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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 668/2024 promossa da:
res Genola difeso e rappresentato da avv G.Donapai e presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato per procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante signora Controparte_1 [...]
con sede in Mondovì, p.iva: , rappresentata e difesa, come da procura speciale CP_2 P.IVA_1 in atti dall'avv. Pier Giuseppe Fissore con domicilio eletto presso il suo Studio in Bra
CONVENUTO
ad oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa , differenze retributive
CONCLUSIONI
Il ricorrente
In via principale:
- accertare e dichiarare che il licenziamento comminato al ricorrente è illegittimo per le ragioni di cui sopra e, conseguentemente
- condannare la resistente alla corresponsione al lavoratore di un'indennità non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, oltre all'indennità di preavviso pari a 45 giorni lavorativi, o della veriore somma che il giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 6 Sempre in via principale:
- accertare e condannare la resistente alla corresponsione della somma di € 20.232,36, a titolo di differenze retributive, oltre alle mensilità di ottobre e novembre 2023 (€ 1.942,43 mensili lordi) oltre interessi e rivalutazione monetaria o alla somma veriore accertanda in corso di causa.
- Col favore di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore degli antistatari difensori.
Il convenuto
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni più opportuno diritto, azione, eccezione e difesa;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui alla narrativa sub nn. da 1) a 28) con i testi infra indicati (con riserva di integrare le circostanze e i testi), e, nel denegato caso della loro ammissione, sulle circostanze dedotte da controparte in materia contraria;
Previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori indicandi e precisandi nei modi e termini di legge e comunque ritenuti opportuni dall'Ecc.mo Giudicante,
In via principale
Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in atti la validità e legittimità del licenziamento intimato dalla nei confronti del signor e per l'effetto, Parte_2 Parte_1
Assolvere la da tutte le avversarie domande in quanto infondate Parte_2
e/o inammissibili e/o illegittime per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso
Con il favore delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente formula , come si desume dalle conclusioni sopra riportate, due domande in relazione alle quali si osserva.
1. Il licenziamento
Il ricorrente dal 10.9.18 ha intrattenuto rapporto di lavoro subordinato con la
[...]
, nell'unità locale in Villafalletto, inquadrato nella categoria 1-operaio, ed Controparte_1 inserito nel livello C1 del contratto collettivo settore Cooperative sociali, con la mansione di Autista
Patente C , assunto attraverso il collocamento mirato in quanto affetto da disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104 del 1992 (doc. da 1 a 3); si occupava di condurre il camion adibito alla raccolta pagina 2 di 6 della spazzatura, nonché del rovescio della stessa negli appositi raccoglitori all'interno delle aree ecologiche;
durante il rapporto di lavoro, e quanto meno a far data dal 02.12.2021, a seguito di visita del medico competente, otteneva un giudizio di idoneità alla mansione così specificato: “IDONEO
CON LIMITAZIONI”, “Limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg: 15. Privilegiare guida di mezzo con secondo operatore” (doc. 5) ; con successiva visita del 14.03.2022 il medico competente lo valutava: “IDONEO CON PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI” “Mmc max 10 kg” (doc. 6); con successiva visita del 11.07.2023 il medico competente lo valutava: “IDONEO CON PRESCRIZIONI E
LIMITAZIONI” “Limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg:10. Evitare sforzi fisici intensi e prolungati, risulta necessario concedere la possibilità di usufruire di eventuali brevi pause aggiuntive, al bisogno durante l'attività lavorativa” (doc. 7 visita); con successiva visita del 04.10.2023 il medico competente lo valutava: “IDONEO CON PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI” “Limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg:10. Evitare sforzi fisici intensi e prolungati, risulta necessario concedere la possibilità di usufruire di eventuali brevi pause aggiuntive, al bisogno durante l'attività lavorativa. Si ritiene opportuno favorire attività come Autista con secondo operatore. Nei casi in cui questa opzione non fosse applicabile, la mansione di autista raccoglitore risulta confacente evitando le tipologie di raccolta per le quali non sia possibile garantire il rispetto delle limitazioni definite. In particolare risulta quindi opportuno evitare attività di raccolta carta” (doc. 8); in data 18.09.2023 comunicava al ricorrente la variazione CP_1 Controparte_3 della mansione, come da doc. 9 e 9 A) del seguente tenore: “in riferimento al giudizio di idoneità alla mansione del giorno 11.7.2023 … non essendo possibile reperire all'interno della nostra organizzazione un'altra collocazione ove lei possa espletare mansioni del medesimo livello di inquadramento, la società scrivente le comunica che, al fine di salvaguardare comunque la Sua posizione lavorativa, Le sarà assegnata, a decorrere dal
25 settembre 2023, la mansione di guardiano dei Centri di raccolta dei Comuni di Mondovì, Carrù, Rocca De'
AL, FA e LI. Tale mansione rientra in un livello di inquadramento inferiore al suo, per cui, a far data dal 01.10.2023 il suo livello sarà 1B, con retribuzione tabellare pari ad € 1.338,17 lordi mensili”; il ricorrente impugnava tale variazione con comunicazione inviata a mezzo p.e.c. 26.09.2023, specificando di essere disponibile a rientrare nello svolgimento della mansione svolta durante l'intero rapporto lavorativo presso la sede di Villafalletto;
con comunicazione a mezzo p.e.c. Controparte_4 inviata il 20.10.2023 replicava che per esigenze di efficacia ed efficienza la mansione di autista sui mezzi a guida di patente C e B prevedeva un solo autista /operatore senza supporto alcuno;
che per i mezzi di portata superiore era previsto l'impiego di due operatori, che il LE pur potendo esservi impiegato, vi aveva sempre rinunciato adducendo uno stato d'ansia e che pertanto l'unica possibilità di reimpiego era quella di adibirlo a mansioni di guardiano dei centri di raccolta, anche a seguito della ulteriore conferma da parte del medico competente delle limitazioni cui il lavoratore è soggetto;
il pagina 3 di 6 lavoratore a sua volta confermava la sua disponibilità a riprendere il lavoro precedentemente svolto;
con lettera raccomandata del 13.11.2023, la contestava al ricorrente Controparte_5 un'infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, dovuta alla “mancata disponibilità a riprendere l'attività lavorativa a seguito della nostra lettera di variazione della mansione per sopravvenuta inidoneità parziale al lavoro del 18.09.2023” (doc. 13); in data 17.11.2023 il ricorrente rendeva le proprie giustificazioni ai sensi dell'art. 7 della L. 300 del 1970, contestando l'assoluta genericità, pretestuosità ed infondatezza della contestazione disciplinare del 13.11.2023, sottolineando che il giudizio di idoneità con limitazioni esistesse sin dal 2021, pur avendo egli sempre svolto la medesima mansione di autista per la raccolta dei rifiuti;
ribadiva nuovamente la sua disponibilità a riprendere la mansione Parte_ svolta per l'intero rapporto lavorativo (doc. 14); con certificato del 27.11.2023 il poneva in mutua il sig. sino al 03.12.2023 (cfr. doc. 4); con comunicazione del 27.11.2023, ricevuta in data Pt_1
29.11.2023 dal ricorrente, la convenuta comminava al LE la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 42 lett. e) del CCNL cooperative sociali applicato alla cooperativa
(doc. 15); , con comunicazione del 14.12.2023, inviata in data 18.12.2023, impugnava il Pt_1 licenziamento comminato (doc. 16); tale licenziamento formalmente disciplinare, era infatti ricevuto dal ricorrente in data 29.11.2023, quindi durante il periodo di mutua;
pertanto, ha acquisito efficacia esclusivamente dal 03.12.2023, data della fine della malattia del lavoratore.
Tanto premesso, giova ricordare che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Un soggetto invalido, assunto tramite le liste di collocamento per disabili, può essere licenziato solo se l'impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda viene accertata da una apposita Commissione medica” (Cass. civ. 10 aprile 2014 n. 8450).
Così non è stato per il sig. il quale è stato dichiarato idoneo alla mansione di autista seppure Pt_1 con limiti -che ha svolto fino al licenziamento- dal medico competente Dott. con visita Persona_1 del 04.10.2023, e precedentemente dal Dott. in data 11.07.2023, dal Dott. Persona_2 Per_3
in data 14.03.2022 e dal Dott. in data 02.12.2021 e solo a seguito della valutazione
[...] Per_1 dell'11.7.23 come sopra riportata, che è evidentemente “peggiorativa” rispetto alle precedenti, ponendo maggiori limiti all'utilizzo del lavoratore, il datore di lavoro disponeva la variazione delle mansioni in peius sotto il profilo retributivo e quindi licenziava il nei tempi e modi indicati. Pt_1
E' quindi evidente che la “causa” del licenziamento è da ricondurre al peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore (tanto che, come detto, la valutazione del 11.7.23 impone maggiori limiti rispetto alle valutazioni precedenti) che ha portato alla variazione in peius delle condizioni lavorative.
pagina 4 di 6 Il datore di lavoro avrebbe quindi dovuto, ai fini della eventuale idoneità/inidoneità della mansione di un portatore di handicap, far valutare il lavoratore dalla Commissione medica così come previsto dalla legge n. 68 del 1999.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione già nel 2002 ( cfr Cass. n. 10347 del 2002) aveva affermato il principio secondo cui "il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica"; tale principio è stato applicato anche nella vigenza della l. n. 68 del 1999, per cui, ove il licenziamento sia determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, esso è legittimo solo ove vi sia l'accertamento dell'apposita commissione medica competente prevista dalla L. n. 104 del 1992, cui spetta altresì la verifica dell'impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il disabile all'interno dell'azienda, anche nel caso di aggravamento delle condizioni fisiche causate da infermità diversa da quella che ha determinato l'assunzione (v.
Cass. n. 14284 del 2014; Cass. N.18094/2024)
Ciò non è mai avvenuto, in quanto arbitrariamente ed inopinatamente la resistente si è determinata nel considerare non più idonea la mansione da sempre svolta dal , comportamento che ha Pt_1 raggiunto il culmine con la illegittima sanzione espulsiva.
Alla luce di quanto esposto, va da sé che il licenziamento comminato al ricorrente debba considerarsi illegittimo.
Al lavoratore spetta quindi una indennità pari a euro 15.539,44 pari a 8 mensilità di retribuzione utile per il calcolo del tfr ( euro 1942,43) in considerazione della anzianità del che lavorava dal 2018, Pt_1 nonché l'indennità di mancato preavviso per euro 2.913,65 come da domanda.
2.le differenze retributive
Quanto alla domanda di pagamento di lavoro straordinario, si rileva che la narrativa del ricorso appare contraddire la domanda stessa, posto che il prodotto contratto di lavoro prevedeva 38 h di lavoro settimanale e che il lavoratore ha allegato di aver lavorato un numero di ore non certo superiore;
per tale motivo le prove non sono state ammesse.
pagina 5 di 6 Quanto al pagamento della retribuzione relativa ai mesi di ottobre e novembre 2023- per le quali mensilità avrebbe dovuto percepire una retribuzione pari ad € 1.942,43 mensili lordi- il convenuto non ha provato di aver pagato detti importi o che gli stessi non fossero dovuti.
La domanda va quindi sul punto accolta.
Le spese di lite sono in parte (1/4) da compensarsi per la soccombenza del ricorrente sulla domanda di pagamento dello straordinario, la restante parte- liquidata come in dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22 in ragione del valore della domanda e per n. 4 fasi- è liquidata come in dispositivo e grava sul convenuto, con distrazione in favore del procuratore antistario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che il licenziamento comminato al ricorrente è illegittimo e pertanto Parte_1 condanna il convenuto alla corresponsione al predetto di Parte_2 un'indennità di euro 15.539,44, pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, nonché al pagamento della indennità di preavviso, pari a euro 2.913,65, nonché al pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2023 pari a euro 3.884,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
respinge la domanda del ricorrente di condanna del convenuto al pagamento del lavoro straordinario;
condanna infine il convenuto al pagamento di ¾ delle spese processuali, quota liquidata in euro
3.471,75 oltre accessori e rimborsi di legge, con distrazione in favore del procuratore antistario.
Compensa tra le parti la restante parte di 1/3.
Cuneo, 12.11.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 668/2024 promossa da:
res Genola difeso e rappresentato da avv G.Donapai e presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato per procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante signora Controparte_1 [...]
con sede in Mondovì, p.iva: , rappresentata e difesa, come da procura speciale CP_2 P.IVA_1 in atti dall'avv. Pier Giuseppe Fissore con domicilio eletto presso il suo Studio in Bra
CONVENUTO
ad oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa , differenze retributive
CONCLUSIONI
Il ricorrente
In via principale:
- accertare e dichiarare che il licenziamento comminato al ricorrente è illegittimo per le ragioni di cui sopra e, conseguentemente
- condannare la resistente alla corresponsione al lavoratore di un'indennità non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, oltre all'indennità di preavviso pari a 45 giorni lavorativi, o della veriore somma che il giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 6 Sempre in via principale:
- accertare e condannare la resistente alla corresponsione della somma di € 20.232,36, a titolo di differenze retributive, oltre alle mensilità di ottobre e novembre 2023 (€ 1.942,43 mensili lordi) oltre interessi e rivalutazione monetaria o alla somma veriore accertanda in corso di causa.
- Col favore di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore degli antistatari difensori.
Il convenuto
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni più opportuno diritto, azione, eccezione e difesa;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui alla narrativa sub nn. da 1) a 28) con i testi infra indicati (con riserva di integrare le circostanze e i testi), e, nel denegato caso della loro ammissione, sulle circostanze dedotte da controparte in materia contraria;
Previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori indicandi e precisandi nei modi e termini di legge e comunque ritenuti opportuni dall'Ecc.mo Giudicante,
In via principale
Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in atti la validità e legittimità del licenziamento intimato dalla nei confronti del signor e per l'effetto, Parte_2 Parte_1
Assolvere la da tutte le avversarie domande in quanto infondate Parte_2
e/o inammissibili e/o illegittime per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso
Con il favore delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente formula , come si desume dalle conclusioni sopra riportate, due domande in relazione alle quali si osserva.
1. Il licenziamento
Il ricorrente dal 10.9.18 ha intrattenuto rapporto di lavoro subordinato con la
[...]
, nell'unità locale in Villafalletto, inquadrato nella categoria 1-operaio, ed Controparte_1 inserito nel livello C1 del contratto collettivo settore Cooperative sociali, con la mansione di Autista
Patente C , assunto attraverso il collocamento mirato in quanto affetto da disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104 del 1992 (doc. da 1 a 3); si occupava di condurre il camion adibito alla raccolta pagina 2 di 6 della spazzatura, nonché del rovescio della stessa negli appositi raccoglitori all'interno delle aree ecologiche;
durante il rapporto di lavoro, e quanto meno a far data dal 02.12.2021, a seguito di visita del medico competente, otteneva un giudizio di idoneità alla mansione così specificato: “IDONEO
CON LIMITAZIONI”, “Limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg: 15. Privilegiare guida di mezzo con secondo operatore” (doc. 5) ; con successiva visita del 14.03.2022 il medico competente lo valutava: “IDONEO CON PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI” “Mmc max 10 kg” (doc. 6); con successiva visita del 11.07.2023 il medico competente lo valutava: “IDONEO CON PRESCRIZIONI E
LIMITAZIONI” “Limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg:10. Evitare sforzi fisici intensi e prolungati, risulta necessario concedere la possibilità di usufruire di eventuali brevi pause aggiuntive, al bisogno durante l'attività lavorativa” (doc. 7 visita); con successiva visita del 04.10.2023 il medico competente lo valutava: “IDONEO CON PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI” “Limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg:10. Evitare sforzi fisici intensi e prolungati, risulta necessario concedere la possibilità di usufruire di eventuali brevi pause aggiuntive, al bisogno durante l'attività lavorativa. Si ritiene opportuno favorire attività come Autista con secondo operatore. Nei casi in cui questa opzione non fosse applicabile, la mansione di autista raccoglitore risulta confacente evitando le tipologie di raccolta per le quali non sia possibile garantire il rispetto delle limitazioni definite. In particolare risulta quindi opportuno evitare attività di raccolta carta” (doc. 8); in data 18.09.2023 comunicava al ricorrente la variazione CP_1 Controparte_3 della mansione, come da doc. 9 e 9 A) del seguente tenore: “in riferimento al giudizio di idoneità alla mansione del giorno 11.7.2023 … non essendo possibile reperire all'interno della nostra organizzazione un'altra collocazione ove lei possa espletare mansioni del medesimo livello di inquadramento, la società scrivente le comunica che, al fine di salvaguardare comunque la Sua posizione lavorativa, Le sarà assegnata, a decorrere dal
25 settembre 2023, la mansione di guardiano dei Centri di raccolta dei Comuni di Mondovì, Carrù, Rocca De'
AL, FA e LI. Tale mansione rientra in un livello di inquadramento inferiore al suo, per cui, a far data dal 01.10.2023 il suo livello sarà 1B, con retribuzione tabellare pari ad € 1.338,17 lordi mensili”; il ricorrente impugnava tale variazione con comunicazione inviata a mezzo p.e.c. 26.09.2023, specificando di essere disponibile a rientrare nello svolgimento della mansione svolta durante l'intero rapporto lavorativo presso la sede di Villafalletto;
con comunicazione a mezzo p.e.c. Controparte_4 inviata il 20.10.2023 replicava che per esigenze di efficacia ed efficienza la mansione di autista sui mezzi a guida di patente C e B prevedeva un solo autista /operatore senza supporto alcuno;
che per i mezzi di portata superiore era previsto l'impiego di due operatori, che il LE pur potendo esservi impiegato, vi aveva sempre rinunciato adducendo uno stato d'ansia e che pertanto l'unica possibilità di reimpiego era quella di adibirlo a mansioni di guardiano dei centri di raccolta, anche a seguito della ulteriore conferma da parte del medico competente delle limitazioni cui il lavoratore è soggetto;
il pagina 3 di 6 lavoratore a sua volta confermava la sua disponibilità a riprendere il lavoro precedentemente svolto;
con lettera raccomandata del 13.11.2023, la contestava al ricorrente Controparte_5 un'infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, dovuta alla “mancata disponibilità a riprendere l'attività lavorativa a seguito della nostra lettera di variazione della mansione per sopravvenuta inidoneità parziale al lavoro del 18.09.2023” (doc. 13); in data 17.11.2023 il ricorrente rendeva le proprie giustificazioni ai sensi dell'art. 7 della L. 300 del 1970, contestando l'assoluta genericità, pretestuosità ed infondatezza della contestazione disciplinare del 13.11.2023, sottolineando che il giudizio di idoneità con limitazioni esistesse sin dal 2021, pur avendo egli sempre svolto la medesima mansione di autista per la raccolta dei rifiuti;
ribadiva nuovamente la sua disponibilità a riprendere la mansione Parte_ svolta per l'intero rapporto lavorativo (doc. 14); con certificato del 27.11.2023 il poneva in mutua il sig. sino al 03.12.2023 (cfr. doc. 4); con comunicazione del 27.11.2023, ricevuta in data Pt_1
29.11.2023 dal ricorrente, la convenuta comminava al LE la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 42 lett. e) del CCNL cooperative sociali applicato alla cooperativa
(doc. 15); , con comunicazione del 14.12.2023, inviata in data 18.12.2023, impugnava il Pt_1 licenziamento comminato (doc. 16); tale licenziamento formalmente disciplinare, era infatti ricevuto dal ricorrente in data 29.11.2023, quindi durante il periodo di mutua;
pertanto, ha acquisito efficacia esclusivamente dal 03.12.2023, data della fine della malattia del lavoratore.
Tanto premesso, giova ricordare che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Un soggetto invalido, assunto tramite le liste di collocamento per disabili, può essere licenziato solo se l'impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda viene accertata da una apposita Commissione medica” (Cass. civ. 10 aprile 2014 n. 8450).
Così non è stato per il sig. il quale è stato dichiarato idoneo alla mansione di autista seppure Pt_1 con limiti -che ha svolto fino al licenziamento- dal medico competente Dott. con visita Persona_1 del 04.10.2023, e precedentemente dal Dott. in data 11.07.2023, dal Dott. Persona_2 Per_3
in data 14.03.2022 e dal Dott. in data 02.12.2021 e solo a seguito della valutazione
[...] Per_1 dell'11.7.23 come sopra riportata, che è evidentemente “peggiorativa” rispetto alle precedenti, ponendo maggiori limiti all'utilizzo del lavoratore, il datore di lavoro disponeva la variazione delle mansioni in peius sotto il profilo retributivo e quindi licenziava il nei tempi e modi indicati. Pt_1
E' quindi evidente che la “causa” del licenziamento è da ricondurre al peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore (tanto che, come detto, la valutazione del 11.7.23 impone maggiori limiti rispetto alle valutazioni precedenti) che ha portato alla variazione in peius delle condizioni lavorative.
pagina 4 di 6 Il datore di lavoro avrebbe quindi dovuto, ai fini della eventuale idoneità/inidoneità della mansione di un portatore di handicap, far valutare il lavoratore dalla Commissione medica così come previsto dalla legge n. 68 del 1999.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione già nel 2002 ( cfr Cass. n. 10347 del 2002) aveva affermato il principio secondo cui "il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica"; tale principio è stato applicato anche nella vigenza della l. n. 68 del 1999, per cui, ove il licenziamento sia determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, esso è legittimo solo ove vi sia l'accertamento dell'apposita commissione medica competente prevista dalla L. n. 104 del 1992, cui spetta altresì la verifica dell'impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il disabile all'interno dell'azienda, anche nel caso di aggravamento delle condizioni fisiche causate da infermità diversa da quella che ha determinato l'assunzione (v.
Cass. n. 14284 del 2014; Cass. N.18094/2024)
Ciò non è mai avvenuto, in quanto arbitrariamente ed inopinatamente la resistente si è determinata nel considerare non più idonea la mansione da sempre svolta dal , comportamento che ha Pt_1 raggiunto il culmine con la illegittima sanzione espulsiva.
Alla luce di quanto esposto, va da sé che il licenziamento comminato al ricorrente debba considerarsi illegittimo.
Al lavoratore spetta quindi una indennità pari a euro 15.539,44 pari a 8 mensilità di retribuzione utile per il calcolo del tfr ( euro 1942,43) in considerazione della anzianità del che lavorava dal 2018, Pt_1 nonché l'indennità di mancato preavviso per euro 2.913,65 come da domanda.
2.le differenze retributive
Quanto alla domanda di pagamento di lavoro straordinario, si rileva che la narrativa del ricorso appare contraddire la domanda stessa, posto che il prodotto contratto di lavoro prevedeva 38 h di lavoro settimanale e che il lavoratore ha allegato di aver lavorato un numero di ore non certo superiore;
per tale motivo le prove non sono state ammesse.
pagina 5 di 6 Quanto al pagamento della retribuzione relativa ai mesi di ottobre e novembre 2023- per le quali mensilità avrebbe dovuto percepire una retribuzione pari ad € 1.942,43 mensili lordi- il convenuto non ha provato di aver pagato detti importi o che gli stessi non fossero dovuti.
La domanda va quindi sul punto accolta.
Le spese di lite sono in parte (1/4) da compensarsi per la soccombenza del ricorrente sulla domanda di pagamento dello straordinario, la restante parte- liquidata come in dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22 in ragione del valore della domanda e per n. 4 fasi- è liquidata come in dispositivo e grava sul convenuto, con distrazione in favore del procuratore antistario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che il licenziamento comminato al ricorrente è illegittimo e pertanto Parte_1 condanna il convenuto alla corresponsione al predetto di Parte_2 un'indennità di euro 15.539,44, pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, nonché al pagamento della indennità di preavviso, pari a euro 2.913,65, nonché al pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2023 pari a euro 3.884,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
respinge la domanda del ricorrente di condanna del convenuto al pagamento del lavoro straordinario;
condanna infine il convenuto al pagamento di ¾ delle spese processuali, quota liquidata in euro
3.471,75 oltre accessori e rimborsi di legge, con distrazione in favore del procuratore antistario.
Compensa tra le parti la restante parte di 1/3.
Cuneo, 12.11.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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