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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. BORRODDE ALESSANDRA (c.f.
) GARAU FEDERICA (GRA- C.F._2
) Indirizzo Telematico;
con studio in C.F._3
TE RU (c.f. ) C.F._4 Difeso dall'avv. ROVERSI SILVIA (c.f. ), con C.F._5 studio in Indirizzo Telematico
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 3875/2024 r.g.v.g.
— 1 — Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e AT NI hanno una figlia, (5 luglio Parte_1 Per_1
2022).
Il 16 dicembre 2024 hanno presentato ricorso per il suo affida- mento a queste condizioni:
1) affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
2) frequentazioni tra padre e figlia esclusivamente a Oristano, salve due volte all'anno in cui la frequentazione avverrà a Molinella;
3) obbligo per il padre di provvedere al mantenimento della figlia versando 260 € al mese, oltre metà spese straordinarie;
4) percezione dell'assegno unico in via integrale a favore della sig.ra Pt_1 Comparsi all'udienza del 12 febbraio 2025, i genitori hanno con- fermato di voler regolare l'affidamento alle condizioni sopra riportate. Il sig. NI vive a Molinella e gestisce un ristorante a Budrio;
dichiara un reddito di 6.000 € l'anno. La sig.ra lavora come cuoca, Pt_1 per una retribuzione di 1.600 € al mese. Considerati i redditi delle parti, in relazione ai tempi di frequen- tazione col padre, l'accordo può dirsi equo. Certamente i tempi di fre- quentazione ristretti col padre non rispondono pienamente al diritto alla bigenitorialità, ma considerata la rilevante distanza tra i genitori, che risiedono una a Oristano e l'altro a Molinella, si ritiene che l'accordo concili al meglio le contrapposte esigenze.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
— 2 — 1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori, con colloca- Per_1 mento prevalente della stessa presso l'abitazione materna. Ai fini delle registrazioni anagrafiche, il luogo di residenza della minore coinciderà, dunque, con quello della madre.
2. I genitori dovranno mantenere con la figlia rapporti equilibrati e continuativi, ciascuno provvedendo ad assicurarle cura, educazione ed istruzione, nonché la conservazione di significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, che con- tinueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotte- ranno sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle at- tività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le atti- vità sportive e ricreative, sempre tenendo conto delle capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. I genitori, infine, eserciteranno separatamente la potestà limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3. Il padre, per quanto possibile in considerazione della materiale distanza tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la bambina ogni qual- volta lo desideri, previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e con quelle scolastiche ed extra- scolastiche della bambina. Gli incontri tra padre e figlia avverranno esclusivamente a Oristano, ove il padre si recherà ogniqualvolta gli sia possibile, con l'obiettivo di giungere ad almeno venti giorni all'anno, anche non consecutivi, nei periodi da concordarsi preventivamente con la madre.
4. Prende atto che la sig.ra compatibilmente con le sue pos- Pt_1 sibilità lavorative ed economiche, si impegna ad accompagnare Per_1 dal padre a Molinella, almeno due volte all'anno, per almeno tre giorni, accordandosi preventivamente con il sig. NI.
5. Il sig. NI verserà alla sig.ra la somma mensile di € Pt_1
260,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla (Iban: Pt_1
[...]) e sarà soggetta a rivalutazione an- nuale sulla base degli indici ISTAT. 6. Prende atto che l'assegno unico universale, attualmente pari ad
€ 199,40, sarà percepito al 100% alla Pt_1
7. Dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ove possibile in via anticipata, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie
— 3 — mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive, ricreative previamente concordate e documentate, salvo urgenze, nell'interesse della figlia ivi comprese le spese per la baby sitter che si doves- Per_1 sero rendere necessarie per coprire il turno di lavoro della madre. 8. A tal fine, prende atto che deve essere considerata sin da ora concordata la spesa straordinaria di 400 € al mese per la retta dell'asilo nido. Prende atto che la sig.ra si impegna a corrispondere mensil- Pt_1 mente al sig. NI, a titolo di parziale rimborso della suddetta quota, il 50% del “bonus nido” erogato dall'Inps in suo favore, quale contri- buto statale per il pagamento dell'asilo nido di Per_1
9. Prende atto che le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso ex art. 3 lett. B L.1185/1967 al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio, anche per la minore.
10. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —