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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 943 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Cosenza alla Parte_1 C.F._1
Via delle Medaglie d'oro n.106, presso lo studio dell'avv. Raffaella Mazzotta che lo rappresenta e difende, giusto mandato alle liti in calce al ricorso in appello appellante e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente in carica legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 17, presso la Sede Provinciale dell' , unitamente agli CP_1
Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi, Caterina Battaglia, Manuela Varani, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti repertorio 37875/7131 del 22.3.24 per atti notaio di Persona_1
Roma appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < riformare la sentenza n.188/2024 pubblicata dal Tribunale di Paola in funzione di Giudice del lavoro il 19/03/2024, e, in accoglimento del presente gravame, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale richiesto in data 03.03.2021 (domanda n.2051882800014) e per l'effetto condannare l'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei maturati dalla data della domanda amministrativa oltre agli accessori di legge dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito. >>; per l'appellato: < rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Paola, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da Parte_1 finalizzato a conseguire l'assegno sociale di cui alla L. n. 335/1995, art. 3, comma 6, che CP_ l' cui aveva indirizzato l'apposita domanda il 03.03.2021, gli ha negato in sede amministrativa per mancanza dei necessari requisiti di legge.
§3
Secondo il Giudice di primo grado:
<<
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Sul piano normativo l'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del
Pag. 2 di 7 conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in 2 misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. L'assegno sociale, quindi, rappresenta una forma di protezione economica riconosciuta a tutti coloro che si trovino in uno stato di bisogno, supportata integralmente dalla fiscalità generale in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
2.2. Per quanto riguarda il relativo onere della prova, occorre ribadire che spetta al ricorrente offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c.. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23477; Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2013, n. 13577).
CP_
2.3. Tanto premesso, in questo giudizio, a fronte della contestazione da parte dell' dei requisiti necessari per avere diritto all'assegno sociale, parte ricorrente - a prescindere dall'avvenuta cessazione della partita IVA di cui era titolare la coniuge, avvenuta in data 31.12.2017 (cfr. all. 4 ricorso) - nulla ha provato in ordine alla sussistenza del requisito dello stato di bisogno economico, non avendo allegato alcun documento comprovante il possesso di redditi nei limiti di legge per poter godere della prestazione reclamata, ma essendosi limitato a contestare la motivazione del provvedimento di reiezione reso dall' in sede amministrativa. Si Controparte_2 CP_ ricorda che è del tutto irrilevante che in fase amministrativa l' abbia respinto la domanda perché a detta dell'Istituto la coniuge del era titolare di partita Pt_1
IVA, essendo evidente che nella successiva fase giudiziale il ricorrente ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costituitivi della prestazione previdenziale richiesta. È quindi del tutto irrilevante quanto occorso in sede extraprocessuale (Cfr. Cass. n. 2174/2021). Né la sussistenza del requisito reddituale può dirsi provata sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. In particolare, sotto tale profilo va evidenziato che l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente
“relevatio” dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cfr. Cass. 20525/2020). E nel caso di specie non soddisfa il requisito della puntuale allegazione il ricorso introduttivo in cui si sostiene genericamente il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per usufruire dell'assegno sociale.
Pag. 3 di 7 2.4. Pertanto, incombendo sulla parte che richiede la prestazione l'onere di allegare e provare adeguatamente il possesso dei relativi requisiti, non avendo l'istante assolto a tale onere, il ricorso deve essere respinto.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta violazione ed errata Parte_1 applicazione dell'art. 421 cpc e dell'art.115 cpc perché “… Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate dal ricorrente alla domanda amministrativa rappresentano un principio di prova valido ed efficace ai fini della dimostrazione del requisito reddituale del richiedente e del coniuge. Prova ne è che sia nella fase amministrativa che nella successiva fase giudiziaria il rigetto della domanda del da parte dell'ente Pt_1 previdenziale si fonda esclusivamente sulla presunzione di reddito in capo alla coniuge CP_ perché titolare di partita iva sin dal 2006: l' cioè, a fronte delle dichiarazioni rese dal richiedente in merito al possesso dei requisiti di legge per il godimento dell'assegno sociale, all'esito dell'istruttoria, ha negato la prestazione – confermando la motivazione anche in sede di giudizio- soltanto perché ha ritenuto la partita iva del coniuge ancora attiva nel 2021. Di fatto, la documentazione prodotta sia nel fascicolo di primo grado che alla prima udienza (all.n.5) attesta l'erroneità del motivo di rigetto avendo l'Agenzia delle Entrate acquisito la cancellazione della partita iva sin dal 31.12.2017. Ebbene, la certificazione reddituale rilasciata all'odierno appellante dall'Agenzia delle Entrate e relativa agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 (in ragione della data di presentazione della domanda amministrativa), conferma per il richiedente e per la coniuge l'assenza di redditi e di certificazioni uniche trasmesse da sostituti d'imposta in detti anni. (all. n. 6,7 Certificato Agenzia delle entrate Lombardi Adriana.pdf Certificato Agenzia delle entrate
”. Persona_2
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
§5.1 Il Tribunale ha ritenuta ostativa all'accoglimento della domanda del sig. la Pt_1 carenza di prova dello stato di bisogno, in conseguenza della mancata allegazione di documenti comprovanti il possesso di redditi nei limiti di legge per poter godere della prestazione reclamata.
Pag. 4 di 7 §5.2
Orbene, l'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale".
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali. Del resto, trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
Ciò che è decisivo, pertanto, è l'effettività dello stato di bisogno: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021); diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
§5.3
Nel caso di specie, al ricorso di primo grado – rectius, alla domanda amministrativa versata in atti - erano allegate le autocertificazioni relative all'interessato e alla coniuge, da cui si poteva desumere l'esistenza del requisito reddituale necessario per l'accesso alla prestazione.
Ed allora, il Tribunale, tenuto conto del fatto che tali autocertificazioni costituiscono un principio di prova in ordine al requisito reddituale – cfr., in tal senso, Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 5471 del 22/02/2023: <Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel
Pag. 5 di 7 processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.; ne consegue che, ove la dichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al predetto requisito>> -, ben avrebbe potuto sollecitare, ai sensi dell'art. 421 cpc, la parte al deposito della certificazione per gli anni dal 2020 (anno precedente alla domanda amministrativa) in poi. Peraltro, tale adempimento è stato eseguito dall'appellante che ha prodotto, in allegato all'atto di gravame, la certificazione proveniente da Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Paola, da cui risulta che il sig. e la coniuge non risultano Pt_1 Parte_2 avere presentato alcuna dichiarazione dei redditi dal 2020 al 2022, “né sussistono certificazioni uniche trasmesse dai sostituti di imposta”.
La produzione di tali documenti, per la prima volta in appello, pertanto, non è inammissibile, dal momento che <Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione)>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024).
§6
Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali ed essendo provato quello CP_ reddituale, l'appello va accolto, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (ossia dal 1^ aprile 2021). Sui singoli ratei vanno altresì conteggiati gli interessi legali maturati dal 121^ giorno successivo alla data della domanda, fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 4 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 188/24 resa in data 19 marzo 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara che ha diritto al godimento Parte_1 CP_ dell'assegno sociale a decorrere dal 1^ aprile 2021, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la suddetta prestazione nonché i ratei pregressi, a far data dal 1^ aprile 2021, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla data della domanda fino al soddisfo;
Pag. 6 di 7 CP_
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 943 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Cosenza alla Parte_1 C.F._1
Via delle Medaglie d'oro n.106, presso lo studio dell'avv. Raffaella Mazzotta che lo rappresenta e difende, giusto mandato alle liti in calce al ricorso in appello appellante e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente in carica legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 17, presso la Sede Provinciale dell' , unitamente agli CP_1
Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi, Caterina Battaglia, Manuela Varani, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti repertorio 37875/7131 del 22.3.24 per atti notaio di Persona_1
Roma appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < riformare la sentenza n.188/2024 pubblicata dal Tribunale di Paola in funzione di Giudice del lavoro il 19/03/2024, e, in accoglimento del presente gravame, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale richiesto in data 03.03.2021 (domanda n.2051882800014) e per l'effetto condannare l'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei maturati dalla data della domanda amministrativa oltre agli accessori di legge dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito. >>; per l'appellato: < rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Paola, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da Parte_1 finalizzato a conseguire l'assegno sociale di cui alla L. n. 335/1995, art. 3, comma 6, che CP_ l' cui aveva indirizzato l'apposita domanda il 03.03.2021, gli ha negato in sede amministrativa per mancanza dei necessari requisiti di legge.
§3
Secondo il Giudice di primo grado:
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2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Sul piano normativo l'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del
Pag. 2 di 7 conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in 2 misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. L'assegno sociale, quindi, rappresenta una forma di protezione economica riconosciuta a tutti coloro che si trovino in uno stato di bisogno, supportata integralmente dalla fiscalità generale in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
2.2. Per quanto riguarda il relativo onere della prova, occorre ribadire che spetta al ricorrente offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c.. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23477; Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2013, n. 13577).
CP_
2.3. Tanto premesso, in questo giudizio, a fronte della contestazione da parte dell' dei requisiti necessari per avere diritto all'assegno sociale, parte ricorrente - a prescindere dall'avvenuta cessazione della partita IVA di cui era titolare la coniuge, avvenuta in data 31.12.2017 (cfr. all. 4 ricorso) - nulla ha provato in ordine alla sussistenza del requisito dello stato di bisogno economico, non avendo allegato alcun documento comprovante il possesso di redditi nei limiti di legge per poter godere della prestazione reclamata, ma essendosi limitato a contestare la motivazione del provvedimento di reiezione reso dall' in sede amministrativa. Si Controparte_2 CP_ ricorda che è del tutto irrilevante che in fase amministrativa l' abbia respinto la domanda perché a detta dell'Istituto la coniuge del era titolare di partita Pt_1
IVA, essendo evidente che nella successiva fase giudiziale il ricorrente ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costituitivi della prestazione previdenziale richiesta. È quindi del tutto irrilevante quanto occorso in sede extraprocessuale (Cfr. Cass. n. 2174/2021). Né la sussistenza del requisito reddituale può dirsi provata sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. In particolare, sotto tale profilo va evidenziato che l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente
“relevatio” dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cfr. Cass. 20525/2020). E nel caso di specie non soddisfa il requisito della puntuale allegazione il ricorso introduttivo in cui si sostiene genericamente il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per usufruire dell'assegno sociale.
Pag. 3 di 7 2.4. Pertanto, incombendo sulla parte che richiede la prestazione l'onere di allegare e provare adeguatamente il possesso dei relativi requisiti, non avendo l'istante assolto a tale onere, il ricorso deve essere respinto.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta violazione ed errata Parte_1 applicazione dell'art. 421 cpc e dell'art.115 cpc perché “… Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate dal ricorrente alla domanda amministrativa rappresentano un principio di prova valido ed efficace ai fini della dimostrazione del requisito reddituale del richiedente e del coniuge. Prova ne è che sia nella fase amministrativa che nella successiva fase giudiziaria il rigetto della domanda del da parte dell'ente Pt_1 previdenziale si fonda esclusivamente sulla presunzione di reddito in capo alla coniuge CP_ perché titolare di partita iva sin dal 2006: l' cioè, a fronte delle dichiarazioni rese dal richiedente in merito al possesso dei requisiti di legge per il godimento dell'assegno sociale, all'esito dell'istruttoria, ha negato la prestazione – confermando la motivazione anche in sede di giudizio- soltanto perché ha ritenuto la partita iva del coniuge ancora attiva nel 2021. Di fatto, la documentazione prodotta sia nel fascicolo di primo grado che alla prima udienza (all.n.5) attesta l'erroneità del motivo di rigetto avendo l'Agenzia delle Entrate acquisito la cancellazione della partita iva sin dal 31.12.2017. Ebbene, la certificazione reddituale rilasciata all'odierno appellante dall'Agenzia delle Entrate e relativa agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 (in ragione della data di presentazione della domanda amministrativa), conferma per il richiedente e per la coniuge l'assenza di redditi e di certificazioni uniche trasmesse da sostituti d'imposta in detti anni. (all. n. 6,7 Certificato Agenzia delle entrate Lombardi Adriana.pdf Certificato Agenzia delle entrate
”. Persona_2
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
§5.1 Il Tribunale ha ritenuta ostativa all'accoglimento della domanda del sig. la Pt_1 carenza di prova dello stato di bisogno, in conseguenza della mancata allegazione di documenti comprovanti il possesso di redditi nei limiti di legge per poter godere della prestazione reclamata.
Pag. 4 di 7 §5.2
Orbene, l'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale".
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali. Del resto, trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
Ciò che è decisivo, pertanto, è l'effettività dello stato di bisogno: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021); diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
§5.3
Nel caso di specie, al ricorso di primo grado – rectius, alla domanda amministrativa versata in atti - erano allegate le autocertificazioni relative all'interessato e alla coniuge, da cui si poteva desumere l'esistenza del requisito reddituale necessario per l'accesso alla prestazione.
Ed allora, il Tribunale, tenuto conto del fatto che tali autocertificazioni costituiscono un principio di prova in ordine al requisito reddituale – cfr., in tal senso, Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 5471 del 22/02/2023: <Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel
Pag. 5 di 7 processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.; ne consegue che, ove la dichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al predetto requisito>> -, ben avrebbe potuto sollecitare, ai sensi dell'art. 421 cpc, la parte al deposito della certificazione per gli anni dal 2020 (anno precedente alla domanda amministrativa) in poi. Peraltro, tale adempimento è stato eseguito dall'appellante che ha prodotto, in allegato all'atto di gravame, la certificazione proveniente da Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Paola, da cui risulta che il sig. e la coniuge non risultano Pt_1 Parte_2 avere presentato alcuna dichiarazione dei redditi dal 2020 al 2022, “né sussistono certificazioni uniche trasmesse dai sostituti di imposta”.
La produzione di tali documenti, per la prima volta in appello, pertanto, non è inammissibile, dal momento che <Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione)>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024).
§6
Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali ed essendo provato quello CP_ reddituale, l'appello va accolto, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (ossia dal 1^ aprile 2021). Sui singoli ratei vanno altresì conteggiati gli interessi legali maturati dal 121^ giorno successivo alla data della domanda, fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 4 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 188/24 resa in data 19 marzo 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara che ha diritto al godimento Parte_1 CP_ dell'assegno sociale a decorrere dal 1^ aprile 2021, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la suddetta prestazione nonché i ratei pregressi, a far data dal 1^ aprile 2021, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla data della domanda fino al soddisfo;
Pag. 6 di 7 CP_
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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