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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 9276 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
)
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. GRECO) RESISTENTE
e nei confronti di
Controparte_2
(avv. FLORIO) TERZA CHIAMATA
1 OGGETTO: Opposizione ad Avvisi di addebito
I Con ricorso depositato in data 11/11/2024, il sig. chiede Parte_1 all'adìto Tribunale di accertare l'insussistenza, per intervenuta prescrizione, dei crediti oggetto degli Avvisi di addebito nn. CP_1
410 2016 0005948367000
410 2017 0008998043000
410 2018 0005905368000
410 2018 0016704587000
410 2019 0006364586000 per ottenere il pagamento dei quali ha Controparte_3 notificato al predetto ricorrente l'avviso di Ipoteca n. 110 76202400009666000; parte ricorrente chiede, in ogni caso, “di ridurre la pretesa creditoria dell' di CP_1
Torino nei confronti dell'odierno ricorrente ai residui € 5.778,11, di cui alle cartelle meglio descritte sopra e non ancora prescritte;
condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
I.1 Resistono in giudizio il convenuto ed CP_1 Controparte_2
(terza chiamata), ambedue invocando il rigetto del ricorso, sul
[...] presupposto che gli atti impugnati siano stati regolarmente notificati.
[...]
chiede altresì di dichiarare la carenza di giurisdizione Controparte_2 del Giudice ordinario «con riferimento alle domande avversarie che concernono la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata e gli atti a presupposto relative alle pretese di carattere tributario e comunque l'inammissibilità dell'opposizione avversaria ex decreto legislativo 30/12/2023, n. 220»
II All'udienza del 09/09/2025 le parti hanno discusso il ricorso (il procuratore del ricorrente riconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione dei soli atti ricevuti dalla madre del sig. sig.ra ); all'esito della Pt_1 Persona_1 discussione orale, il Giudice ha fissato nuova udienza al 24/11/2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni (sono dunque inammissibili le note depositate il 23/11/2025 ed il 20/11/2025 rispettivamente dal ricorrente e da Controparte_2
, nelle parti in cui esorbitano dalla mera riproposizione di istanze e
[...] conclusioni).
2 III Non è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata da , avendo il ricorrente limitato Controparte_2
l'impugnazione alle pretese creditorie dell' CP_4
[...]
[.
Per il resto, il ricorso è infondato.
IV.1 Occorre premettere che il ricorrente non contesta l'insorgenza del credito in capo all' e neppure la notificazione degli AVA (v. pag. 3 ult. cpv del ricorso), CP_1 limitandosi ad eccepire la prescrizione del diritto asseritamente maturata prima che venisse notificata l'Intimazione di Pagamento (rectius, l'avviso di Ipoteca) n.
11076202400009666000 del 02/10/2024.
IV.2 Ciò premesso, replica che la prescrizione Controparte_2
è stata interrotta per mezzi dei seguenti atti:
Preavviso di Fermo 11080201900022089000 del 31/10/2019
Avvisi di Intimazione 11020239002417071000 dell'08/03/2023
Avvisi di Intimazione 11020249016730360000 del 21/05/2024
Comunicazione preventiva di ipoteca 11076202400009666000 del 02/10/2024; osserva, inoltre, il terzo chiamato che il sig. in data 29/04/2022 ha Pt_1 presentato istanza di rateizzazione, ed in data 26/02/2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in tal modo riconoscendo l'altrui diritto.
V La notificazione del Preavviso di Fermo 11080201900022089000 si è perfezionata per compiuta giacenza in data 31/10/2019, come documentato da
(doc.ti 4- 4.1), interrompendo così la Controparte_2 prescrizione quinquennale di tutti i crediti oggetto degli Avvisi di addebito CP_1
(il primo dei quali è stato notificato in data 26/05/2016).
V.1 Le Intimazioni di Pagamento n. 11020239002417071000 dell'08/03/2023 e n. 11020249016730360000 del 21/05/2024 risultano notificate all'indirizzo pec
“ , che tuttavia non prova Email_1 Controparte_2 essere riferibile al ricorrente;
cionondimeno, la notificazione in data 02/10/2024 dell'iscrizione di ipoteca ha nuovamente interrotto la prescrizione quinquennale, rispetto all'ultimo valido atto interruttivo (ossia, come detto, la notifica del
Preavviso di Fermo 11080201900022089000 in data 31/10/2019). Non occorre, pertanto, prendere in esame gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ovvero l'istanza di rateizzazione del 29/04/2022 e la dichiarazione di adesione alla
3 definizione agevolata del 26/02/2023.
V.2 Ne consegue che nessun credito oggetto di causa, si è prescritto. CP_1
VI Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario di Controparte_2
), tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m.
[...]
55/2014.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
respinge il ricorso;
dichiara tenuto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dei convenuti che liquida in € 4.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, in favore di e di € 4.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed CP_1
IVA in favore di , con distrazione in favore del Controparte_2 procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
4
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 9276 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
)
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. GRECO) RESISTENTE
e nei confronti di
Controparte_2
(avv. FLORIO) TERZA CHIAMATA
1 OGGETTO: Opposizione ad Avvisi di addebito
I Con ricorso depositato in data 11/11/2024, il sig. chiede Parte_1 all'adìto Tribunale di accertare l'insussistenza, per intervenuta prescrizione, dei crediti oggetto degli Avvisi di addebito nn. CP_1
410 2016 0005948367000
410 2017 0008998043000
410 2018 0005905368000
410 2018 0016704587000
410 2019 0006364586000 per ottenere il pagamento dei quali ha Controparte_3 notificato al predetto ricorrente l'avviso di Ipoteca n. 110 76202400009666000; parte ricorrente chiede, in ogni caso, “di ridurre la pretesa creditoria dell' di CP_1
Torino nei confronti dell'odierno ricorrente ai residui € 5.778,11, di cui alle cartelle meglio descritte sopra e non ancora prescritte;
condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
I.1 Resistono in giudizio il convenuto ed CP_1 Controparte_2
(terza chiamata), ambedue invocando il rigetto del ricorso, sul
[...] presupposto che gli atti impugnati siano stati regolarmente notificati.
[...]
chiede altresì di dichiarare la carenza di giurisdizione Controparte_2 del Giudice ordinario «con riferimento alle domande avversarie che concernono la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata e gli atti a presupposto relative alle pretese di carattere tributario e comunque l'inammissibilità dell'opposizione avversaria ex decreto legislativo 30/12/2023, n. 220»
II All'udienza del 09/09/2025 le parti hanno discusso il ricorso (il procuratore del ricorrente riconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione dei soli atti ricevuti dalla madre del sig. sig.ra ); all'esito della Pt_1 Persona_1 discussione orale, il Giudice ha fissato nuova udienza al 24/11/2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni (sono dunque inammissibili le note depositate il 23/11/2025 ed il 20/11/2025 rispettivamente dal ricorrente e da Controparte_2
, nelle parti in cui esorbitano dalla mera riproposizione di istanze e
[...] conclusioni).
2 III Non è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata da , avendo il ricorrente limitato Controparte_2
l'impugnazione alle pretese creditorie dell' CP_4
[...]
[.
Per il resto, il ricorso è infondato.
IV.1 Occorre premettere che il ricorrente non contesta l'insorgenza del credito in capo all' e neppure la notificazione degli AVA (v. pag. 3 ult. cpv del ricorso), CP_1 limitandosi ad eccepire la prescrizione del diritto asseritamente maturata prima che venisse notificata l'Intimazione di Pagamento (rectius, l'avviso di Ipoteca) n.
11076202400009666000 del 02/10/2024.
IV.2 Ciò premesso, replica che la prescrizione Controparte_2
è stata interrotta per mezzi dei seguenti atti:
Preavviso di Fermo 11080201900022089000 del 31/10/2019
Avvisi di Intimazione 11020239002417071000 dell'08/03/2023
Avvisi di Intimazione 11020249016730360000 del 21/05/2024
Comunicazione preventiva di ipoteca 11076202400009666000 del 02/10/2024; osserva, inoltre, il terzo chiamato che il sig. in data 29/04/2022 ha Pt_1 presentato istanza di rateizzazione, ed in data 26/02/2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in tal modo riconoscendo l'altrui diritto.
V La notificazione del Preavviso di Fermo 11080201900022089000 si è perfezionata per compiuta giacenza in data 31/10/2019, come documentato da
(doc.ti 4- 4.1), interrompendo così la Controparte_2 prescrizione quinquennale di tutti i crediti oggetto degli Avvisi di addebito CP_1
(il primo dei quali è stato notificato in data 26/05/2016).
V.1 Le Intimazioni di Pagamento n. 11020239002417071000 dell'08/03/2023 e n. 11020249016730360000 del 21/05/2024 risultano notificate all'indirizzo pec
“ , che tuttavia non prova Email_1 Controparte_2 essere riferibile al ricorrente;
cionondimeno, la notificazione in data 02/10/2024 dell'iscrizione di ipoteca ha nuovamente interrotto la prescrizione quinquennale, rispetto all'ultimo valido atto interruttivo (ossia, come detto, la notifica del
Preavviso di Fermo 11080201900022089000 in data 31/10/2019). Non occorre, pertanto, prendere in esame gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ovvero l'istanza di rateizzazione del 29/04/2022 e la dichiarazione di adesione alla
3 definizione agevolata del 26/02/2023.
V.2 Ne consegue che nessun credito oggetto di causa, si è prescritto. CP_1
VI Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario di Controparte_2
), tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m.
[...]
55/2014.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
respinge il ricorso;
dichiara tenuto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dei convenuti che liquida in € 4.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, in favore di e di € 4.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed CP_1
IVA in favore di , con distrazione in favore del Controparte_2 procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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