Sentenza 16 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 11794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11794 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11794/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03286/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3286 del 2024, proposto da
RI IS ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del rifiuto della resistente formatasi sulla richiesta di accesso agli atti e conseguente estrazione di copie - ex legge 241/90 s.m.i. - notificata in data 11/01/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 marzo 2024 e ritualmente notificato l’odierna ricorrente ha domandato l'annullamento del rifiuto della resistente formatasi sulla richiesta di accesso agli atti e conseguente estrazione di copie - ex legge 241/90 s.m.i. - notificata in data 11/01/2024 avente ad oggetto la documentazione relativa al D.I. emesso dal Tribunale di Napoli e recante il n. 2081/1994 nonché della documentazione posta dalla resistente a fondamento dell’ordinanza – ingiunzione n. 7155/2008 del 22.12.2008.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione depositando la documentazione volta a comprovare l’avvenuta risposta all’istanza di accesso, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con memoria depositata il 24 maggio 2024 parte ricorrente ha insistito per la condanna dell’Amministrazione all’ostensione della documentazione richiesta, con particolare riguardo alla raccomandata a/r di messa in mora all’AIMA n. 3815 del 30.06.93 - 01.07.1993, il cui mancato depositato ha rappresentato motivo di rigetto dell’opposizione proposta dalla ricorrente ON RI IS all’ingiunzione fiscale dell’AGEA come risulta dalla depositata sentenza n. 22054/2011 del Tribunale di Roma.
Nonostante il rinvio domandato dalle parti all’udienza del 20 novembre 2024 atto alla produzione della documentazione mancata, parte resistente ha in data 15 aprile 2025 depositato istanza di passaggio in decisione sugli scritti, rappresentando di aver già provveduto all’ostensione della documentazione in suo possesso.
All’udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come risulta dalla memoria depositata da parte ricorrente il 24 maggio 2024, l’Amministrazione ha provveduto al depositato di copiosa documentazione che è stata, tuttavia, ritenuta da parte ricorrente irrilevante ai fini della propria difesa in giudizio, non essendo stata prodotto la dirimente accomandata A/R di messa in mora all’AIMA n. 3815 del 30.06.93 - 01.07.1993 fatta a suo tempo dalla SIRA di ON EL.
Ebbene, com’è noto, l’istanza di accesso può avere ad oggetto la documentazione prodotta dalla Pubblica amministrazione ovvero da un terzo distinto dall’istante, risolvendosi in una richiesta di conoscenza di documenti che non risultano nella disponibilità dell’istante e non sono stati dallo stesso formati.
Anche alla luce del principio di non aggravamento del procedimento, infatti, il richiedente non può formulare istanza di accesso rispetto a atti o documenti che sono dallo stesso provenuti e dei quali questi non abbia più la disponibilità.
Nel caso in esame risulta la lettera raccomandata di messa in mora all’AIMA n. 3815 del 30.06.93 - 01.07.1993 della quale si domanda copia fu inviata (secondo il tenore delle affermazioni di parte ricorrente) dal padre dell’odierna istante all’Amministrazione resistente. L’Amministrazione ha, dal canto suo, dichiarato di avere depositato tutta la documentazione ancora in suo possesso.
Alla luce delle considerazioni spese, pertanto, deve essere in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere (atteso il deposito della documentazione in possesso della Pubblica amministrazione) e, in parte, il ricorso deve essere rigettato, non essendo la citata lettera raccomandata qualificabile come documento amministrativo suscettibile di ostensione a domanda di parte, poiché dalla stessa parte provenuto.
Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere e in parte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO