrattualmente dovuta. Il titolo e la doglianza comprovano la fondatezza della pretesa. Grava, invero, sempre sul datore di lavoro l'onere di dedurre e provare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione per una parte dell'orario di lavoro del dipendente;
in assenza di quella, il rifiuto di parte della prestazione o l'unilaterale riduzione dell'orario è priva di alcuna giustificazione ed il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione corrispondente all'orario di lavoro concordato. Nella specie, 29 Servizi, decidendo di non costituirsi, non ha offerto alcuna doverosa prova, sicchè il mancato pagamento della retribuzione per l'orario concordato deve ritenersi quale inadempimento privo di alcuna giustificazione. Per determinare il quantum della pretesa, i ricorrenti hanno calcolato la differenza tra la retribuzione prevista per il tempo pieno comprensiva degli scatti di anzianità (1) e la retribuzione percepita. Il ragionamento e il conteggio paiono corretti anche perchè non, specificatamente, contestati. Quanto ai rilievi svolti in sede di discussione dalla difesa resistente e relativi all'apparente contraddittorietà tra la doglianza dell'unilaterale riduzione del monte ore lavorativo e lo svolgimento di un lavoro straordinario, occorre considerare che, sebbene si possa convenire con le difese resistenti che se un lavoratore svolge anche lavoro straordinario significa che ha lavorato ben oltre le ore ordinarie e che poi viene pagato anche per lo straordinario significa che ha ricevuto il pagamento, almeno dell'ordinario, tuttavia, il calcolo del dovuto offerto dai ricorrenti a titolo di lavoro ordinario contrattuale si basa sulla pura differenza tra il dovuto ed il percepito da buste paga. Sicchè, laddove pur computando il lavoro straordinario, residua una differenza tra la retribuzione mensile dovuta per il tempo pieno e la retribuzione pagata significa che le ore di straordinario prestate e pagate non sono sufficienti a colmare la differenza e, quindi, in favore dei ricorrenti residua un credito retributivo. Quindi, al di là del titolo, il dovuto può essere pari alla differenza così come calcolata e pari, per a € 1625 e per a € 2982,86. Pt_1 Pt_1
Diverso e si vedrà nel prosieguo il discorso relativo alla differenza tra lavoro ordinario e lavoro straordinario laddove debba essere calcolata l'incidenza del secondo sulle retribuzioni indirette e differite.
La datrice di lavoro ha poi ha calcolato e liquidato la retribuzione a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività senza computare gli “scatti di anzianità” che invece fanno parte della retribuzione globale mensile secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL di settore. Per tali voci, ai ricorrenti spettano le seguenti somme: € 773,55 per € CP_7
1098,47 per Pt_1
Quanto alle differenze sul TFR, va richiamato il disposto dell'art. 37 CCNl che così recita:
“Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio
1982, n.297.
2. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (CCNL trasporto merci);
- erogazioni di cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello;
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
- 13a e 14a mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci);
- indennità di lavoro notturno a norma del precedente art.16;
- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.61 della sezione prima della Parte speciale
(CCNL trasporto merci);
- indennità di funzione per i quadri;
- elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011. 3. In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a mensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento”. tra le voci menzionate non è ricompreso il lavoro straordinario, la cui esclusione risulta rafforzata dalla previsione contrattuale che indica gli elementi da considerare con elencazione tassativa. Sul punto, peraltro, la difesa ricorrente, nei conteggi ai quali è stata invitata dalla sottoscritta, ha precisato di non aver domandato l'incidenza del lavoro straordinario. La precisazione contrasta con quanto riportato a pag. 13 del ricorso, laddove si inserisce nel ricalcolo del TFR anche il ricalcolo della 13ma e 14ma per effetto dell'incidenza del lavoro straordinario. Se, come detto il CCNL non consente l'inclusione di tale voce nel computo del TFR la stessa non può entrarvi né in forma diretta, nè quale incidenza su altre voci. Pertanto, le differenze per il TFR possono essere riconosciute, ma con espunzione del quantum indicato quale ricalcolo della 13ma e della 14ma per effetto del lavoro straordinario. Fatti i calcoli, per tali voci al ricorrente spettano € 177,67 ed al ricorrente CP_7 del € 326,50. Pt_1
I ricorrenti lamentano poi che, nel calcolo della 13ma e 14ma non si è tenuto conto delle maggiorazioni per il lavoro straordinario. A tal riguardo occorre, in via preliminare, fare alcune precisazioni e riprendere quanto più sopra accennato. E' pacifico che il lavoro straordinario sia tale laddove superi il numero di ore giornaliere previste.
La difesa di parte ricorrente, correttamente invoca il combinato disposto degli art. 9 e 13 CCNL che definiscono quando e in che termini il lavoro vada qualificato come lavoro straordinario. I principi, corretti e veri in astratto, trovano, tuttavia, non sempre corrispondenza nelle buste paga. Alle stesse sono, salvo rari casi, allegati i calendari nei quali, mentre per alcuni giorni il datore di lavoro ha distinto e segnato le ore di lavoro ordinario, supplementare e straordinario, per altri giorni, la casella del lavoro ordinario risulta lasciata in bianco, mentre sono compilate quelle del lavoro supplementare e/o del lavoro straordinario. Posto che le stesse norme invocate dalla difesa, fanno riferimento ad un intervallo temporale basato sul giorno, è evidente che se il lavoratore lavora per un numero di ore addirittura inferiore alle otto ore queste non potranno essere correttamente qualificate come supplementare o straordinario, ma come ordinario. Non si tratta di mera questione nominalistica in quanto, laddove si chieda l'incidenza dello straordinario, questo deve essere tale, non un lavoro ordinario ovvero pari o al di sotto delle ore giornaliere ordinarie, ma qualificato straordinario. Pur ben conscia del valore confessorio delle buste paga se opposte contro il datore di lavoro, non di meno, laddove si tratti di buste paga non correttamente predisposte e che, all'evidenza manifestano delle incongruenze, al giudice, chiamato a verificare ed a riconoscere l'incidenza dello straordinario, il compito di controllare quale e quanto lavoro prestato possa definirsi tale. A tal fine, la sottoscritta aveva invitato la difesa a riformulare nuovi conteggi che individuassero le ore definite di lavoro straordinario, ma di fatto, in numero non superiore alle ore ordinarie e determinassero le differenze retributive in termini di incidenza.
La difesa, pur indicando le ore che potevano essere imputate a lavoro ordinario e, quindi, sottratte alla voce straordinario, non ha poi ricalcolato il dovuto ai fini dell'incidenza. Come detto, si tratta di stabilire se i ricorrenti abbiano diritto all'incidenza dello straordinario nel calcolo della 13ma e 14ma. Alla domanda sull'an, si ritiene che la risposta debba essere positiva in forza del combinato disposto degli art. 18, 19 e 61 del CCNL. Le prime due disposizioni, nell'indicare come debba essere calcolata la 13 e la 14ma richiamano il concetto di retribuzione globale di fatto e l'art. 61 elenca le voci che compongono la retribuzione globale di fatto. E' pur vero che tra le stesse non compare la retribuzione per il lavoro straordinario, tuttavia, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. N. 28937/18) e le Corti di merito citate nel ricorso hanno ritenuto che nel concetto di retribuzione globale di fatto vadano ricompresi quegli emolumenti che hanno carattere di continuità. Requisito che, sulla base delle risultanze delle buste paga, può essere, certamente, attribuito al lavoro straordinario prestato dai ricorrenti. In punto quantum, però, potrà essere riconosciuta l'incidenza solo di quella retribuzione corrisposta per le ore giornaliere, settimanali e mensili che superano, rispettivamente, le 8 ore, le 39 e le 168.
Pertanto, in luogo dei conteggi contenuti nel ricorso ed in assenza di un nuovo conteggio che la difesa non ha ritenuto di rielaborare, le differenze retributive riconoscibili a titolo di incidenza sulle mensilità differite sono solo quelle che derivano dalla retribuzione corrisposta durante il rapporto di lavoro imputabili a lavoro straordinario come sopra indicato.
Infine, il datore di lavoro 29 servizi non ha tenuto conto, ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nei periodi di godimento delle ferie, di quanto percepito dai lavoratori a titolo di maggiorazione per lavoro notturno.
La tesi dei ricorrenti trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della Cassazione poi. Più in generale occorre ricordare che la Corte di Giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l' espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base. La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che
“Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”. Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, (punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie Persona_1 annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione, vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_2 altri, punto 58) nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro ordinario. Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Per_3
Corte di Giustizia ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25). La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , CP_10 ha precisato che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n. 13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_3 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema Corte n. 22401 del 15.10.2020 e n. 20216 del 23.6.2022). Nello specifico, come verrà di seguito confermato dai testi, i ricorrenti hanno, costantemente, osservato un orario di lavoro, prevalentemente, notturno, con il che può concludersi che la collocazione oraria fosse una prerogativa tipica e costante del loro lavoro e, conseguentemente, l'indennità corrisposta per compensare il disagio, una voce ricorrente e costitutiva della retribuzione. Quindi, voce da calcolarsi ai fini della retribuzione per i giorni di ferie.
Le società resistenti e terze chiamate hanno contestato le pretese avversarie sotto due profili: l'assenza di prova in merito all'adibizione continuata dei ricorrenti all'appalto, la natura risarcitoria di alcune domande, specie di quella relativa al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione lavorativa che, in quanto inadempimento contrattuale ex art. 1218, può essere fonte di una domanda di natura risarcitoria. Quanto all'adibizione all'appalto, sono stati escussi i testi che, anche per quanto riguarda il teste di hanno confermato che entrambi i ricorrenti hanno sempre CP_2
e per tutto il periodo alle dipendenze di 29 Servizi, lavorato presso il magazzino di . CP_2 Parte_4
: “Conosco i ricorrenti, sono dipendente di . Testimone_1 CP_2
Fino al mese di febbraio 2025 ho svolto il ruolo di responsabile del magazzino di , area frutta e verdura, posso dire di aver Parte_4 visto da molto tempo i ricorrenti e quindi che ben può essere che loro siano stati impiegati all'attività di carico e scarico su tale magazzino nel periodo febbraio 2020-maggio 2022; anche l'orario può essere corretto”.
OU RY AL AG: “Conosco i ricorrenti.
Nel periodo 2020-2022 ero dipendente di 29 Servizi;
lavoravo a , Parte_4 magazzino frutta e versura.
Ho fatto causa e la causa è ancora in corso.
Confermo che i ricorrenti, nel periodo che mi viene chiesto hanno lavorato nel magazzino di , l'orario era tra le 21-22 e fino alle 6 o Parte_4
7 del mattino dopo. Io ho lavorato insieme a loro”.
DE AL DE “Conosco i ricorrenti. Per_4
Tra il 2020 e il 2022 ero dipendente della 29 servizi, lavoravo a , Parte_4 frutta e verdura, ho fatto causa alla società, la causa è ancora in corso.
Loro hanno lavorato con me tra il febbraio 2020 e il giugno 2022 presso lo stesso magazzino, lavoravamo dalle 9 o le 109 di sera fino alle 7 o 8 del mattino”.
Alla luce delle deposizioni, l'eccezione svolta da e relativa alla mancata CP_2 prova dell'adibizione all'appalto, risulta superata. Quanto alla natura delle differenze pretese dai ricorrenti, si deve rilevare che sia le differenze per la mancata prestazione lavorativa integrale sia per il calcolo delle ferie ha natura retributiva(come comprovato dalla Suprema Corte e dalla Corte Costituzionale in materia di doppia retribuzione per il caso di mancata esecuzione delle sentenze di accertamento della insussistenza del trasferimento di ramo di azienda (cfr per tutte sentenza della Corte di Cassazione n. 17786 del 3.7.2019che richiama le Sezioni unite civili della Corte Suprema, sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990). Da ultimo anche dalla locale Corte d'Appello (sent. n. 292/25: “L'azione esperita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal CCNL in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto. Per altro verso, ritiene il Collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo e non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno. A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato – rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza ingiustificata dal servizio, l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un'impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.). (…). Sotto ulteriore profilo si osserva che il CCNL Logistica applicato (…) consente la decurtazione della retribuzione per le ore non lavorate a specifiche condizioni dettagliatamente indicate, nessuna delle quali è stata dedotta, né provata, nel caso di specie. In particolare l'art. 21 CCNL (“Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi”) stabilisce che “in caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta al retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta, non sarà dovuta alcuna retribuzione” (C.d.A., n. 1589/2019, cit). Nella specie, né né hanno tuttavia dimostrato che la datrice di lavoro abbia operato P_ CP_2 tempestivi avvisi ai propri dipendenti in relazione alle ore di lavoro non retribuite in quanto perdute.
Ciò che, in definitiva, si vuole in questa sede ribadire è che il lavoratore reclama l'adempimento dell'obbligo retributivo che – in assenza di prova contraria – si estende al quantum dovuto contrattualmente per la prestazione a tempo pieno. E' evidente, infatti, che non avendo mai rifiutato di eseguire la prestazione lavorativa, la retribuzione spettante al lavoratore deve corrispondere a quella convenuta in contratto e parametrata al full time. Conseguentemente, il diritto del lavoratore alla retribuzione mensilizzata per il lavoro ordinario contrattualmente stabilito (ovvero per le ore di lavoro indicate nel contratto individuale e nel CCNL) ha natura retributiva e non risarcitoria”.
ha chiesto l'estromissione dal giudizio sull'assunto che i rapporti CP_5 contrattuali con la committente e l'esecutrice dei servizi appaltati, 29 CP_2
Servizi, siano intercorsi direttamente con quest'ultima, senza l'intermediazione della società Consortile CP_5
La tesi non appare condivisibile e ciò proprio in forza dei documenti che la parte invoca a sua difesa. Vi è in atti il contratto di subappalto tra e sottoscritto il 30 gennaio P_ CP_5
2020 e, pacificamente riferibile al servizio di movimentazione merci presso il magazzino di che vedeva quale committente ed al quale Parte_4 CP_2 sono stati adibiti gli odierni ricorrenti (doc. 3 ). In pari data, sub- P_ CP_5 appaltatrice ha, in conformità a quanto previsto nel contratto con , chiesto ed P_ ottenuto da quest'ultima l'autorizzazione ad affidare alla 29 Servizi l'esecuzione di tali attività (doc. 4 ). P_
Non può, quindi, essere revocato in dubbio che il coinvolgimento della 29 Servizi non sia avvenuto per contatto diretto con , ma mediato da P_ CP_5 Il fatto che, nella modifica del contratto tra e sottoscritta il 28 CP_2 P_ gennaio, la committente autorizzi il subappalto in favore di 29 Servizi non vale a dimostrare quanto vorrebbe CP_5
Ed, invero, al di là della formula utilizzata, non vi è dubbio che unico è il contratto di appalto di cui si discute, nel contratto i ruoli sono ben definiti: come CP_2 committente, come appaltatrice, come subappaltatrice e 29 Servizi P_ CP_5 come società alla quale quest'ultima ha affidato l'esecuzione dei servizi. L'autorizzazione data da non vale ad instaurare un rapporto diretto con CP_2 quest'ultima, né un rapporto diretto tra la e , ma solo a consentire Parte_3 P_
l'affidamento dei lavori.
Per tutte le ragioni sopra riportate, la società va condannata al pagamento di Parte_3 quanto richiesto, con la sola eccezione del ricalcolo dell'incidenza del lavoro straordinario sulla 13ma e sulla 14ma che va effettuato tenendo conto di quanto ricevuto per un lavoro giornaliero, settimanale e mensile che superi, rispettivamente, le 8, 39 e 168 ore. Sebbene non si possa addivenire in questa sede ad una liquidazione precisa, si ritiene che trattandosi di mero calcolo aritmetico, possa essere pronunciata sentenza definitiva. Va poi escluso l'incidenza dello straordinario sulla 134ma e sulla 14ma e quindi sul TFR. A titolo solidale con la stessa, e CP_2 P_ CP_5
Sulla base degli accordi contrattuali assunti dalle società resistenti, va, poi, P_ condannata a tenere indenne di quanto dovesse essere condannata a pagare CP_2 in favore dei ricorrenti, lo stesso vale per verso , tutto ciò in forza CP_5 P_ dell'art. 9 del contratto tra e e dell'art. 14 del contratto tra CP_2 P_ P_
e CP_5
Clausole rispetto alle quali non si rinviene alcuna invalidità. In conclusione ed in parziale accoglimento dei ricorsi, le resistenti vanno condannate a pagare a ciascun ricorrente le seguenti somme per i seguenti titoli: in favore di Pt_1
-€ 1625 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
-€ 773,55 per incidenza degli scatti di anzianità;
€ 938,10 per differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie dovuta all'incidenza dell'indennità turni notturni,
-l'incidenza di quanto ricevuto a titolo di lavoro straordinario sulle somme dovute a titolo di 13ma e 14ma, intendendosi per lavoro straordinario quello che, durante il rapporto di lavoro ha ecceduto, rispettivamente, le 8 ore giornaliere, le 39 ore settimanali e le 168 ore mensili.
In favore di Pt_1
-€ 2982,86 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
-€ 1098,47 per incidenza degli scatti di anzianità;
€ 1403,96 per differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie dovuta all'incidenza dell'indennità turni notturni, -l'incidenza di quanto ricevuto a titolo di lavoro straordinario sulle somme dovute a titolo di 13ma e 14ma, intendendosi per lavoro straordinario quello che, durante il rapporto di lavoro ha ecceduto, rispettivamente, le 8 ore giornaliere, le 39 ore settimanali e le 168 ore mensili.
In quanto soccombenti le società vanno condannate in solido tra loro a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite determinate, quanto a n € 2500 oltre accessori di legge CP_11
e, quanto a in € 3000 oltre accessori di legge. Pt_1
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-condanna la in solido con e al CP_8 CP_2 P_ CP_5 pagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme e per i titoli di seguito indicati: in favore di Pt_1
-€ 1625 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
-€ 773,55 per incidenza degli scatti di anzianità;
€ 938,10 per differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie dovuta all'incidenza dell'indennità turni notturni,
-l'incidenza di quanto ricevuto a titolo di lavoro straordinario sulle somme dovute a titolo di 13ma e 14ma, intendendosi per lavoro straordinario quello che, durante il rapporto di lavoro ha ecceduto, rispettivamente, le 8 ore giornaliere, le 39 ore settimanali e le 168 ore mensili.
In favore di Pt_1
-€ 2982,86 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
-€ 1098,47 per incidenza degli scatti di anzianità;
€ 1403,96 per differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie dovuta all'incidenza dell'indennità turni notturni, l'incidenza di quanto ricevuto a titolo di lavoro straordinario sulle somme dovute a titolo di 13ma e 14ma, intendendosi per lavoro straordinario quello che, durante il rapporto di lavoro ha ecceduto, rispettivamente, le 8 ore giornaliere, le 39 ore settimanali e le 168 ore mensili. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
-rigetta per il resto;
-Condanna a tenere indenne e manlevare e P_ CP_2 CP_5
a tenere indenne e manlevare per quando ciascuna sarà chiamata a pagare ai P_ ricorrenti.
-condanna 29 Servizi, , e in solido CP_2 P_ CP_5 tra loro a rimborsare a ciascun ricorrente le spese di lite che liquida, per in € Pt_1
2500 e per in € 3000 oltre accessori di legge ed oltre 15% per spese generali e Pt_1 contributo unificato, se versato.
Milano, 30 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia