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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 18 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1903/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 272/2023 emessa in data 29 giugno 2023 dal Tribunale -
GL di Civitavecchia e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Roberto Conte pec
; Email_1 [...]
[...]
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. CodiceFiscale_2
SS TO, P.E.C. ); Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 25 luglio 2023 propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 272/2023 emessa in data 29 giugno 2023 dal Tribunale GL di Civitavecchia. Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado rigettava la domanda proposta dall'attuale appellante diretta all'accertamento fra le parti dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato dal primo gennaio 2006 e sino al 31 dicembre 2017, con diritto alle differenze retributive e dell'illegittimità della risoluzione del rapporto ad opera del datore di lavoro.
Avverso detta determinazione giudiziale gli appellanti illustrano i motivi di impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 18 novembre 2025, per essere celebrata con le forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, è definita dal
Collegio, all'esito della Camera di Consiglio e preso atto del deposito di note di trattazione scritta, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, rivolgendosi al Tribunale Gl di Parte_1
Civitavecchia, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della “
[...]
senza soluzione di continuità dal primo Controparte_3 gennaio 2006 al 31 dicembre 2017, pur essendo stato il rapporto di lavoro regolarizzato soltanto il 28 settembre 2010 con contratto a tempo determinato sino al 29 settembre 2011 e poi con successivi contratti a termine.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato che con la “ Controparte_3
fosse intervenuto sin dal primo gennaio 2006 un rapporto di
[...] lavoro subordinato a tempo indeterminato proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 31 dicembre 2017, con inquadramento nella Terza Area
“Comune” del CCNL Operai Agricoli sino al 27 settembre 2010, e con inquadramento nel settimo livello dal 28 settembre 2010 e dal 2 aprile 2012 nel
6 livello ex CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative agricole e consorzi agricoli, con conseguente condanna della Società al pagamento della somma di
€ 149.845,81 o della diversa somma ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in
Pag. 2 di 7 premessa e comunque ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maturare di ciascun singolo credito.
Nel contraddittorio con l'impresa, che, preliminarmente eccepita la decadenza, negava l'esistenza di un rapporto di lavoro in epoca antecedente al 28 settembre
2010, nonché lo svolgimento dell'attività nei periodi intermedi tra un contratto e l'altro e contestava l'orario di lavoro asserito dal lavoratore, assumendo, altresì, che il rapporto fosse cessato per fatto del lavoratore, assunta la prova testimoniale, il GL rigettava il ricorso.
Nello specifico, dopo avere escluso l'operatività della decadenza, valutate le emergenze istruttorie, negava la prova di una prestazione resa con continuità e con le modalità tipiche della subordinazione prima nel 28 settembre 2010, nonché, in relazione al periodo successivo, che , avesse Parte_1 lavorato per tutte le giornate lavorative- oltre quelle previste nei singoli contratti- ed anche nei periodi di formale interruzione tra un contratto e l'altro, e neppure che il rapporto fosse cessato per una estromissione datoriale.
Riteneva, pertanto, possibile accertare unicamente il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari in base al CCNL indicato nei contratti di assunzione e per il livello inquadramento nei medesimi indicato, oltre che in base al numero di giornate previsto nei singoli contratti stipulati e con orario di lavoro a tempo pieno. In relazione alla pretesa ai ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità, festività e ferie, il Tribunale, richiamando l'art. 60 del ccnl, osservava che il testo convenzionale prevede che il salario dell'operaio agricolo a tempo determinato sia costituito da un'indennità pari al corrispettivo percentuale degli istituti menzionati riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, mentre, per la quantificazione del TFR, richiamava i criteri enunciati dall'art. 66 che prevede che, per gli operai tempo determinato, il trattamento è pari all'8,63% calcolato sull'insieme del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo e prevede che tale trattamento vada corrisposto al lavoratore trimestralmente, anche in via anticipata. In esito alla ctu disposta, escludeva l'esistenza di differenze retributive a favore del lavoratore.
Pag. 3 di 7 Avverso detta statuizione ha proposto appello lamentando Parte_1
l'errata valutazione da parte del Giudice del primo grado degli elementi di fatto emersi nel corso del processo, e, in specie, l'erronea individuazione dell'ammontare delle somme percepite ai fini del calcolo delle spettanze differenziali.
Secondo l'appellante, nel formulare il quesito al CTU, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che avesse percepito la somma mensile Parte_1 di € 1.090,00, mentre questi avrebbe dichiarato di essere stato retribuito dalla società per l'importo di € 5,00 l'ora e che la somma di € 1.090,00, CP_3 sarebbe stata quella che avrebbe dovuto percepire se fossero risultate dimostrate le maggiori ore di lavoro rivendicate.
L'appello è infondato.
Invero, nei conteggi delle spettanze del lavoratore, che sono stati redatti senza soluzione di continuità con l'atto introduttivo e depositati telematicamente in uno con esso (corredati della firma telematica del difensore), è stato riportato con chiarezza, per ogni mese, in corrispondenza alla voce “totale percepito” l'importo di euro 1.090,00, somma che era portata in detrazione dalle assunte spettanze per ottenere l'importo differenziale preteso. Non solo, ma anche nel conteggio complessivo relativo all'intero periodo oggetto di domanda che andava dal gennaio 2006 al 31 dicembre 2017, l'importo che si assumeva percepito era determinato sulla base di tale prospettazione, ed indicato in euro 156.960,00 per le competenze mensili ed euro 14.124,39 a titolo di ferie non godute per un totale di euro 171.084,39 somma che veniva portata in detrazione dal dovuto preteso pari ad euro 320.930,20.
La differenza fra i due importi determinava l'ammontare domandato pari ad euro
149.845,81, citato sia nella narrativa dell'atto introduttivo (“La società convenuta
è tenuta infine a versare al dipendente il trattamento di fine rapporto (art. 2120
c.c., 66 ccnl citt.), il tutto come si evince dal conteggio sindacale Cgil allegato, per una somma complessiva di Euro =149.845,81= che deve intendersi parte
Pag. 4 di 7 integrante del presente ricorso”) che nelle conclusioni ( “per l'effetto, condannare al pagamento in favore Controparte_3 del sig. della somma di € 149.845,81 o della somma maggiore Parte_1
o minore che sarà determinata dal giudice, per i titoli di cui in premessa e comunque ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maturare di ciascun singolo credito”).
Tale circostanza evidenza già l'infondatezza di quanto sostenuto con l'appello.
Inoltre, non può sostenersi che il riferimento contenuto nell'atto introduttivo all'importo orario di cinque euro valga a sostenere che il dato del “percepito mensile” possa variare in relazione all'esito della prova ed alla valutazione del giudice circa l'espletamento di un orario o di un periodo lavorato superiore a quello formalmente convenuto fra le parti, non essendo desumibili elementi in tal senso. Non può neppure escludersi importo orario sia stato ricavato dalla divisione approssimativa delle somme mensili ricevute per quelle che si sostenevano lavorate. Infatti, le due indicazioni devono ritenersi in qualche modo coerenti fra loro, posto che il conteggio era parte integrante del ricorso sia per essere un tutt'uno con esso (come si ricava dal deposito telematico) sia per il costante rinvio presente anche nella narrativa del ricorso al conteggio, a meno di non affermare l'incertezza del contenuto dell'atto introduttivo in relazione al percepito che andrebbe a riverberarsi sulla determinatezza della domanda delle differenze retributive.
Del resto, non può non rilevarsi che la circostanza che nel processo non siano state dimostrate tutte le ore allegate dall'attore non vale a diminuire l'importo complessivo mensile “percepito” dal lavoratore. Il “percepito” è infatti un dato materiale, un fatto empirico, che concerne le somme ricevute dal lavoratore.
Del resto, a conferma che tale fosse il reale importo percepito su base mensile vale l'osservazione che nell'ulteriore conteggio alternativo depositato nel corso del primo grado, su richiesta del giudice e limitato ai periodi di lavoro nonché dal
2.4.2012 al 1.4.2013, dal 11.4.2013 al 10.4.2014, da 12.4.2014 al 5.8.2014, dal
Pag. 5 di 7 2.2.2015 al 31.12.2015, dal 21.1.2016 al 20.1.2017 e dal 23.2.2017 al 13.12.2017, in relazione ad un orario di 39 ore ( inferiore a quello preso in esame nel primo),
l'importo percepito mensile continua ad essere euro 1.090,00.
L'appello va, pertanto disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa in appello corrispondente all'importo preteso
(euro 22.644,42) in ragione del conteggio alternativo elaborato il 24 maggio 2023.
Le stesse sono distratte in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 25 luglio 2023 nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] avverso la sentenza n. 272/2023 emessa in data 29 giugno 2023 dal Tribunale GL di Civitavecchia, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv.
SS TO.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto
Pag. 6 di 7 Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 18 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1903/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 272/2023 emessa in data 29 giugno 2023 dal Tribunale -
GL di Civitavecchia e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Roberto Conte pec
; Email_1 [...]
[...]
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. CodiceFiscale_2
SS TO, P.E.C. ); Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 25 luglio 2023 propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 272/2023 emessa in data 29 giugno 2023 dal Tribunale GL di Civitavecchia. Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado rigettava la domanda proposta dall'attuale appellante diretta all'accertamento fra le parti dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato dal primo gennaio 2006 e sino al 31 dicembre 2017, con diritto alle differenze retributive e dell'illegittimità della risoluzione del rapporto ad opera del datore di lavoro.
Avverso detta determinazione giudiziale gli appellanti illustrano i motivi di impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 18 novembre 2025, per essere celebrata con le forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, è definita dal
Collegio, all'esito della Camera di Consiglio e preso atto del deposito di note di trattazione scritta, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, rivolgendosi al Tribunale Gl di Parte_1
Civitavecchia, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della “
[...]
senza soluzione di continuità dal primo Controparte_3 gennaio 2006 al 31 dicembre 2017, pur essendo stato il rapporto di lavoro regolarizzato soltanto il 28 settembre 2010 con contratto a tempo determinato sino al 29 settembre 2011 e poi con successivi contratti a termine.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato che con la “ Controparte_3
fosse intervenuto sin dal primo gennaio 2006 un rapporto di
[...] lavoro subordinato a tempo indeterminato proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 31 dicembre 2017, con inquadramento nella Terza Area
“Comune” del CCNL Operai Agricoli sino al 27 settembre 2010, e con inquadramento nel settimo livello dal 28 settembre 2010 e dal 2 aprile 2012 nel
6 livello ex CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative agricole e consorzi agricoli, con conseguente condanna della Società al pagamento della somma di
€ 149.845,81 o della diversa somma ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in
Pag. 2 di 7 premessa e comunque ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maturare di ciascun singolo credito.
Nel contraddittorio con l'impresa, che, preliminarmente eccepita la decadenza, negava l'esistenza di un rapporto di lavoro in epoca antecedente al 28 settembre
2010, nonché lo svolgimento dell'attività nei periodi intermedi tra un contratto e l'altro e contestava l'orario di lavoro asserito dal lavoratore, assumendo, altresì, che il rapporto fosse cessato per fatto del lavoratore, assunta la prova testimoniale, il GL rigettava il ricorso.
Nello specifico, dopo avere escluso l'operatività della decadenza, valutate le emergenze istruttorie, negava la prova di una prestazione resa con continuità e con le modalità tipiche della subordinazione prima nel 28 settembre 2010, nonché, in relazione al periodo successivo, che , avesse Parte_1 lavorato per tutte le giornate lavorative- oltre quelle previste nei singoli contratti- ed anche nei periodi di formale interruzione tra un contratto e l'altro, e neppure che il rapporto fosse cessato per una estromissione datoriale.
Riteneva, pertanto, possibile accertare unicamente il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari in base al CCNL indicato nei contratti di assunzione e per il livello inquadramento nei medesimi indicato, oltre che in base al numero di giornate previsto nei singoli contratti stipulati e con orario di lavoro a tempo pieno. In relazione alla pretesa ai ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità, festività e ferie, il Tribunale, richiamando l'art. 60 del ccnl, osservava che il testo convenzionale prevede che il salario dell'operaio agricolo a tempo determinato sia costituito da un'indennità pari al corrispettivo percentuale degli istituti menzionati riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, mentre, per la quantificazione del TFR, richiamava i criteri enunciati dall'art. 66 che prevede che, per gli operai tempo determinato, il trattamento è pari all'8,63% calcolato sull'insieme del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo e prevede che tale trattamento vada corrisposto al lavoratore trimestralmente, anche in via anticipata. In esito alla ctu disposta, escludeva l'esistenza di differenze retributive a favore del lavoratore.
Pag. 3 di 7 Avverso detta statuizione ha proposto appello lamentando Parte_1
l'errata valutazione da parte del Giudice del primo grado degli elementi di fatto emersi nel corso del processo, e, in specie, l'erronea individuazione dell'ammontare delle somme percepite ai fini del calcolo delle spettanze differenziali.
Secondo l'appellante, nel formulare il quesito al CTU, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che avesse percepito la somma mensile Parte_1 di € 1.090,00, mentre questi avrebbe dichiarato di essere stato retribuito dalla società per l'importo di € 5,00 l'ora e che la somma di € 1.090,00, CP_3 sarebbe stata quella che avrebbe dovuto percepire se fossero risultate dimostrate le maggiori ore di lavoro rivendicate.
L'appello è infondato.
Invero, nei conteggi delle spettanze del lavoratore, che sono stati redatti senza soluzione di continuità con l'atto introduttivo e depositati telematicamente in uno con esso (corredati della firma telematica del difensore), è stato riportato con chiarezza, per ogni mese, in corrispondenza alla voce “totale percepito” l'importo di euro 1.090,00, somma che era portata in detrazione dalle assunte spettanze per ottenere l'importo differenziale preteso. Non solo, ma anche nel conteggio complessivo relativo all'intero periodo oggetto di domanda che andava dal gennaio 2006 al 31 dicembre 2017, l'importo che si assumeva percepito era determinato sulla base di tale prospettazione, ed indicato in euro 156.960,00 per le competenze mensili ed euro 14.124,39 a titolo di ferie non godute per un totale di euro 171.084,39 somma che veniva portata in detrazione dal dovuto preteso pari ad euro 320.930,20.
La differenza fra i due importi determinava l'ammontare domandato pari ad euro
149.845,81, citato sia nella narrativa dell'atto introduttivo (“La società convenuta
è tenuta infine a versare al dipendente il trattamento di fine rapporto (art. 2120
c.c., 66 ccnl citt.), il tutto come si evince dal conteggio sindacale Cgil allegato, per una somma complessiva di Euro =149.845,81= che deve intendersi parte
Pag. 4 di 7 integrante del presente ricorso”) che nelle conclusioni ( “per l'effetto, condannare al pagamento in favore Controparte_3 del sig. della somma di € 149.845,81 o della somma maggiore Parte_1
o minore che sarà determinata dal giudice, per i titoli di cui in premessa e comunque ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maturare di ciascun singolo credito”).
Tale circostanza evidenza già l'infondatezza di quanto sostenuto con l'appello.
Inoltre, non può sostenersi che il riferimento contenuto nell'atto introduttivo all'importo orario di cinque euro valga a sostenere che il dato del “percepito mensile” possa variare in relazione all'esito della prova ed alla valutazione del giudice circa l'espletamento di un orario o di un periodo lavorato superiore a quello formalmente convenuto fra le parti, non essendo desumibili elementi in tal senso. Non può neppure escludersi importo orario sia stato ricavato dalla divisione approssimativa delle somme mensili ricevute per quelle che si sostenevano lavorate. Infatti, le due indicazioni devono ritenersi in qualche modo coerenti fra loro, posto che il conteggio era parte integrante del ricorso sia per essere un tutt'uno con esso (come si ricava dal deposito telematico) sia per il costante rinvio presente anche nella narrativa del ricorso al conteggio, a meno di non affermare l'incertezza del contenuto dell'atto introduttivo in relazione al percepito che andrebbe a riverberarsi sulla determinatezza della domanda delle differenze retributive.
Del resto, non può non rilevarsi che la circostanza che nel processo non siano state dimostrate tutte le ore allegate dall'attore non vale a diminuire l'importo complessivo mensile “percepito” dal lavoratore. Il “percepito” è infatti un dato materiale, un fatto empirico, che concerne le somme ricevute dal lavoratore.
Del resto, a conferma che tale fosse il reale importo percepito su base mensile vale l'osservazione che nell'ulteriore conteggio alternativo depositato nel corso del primo grado, su richiesta del giudice e limitato ai periodi di lavoro nonché dal
2.4.2012 al 1.4.2013, dal 11.4.2013 al 10.4.2014, da 12.4.2014 al 5.8.2014, dal
Pag. 5 di 7 2.2.2015 al 31.12.2015, dal 21.1.2016 al 20.1.2017 e dal 23.2.2017 al 13.12.2017, in relazione ad un orario di 39 ore ( inferiore a quello preso in esame nel primo),
l'importo percepito mensile continua ad essere euro 1.090,00.
L'appello va, pertanto disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa in appello corrispondente all'importo preteso
(euro 22.644,42) in ragione del conteggio alternativo elaborato il 24 maggio 2023.
Le stesse sono distratte in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 25 luglio 2023 nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] avverso la sentenza n. 272/2023 emessa in data 29 giugno 2023 dal Tribunale GL di Civitavecchia, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv.
SS TO.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto
Pag. 6 di 7 Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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