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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/12/2024, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3352/2024 v.g. promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARMEGGIANI ELISABETTA
C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PARMEGGIANI ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 10 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con il diritto di fissare la propria residenza dove crederanno più opportuno.
2) Nell'abitazione famigliare, sita in Soliera (MO), via G. Mazzini n.
250, di proprietà esclusiva della OR , rimarrà ad Parte_1 abitare la medesima unitamente ai figli minori e i Per_1 Per_2 quali ivi manterranno fissata la loro residenza anagrafica. Il signor si è già trasferito in altra abitazione, asportando con sé i CP_1 suoi effetti personali entro il 30/09/2024 in accordo con la moglie e provvederà al cambio di residenza, a sua cura e spese, entro e non oltre il 01/10/2024 con contestuale consegna delle chiavi alla OR
. Pt_1
3) Per i figli minori (di anni dieci) e (di anni quattro), Per_1 Per_2
i coniugi chiedono che ne venga disposto l'affido condiviso, con collocazione prevalente anche anagrafica presso l'abitazione materna con obbligo dei medesimi ad esercitare insieme la responsabilità genitoriale sui minori ed a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione, istruzione, formazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dei figli saranno assunte dai genitori separatamente. I genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni dei minori.
Quanto alle modalità di permanenza dei figli e presso Per_1 Per_2
l'uno e l'altro genitore, questi ultimi si regoleranno come segue.
a) Calendario ordinario:
pagina 2 di 10 Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1
ogniqualvolta vorrà, nel massimo rispetto degli impegni Per_2 attuali e futuri, parascolastici, scolastici, di salute e sportivi degli stessi e per un loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita e previo accordo, anche telefonico, con la madre.
a) Il padre frequenterà e starà con e : Per_1 Per_2
. un week end, a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 19,00 sino alla domenica sera dopo cena allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna (quando ci saranno le condizioni per pernottare presso il padre) slavo diversi accordi tra i genitori;
. una serata o due, infrasettimanali (nella settimana in cui il week end non staranno col padre) dalle ore 18,30 e sino alle ore 21,30 senza pernotto allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna.
Qualora il padre dovesse avere degli impedimenti a stare con i figli nella giornata suindicata, lo stesso potrà recuperare la giornata che non è riuscito a trascorrere con e in un altro giorno Per_1 Per_2 della settimana (sempre compatibilmente con gli impegni dei minori e previo accordo, anche telefonico, con la madre).
b) Vacanze (scolastiche) natalizie:
Salvo diversi accordi tra i genitori di anno in anno, il padre starà con i figli e fino a sette giorni anche non consecutivi, Per_1 Per_2 compreso, ad anni alterni il giorno di Natale o la Vigilia.
c) Vacanze (scolastiche) pasquali:
Salvo diversi accordi tra i genitori di anno in anno, durante le vacanze pasquali, e trascorreranno tre giorni, anche non Per_1 Per_2 consecutivi, con il padre, alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
d) Vacanze (scolastiche) estive:
Il padre potrà tenere con sé e per venti giorni anche Per_1 Per_2 non consecutivi, così come anche la madre, con l'impegno dei genitori pagina 3 di 10 di reciprocamente comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro il
30 maggio di ogni anno, con obbligo da parte di entrambi di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura e/o di trasferimento almeno sette giorni prima della partenza.
Per l'estate 2024, la OR trascorrerà un periodo di Pt_1 vacanza con i figli dal 5 agosto al 20 agosto presso la residenza dei genitori in accordo con il marito il quale potrà trascorrere anch'egli un lungo week end o alcuni giorni consecutivi con i figli presso una residenza estiva in accordo con la moglie.
I coniugi provvederanno direttamente alle spese nell'interesse dei figli, relativamente ai periodi di vacanza (estive, natalizie e pasquali) trascorsi con loro.
Negli altri periodi estivi e/o di festività scolastiche i genitori seguiranno il dettato del calendario ordinario, salvo diversi accordi tra gli stessi.
Fatte salve le presenze dei nonni, in caso di assenza della madre, il padre avrà la priorità rispetto ad altri parenti o terze persone nello stare con i figli minori e viceversa, in caso di assenza del padre, la madre avrà la possibilità di stare con e . Per_1 Per_2
Ciascuno dei genitori si preoccuperà di curare i rapporti tra i figli e i rispettivi nonni e parenti, e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni dei genitori riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso dei minori ed i periodi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore dovranno essere prese ed esercitate, di comune accordo, nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, di salute e sportivi, dei figli nonché del loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
pagina 4 di 10 3) Dal mese di agosto 2024, il signor contribuirà al Controparte_1 mantenimento dei figli minori e con l'importo Per_1 Per_2 mensile di Euro 600,00 (euro seicento/00), da imputarsi per metà a ciasun figlio e da pagarsi entro il giorno 15 del mese, tramite versamento sul conto corrente bancario della OR Parte_1
tale somma si rivaluterà annualmente in base agli indici
[...] nazionali ISTAT. La madre, del pari, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori con la normale accudienza sostenendo anch'essa le spese per la sua quota parte e proporzionatamente al proprio reddito.
I coniugi reciprocamente convengono che a far tempo dal mese successivo a quello in cui il signor dovesse sostenere le CP_1 spese di un contratto di locazione e/o il pagamento delle rate di un mutuo contratto per l'acquisto di una nuova abitazione, il contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e a carico del Per_1 Per_2 padre, passerà da € 600,00 (euro seicoento/00) mensili ad € 500,00
(euro cinquecento/00) mensili.
4) La somma di cui all'assegno unico per i figli minori verrà percepita in via esclusiva dalla OR con rinuncia da parte del signor Pt_1 alla sua quota parte. CP_1
5) Le spese straordinarie necessarie per e verranno Per_1 Per_2 pagate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sino a quando i figli non si renderanno economicamente autosufficienti, come da Protocollo del Tribunale di Modena. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 5 di 10 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, b) cure termali;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per le scuole medie e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, comprese le spese di assicurazioni e le pertinenti attrezzature;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, c) viaggi e vacanze.
I genitori reciprocamente concordano che il figlio è già seguito Per_1 dal Dott. per le cure dentistiche le cui spese sopporteranno al Per_3
50%.
I genitori concordano altresì che il figlio minore continui a Per_2 frequentare la scuola materna privata Cavazzuti a Limidi la cui retta verrà sostenuta dagli stessi in ragione di un 50% ciascuno.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo pagina 6 di 10 sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Dette spese saranno detratte ai fini fiscali in ragione del 50% da ciascun genitore secondo la normativa fiscale vigente.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) I beni mobili e le suppellettili di arredo e corredo della casa famigliare di proprietà esclusiva del signor (nello Controparte_1 specifico salotto, cucina e camera matrimoniale) e ben noti alle parti, sono assegnati, in comodato d'uso gratuito alla OR Parte_1 sino a diverso accordo tra i coniugi anche in considerazione
[...] delle future esigenze abitative del signor CP_1
Il resto dei beni di arredi è assegnato in proprietà esclusiva e senza corrispettivo alla OR (fatta eccezione per un armadio Pt_1 bianco profilato di giallo e mobile scrivania che verranno asporati dal signor CP_1
7) La OR , a far tempo dal mese di agosto 2024, Pt_1 pagherà, in via esclusiva tutte le spese di utenze relative all'unità abitativa con addebito sul conto corrente così come le spese condominiali.
8) Il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi ed acceso su
B.P.M. rimarrà intestato solamente al signor con Controparte_1 saldo attivo assegnato a quest'ultimo.
Il signor continuerà ad utilizzare la relativa carta di credito CP_1
B.P.M. a lui già intestata.
9) L'autovettura FIAT PANDA, tg. FL330JZ, intestata alla OR
sarà trasferita al signor senza Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 10 alcun corrispettivo, il quale si accollerà poi tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione della predetta autovettura (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione etc.) e relativo finanziamento.
L'autovettura TUCSON tg. GM619EB, intestata al signor CP_1
sarà trasferita alla OR senza alcun
[...] Parte_1 corrispettivo, la quale si accollerà poi tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione della predetta autovettura (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione etc.) e relativo finanziamento.
Le parti si danno reciprocamente atto che procederanno a intestarsi l'uno l'autovettura dell'altro con le rispettive spese di passaggio di proprietà non appena sarà pubblicata la sentenza di separazione.
10) Fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti 3), 4), 6),
7) e 9), i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolarizzare tra loro ogni altro aspetto patrimoniale, e che pertanto nulla avranno da pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
11) La OR ed il signor Parte_1 Controparte_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno per sè, nel futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito da lavoro.
12) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
13) Quanto alle spese di assistenza professionale sostenute per l'espletamento della presente procedura, le stesse saranno suddivise in parti uguali tra loro..”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
pagina 8 di 10 - che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il Controparte_1
30/06/1983 a CARPI (MO).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri pagina 9 di 10 degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2012, atto n. 106, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3352/2024 v.g. promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARMEGGIANI ELISABETTA
C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PARMEGGIANI ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 10 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con il diritto di fissare la propria residenza dove crederanno più opportuno.
2) Nell'abitazione famigliare, sita in Soliera (MO), via G. Mazzini n.
250, di proprietà esclusiva della OR , rimarrà ad Parte_1 abitare la medesima unitamente ai figli minori e i Per_1 Per_2 quali ivi manterranno fissata la loro residenza anagrafica. Il signor si è già trasferito in altra abitazione, asportando con sé i CP_1 suoi effetti personali entro il 30/09/2024 in accordo con la moglie e provvederà al cambio di residenza, a sua cura e spese, entro e non oltre il 01/10/2024 con contestuale consegna delle chiavi alla OR
. Pt_1
3) Per i figli minori (di anni dieci) e (di anni quattro), Per_1 Per_2
i coniugi chiedono che ne venga disposto l'affido condiviso, con collocazione prevalente anche anagrafica presso l'abitazione materna con obbligo dei medesimi ad esercitare insieme la responsabilità genitoriale sui minori ed a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione, istruzione, formazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dei figli saranno assunte dai genitori separatamente. I genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni dei minori.
Quanto alle modalità di permanenza dei figli e presso Per_1 Per_2
l'uno e l'altro genitore, questi ultimi si regoleranno come segue.
a) Calendario ordinario:
pagina 2 di 10 Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1
ogniqualvolta vorrà, nel massimo rispetto degli impegni Per_2 attuali e futuri, parascolastici, scolastici, di salute e sportivi degli stessi e per un loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita e previo accordo, anche telefonico, con la madre.
a) Il padre frequenterà e starà con e : Per_1 Per_2
. un week end, a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 19,00 sino alla domenica sera dopo cena allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna (quando ci saranno le condizioni per pernottare presso il padre) slavo diversi accordi tra i genitori;
. una serata o due, infrasettimanali (nella settimana in cui il week end non staranno col padre) dalle ore 18,30 e sino alle ore 21,30 senza pernotto allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna.
Qualora il padre dovesse avere degli impedimenti a stare con i figli nella giornata suindicata, lo stesso potrà recuperare la giornata che non è riuscito a trascorrere con e in un altro giorno Per_1 Per_2 della settimana (sempre compatibilmente con gli impegni dei minori e previo accordo, anche telefonico, con la madre).
b) Vacanze (scolastiche) natalizie:
Salvo diversi accordi tra i genitori di anno in anno, il padre starà con i figli e fino a sette giorni anche non consecutivi, Per_1 Per_2 compreso, ad anni alterni il giorno di Natale o la Vigilia.
c) Vacanze (scolastiche) pasquali:
Salvo diversi accordi tra i genitori di anno in anno, durante le vacanze pasquali, e trascorreranno tre giorni, anche non Per_1 Per_2 consecutivi, con il padre, alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
d) Vacanze (scolastiche) estive:
Il padre potrà tenere con sé e per venti giorni anche Per_1 Per_2 non consecutivi, così come anche la madre, con l'impegno dei genitori pagina 3 di 10 di reciprocamente comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro il
30 maggio di ogni anno, con obbligo da parte di entrambi di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura e/o di trasferimento almeno sette giorni prima della partenza.
Per l'estate 2024, la OR trascorrerà un periodo di Pt_1 vacanza con i figli dal 5 agosto al 20 agosto presso la residenza dei genitori in accordo con il marito il quale potrà trascorrere anch'egli un lungo week end o alcuni giorni consecutivi con i figli presso una residenza estiva in accordo con la moglie.
I coniugi provvederanno direttamente alle spese nell'interesse dei figli, relativamente ai periodi di vacanza (estive, natalizie e pasquali) trascorsi con loro.
Negli altri periodi estivi e/o di festività scolastiche i genitori seguiranno il dettato del calendario ordinario, salvo diversi accordi tra gli stessi.
Fatte salve le presenze dei nonni, in caso di assenza della madre, il padre avrà la priorità rispetto ad altri parenti o terze persone nello stare con i figli minori e viceversa, in caso di assenza del padre, la madre avrà la possibilità di stare con e . Per_1 Per_2
Ciascuno dei genitori si preoccuperà di curare i rapporti tra i figli e i rispettivi nonni e parenti, e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni dei genitori riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso dei minori ed i periodi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore dovranno essere prese ed esercitate, di comune accordo, nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, di salute e sportivi, dei figli nonché del loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
pagina 4 di 10 3) Dal mese di agosto 2024, il signor contribuirà al Controparte_1 mantenimento dei figli minori e con l'importo Per_1 Per_2 mensile di Euro 600,00 (euro seicento/00), da imputarsi per metà a ciasun figlio e da pagarsi entro il giorno 15 del mese, tramite versamento sul conto corrente bancario della OR Parte_1
tale somma si rivaluterà annualmente in base agli indici
[...] nazionali ISTAT. La madre, del pari, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori con la normale accudienza sostenendo anch'essa le spese per la sua quota parte e proporzionatamente al proprio reddito.
I coniugi reciprocamente convengono che a far tempo dal mese successivo a quello in cui il signor dovesse sostenere le CP_1 spese di un contratto di locazione e/o il pagamento delle rate di un mutuo contratto per l'acquisto di una nuova abitazione, il contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e a carico del Per_1 Per_2 padre, passerà da € 600,00 (euro seicoento/00) mensili ad € 500,00
(euro cinquecento/00) mensili.
4) La somma di cui all'assegno unico per i figli minori verrà percepita in via esclusiva dalla OR con rinuncia da parte del signor Pt_1 alla sua quota parte. CP_1
5) Le spese straordinarie necessarie per e verranno Per_1 Per_2 pagate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sino a quando i figli non si renderanno economicamente autosufficienti, come da Protocollo del Tribunale di Modena. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 5 di 10 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, b) cure termali;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per le scuole medie e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, comprese le spese di assicurazioni e le pertinenti attrezzature;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, c) viaggi e vacanze.
I genitori reciprocamente concordano che il figlio è già seguito Per_1 dal Dott. per le cure dentistiche le cui spese sopporteranno al Per_3
50%.
I genitori concordano altresì che il figlio minore continui a Per_2 frequentare la scuola materna privata Cavazzuti a Limidi la cui retta verrà sostenuta dagli stessi in ragione di un 50% ciascuno.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo pagina 6 di 10 sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Dette spese saranno detratte ai fini fiscali in ragione del 50% da ciascun genitore secondo la normativa fiscale vigente.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) I beni mobili e le suppellettili di arredo e corredo della casa famigliare di proprietà esclusiva del signor (nello Controparte_1 specifico salotto, cucina e camera matrimoniale) e ben noti alle parti, sono assegnati, in comodato d'uso gratuito alla OR Parte_1 sino a diverso accordo tra i coniugi anche in considerazione
[...] delle future esigenze abitative del signor CP_1
Il resto dei beni di arredi è assegnato in proprietà esclusiva e senza corrispettivo alla OR (fatta eccezione per un armadio Pt_1 bianco profilato di giallo e mobile scrivania che verranno asporati dal signor CP_1
7) La OR , a far tempo dal mese di agosto 2024, Pt_1 pagherà, in via esclusiva tutte le spese di utenze relative all'unità abitativa con addebito sul conto corrente così come le spese condominiali.
8) Il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi ed acceso su
B.P.M. rimarrà intestato solamente al signor con Controparte_1 saldo attivo assegnato a quest'ultimo.
Il signor continuerà ad utilizzare la relativa carta di credito CP_1
B.P.M. a lui già intestata.
9) L'autovettura FIAT PANDA, tg. FL330JZ, intestata alla OR
sarà trasferita al signor senza Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 10 alcun corrispettivo, il quale si accollerà poi tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione della predetta autovettura (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione etc.) e relativo finanziamento.
L'autovettura TUCSON tg. GM619EB, intestata al signor CP_1
sarà trasferita alla OR senza alcun
[...] Parte_1 corrispettivo, la quale si accollerà poi tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione della predetta autovettura (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione etc.) e relativo finanziamento.
Le parti si danno reciprocamente atto che procederanno a intestarsi l'uno l'autovettura dell'altro con le rispettive spese di passaggio di proprietà non appena sarà pubblicata la sentenza di separazione.
10) Fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti 3), 4), 6),
7) e 9), i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolarizzare tra loro ogni altro aspetto patrimoniale, e che pertanto nulla avranno da pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
11) La OR ed il signor Parte_1 Controparte_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno per sè, nel futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito da lavoro.
12) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
13) Quanto alle spese di assistenza professionale sostenute per l'espletamento della presente procedura, le stesse saranno suddivise in parti uguali tra loro..”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
pagina 8 di 10 - che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il Controparte_1
30/06/1983 a CARPI (MO).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri pagina 9 di 10 degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2012, atto n. 106, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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