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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1132 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a Torino in [...] Parte_1 Parte_2
11.07.1963, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Di Buono ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Lucido (Cs) alla via Regina Elena n. 56, come da procura in calce all'atto di citazione depositato il 23.07.2018; attori
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Monica CP_1
Genoveffa Valeria Rabuano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S. Salvatore
Telesino (Bn) alla via St. Cosimo Mastracchio n. 10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2019; convenuta
Oggetto: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e evocando in Parte_1 Parte_2 giudizio , hanno rilevato di essere proprietari, per successione mortis causa, dell'unità CP_1 immobiliare censita nel catasto del Comune di San Lucido al foglio di mappa n. 7, particella n.
536, sub 2, in quanto acquistata nell'anno 1974 dalla compianta (moglie di Persona_1 Parte_1
e madre di da , alla quale, a sua volta, era
[...] Parte_2 Persona_2 pervenuta con lascito disposto dall'omonima prozia con testamento pubblico del 1947; con variazione catastale, protocollo n. CS0259137 del 22.10.2012, senza alcun incarico da essi conferito, parte di detta particella (indicata al foglio di mappa n. 7, n. 536, sub 2) è stata nuovamente accatastata come “recupero di unità pregressa”, con registrazione n. 11591.1/2012, ed associata illegittimamente ad un'altra particella intestata agli eredi in particolare, è CP_1 stato creato ad hoc il sub 27 della adiacente particella n. 73, foglio di mappa n. 7, intestata agli eredi con una illegittima duplicazione di una particella già esistente;
gli eredi CP_1 CP_1 non avevano alcun diritto di operare un “recupero di unità pregressa” a danno dell'immobile di loro esclusiva proprietà, nella materiale disponibilità della convenuta . Pertanto, CP_1 ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di un'azione di rivendica ex art. 948 c.c.,
e hanno chiesto di accertare il loro diritto di proprietà Parte_1 Parte_2 sull'unità immobiliare censita nel catasto del Comune di San Lucido al foglio di mappa n. 7, particella n. 536, sub 2, composta da “un forno e un vano”; di dichiarare la nullità ed inesistenza dell'unità immobiliare creata ad hoc con il foglio di mappa n. 7, particella n. 73, sub 27, perché inerente una proprietà già catastalmente loro intestata, facente parte della particella n. 536, sub 2; di condannare alla restituzione della porzione del bene immobile illegittimamente CP_1 detenuto e, per l'effetto, immetterli nel possesso di tutte le unità immobiliari riportate nel catasto del Comune di San Lucido al foglio di mappa n. 7, particella n. 536, sub 2, composta da “un forno
e un vano”, quali legittimi proprietari;
il tutto valutando, ai fini della decisione e della regolamentazione delle spese di lite, la mancata partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione obbligatoria attivata prima dell'introduzione del giudizio, nonché con condanna della stessa convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 21.09.2019 si è costituita in giudizio , la quale, CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, ha rilevato di essere comproprietaria e posseditrice, unitamente ai fratelli , , , Controparte_2 Controparte_3 Persona_3 Per_4
e , dell'immobile rivendicato dagli attori per averlo ricevuto in donazione
[...] Controparte_4 dai genitori e con atto del 26.11.2012, con cui, per la precisione, è CP_5 CP_6 stata loro donata la nuda proprietà del medesimo bene (costituito da un piccolo bagno e/o deposito di attrezzature per il mare), consolidatasi alla morte degli stessi genitori. Nel contestare la fondatezza dell'avversa domanda ha rilevato di vantare sul bene in questione un legittimo titolo di proprietà, a fronte, invece, dell'assenza in capo agli attori di validi atti di trasferimento dello stesso bene, contraddistinto dalla particella n. 73, sub 27, del foglio 7 e catastalmente intestato a lei ed i suoi fratelli. In particolare, ha dedotto che il locale deposito di mq 4, di cui gli attori rivendicano la proprietà, non appartiene loro e non è identificato con la particella 536, sub 2; tale locale da sempre è separato, mediante il muro portante, dal confinante vano di mq 18, di proprietà ed in possesso degli attori (riportato in catasto alla particella n. 536, sub 2, foglio 7, partita 1020, via Cavour 23), al quale mai è stato strutturalmente collegato;
unitamente ai fratelli, ha ricevuto la proprietà di tale immobile dai genitori, e , con atto di donazione del CP_5 CP_6
26.11.2012 e, prima di procedere alla stipula di tale atto, essendo stato riscontrato da accertamenti catastali che detta porzione immobiliare (costituita da un piccolo vano deposito) non era contraddistinta da alcuna particella catastale, è stata effettuata la variazione catastale prot. n. CS0259137 del 22.10.2012 al fine di recuperare l'unità pregressa, originariamente acquistata dal padre;
infatti, i genitori hanno acquistato, con separati atti di compravendita per la CP_5 quota di ½ ciascuno, l'intero fabbricato di proprietà degli eredi composto da due vani al Pt_3 piano terra, due vani al primo piano, due vani al secondo piano e relativa soffitta, riportato in catasto fabbricati del Comune di San Lucido al foglio 7, particelle n. 534, sub 1 e 4, e n. 536, sub
1, 3 e 4 (attuale particella n. 73, sub 21, 22, 23, 24, 25 e 27 del foglio n. 7); ebbene, il bene rivendicato dagli attori è uno dei due vani posti a pian terreno, che il padre ha CP_5 acquistato dai con atto del 20.10.1965; inoltre, nell'atto di compravendita stipulato in Pt_3 data 21.08.1974 tra (dante causa degli attori) e è Persona_1 Persona_2 espressamente indicato che quest'ultima ha venduto e trasferito alla prima un vano terraneo, sito in San Lucido, riportato nel catasto edilizio urbano del medesimo Comune alla partita 1020, foglio
7, particella 536/2, via Cavour 23, piano terra, categ. A/5, classe I, “vani 1”, senza far alcun riferimento a dipendenze, pertinenze ed accessori e indicando i confini del bene in questione per due lati con i genitori, e , e per un lato con via Cavour (esattamente CP_5 CP_6 come il vano attualmente di proprietà e nel possesso di parte attrice); altresì, nel suddetto atto di compravendita del 1974 la venditrice ha dichiarato che la propria dante causa, ovvero la prozia
, aveva acquistato, con atto del 29.04.1920, il vano de quo dal marito Persona_2 Per_5
, prima di diventare sua moglie;
tuttavia, in quest'ultimo atto è indicato: “
[...] Persona_5 vende a , la quale accetta e compra, un fabbricato sito in San Lucido, via Persona_2
Annunziata, composto di più vani al pianterreno, al primo e secondo piano”, dunque si fa riferimento ad un diverso immobile;
nonché, nel testamento del 4.12.1947 di è Persona_2 indicato che la stessa lasciava alla pronipote “il forno e il vano ove è sito, in S. Lucido, in via
Cavour”, pervenutole per testamento dal defunto marito ma, in realtà, Persona_5 quest'ultimo non era proprietario di vani contrassegnati dalla particella n. 73 o n. 536, come evincibile dalla visura storica per soggetto depositata in atti;
pertanto, sia la dichiarazione di contenuta nel testamento del 1947, che quella di Persona_2 Persona_2 riportata nell'atto di vendita del 1974 sono mendaci, così come è chiaro, alla luce del tenore letterale della sopraindicata clausola testamentaria, che ha inteso lasciare alla Persona_2 pronipote un vano in cui era sito un forno e non due vani, come preteso dagli attori. Dunque,
, nel contestare la fondatezza dell'avversa domanda, ha, tra l'altro, evidenziato CP_1 plurime discrasie tra i vari atti di trasferimento susseguitisi nel tempo, da cui gli attori vorrebbero far discendere il loro titolo di proprietà, trattandosi, invero, di atti (presupposti a quello di acquisto del 1974, con cui ha acquistato “il vano” da ) Parte_4 Persona_2 non coerenti e non validi ai fini della rivendica della proprietà azionata. Così come, ha rilevato che il piccolo locale deposito per cui è causa (contrassegnato in catasto con la particella n. 73, sub
27, di mq 4) nulla ha a che fare con il vano trasferito alla dante causa degli attori, trattandosi di un vano a sé stante, non collegato strutturalmente con quello contraddistinto dalla particella n. 536, sub 2, avente un accesso autonomo su via Cavour, posseduto pacificamente e pubblicamente dalla propria famiglia sin dal 1965, anno in cui il padre lo ha acquistato dai venditori CP_5
ove, altresì, insistono opere (come la colonna fecale del fabbricato ) Pt_3 Controparte_7 costruite negli anni dai propri genitori subito dopo l'acquisto dell'intero fabbricato, quando iniziarono i lavori di ristrutturazione dello stesso. Quindi, ha chiesto, previa CP_1 valutazione della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari e compossessori del bene oggetto di causa, di rigettare la domanda attorea e, per contro, accertare la proprietà in capo alla stessa del vano contrassegnato dalla particella n. 73, sub 27, di mq 4,00, con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Ravvisata, con ordinanza dell'1.10.2019, la mancata necessità integrare il contraddittorio nei confronti dei fratelli della convenuta, ulteriori comproprietari e compossessori del bene oggetto di causa, nel corso del giudizio sono stati escussi i testi indicati dalle parti.
Disattesa, con ordinanza del 10.04.2024, l'istanza con cui gli attori hanno chiesto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.03.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di rivendica ex art. 948 c.c. proposta dagli attori non è suscettibile di accoglimento.
Come noto, l'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948 c.c. è l'azione petitoria concessa a chi si afferma proprietario di un bene ma non ne ha il possesso e/o la detenzione ed è diretta sia a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene in questione, sia a far condannare chi lo possiede o detiene alla sua restituzione, onde addivenire al ricongiungimento della proprietà con il possesso. Dunque, legittimato attivo è chi afferma di essere proprietario del bene, pur non avendone il possesso;
mentre, legittimato passivo è colui che possiede il medesimo bene al momento della proposizione della domanda, sussistendo in capo allo stesso la facultas restituendi.
L'oggetto dell'accertamento giudiziale è verificare se chi si afferma proprietario del bene rivendicato abbia effettivamente la titolarità del diritto che assume violato, dovendo chi agisce in rivendicazione dimostrare di avere la titolarità del diritto di proprietà sul bene posseduto da altri.
In particolare, come noto, grava sulla parte che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 948 c.c. la cosiddetta probatio diabolica, essendo tenuta a provare l'invocata proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II del 4.12.2014 n. 25643).
Quindi, chi agisce in rivendicazione ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto vantato, vale a dire il realizzarsi della fattispecie acquisitiva a titolo originario del bene in contesa ovvero la sequela di validi acquisti a titolo derivativo del medesimo bene sino al conseguimento originario del diritto di proprietà (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 28865/2021, Cass. civ. n. 21940/2018, Cass. civ. n. 1210/2017 e Cass. civ. n. 25643/2014). Tale rigore probatorio discende dalla necessità di rispettare il fondamentale principio per cui nessuno può trasferire ad altri diritti maggiori di quanti egli stesso ne abbia. Conseguentemente, il giudice è chiamato ad indagare sull'esistenza, validità e rilevanza del titolo dedotto dall'attore su cui lo stesso pretende di fondare il proprio asserito diritto;
indagine cui il giudice è tenuto a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché essa investe uno degli elementi costitutivi della domanda.
Pertanto, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale sua insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del
3.03.2009 n. 5131).
Ebbene, esaminato il compendio probatorio in atti, gli attori non hanno offerto congrua prova (nei termini esplicitati) dell'effettiva titolarità in capo agli stessi del diritto di proprietà del bene per cui è causa. Tanto, ancor più se si considera che la convenuta ha contestato non solo la proprietà del bene rivendicato in capo agli attori, ma anche l'originaria appartenenza dello stesso in capo ad un comune dante causa, rappresentando, tra l'altro, che la sua famiglia sin dal 1965 ha posseduto il vano in questione, avendolo acquistato il padre , con atto notarile del CP_5
20.10.1965, dai precedenti proprietari sig.ri (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. Pt_3
II del 21.03.2024 n. 7539).
Invero, innanzitutto, deve osservarsi che dal compendio probatorio in atti risulta che il bene di cui gli attori chiedono la riconsegna non corrisponde a quello descritto sia nel titolo costituito dall'atto stipulato il 21.08.1974 tra la dante causa, e sia nei Persona_1 Persona_2 precedenti atti con cui lo stesso bene sarebbe pervenuto a quest'ultima (vale a dire, il testamento pubblico del 4.12.1947 di , contenente il lascito in favore della omonima Persona_2 pronipote, e l'atto di compravendita del 29.04.1920 intervenuto tra e Persona_2
). Infatti, in quest'ultimo atto si fa riferimento ad un immobile (ovvero un Persona_5 fabbricato sito in San Lucido alla via Annunziata) diverso rispetto a quello per cui è causa;
mentre, negli altri suddetti atti è indicato solo un vano e non due, come pretenderebbero gli attori, facendo leva sulla seguente frase contenuta nel testamento del 1947 di : “lascio e Persona_2 lego a figlia di mio nipote il forno e il vano ove è sito, in S. Parte_5 Parte_6
Lucido, in via Cavour, pervenutomi per testamento dal mio defunto marito . Il Persona_5 tenore letterale di tale espressione fa, infatti, ritenere (a dispetto di quanto dedotto dagli attori e conformemente a quanto sostenuto dalla convenuta) che il lascito in questione (indicato con l'espressione “il forno e il vano ove è sito”) avesse ad oggetto non due vani (non potendosi qualificare tale un forno), ma, evidentemente, un forno e il vano ove esso era ubicato. Peraltro, il chiaro tenore letterale della disposizione testamentaria in esame trova conforto negli atti di trasferimento prodotti dagli attori per provare l'asserita titolarità del bene rivendicato. In tali atti, infatti, viene sempre indicato, come oggetto del trasferimento immobiliare, esclusivamente un solo vano (quello nella disponibilità degli attori, individuato catastalmente con la particella n.
536, sub 2) e non due.
Né si può ritenere, alla luce delle risultanze istruttorie in atti, che il piccolo locale oggetto di rivendica fosse conglobato nel vano acquistato dagli attori, identificato con la particella n. 536, sub 2. Infatti, dalle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa è emerso che il vano deposito rivendicato dagli attori è sempre stato separato con un muro portante dall'immobile da essi utilizzato (come detto, contraddistinto dalla particella n. 536, sub 2), né tali vani sono stati mai collegati in alcun modo;
così come, i medesimi testi hanno riferito che il locale deposito per cui
è causa è stato sempre utilizzato dalla famiglia fin da quando è stato da essa acquistato, CP_1 precisando, altresì, che nello stesso locale passano le condutture che collegano alla fogna comunale i servizi igienici presenti nei piani superiori del fabbricato di proprietà della medesima famiglia (in particolare, il teste all'udienza del 18.10.2022, ha dichiarato: Testimone_1
“confermo che il vano di cui mi chiedete, posto a destra del fabbricato è stato sempre CP_1 utilizzato dalla famiglia fin da quando è stato comprato;
detto vano è utilizzato come CP_1 bagno e lo so perché anche io ne ho usufruito. So che il vano fu acquistato da e CP_5 dalla moglie, penso dagli eredi anche se non ne sono certa. Sono a conoscenza del fatto Pt_3 che la proprietà dei signori si compone di una sola stanza, che utilizzavano Pt_1 principalmente durante le ferie estive”; altresì, alla stessa udienza del 18.10.2022, il teste
, dopo aver precisato di conoscere la famiglia fin dal 1970, Testimone_2 CP_1 poiché andava in villeggiatura a San Lucido ed alloggiava nel loro appartamento posto al piano terra dell'edificio, ha riferito: “A lato destro del fabbricato, vicino alla scalinata, è presente un vano che è di proprietà dei , per quanto ne so, e al lato di questo vano è presente un Pt_1 locale che io ho sempre utilizzato durante la villeggiatura per depositare le cose del mare e per fare la doccia. Ho sempre avuto le chiavi di questo locale, anche quando ci andavo con i miei genitori, che mi venivano fornite dalla famiglia (…) Confermo che il vano dei è CP_1 CP_1 completamente separato da un muro dal locale dei e che la porta di ingresso e la Pt_1 finestrella di areazione del vano dei si trovano su via Cavour”; infine, il teste CP_1 Tes_3
all'udienza del 7.11.2023, ha affermato: “Mi sono occupato di lavori di ripristino, tipo
[...] pitturazione o riparazione di rubinetteria, all'interno del fabbricato e anche nel Parte_7 magazzino posto a destra della scalinata esterna per chi si pone di fronte al fabbricato. I lavori me li commissionava la signora di cui non ricordo il nome. In questo piccolo vano, che CP_1 confina con un vano dei , c'è lo scaldabagno, una doccia e una tazza e la colonna Pt_1 montante dei due bagni sovrastanti dei passa all'interno e si collega alla tazza ivi CP_1 presente per poi andare alla fogna sulla strada. Il vano è stato utilizzato dai fin dal 1965, CP_1 lo utilizzavo anche io da bambino per andare in bagno quando tornavo dal mare. So che lo hanno acquistato dai Il vano dei e quello dei sono stati sempre separati da Pt_3 CP_1 Pt_1 un muro antico di circa un metro. La colonna fecale l'ha ripristinata la intorno al 1969- CP_1
1970 in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione. Ho visto il locale dei all'interno Pt_1 del quale ho fatto lavori di pitturazione. Si tratta di un monolocale adibito a cucina e a camera da letto;
c'è anche un piccolo bagnetto”). Né l'attendibilità dei citati testi (che hanno reso dichiarazione chiare, precise e concordanti) può ritenersi revocata in dubbio dalla deposizione del teste di parte attrice , escusso all'udienza del 22.06.2021, secondo cui la casa dei Testimone_4
“era composta sin dal 1973 da due locali, di cui un forno ed un magazzino piccolo”. Si Pt_1 tratta, infatti, di una testimonianza isolata ed in contrasto non solo con quanto riferito da tutti gli altri testi escussi in corso di causa, ma anche con la documentazione depositata in atti, in quanto, come già rilevato, tanto nei titoli presupposti all'atto di acquisto del 1974 stipulato da Per_1
(dante causa degli attori), quanto in quest'ultimo atto è menzionato sempre e solo un vano.
