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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, LA
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 180/2022 depositato il 07/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200833-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200833-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200833-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- sul ricorso n. 181/2022 depositato il 07/02/2022
proposto da Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031200832-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031200832-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031200832-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_2 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte IRES, IVA e IRAP, relativeoall'annualità d'imposta 2015. Il provvedimento è stato notificato in data 1 giugno 2021, a seguito di una verifica fiscale generale sfociata nel relativo processo verbale di constatazione.
La pretesa tributaria complessiva ammonta ad euro 52.882,00.
La società ricorrente censura l'atto impositivo per plurime violazioni di legge, contestando in particolare le modalità con cui l'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi.
Il contribuente eccepisce, inoltre:
l'insufficienza e il difetto di motivazione dell'avviso, ritenendo non adeguato il mero rinvio al processo verbale di constatazione;
la violazione dell'art. 2729 c.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in tema di presunzioni semplici e riparto dell'onere della prova. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto integrale.
All'udienza del 12 gennaio 2026, il presente giudizio è stato riunito al processo iscritto al n. R.G. 180/2022, introdotto dal socio Nominativo_1, socio della ricorrente, nei cui confronti è stata avanzata un'ulteriore pretesa tributaria pari ad euro 14.354,00.
Nell'imminenza dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative, insistendo nell'accoglimento delle rispettive domande e difese.
All'udienza del 12 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, come sopra riuniti, devono essere accolti solo parzialmente, nei termini che seguono.
La doglianza concernente il difetto di motivazione dell'atto impositivo non merita accoglimento.
Occorre ribadire l'orientamento secondo cui il semplice richiamo al processo verbale di constatazione, regolarmente notificato al contribuente, è di per sé sufficiente a integrare l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento, in quanto consente al destinatario di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, senza sacrificare in alcun modo il diritto di difesa.
Pertanto, l'eccezione di nullità per carenza di motivazione deve essere respinta.
Diversa sorte merita, invece, la censura relativa al merito della ricostruzione dei ricavi.
La metodologia di calcolo adottata dall'Amministrazione finanziaria non può ritenersi pienamente corretta, in quanto conduce a risultati incompleti e, per tale via, non del tutto attendibili.
In particolare, l'Ufficio ha richiamato un precedente giurisprudenziale che non appare del tutto pertinente rispetto alle peculiarità del caso concreto.
È vero che il calcolo effettuato dall'Ufficio, legittimamente, non ha tenuto conto del cosiddetto
“tovagliometro”, trattandosi di una scelta discrezionale nell'ambito dei metodi induttivi di accertamento, che non può essere sindacata in questa sede, in quanto rientra nell'autonomia valutativa dell'Amministrazione.
Tuttavia, il metodo prescelto non ha considerato adeguatamente una serie di elementi rilevanti, quali:
gli scarti di merce;
gli omaggi alla clientela;
la merce invenduta;
i costi per i pasti dei soci operatori e dei dipendenti;
la stagionalità dell'attività; le giornate di chiusura per turni settimanali, ferie o altri eventi.
Trattasi di circostanze che rientrano nella comune esperienza in materia di esercizi di somministrazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11593/2021, Cass. n. 16981/2018, Cass. n.
25126/2016, Cass. n. 20060/2014), nonché dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 119/1998, espressamente richiamata dal ricorrente.
Alla luce di tali rilievi, dal totale dei maggiori ricavi accertati – e quindi dalla complessiva pretesa tributaria oggetto di impugnazione – deve essere detratta una percentuale ragionevolmente riferibile alle componenti sopra elencate, utilizzate per finalità diverse dalla vendita (scarti, omaggi, consumi interni, ecc.).
La mancata considerazione di tali elementi da parte dell'Amministrazione rende equo e conforme a giustizia procedere a una riduzione della pretesa tributaria nella misura del 6%.
Tale riduzione dovrà essere applicata non solo all'imposta accertata, ma, in via consequenziale, alle sanzioni irrogate, in quanto accessorie al tributo.
Per le ragioni che precedono, i ricorsi riuniti devono essere parzialmente accolti, nei limiti indicati in motivazione, con rideterminazione della pretesa tributaria mediante applicazione di una riduzione del 6% sui maggiori imponibili e sulle correlate sanzioni.
La particolarità della vicenda, caratterizzata da margini valutativi e da profili di incertezza nella determinazione induttiva dei ricavi, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente i ricorsi riuniti;
ordina la rideterminazione della pretesa tributaria mediante applicazione di una riduzione del 6% sui maggiori imponibili e sulle relative sanzioni;
compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, LA
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 180/2022 depositato il 07/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200833-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200833-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200833-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- sul ricorso n. 181/2022 depositato il 07/02/2022
proposto da Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031200832-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031200832-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031200832-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_2 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte IRES, IVA e IRAP, relativeoall'annualità d'imposta 2015. Il provvedimento è stato notificato in data 1 giugno 2021, a seguito di una verifica fiscale generale sfociata nel relativo processo verbale di constatazione.
La pretesa tributaria complessiva ammonta ad euro 52.882,00.
La società ricorrente censura l'atto impositivo per plurime violazioni di legge, contestando in particolare le modalità con cui l'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi.
Il contribuente eccepisce, inoltre:
l'insufficienza e il difetto di motivazione dell'avviso, ritenendo non adeguato il mero rinvio al processo verbale di constatazione;
la violazione dell'art. 2729 c.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in tema di presunzioni semplici e riparto dell'onere della prova. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto integrale.
All'udienza del 12 gennaio 2026, il presente giudizio è stato riunito al processo iscritto al n. R.G. 180/2022, introdotto dal socio Nominativo_1, socio della ricorrente, nei cui confronti è stata avanzata un'ulteriore pretesa tributaria pari ad euro 14.354,00.
Nell'imminenza dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative, insistendo nell'accoglimento delle rispettive domande e difese.
All'udienza del 12 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, come sopra riuniti, devono essere accolti solo parzialmente, nei termini che seguono.
La doglianza concernente il difetto di motivazione dell'atto impositivo non merita accoglimento.
Occorre ribadire l'orientamento secondo cui il semplice richiamo al processo verbale di constatazione, regolarmente notificato al contribuente, è di per sé sufficiente a integrare l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento, in quanto consente al destinatario di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, senza sacrificare in alcun modo il diritto di difesa.
Pertanto, l'eccezione di nullità per carenza di motivazione deve essere respinta.
Diversa sorte merita, invece, la censura relativa al merito della ricostruzione dei ricavi.
La metodologia di calcolo adottata dall'Amministrazione finanziaria non può ritenersi pienamente corretta, in quanto conduce a risultati incompleti e, per tale via, non del tutto attendibili.
In particolare, l'Ufficio ha richiamato un precedente giurisprudenziale che non appare del tutto pertinente rispetto alle peculiarità del caso concreto.
È vero che il calcolo effettuato dall'Ufficio, legittimamente, non ha tenuto conto del cosiddetto
“tovagliometro”, trattandosi di una scelta discrezionale nell'ambito dei metodi induttivi di accertamento, che non può essere sindacata in questa sede, in quanto rientra nell'autonomia valutativa dell'Amministrazione.
Tuttavia, il metodo prescelto non ha considerato adeguatamente una serie di elementi rilevanti, quali:
gli scarti di merce;
gli omaggi alla clientela;
la merce invenduta;
i costi per i pasti dei soci operatori e dei dipendenti;
la stagionalità dell'attività; le giornate di chiusura per turni settimanali, ferie o altri eventi.
Trattasi di circostanze che rientrano nella comune esperienza in materia di esercizi di somministrazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11593/2021, Cass. n. 16981/2018, Cass. n.
25126/2016, Cass. n. 20060/2014), nonché dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 119/1998, espressamente richiamata dal ricorrente.
Alla luce di tali rilievi, dal totale dei maggiori ricavi accertati – e quindi dalla complessiva pretesa tributaria oggetto di impugnazione – deve essere detratta una percentuale ragionevolmente riferibile alle componenti sopra elencate, utilizzate per finalità diverse dalla vendita (scarti, omaggi, consumi interni, ecc.).
La mancata considerazione di tali elementi da parte dell'Amministrazione rende equo e conforme a giustizia procedere a una riduzione della pretesa tributaria nella misura del 6%.
Tale riduzione dovrà essere applicata non solo all'imposta accertata, ma, in via consequenziale, alle sanzioni irrogate, in quanto accessorie al tributo.
Per le ragioni che precedono, i ricorsi riuniti devono essere parzialmente accolti, nei limiti indicati in motivazione, con rideterminazione della pretesa tributaria mediante applicazione di una riduzione del 6% sui maggiori imponibili e sulle correlate sanzioni.
La particolarità della vicenda, caratterizzata da margini valutativi e da profili di incertezza nella determinazione induttiva dei ricavi, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente i ricorsi riuniti;
ordina la rideterminazione della pretesa tributaria mediante applicazione di una riduzione del 6% sui maggiori imponibili e sulle relative sanzioni;
compensa integralmente le spese di lite.