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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 02/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato ITTA Parte_1
BE, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2022 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale della propria malattia e del diritto ad un indennizzo o rendita per danno biologico nella misura da accertare in corso di causa, da unificarsi alla percentuale del 12% già riconosciuta da per altra tecnopatia e CP_1 infortunio, con condanna dell'istituto alla corresponsione degli importi dovuti. Costituitosi in giudizio, l ha eccepito preliminarmente CP_1
l'improcedibilità del ricorso per mancata proposizione dell'opposizione amministrativa ai sensi dell'art. 104 T.U. infortuni e malattie professionali, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Istruita la causa con la prova testimoniale e con una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed all'esito il giudice ha deciso con contestuale motivazione. ______________
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte. Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65) ma secondo un'azione graduale nel tempo. In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento
2 dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia. Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l'istituto può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale. Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata". Ciò posto, deve anzitutto rigettarsi l'eccezione sollevata da CP_1 circa l'improcedibilità del ricorso. Difatti come documentato da parte ricorrente l'opposizione amministrativa è stata proposta con nota del 22.5.2022, ricevua da CP_1 in data 27.5.2022. Ebbene, secondo quanto disposto dall'art. 443, comma I, c.p.c.:
“La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata presentata il 3.3.2022 mentre il ricorso è stato depositato il 17.10.2022 quindi, ben oltre lo spirare del termine anzidetto. Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda va respinta. Rigettata detta eccezione, all'esito di una visita approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di un percorso logico-argomentativo condivisibile, ha chiarito in termini convincenti come la patologia denunciata sia eziologicamente collegata all'incontestata attività svolta (operaio edile) ed ha, quindi, riconosciuto al ricorrente un danno biologico, derivante dall'esposizione
3 professionale, pari al 25% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (03/03/2022). Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di
4 adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). La domanda va, pertanto, accolta entro i limiti anzidetti e ai sensi della l. n.38\2000 e al t.u. n.1124\1965, al ricorrente deve così riconoscersi la rendita per il danno biologico permanente pari al 25%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento degli importi dovuti. CP_1
Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12/04/2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara che la parte ricorrente è affetta da malattia professionale che comporta una menomazione pari al 25%, da unificarsi con eventuale altra percentuale già riconosciuta da per CP_1 precedente infortunio, con conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita nella percentuale dovuta a decorrere dalla data della domanda amministrativa (03/03/2022);
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, degli CP_1 importi dovuti in conseguenza del danno biologico come sopra
5 indicato, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali liquidate CP_1 in euro 4.638,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente. Pone definitivamente le spese della CTU a carico dell' CP_1
Brindisi02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato ITTA Parte_1
BE, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2022 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale della propria malattia e del diritto ad un indennizzo o rendita per danno biologico nella misura da accertare in corso di causa, da unificarsi alla percentuale del 12% già riconosciuta da per altra tecnopatia e CP_1 infortunio, con condanna dell'istituto alla corresponsione degli importi dovuti. Costituitosi in giudizio, l ha eccepito preliminarmente CP_1
l'improcedibilità del ricorso per mancata proposizione dell'opposizione amministrativa ai sensi dell'art. 104 T.U. infortuni e malattie professionali, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Istruita la causa con la prova testimoniale e con una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed all'esito il giudice ha deciso con contestuale motivazione. ______________
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte. Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65) ma secondo un'azione graduale nel tempo. In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento
2 dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia. Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l'istituto può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale. Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata". Ciò posto, deve anzitutto rigettarsi l'eccezione sollevata da CP_1 circa l'improcedibilità del ricorso. Difatti come documentato da parte ricorrente l'opposizione amministrativa è stata proposta con nota del 22.5.2022, ricevua da CP_1 in data 27.5.2022. Ebbene, secondo quanto disposto dall'art. 443, comma I, c.p.c.:
“La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata presentata il 3.3.2022 mentre il ricorso è stato depositato il 17.10.2022 quindi, ben oltre lo spirare del termine anzidetto. Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda va respinta. Rigettata detta eccezione, all'esito di una visita approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di un percorso logico-argomentativo condivisibile, ha chiarito in termini convincenti come la patologia denunciata sia eziologicamente collegata all'incontestata attività svolta (operaio edile) ed ha, quindi, riconosciuto al ricorrente un danno biologico, derivante dall'esposizione
3 professionale, pari al 25% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (03/03/2022). Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di
4 adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). La domanda va, pertanto, accolta entro i limiti anzidetti e ai sensi della l. n.38\2000 e al t.u. n.1124\1965, al ricorrente deve così riconoscersi la rendita per il danno biologico permanente pari al 25%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento degli importi dovuti. CP_1
Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12/04/2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara che la parte ricorrente è affetta da malattia professionale che comporta una menomazione pari al 25%, da unificarsi con eventuale altra percentuale già riconosciuta da per CP_1 precedente infortunio, con conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita nella percentuale dovuta a decorrere dalla data della domanda amministrativa (03/03/2022);
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, degli CP_1 importi dovuti in conseguenza del danno biologico come sopra
5 indicato, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali liquidate CP_1 in euro 4.638,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente. Pone definitivamente le spese della CTU a carico dell' CP_1
Brindisi02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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