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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6042 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17.4.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio dell'Avv. Guido Valori che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Avellino, Via Dante n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria Cerrato che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cassino, Corso della pagina 1 di 7 Repubblica n. 128, presso lo studio dell'Avv. Sandro Salera che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la “ Parte_1
proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
097202301422318844000 dell'importo di euro 190.634,05 in relazione a fondo di garanzia per piccole e medie imprese ex legge 662/96.
L'opponente eccepiva la carenza assoluta di potere di procedere all'esecuzione e l'assenza di titolo esecutivo.
Si costituiva il , Controparte_2 eccependo la correttezza della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'opposizione, mentre la ”, costituendosi, Controparte_1
evidenziava il difetto di legittimazione passiva, la legittimità del proprio operato e la infondatezza dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 17.4.2025 l'opponente concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento, il
[...]
e la “ Controparte_2 Controparte_1
” concludevano per il rigetto dell'opposizione ed il giudice tratteneva la
[...]
causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente è accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, “recte” di estraneità rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, avanzata dalla
”, atteso che trattasi di soggetto che si è Controparte_1 limitato a comunicare l'atto opposto e che non vengono in considerazione vizi di notifica o di forma imputabili al concessionario.
pagina 2 di 7 Nel merito, e precisato che parte attrice non contesta il proprio inadempimento, in via generale l'art. 17), primo comma, del d.l.vo n. 46 del 26.2.1999 dispone che
“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, mentre il successivo art. 21) precisa che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
L'attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica da parte dell'amministrazione impone, dunque, che la procedura medesima sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V
Sent., 03/03/2017, n. 5439; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2011, n. 17628).
Peraltro, l'art. 9, 5° comma, del d.l.vo. 31.3.1998, n. 123 dispone che “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'Allegato 1, parte II, art. 3, del D.M. del 23.11.2012, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, al punto H.1 prevede poi che “In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza,
pagina 3 di 7 al , l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione CP_3 per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”, precisando al punto
H.2 a) che “Per data di inadempimento si intende: b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiori a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, la data della risoluzione o della revoca” ed al punto H.3) che “Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste: a) nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento”.
A sua volta, l'art. 2, 4° comma, del D.M. 20.6.2005, recante “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, dispone che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Infine, l'art. 8 bis del d.l. del 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni con la l.
24.3.2015, n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96
n.662, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione pagina 4 di 7 spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni”.
Occorre inoltre precisare sotto il profilo temporale che “la "norma della L. n. 33 del
2015, art. 8 bis, non va considerata nè come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè come disposizione innovativa", come per contro inteso dal giudice del merito (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4). Si tratta, in effetti, di disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente"
(Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del
1998, art. 9, comma 5: posto in specie che le più e "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 10/09/2019) 25/11/2019, n. 30621).
Dunque, per espressa previsione normativa, il credito in esame può essere azionato direttamente tramite l'iscrizione a ruolo.
Per quanto concerne il presupposto della revoca o della risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento, la giurisprudenza, dopo aver premesso che il credito derivante dall'escussione da parte dell'istituto finanziatore della garanzia prestata “ex lege” dal Fondo di Garanzia ha natura pubblicistica in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, ha precisato che in tema di finanziamenti agevolati garantiti da CP_2
pagina 5 di 7 , quest'ultimo in caso di escussione della garanzia può agire in surroga nei CP_2
confronti dei fideiussori avvalendosi delle forme dell'esecuzione esattoriale, pur quando il finanziamento non sia stato oggetto di revoca ed anche laddove il rapporto sia antecedente all'art. 8 bis, d.l. 24.1.2015, n. 3 in quanto quest'ultima disposizione, avendo natura processuale, si applica secondo il principio “tempus regit actum” (si veda Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/03/2020, n. 6508).
Infine, di recente è stato ribadito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2
detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2023, n. 1005).
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna la “ , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ”, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
d) condanna la
“ , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pagina 6 di 7 pro-tempore che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge.
Roma, 19.4.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17.4.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio dell'Avv. Guido Valori che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Avellino, Via Dante n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria Cerrato che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cassino, Corso della pagina 1 di 7 Repubblica n. 128, presso lo studio dell'Avv. Sandro Salera che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la “ Parte_1
proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
097202301422318844000 dell'importo di euro 190.634,05 in relazione a fondo di garanzia per piccole e medie imprese ex legge 662/96.
L'opponente eccepiva la carenza assoluta di potere di procedere all'esecuzione e l'assenza di titolo esecutivo.
Si costituiva il , Controparte_2 eccependo la correttezza della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'opposizione, mentre la ”, costituendosi, Controparte_1
evidenziava il difetto di legittimazione passiva, la legittimità del proprio operato e la infondatezza dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 17.4.2025 l'opponente concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento, il
[...]
e la “ Controparte_2 Controparte_1
” concludevano per il rigetto dell'opposizione ed il giudice tratteneva la
[...]
causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente è accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, “recte” di estraneità rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, avanzata dalla
”, atteso che trattasi di soggetto che si è Controparte_1 limitato a comunicare l'atto opposto e che non vengono in considerazione vizi di notifica o di forma imputabili al concessionario.
pagina 2 di 7 Nel merito, e precisato che parte attrice non contesta il proprio inadempimento, in via generale l'art. 17), primo comma, del d.l.vo n. 46 del 26.2.1999 dispone che
“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, mentre il successivo art. 21) precisa che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
L'attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica da parte dell'amministrazione impone, dunque, che la procedura medesima sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V
Sent., 03/03/2017, n. 5439; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2011, n. 17628).
Peraltro, l'art. 9, 5° comma, del d.l.vo. 31.3.1998, n. 123 dispone che “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'Allegato 1, parte II, art. 3, del D.M. del 23.11.2012, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, al punto H.1 prevede poi che “In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza,
pagina 3 di 7 al , l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione CP_3 per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”, precisando al punto
H.2 a) che “Per data di inadempimento si intende: b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiori a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, la data della risoluzione o della revoca” ed al punto H.3) che “Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste: a) nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento”.
A sua volta, l'art. 2, 4° comma, del D.M. 20.6.2005, recante “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, dispone che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Infine, l'art. 8 bis del d.l. del 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni con la l.
24.3.2015, n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96
n.662, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione pagina 4 di 7 spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni”.
Occorre inoltre precisare sotto il profilo temporale che “la "norma della L. n. 33 del
2015, art. 8 bis, non va considerata nè come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè come disposizione innovativa", come per contro inteso dal giudice del merito (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4). Si tratta, in effetti, di disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente"
(Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del
1998, art. 9, comma 5: posto in specie che le più e "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 10/09/2019) 25/11/2019, n. 30621).
Dunque, per espressa previsione normativa, il credito in esame può essere azionato direttamente tramite l'iscrizione a ruolo.
Per quanto concerne il presupposto della revoca o della risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento, la giurisprudenza, dopo aver premesso che il credito derivante dall'escussione da parte dell'istituto finanziatore della garanzia prestata “ex lege” dal Fondo di Garanzia ha natura pubblicistica in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, ha precisato che in tema di finanziamenti agevolati garantiti da CP_2
pagina 5 di 7 , quest'ultimo in caso di escussione della garanzia può agire in surroga nei CP_2
confronti dei fideiussori avvalendosi delle forme dell'esecuzione esattoriale, pur quando il finanziamento non sia stato oggetto di revoca ed anche laddove il rapporto sia antecedente all'art. 8 bis, d.l. 24.1.2015, n. 3 in quanto quest'ultima disposizione, avendo natura processuale, si applica secondo il principio “tempus regit actum” (si veda Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/03/2020, n. 6508).
Infine, di recente è stato ribadito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2
detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2023, n. 1005).
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna la “ , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ”, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
d) condanna la
“ , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pagina 6 di 7 pro-tempore che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge.
Roma, 19.4.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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