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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 10338/2024 del R.G.
Tra nata a Giugliano in [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1
Ferraro;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
RESISTENTE Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente allegava che in data 22.07.2020 veniva sottoposta a visita medico legale dalla Commissione Medica - ASL di Pozzuoli (Na), che la riconosceva: “INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 Legge 118/71” con decorrenza dal 15.04.2020 e che, a far data dal 15.04.2020, beneficiava della pensione di invalidità INVCIV n. . NumeroDiCarta_1
Aggiungeva che, con lettera datata 20.10.2021, l' - sede di Napoli 2 Pozzuoli la convocava per il giorno CP_1
21.12.2021 al fine di effettuare la periodica visita medica di revisione;
che all'esito della visita medica di revisione veniva riconosciuta dalla competente commissione: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99% art. 2 e 13 Legge n. 118/71 e art 9 D.L. n. 509/88 - Percentuale 80%”, con decorrenza dal 21.12.2021 esponendo che pertanto quale invalido totale veniva riconosciuta, a seguito della visita, invalido parziale. Esponeva che, in data 16.09.2023, l' le notificava, a mezzo posta raccomandata, avviso di indebito CP_1 previdenziale, in virtù del quale aveva evidenziato un debito a suo carico di €8.142,65 allegando che, secondo quanto asserito dall'Ente previdenziale, il ricalcolo ha ad oggetto la rideterminazione della maggiorazione sociale (aumento al milione), non dovuta in ragione della percentuale di invalidità riconosciutale a seguito della visita di revisione. La ricorrente impugnava pertanto la comunicazione dell' datata 31.08.2024, con cui l'Istituto le CP_1 comunicava che “Oggetto: Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 07041384 Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso Parte_1 che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2022 al 30/09/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07041384 per un importo complessivo di euro 8.142,65 per i seguenti motivi: - A seguito della revisione delle operazioni di calcolo e' risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta. - Sono state percepite rate non spettanti, in assenza dei requisiti sanitari necessari. Con verbale medico-legale n.6113904100136, la titolare della prestazione INVCIV n.07041384 veniva
1 riconosciuta invalida parziale. Cio' ha comportato la revoca della maggiorazione sociale ex lege 448/2001...”. Deduceva che aveva sempre agito in buona fede, affidandosi legittimamente alle erogazioni provenienti dall' . CP_1
Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del suddetto atto e dell'irripetibilità delle somme in esso indicate. Si costituiva l' esponendo: “…la mancata conferma dei requisiti sanitari della pensione di invalidità CP_1 totale, in uno al cambio fascia con il riconoscimento dei requisiti sanitari dell'assegno di invalidità civile (passaggio da fascia 30 a fascia 34) hanno inciso sul diritto a percepire la maggiorazione sociale ex lege 448/2001 in capo alla ricorrente. Giacché quest'ultima “scatta” alla sussistenza delle (più ampie) condizioni reddituali (della ricorrente e del coniuge) previste per la concessione della pensione di invalidità civile totale, nel fare il ricalcolo della pensione, in data 31.08.2023, e nell'attribuire l'assegno di invalidità parziale, che ha dei "range" economici molto più ristretti, detta maggiorazione è stata revocata. L' , pertanto, ha CP_1 considerato indebiti tutti i ratei di pensioni legati alla maggiorazione sociale che vanno da gennaio 2022 al 30 settembre 2023…A ciò si aggiunga che, come indicato, testualmente, nell'allegata comunicazione esito visita di revisione del 13.12.2023, "nel caso la percentuale di invalidità sia variata, originando una prestazione economica diversa da quella goduta, l'utente deve attivarsi, attraverso l'invio telematico del modello AP70"; nel caso di specie, ciò non è accaduto. **** Alla luce di quanto esposto, appare di tutta evidenza l'assoluta correttezza dell'operato dell' . La ricorrente è stata regolarmente sottoposta a visita CP_2 di revisione ed il verbale è stato tempestivamente notificato alla stessa, come emerge dalla documentazione che si versa in atti (doc.3-4). Del resto, è la stessa ricorrente ad affermare di essere stata sottoposta a visita di revisione, in data 21.12.2021, e che in quella sede le veniva riconosciuta una percentuale di invalidità dal 74 al 99%. Tanto basterebbe a dare prova della correttezza dell'operato dell' , non potendo controparte CP_2 negare di avere avuto contezza del mancato riconoscimento (conferma) del presupposto utile all'erogazione della prestazione. Ed invero, com'è noto, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni, e che percepiscono un reddito inferiore a determinate soglie. Con il riconoscimento dell'invalidità parziale sono venuti meno i presupposti (anche reddituali) per poter beneficiare della prestazione. Si noti che il verbale è stato peraltro notificato, tempestivamente, con raccomandata a/r del 31.12.2021, ricevuta in data 7.01.2021. L'indebito è stato, quindi, calcolato tenendo in considerazione le somme corrisposte da, come si evince dalla ricostituzione reddituale…”. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato. Nel merito deve applicarsi il principio di diritto espresso dalla Corte di Legittimità in materia di onere della prova. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per
2 l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). Nel caso che ci occupa la ricorrente non ha provato i requisiti previsti per la fruizione della maggiorazione sociale.
La maggiorazione sociale. Deve seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità che afferma la natura assistenziale della maggiorazione sociale (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 20/05/2021, n. 13915). La Corte afferma infatti: “La formulazione del motivo si incentra sulla natura assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che è, come si è detto, la maggiorazione sociale prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38 sull'assegno sociale erogato ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 19. In sostanza, per il ricorrente, se l'indebito è riferito ad una prestazione assistenziale, al di fuori delle ipotesi qui non ricorrenti espressamente regolate dalla legge, l'unica disciplina applicabile sarebbe l'art. 2033 c.c. che non subordina l'obbligo di restituzione a particolari stati soggettivi dell'accipiens, tranne che per la decorrenza degli interessi.
7. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
8. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38. La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e CP_1 della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46.
3 10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.”
Il regime dell'indebito inerente alla maggiorazione sociale. La Corte afferma nella suddetta pronuncia: “b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".”
Nella fattispecie concreta in esame la maggiorazione sociale è attribuita in favore del cittadino in base all'art. 38 legge 448/2001 in ragione della sussistenza di un requisito sanitario unitamente ad un requisito reddituale. La disposizione in esame prevede infatti: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui ….
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222….”
L' nella fattispecie concreta in esame ha tempestivamente comunicato l'esito della visita di revisione CP_1 effettuata il 21.12.2021 alla ricorrente in data 7.1.2022 (cfr. doc. in atti prodotta dall' ). CP_1
Deve pertanto ritenersi che già dal mese di gennaio 2022 la ricorrente era a conoscenza dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario per fruire della prestazione assistenziale, dovendosi escludere un legittimo affidamento in merito alla sussistenza del diritto a percepire un'erogazione assistenziale che il legislatore ha espressamente previsto in favore di persone che risultino invalidi civili totali. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, liquidate in €2.362,70 oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Così deciso il 07.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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