Sentenza 25 maggio 2023
Parere definitivo 20 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01434/2026REG.PROV.COLL.
N. 00368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 368 del 2024, proposto da Annunziata Gallo, rappresentata e difesa dall’avvocato Ferdinando Striano, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Napolano, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza) n. 3217/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere FA ON, sulle conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante è comproprietaria pro indiviso unitamente ai suoi due fratelli di un’immobile a destinazione residenziale sito in Torre Annunziata, alla via Parco Penniniello, censito a catasto al foglio 12 particelle. 915-916 e 2129. Nella descritta qualità impugna nel presente giudizio l’ordinanza comunale del 30 luglio 2019, n. 16, di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile dell’amministrazione, in ragione delle opere abusive su di esso a suo tempo accertate, e per il quale era stato emesso un precedente ordine di demolizione, risalente al 2009 (provvedimento del 4 marzo 2009, n. 2), e notificato alla nonna della ricorrente e sua dante causa, e rimasto inottemperato.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli l’odierna appellante impugnava il provvedimento di acquisizione, con censure intese a sostenere la propria estraneità agli abusi, come desumibile dal fatto che al momento dell’emissione della menzionata ordinanza di demolizione la stessa aveva solo 8 anni. Inoltre, lamentava la mancata definizione di una domanda di condono per gli abusi, presentata ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e nella cui pendenza non si sarebbe potuto emettere alcun provvedimento sanzionatorio.
3. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso veniva respinto.
4. Sotto il primo profilo era considerata dirimente la mancata dimostrazione della completa estraneità della ricorrente agli abusi di cui era stata ingiunta la demolizione, tenuto anche conto che questi « hanno modificato radicalmente lo stato dei luoghi », con l’« ampliamento di un’unità abitativa, mediante fusione tra due livelli e per complessivi 160 mq ». Sotto il secondo profilo veniva fatta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la pendenza di una domanda di sanatoria non determina alcuna illegittimità del provvedimento demolitorio, ma solo la sua temporanea inefficacia, destinata a perdurare fino alla definizione della domanda medesima.
5. Contro la pronuncia di primo grado così motivata l’originaria ricorrente ha proposto appello, al quale resiste l’amministrazione comunale.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello si censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che la ricorrente non potesse sottrarsi alle conseguenze dell’inottemperanza dell’ordine demolitorio risalente al 2009, cui ha fatto seguito il relativo accertamento (di cui al verbale n. 18 /4 del 5 dicembre 2009), malgrado risulti palese la sua estraneità, in ragione del fatto che a quell’epoca aveva solo 8 anni.
2. Con il secondo motivo d’appello la sentenza di primo grado è censurata per violazione degli artt. 38 e 44 della legge sul primo condono edilizio, 28 febbraio 1985, n. 47, applicabili al secondo condono, ed introduttivi di « uno speciale regime sospensivo delle sanzioni amministrative e penale conseguente alla presentazione della domanda di condono edilizio », in ragione del quale per non vanificarne l’utilità sarebbe impedito portare a conclusione i procedimenti sanzionatori conseguenti all’accertamento di abusi edilizi prima della definizione della domanda di condono.
3. Le censure sono infondate.
4. Sotto il primo profilo, non ha alcun rilievo la circostanza che all’epoca dell’emissione e della notifica alla dante causa dell’odierna appellante dell’ordinanza di demolizione la cui inottemperanza ha condotto all’acquisizione contestata nel presente giudizio fosse minorenne e dunque - evidentemente - alcuna inottemperanza possa esserle imputata. Non per questo l’acquisizione è stata disposta nei suoi confronti, come chiaramente evincibile dal provvedimento impugnato, ma nella distinta qualità, non contestata, di comproprietaria dell’immobile interessato dagli abusi.
5. A sua volta, l’acquisizione ex art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia è stata disposta per l’inottemperanza imputabile alla dante causa dell’odierna appellante, che a suo tempo ha lasciato scadere il termine di legge, previsto dalla disposizione ora richiamata (90 giorni), per eseguire il provvedimento repressivo. Anche questa circostanza è da ritenersi pacifica, posto che nessuna censura viene dalla medesima appellante in ordine al fatto che, come dedotto dall’amministrazione comunale resistente, l’avvio del procedimento nei confronti della medesima dante causa risale al 2010.
6. Le censure in esame trascurano inoltre che l’effetto acquisitivo è direttamente previsto dalla legge, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16). Pertanto, il provvedimento impugnato si pone come atto ricognitivo di una vicenda traslativa già perfezionatasi con l’infruttuosa scadenza del termine di legge per eseguire il provvedimento demolitorio, che la stessa subisce, ancorché incolpevole, in qualità di subentrante nei diritti sull’immobile interessato dagli abusi edilizi a suo tempo sanzionati.
7. Inconferente è infine il richiamo al regime sospensivo dei procedimenti sanzionatori previsto dalle sopra citate disposizioni di legge sul primo condono edilizio per tutta la durata del relativo procedimento. Va al riguardo ribadito che l’acquisizione al patrimonio dell’autorità comunale dell’immobile interessato dagli abusi edilizi costituisce un automatismo direttamente previsto dalla legge e che nel caso di specie va fatto risalire ad un ordine di demolizione a suo tempo emanato nei confronti dell’allora proprietaria e responsabile degli abusi, e che ormai si è consolidato. Ogni questione avrebbe dovuto pertanto essere fatta valere attraverso l’impugnazione dell’ordine demolitorio, mentre è preclusa nel presente giudizio sull’acquisizione derivante dalla sua inottemperanza.
8. L’appello deve quindi essere respinto, ma per la peculiarità della vicenda controversa ed in particolare per l’estraneità dell’appellante all’illecito da cui essa trae origine le spese di causa possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
FA ON, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA ON |
IL SEGRETARIO