[...]
Peraltro, i titoli di provenienza di quanto trasferito alla dante causa degli attori non sarebbero, comunque, idonei a provare l'acquisto del bene conteso, attese le numerose discrasie in essi presenti. Infatti, nell'atto di acquisto del 21.08.1974 la venditrice Persona_2 evidenziando l'erronea intestazione catastale del vano oggetto di vendita, ha dichiarato che il medesimo bene, da lei ricevuto per testamento dalla prozia, era a quest'ultima pervenuto in virtù di un atto di acquisto stipulato con in data 29.04.1920, prima di sposarlo. Tuttavia, Persona_5 dall'esame di quest'ultimo atto si evince che la relativa compravendita aveva avuto ad oggetto
(come già evidenziato) un bene diverso, ovvero un fabbricato sito in San Lucido alla via
Annunziata. Inoltre, nel testamento pubblico del 4.12.1947, ha dichiarato Persona_2 che il bene lasciato alla pronipote le era, invece, pervenuto per testamento dal defunto marito
Tale testamento, però, non è stato prodotto in atti e, inoltre, dalla visura storica Persona_5 per soggetto depositata dalla convenuta (sebbene di valore indiziario) si evince che a Per_5
non erano catastalmente intestati vani contrassegnati dalla particella n. 73 o n. 536.
[...]
Dunque, il compendio probatorio in atti non consente di ritenere che gli attori abbiano assolto il gravoso onere probatorio posto a loro carico. Non è stata, infatti, fornita prova dell'effettiva titolarità in capo agli attori del bene per cui è causa, non avendo gli stessi dimostrato di avere la proprietà del bene in questione per averlo acquistato, anche attraverso i propri danti causa, a titolo originario ovvero con il compimento dell'usucapione. La domanda di rivendica proposta dagli attori e quelle ad essa connesse non possono, quindi, che essere disattese.
Parimenti, non è suscettibile di accoglimento la domanda con cui la convenuta ha chiesto l'accertamento del suo diritto di proprietà sul vano contrassegnato dalla particella catastale n. 73, sub 27, di mq 4, confinante con beni della famiglia per due lati, con la via Cavour per un CP_1 lato e con il vano contrassegnato dalla particella n. 536, sub 2, di proprietà degli attori. Si tratta, infatti, di una domanda tardivamente proposta, essendosi costituita in giudizio solo CP_1 in data 21.09.2019, a fronte dell'udienza di prima comparizione delle parti differita, con decreto del 24.07.2018, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 24.09.2019 (circostanza, in ogni caso, rilevabile d'ufficio, anche a fronte dell'acquiescenza della parte legittimata a dolersene, trattandosi della violazione di norme preordinate alla tutela di interessi generali - cfr. in proposito, ex multis, Cass. civ. sez. III del 26.06.2018 n. 16800). E, comunque, anche detta domanda di accertamento di proprietà avrebbe richiesto (a dispetto di quanto dedotto dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta) la probatio diabolica della titolarità del diritto di vantato (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 18.01.2017 n.1210, secondo cui “Quale che sia la azione proposta dall'attore: di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà,
l'onere della prova per vincere il giudizio prevede la dimostrazione della cosiddetta
'probatio diabolica' prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948
c.c.”).
Il mancato accoglimento delle domande rispettivamente proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1132/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- non accoglie le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
- non accoglie la domanda di accertamento della proprietà proposta da;
CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Paola, 18.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto