Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa AN Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 358/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 03/06/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/02/2025 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. MICCO ALESSANDRO, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Liberi (CE) in data 14/10/1990; rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie, (19/05/1994) e AN (24/02/2000), la Per_1 prima già autosufficiente;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 28/05/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- Fermo restando le condizioni della separazione, i coniugi successivamente alla sentenza di separazione, hanno deciso di comune accordo di modificare ed integrare alcune condizioni precedentemente concordate ed in particolar modo: i ricorrenti concordano reciprocamente di annullare il capo d) della separazione consensuale e modificare il capo e) ovvero: la sig.ra non potrà più accedere alla ex casa coniugale;
ancora, la sig.ra Parte_2
, si impegnerà entro due mesi (termine perentorio) dalla pubblicazione della sentenza di Parte_2
divorzio a trasferire la propria residenza altrove, a ritirare il vestiario ed i propri effetti personali presenti nell'ex casa coniugale previo avviso telefonico e/o epistolare al oppure con l'ausilio della figlia AN Parte_1 anche a mezzo videochiamata;
il sig.re dà atto, che l'ex casa coniugale nella quale vive, sarà Parte_1 trasferita ad entrambe le figlie, atteso che allo stato, sono in corso tutti gli adempimenti e/o regolarizzazioni catastali e urbanistici circa l'eventuale trasferimento immobiliare.
- Che i coniugi ad eccezione delle suindicate modifiche si impegnano a rispettare quanto stabilito precedentemente nella separazione consensuale;
- Che entrambi i ricorrenti dichiarano di lavorare, quindi di essere in grado di mantenersi economicamente. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Liberi (Ce) il 14/10/1990 da nato a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LIBERI (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1990);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese