TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. N. 1781/2023 introdotta con ricorso depositato in data 19.12.2023 da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via F. Crispi n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Rupilli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.06.1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Olivieri del Foro di Fermo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 12.02.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio - contenzioso
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il RICORRENTE: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, espletati gli incombenti di legge, Voglia modificare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla Sent. N. 495/2008 – Cron. N. 5965, emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno (Pres. Dott. Marangoni – Dott. Emilio Pocci Giudice Relatore – Dott.ssa
Rita De Angelis Giudice), revocando, o, in via subordinata, riducendo l'importo dell'assegno divorzile disposto con la medesima sentenza a favore di CP_1
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente
[...] C.F._2
in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Toscana n. 15, essendo mutate le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie di entrambe gli ex coniugi. Con vittoria di spese.”
Per la RESISTENTE: “Voglia il Giudice rigettare la domanda attrice o in via subordinata determinare l'assegno in funzione compensativa. Il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Olivieri il quale si dichiara antistatario, con gli aumenti ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (Cfr. Cass.
23088/2021) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche – e tenuto conto della pretestuosità di talune affermazioni del ricorrente il quale nulla versa dall'anno 2009.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 il ricorrente sulla premessa che: Parte_1 - in data 18.09.1994 contraeva matrimonio concordatario con , Controparte_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto
(AP) al registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, n. 77, parte II, Serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni;
- da tale unione non nascevano figli;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, i coniugi presentavano domanda di separazione consensuale presso il Tribunale di Ascoli Piceno, la quale veniva omologata dall'Ill.mo Tribunale adito in data 20.05.1999;
- dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ascoli
Piceno, la convivenza non riprendeva, tanto che successivamente CP_1
conveniva davanti al predetto Tribunale l'attuale ricorrente per la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio;
- in data 21.06.2008 il Tribunale adito depositava in cancelleria sentenza che disponeva: “ordina a di corrispondere a un Parte_1 Parte_2
assegno periodico di divorzio di Euro 300,00 entro i primi cinque giorni del mese;
compensa tra le parti le spese processuali.”;
- nelle more sono intervenuti giustificati motivi che rendono doverosa una revisione delle condizioni di divorzio;
- nonostante la proposta di parte ricorrente di raggiungere un accordo per l'instaurazione di una procedura congiunta, questo non si è perfezionato.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di modificare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla Sent. N. 495/2008 – Cron.
N. 5965, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, revocando, o, in via subordinata, riducendo l'importo dell'assegno divorzile disposto con la medesima sentenza a favore di . Controparte_1
In data 03.01.2024 il Presidente del Tribunale designava, il giudice relatore e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del
09.05.2024. In data 27.03.2024 si costituiva in giudizio la resistente Controparte_1
opponendosi alla domanda di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, in occasione della quale le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e alle rispettive istanze istruttorie chiedendone l'accoglimento, il Giudice si riservava di decidere.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2024, il GI revocava la disposizione relativa all'assegno divorzile di € 300 mensili riconosciuto in favore della nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con CP_1
decorrenza dal 19.12.2023, data della domanda, rigettava le istanze probatorie proposte dalle parti in quanto irrilevanti;
ritenuto che
la causa fosse matura per la decisione, fissava ex art. 473 bis.28 c.p.c. l'udienza del 06.02.2025, disponendone la trattazione cartolare.
In data 06.02.2025 il Giudice, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente in ordine alla richiesta di modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a fronte della sopravvenienza di “giustificati motivi”, merita accoglimento.
Appare infatti provato con documentazione allegata agli atti che le condizioni economiche delle parti sono mutate nel corso del tempo: quelle della resistente sono migliorate, avendo la stessa, nel 2022, ricevuto in eredità dal padre, insieme alla sorella, un appartamento di circa 142 mq in via Toscana n. 15 a San Benedetto del Tronto, oltre al garage, e un quarto di un immobile a tre piani di 127 mq sito nel Comune di
Colonnella (TE) in via Pietro Badoglio n. 35, mentre quelle del ricorrente sono peggiorate a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute della madre,
[...]
, la quale soffre di deficit di natura neuro-psichiatrica e necessita, perciò, di Pt_3
continua assistenza. Tale circostanza ha costretto il a richiedere, in data Pt_1
16.11.2018, al comando della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto il trasferimento nella provincia di Salerno. Il ricorrente, per poter garantire direttamente ed indirettamente l'assolvimento delle esigenze di natura abitativa, medica e di assistenza di cui necessitava l'anziana madre, ha dovuto far ricorso a diversi prestiti, come risulta dalla documentazione in atti. In particolare, il già intestatario del Pt_1
contratto di locazione dell'abitazione materna, ad oggi è chiamato a sostenere anche il pagamento del canone di locazione della casa che egli occupa per stare vicino alla
IG.ra . Pt_3
La resistente, nel corso del giudizio, ha contestato le condizioni di salute della madre del ricorrente sostenendo che non fossero poi così precarie e che il non aveva Pt_1
effettivamente, a causa di ciò, subito un peggioramento della propria situazione economica, dal momento in cui la donna versava periodicamente delle somme sul conto corrente del figlio tramite bonifici che, a detta della ,“non trovano CP_1
giustificazione” (la resistente, al riguardo, ha allegato agli atti un prospetto informale).
In realtà, la difesa del che non ha mai negato la circostanza che la IG.ra Pt_1
corrispondeva periodicamente delle somme di denaro al figlio ed ha precisato Pt_3
che le medesime gli venivano versate, a titolo di mero rimborso spese, per provvedere alle esigenze di cura ed assistenza materna, come risulta riportato in diverse causali.
Osserva il Collegio che le istanze istruttorie formulate dalla IG.ra , già CP_1
rigettate dal G.I. e reiterate nelle proprie successive memorie, volte ad accertare le condizioni economiche della madre e dell'attuale compagna del non possono Pt_1
trovare accoglimento, in quanto, come già correttamente rilevato dal GI, trattasi di persone evidentemente estranee alla coppia.
Innegabile, secondo quanto risulta agli atti, è la sopravvenienza di elementi fattuali che hanno inciso sulle condizioni economiche degli ex coniugi, mutando il pregresso assetto patrimoniale sulla base del quale era stato concesso l'assegno divorzile alla
IG.ra . CP_1
In particolare, per quanto quest'ultima sostenga l'irrilevanza economica nonché
l'improduttività degli immobili ricevuti in eredità dal padre defunto, la circostanza che tali beni abbiano fatto ingresso nel proprio patrimonio rappresenta un elemento incontestabilmente sopravvenuto rispetto alla sentenza di divorzio, della quale il
Collegio non può non tener conto. Per quanto concerne l'immobile sito in Colonella, che la sottolinea essere CP_1
privo di produttività sotto il profilo economico, come già osservato dal G.I. nella propria ordinanza, nulla vieta che esso possa essere venduto in futuro, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che l'immobile sia inagibile ed che sia in vendita ormai da 15 anni senza alcuna offerta di acquisto, motivo per cui non ha trovato accoglimento l'istanza della resistente di fornir prova di tale circostanza mediante l'escussione dei testi.
Anche con riferimento all'immobile di San Benedetto del Tronto, il cui valore, secondo la resistente, sarebbe stato sovrastimato dal ricorrente (il sulla base di una stima Pt_1
prudenziale, ha considerato il valore dell'immobile pari ad € 361.000 e, quindi, la quota della resistente, pari alla metà, avrebbe un valore di oltre € 180.000, pari a 603 assegni mensili, corrispondenti a cinquant'anni di versamento di assegno divorzile), la necessaria autorizzazione da parte del Giudice tutelare, stante la comproprietà da parte della sorella della sottoposta ad amministrazione di sostegno, non esclude CP_1
che esso possa essere venduto o che non possa essere diviso, a differenza di quanto asserito dalla resistente, la quale peraltro non si è offerta di fornir alcuna prova al riguardo.
Inoltre, si dà atto che la Corte di Cassazione [Cass. Civ. Sez. VI, Sent. N. 10647/2020] ha affermato che deve tenersi conto dell'eredità (in quel caso, costituita, peraltro, da un solo bene immobile), quale elemento fattuale idoneo ad incidere sull'assetto patrimoniale delle parti e a giustificare la revoca dell'assegno divorzile
Appare di tutta evidenza, quindi, come la resistente abbia goduto, grazie ai lasciti ereditari ricevuti dal padre, di un rilevante incremento nella propria sfera patrimoniale tale da determinare un mutamento in melius della sua condizione economica, a dispetto dell'aggravamento della situazione economico-patrimoniale del Buono.
Da ultimo, osserva il Collegio che al momento dell'emanazione della sentenza n.
495/2008, con la quale, sulla base di un precedente ed ormai superato orientamento giurisprudenziale, era stato disposto un assegno divorzile con funzione unicamente assistenziale in favore della IG.ra (a differenza di quanto asserito dalla CP_1 medesima che ne sostiene anche la funzione compensativa in quanto, a suo dire, senza che sia stata fornita alcuna prova a riguardo, il Tribunale adito avrebbe dato risalto al contributo da lei dato alla formazione del patrimonio del a fronte di un Pt_1
matrimonio durato neanche quattro anni), quest'ultima aveva solo 42 anni e ben si sarebbe potuta, se non addirittura dovuta, attivare per ricercare e conseguire un'occupazione lavorativa, così da potersi assicurare una stabilità economica tale da garantirle una vita dignitosa ed indipendente.
E' opportuno rammentare che parte ricorrente, nei suoi scritti ha fatto rilevare che, a fronte di un matrimonio senza figli, durato meno durato solo tre anni e mezzo di convivenza effettiva, egli aveva pagato assegni mensili alla per ben 25 anni, CP_1
dapprima a titolo di mantenimento e, in seguito, a titolo di assegno divorzile.
Per quanto concerne le situazioni economica della resistente, va osservato che, effettivamente, data la brevissima durata del matrimonio e considerato che da esso non sono nati figli, è abbastanza difficile ritenere che il diritto all'assegno divorzile possa esserle riconosciuto per aver contribuito alla formazione del patrimonio del e, Pt_1
oltretutto, non vi è alcuna prova al riguardo, né dagli atti emerge alcuna allegazione.
Lo stesso Tribunale adito nella fase dello scioglimento del matrimonio, inoltre, pur avendo previsto un assegno divorzile in favore dell'attuale resistente, nella motivazione della sentenza specificava che “nella fattispecie in esame è emerso che la ricorrente non svolge attualmente nessuna attività lavorativa, nonostante i timidi tentativi di trovare lavoro. L'età della stessa le impone, per il futuro, di cercare un'occupazione confacente alle sue possibilità con maggiore impegno, ma al momento non può non ritenersi che la stessa abbia diritto alla concessione del richiesto assegno divorzile”.
Appare di tutta evidenza come, nonostante tali considerazioni da parte di questo stesso
Tribunale, la resistente abbia reiterato la sua condotta inerte omettendo la ricerca di una stabile occupazione;
nel presente giudizio, infatti, non ha dato prova di essersi in tutti questi anni attivata in tal senso e di non essere riuscita a reperire un'attività lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà. Anzi, di contro, all'udienza del 09.05.2024, la ha espressamente dichiarato di non aver curato, negli anni, CP_1
la propria formazione professionale, limitandosi ad affermare che, prima di sposarsi, aveva seguito un corso come modellista;
dichiarava inoltre di aver svolto solo piccoli lavori occasionali, soprattutto come badante. Come già osservato dal Giudice istruttore nell'adozione dell'ordinanza datata 04.06.2024, anche il Collegio ritiene che lo stesso trascorrere del tempo costituisca in sé un fatto giuridico, sopravvenuto rispetto alla sentenza di divorzio, idoneo ad integrare il richiesto presupposto della modifica della situazione di fatto. Inoltre, l'asserzione compiuta dalla nei propri scritti CP_1
difensivi, laddove ha affermato che, se in qualche occasione aveva trovato una occupazione – peraltro precaria – era “stato solo per cercare di emendare il danno provocato dall'ex coniuge”, induce il Collegio a propendere per la conclusione che la mancanza di un impiego stabile in capo alla medesima non rappresenti in alcun modo una circostanza dettata da ragioni di impossibilità di natura oggettiva, bensì da una sua consapevole scelta, ossia quella di fare affidamento sulla contribuzione economica in suo favore da parte dell'ex coniuge.
La resistente, attualmente dell'età di cinquantotto anni, differentemente da quanto sostenuto dalla propria difesa, ben potrebbe svolgere una qualsivoglia attività occupazionale non avendo né un'età eccessivamente avanzata e neppur delle patologie che glielo precludano aprioristicamente. A conferma di quanto appena affermato, osserva il Collegio che, da quanto risulta agli atti, la IG.ra , di fatto, già CP_1
lavora seppur in assenza di un regolare contratto. Infatti, è stata la stessa resistente a sostenere, sulla sua pagina Facebook di cui parte ricorrente ha allegato gli screenshot, di non potersi dedicare all'assistenza della sorella malata nemmeno con la richiesta di un permesso al datore di lavoro in quanto impegnata in altra attività lavorativa in via
Carducci a San Benedetto del Tronto dal lunedì al venerdì; sempre dal social network predetto risulta che la donna affermava di essere una lavoratrice nel campo dell'assistenza agli anziani dal mese di dicembre del 2022. Le asserzioni non appena menzionate, nonostante il vano, in quanto eccessivamente generico, tentativo di disconoscimento da parte della , sono incontestabilmente riconducibili in CP_1 capo alla medesima e consentono di propendere per la conclusione che, con tutta evidenza, non sono c'è nulla che le impedisca lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma che la resistente lavora continuativamente.
Il Collegio rileva peraltro un'incongruenza tra le affermazioni di cui sopra e quanto dichiarato da parte resistente nelle more del presente giudizio. La IG.ra , CP_1
infatti, nei propri scritti, come anche in udienza su specifica domanda del Giudice, ha più volte sostenuto come, tanto in passato quanto nell'attualità, sia tenuta a prestare continua assistenza alla sorella disabile ricoverata in una struttura, pur senza specificare in quale modo, dal momento che ha confermato lei stessa di non essere nemmeno sua amministratrice di sostegno. Trattasi di dichiarazioni prive di effettivi riscontri e pronunciate nel tentativo di paragonare la propria situazione a quella nella quale versa il e ridimensionare l'aggravamento delle condizioni economiche di quest'ultimo, CP_2
con il fine ultimo di mantenere la corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore.
In conclusione, come rilevato dalla S.C. in svariate pronunce, in un'ottica volta ad evitare la previsione e corresponsione di rendite ingiustificate e “parassitarie”, nonché diretta a responsabilizzare il coniuge che pretende l'assegno divorzile, quest'ultimo non può essere disposto nei confronti di chi abbia deciso di esimersi dall'attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale.
Per le ragioni finora esposte, la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta e, in ossequio al principio della soccombenza, la resistente viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) Revoca l'assegno divorzile stabilito dalla Sent. n. 495/2008 in favore della IG.ra
Controparte_1 2) Condanna alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che si liquidano in complessivi € 6.000, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. N. 1781/2023 introdotta con ricorso depositato in data 19.12.2023 da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via F. Crispi n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Rupilli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.06.1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Olivieri del Foro di Fermo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 12.02.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio - contenzioso
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il RICORRENTE: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, espletati gli incombenti di legge, Voglia modificare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla Sent. N. 495/2008 – Cron. N. 5965, emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno (Pres. Dott. Marangoni – Dott. Emilio Pocci Giudice Relatore – Dott.ssa
Rita De Angelis Giudice), revocando, o, in via subordinata, riducendo l'importo dell'assegno divorzile disposto con la medesima sentenza a favore di CP_1
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente
[...] C.F._2
in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Toscana n. 15, essendo mutate le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie di entrambe gli ex coniugi. Con vittoria di spese.”
Per la RESISTENTE: “Voglia il Giudice rigettare la domanda attrice o in via subordinata determinare l'assegno in funzione compensativa. Il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Olivieri il quale si dichiara antistatario, con gli aumenti ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (Cfr. Cass.
23088/2021) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche – e tenuto conto della pretestuosità di talune affermazioni del ricorrente il quale nulla versa dall'anno 2009.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 il ricorrente sulla premessa che: Parte_1 - in data 18.09.1994 contraeva matrimonio concordatario con , Controparte_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto
(AP) al registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, n. 77, parte II, Serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni;
- da tale unione non nascevano figli;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, i coniugi presentavano domanda di separazione consensuale presso il Tribunale di Ascoli Piceno, la quale veniva omologata dall'Ill.mo Tribunale adito in data 20.05.1999;
- dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ascoli
Piceno, la convivenza non riprendeva, tanto che successivamente CP_1
conveniva davanti al predetto Tribunale l'attuale ricorrente per la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio;
- in data 21.06.2008 il Tribunale adito depositava in cancelleria sentenza che disponeva: “ordina a di corrispondere a un Parte_1 Parte_2
assegno periodico di divorzio di Euro 300,00 entro i primi cinque giorni del mese;
compensa tra le parti le spese processuali.”;
- nelle more sono intervenuti giustificati motivi che rendono doverosa una revisione delle condizioni di divorzio;
- nonostante la proposta di parte ricorrente di raggiungere un accordo per l'instaurazione di una procedura congiunta, questo non si è perfezionato.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di modificare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla Sent. N. 495/2008 – Cron.
N. 5965, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, revocando, o, in via subordinata, riducendo l'importo dell'assegno divorzile disposto con la medesima sentenza a favore di . Controparte_1
In data 03.01.2024 il Presidente del Tribunale designava, il giudice relatore e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del
09.05.2024. In data 27.03.2024 si costituiva in giudizio la resistente Controparte_1
opponendosi alla domanda di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, in occasione della quale le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e alle rispettive istanze istruttorie chiedendone l'accoglimento, il Giudice si riservava di decidere.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2024, il GI revocava la disposizione relativa all'assegno divorzile di € 300 mensili riconosciuto in favore della nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con CP_1
decorrenza dal 19.12.2023, data della domanda, rigettava le istanze probatorie proposte dalle parti in quanto irrilevanti;
ritenuto che
la causa fosse matura per la decisione, fissava ex art. 473 bis.28 c.p.c. l'udienza del 06.02.2025, disponendone la trattazione cartolare.
In data 06.02.2025 il Giudice, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente in ordine alla richiesta di modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a fronte della sopravvenienza di “giustificati motivi”, merita accoglimento.
Appare infatti provato con documentazione allegata agli atti che le condizioni economiche delle parti sono mutate nel corso del tempo: quelle della resistente sono migliorate, avendo la stessa, nel 2022, ricevuto in eredità dal padre, insieme alla sorella, un appartamento di circa 142 mq in via Toscana n. 15 a San Benedetto del Tronto, oltre al garage, e un quarto di un immobile a tre piani di 127 mq sito nel Comune di
Colonnella (TE) in via Pietro Badoglio n. 35, mentre quelle del ricorrente sono peggiorate a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute della madre,
[...]
, la quale soffre di deficit di natura neuro-psichiatrica e necessita, perciò, di Pt_3
continua assistenza. Tale circostanza ha costretto il a richiedere, in data Pt_1
16.11.2018, al comando della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto il trasferimento nella provincia di Salerno. Il ricorrente, per poter garantire direttamente ed indirettamente l'assolvimento delle esigenze di natura abitativa, medica e di assistenza di cui necessitava l'anziana madre, ha dovuto far ricorso a diversi prestiti, come risulta dalla documentazione in atti. In particolare, il già intestatario del Pt_1
contratto di locazione dell'abitazione materna, ad oggi è chiamato a sostenere anche il pagamento del canone di locazione della casa che egli occupa per stare vicino alla
IG.ra . Pt_3
La resistente, nel corso del giudizio, ha contestato le condizioni di salute della madre del ricorrente sostenendo che non fossero poi così precarie e che il non aveva Pt_1
effettivamente, a causa di ciò, subito un peggioramento della propria situazione economica, dal momento in cui la donna versava periodicamente delle somme sul conto corrente del figlio tramite bonifici che, a detta della ,“non trovano CP_1
giustificazione” (la resistente, al riguardo, ha allegato agli atti un prospetto informale).
In realtà, la difesa del che non ha mai negato la circostanza che la IG.ra Pt_1
corrispondeva periodicamente delle somme di denaro al figlio ed ha precisato Pt_3
che le medesime gli venivano versate, a titolo di mero rimborso spese, per provvedere alle esigenze di cura ed assistenza materna, come risulta riportato in diverse causali.
Osserva il Collegio che le istanze istruttorie formulate dalla IG.ra , già CP_1
rigettate dal G.I. e reiterate nelle proprie successive memorie, volte ad accertare le condizioni economiche della madre e dell'attuale compagna del non possono Pt_1
trovare accoglimento, in quanto, come già correttamente rilevato dal GI, trattasi di persone evidentemente estranee alla coppia.
Innegabile, secondo quanto risulta agli atti, è la sopravvenienza di elementi fattuali che hanno inciso sulle condizioni economiche degli ex coniugi, mutando il pregresso assetto patrimoniale sulla base del quale era stato concesso l'assegno divorzile alla
IG.ra . CP_1
In particolare, per quanto quest'ultima sostenga l'irrilevanza economica nonché
l'improduttività degli immobili ricevuti in eredità dal padre defunto, la circostanza che tali beni abbiano fatto ingresso nel proprio patrimonio rappresenta un elemento incontestabilmente sopravvenuto rispetto alla sentenza di divorzio, della quale il
Collegio non può non tener conto. Per quanto concerne l'immobile sito in Colonella, che la sottolinea essere CP_1
privo di produttività sotto il profilo economico, come già osservato dal G.I. nella propria ordinanza, nulla vieta che esso possa essere venduto in futuro, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che l'immobile sia inagibile ed che sia in vendita ormai da 15 anni senza alcuna offerta di acquisto, motivo per cui non ha trovato accoglimento l'istanza della resistente di fornir prova di tale circostanza mediante l'escussione dei testi.
Anche con riferimento all'immobile di San Benedetto del Tronto, il cui valore, secondo la resistente, sarebbe stato sovrastimato dal ricorrente (il sulla base di una stima Pt_1
prudenziale, ha considerato il valore dell'immobile pari ad € 361.000 e, quindi, la quota della resistente, pari alla metà, avrebbe un valore di oltre € 180.000, pari a 603 assegni mensili, corrispondenti a cinquant'anni di versamento di assegno divorzile), la necessaria autorizzazione da parte del Giudice tutelare, stante la comproprietà da parte della sorella della sottoposta ad amministrazione di sostegno, non esclude CP_1
che esso possa essere venduto o che non possa essere diviso, a differenza di quanto asserito dalla resistente, la quale peraltro non si è offerta di fornir alcuna prova al riguardo.
Inoltre, si dà atto che la Corte di Cassazione [Cass. Civ. Sez. VI, Sent. N. 10647/2020] ha affermato che deve tenersi conto dell'eredità (in quel caso, costituita, peraltro, da un solo bene immobile), quale elemento fattuale idoneo ad incidere sull'assetto patrimoniale delle parti e a giustificare la revoca dell'assegno divorzile
Appare di tutta evidenza, quindi, come la resistente abbia goduto, grazie ai lasciti ereditari ricevuti dal padre, di un rilevante incremento nella propria sfera patrimoniale tale da determinare un mutamento in melius della sua condizione economica, a dispetto dell'aggravamento della situazione economico-patrimoniale del Buono.
Da ultimo, osserva il Collegio che al momento dell'emanazione della sentenza n.
495/2008, con la quale, sulla base di un precedente ed ormai superato orientamento giurisprudenziale, era stato disposto un assegno divorzile con funzione unicamente assistenziale in favore della IG.ra (a differenza di quanto asserito dalla CP_1 medesima che ne sostiene anche la funzione compensativa in quanto, a suo dire, senza che sia stata fornita alcuna prova a riguardo, il Tribunale adito avrebbe dato risalto al contributo da lei dato alla formazione del patrimonio del a fronte di un Pt_1
matrimonio durato neanche quattro anni), quest'ultima aveva solo 42 anni e ben si sarebbe potuta, se non addirittura dovuta, attivare per ricercare e conseguire un'occupazione lavorativa, così da potersi assicurare una stabilità economica tale da garantirle una vita dignitosa ed indipendente.
E' opportuno rammentare che parte ricorrente, nei suoi scritti ha fatto rilevare che, a fronte di un matrimonio senza figli, durato meno durato solo tre anni e mezzo di convivenza effettiva, egli aveva pagato assegni mensili alla per ben 25 anni, CP_1
dapprima a titolo di mantenimento e, in seguito, a titolo di assegno divorzile.
Per quanto concerne le situazioni economica della resistente, va osservato che, effettivamente, data la brevissima durata del matrimonio e considerato che da esso non sono nati figli, è abbastanza difficile ritenere che il diritto all'assegno divorzile possa esserle riconosciuto per aver contribuito alla formazione del patrimonio del e, Pt_1
oltretutto, non vi è alcuna prova al riguardo, né dagli atti emerge alcuna allegazione.
Lo stesso Tribunale adito nella fase dello scioglimento del matrimonio, inoltre, pur avendo previsto un assegno divorzile in favore dell'attuale resistente, nella motivazione della sentenza specificava che “nella fattispecie in esame è emerso che la ricorrente non svolge attualmente nessuna attività lavorativa, nonostante i timidi tentativi di trovare lavoro. L'età della stessa le impone, per il futuro, di cercare un'occupazione confacente alle sue possibilità con maggiore impegno, ma al momento non può non ritenersi che la stessa abbia diritto alla concessione del richiesto assegno divorzile”.
Appare di tutta evidenza come, nonostante tali considerazioni da parte di questo stesso
Tribunale, la resistente abbia reiterato la sua condotta inerte omettendo la ricerca di una stabile occupazione;
nel presente giudizio, infatti, non ha dato prova di essersi in tutti questi anni attivata in tal senso e di non essere riuscita a reperire un'attività lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà. Anzi, di contro, all'udienza del 09.05.2024, la ha espressamente dichiarato di non aver curato, negli anni, CP_1
la propria formazione professionale, limitandosi ad affermare che, prima di sposarsi, aveva seguito un corso come modellista;
dichiarava inoltre di aver svolto solo piccoli lavori occasionali, soprattutto come badante. Come già osservato dal Giudice istruttore nell'adozione dell'ordinanza datata 04.06.2024, anche il Collegio ritiene che lo stesso trascorrere del tempo costituisca in sé un fatto giuridico, sopravvenuto rispetto alla sentenza di divorzio, idoneo ad integrare il richiesto presupposto della modifica della situazione di fatto. Inoltre, l'asserzione compiuta dalla nei propri scritti CP_1
difensivi, laddove ha affermato che, se in qualche occasione aveva trovato una occupazione – peraltro precaria – era “stato solo per cercare di emendare il danno provocato dall'ex coniuge”, induce il Collegio a propendere per la conclusione che la mancanza di un impiego stabile in capo alla medesima non rappresenti in alcun modo una circostanza dettata da ragioni di impossibilità di natura oggettiva, bensì da una sua consapevole scelta, ossia quella di fare affidamento sulla contribuzione economica in suo favore da parte dell'ex coniuge.
La resistente, attualmente dell'età di cinquantotto anni, differentemente da quanto sostenuto dalla propria difesa, ben potrebbe svolgere una qualsivoglia attività occupazionale non avendo né un'età eccessivamente avanzata e neppur delle patologie che glielo precludano aprioristicamente. A conferma di quanto appena affermato, osserva il Collegio che, da quanto risulta agli atti, la IG.ra , di fatto, già CP_1
lavora seppur in assenza di un regolare contratto. Infatti, è stata la stessa resistente a sostenere, sulla sua pagina Facebook di cui parte ricorrente ha allegato gli screenshot, di non potersi dedicare all'assistenza della sorella malata nemmeno con la richiesta di un permesso al datore di lavoro in quanto impegnata in altra attività lavorativa in via
Carducci a San Benedetto del Tronto dal lunedì al venerdì; sempre dal social network predetto risulta che la donna affermava di essere una lavoratrice nel campo dell'assistenza agli anziani dal mese di dicembre del 2022. Le asserzioni non appena menzionate, nonostante il vano, in quanto eccessivamente generico, tentativo di disconoscimento da parte della , sono incontestabilmente riconducibili in CP_1 capo alla medesima e consentono di propendere per la conclusione che, con tutta evidenza, non sono c'è nulla che le impedisca lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma che la resistente lavora continuativamente.
Il Collegio rileva peraltro un'incongruenza tra le affermazioni di cui sopra e quanto dichiarato da parte resistente nelle more del presente giudizio. La IG.ra , CP_1
infatti, nei propri scritti, come anche in udienza su specifica domanda del Giudice, ha più volte sostenuto come, tanto in passato quanto nell'attualità, sia tenuta a prestare continua assistenza alla sorella disabile ricoverata in una struttura, pur senza specificare in quale modo, dal momento che ha confermato lei stessa di non essere nemmeno sua amministratrice di sostegno. Trattasi di dichiarazioni prive di effettivi riscontri e pronunciate nel tentativo di paragonare la propria situazione a quella nella quale versa il e ridimensionare l'aggravamento delle condizioni economiche di quest'ultimo, CP_2
con il fine ultimo di mantenere la corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore.
In conclusione, come rilevato dalla S.C. in svariate pronunce, in un'ottica volta ad evitare la previsione e corresponsione di rendite ingiustificate e “parassitarie”, nonché diretta a responsabilizzare il coniuge che pretende l'assegno divorzile, quest'ultimo non può essere disposto nei confronti di chi abbia deciso di esimersi dall'attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale.
Per le ragioni finora esposte, la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta e, in ossequio al principio della soccombenza, la resistente viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) Revoca l'assegno divorzile stabilito dalla Sent. n. 495/2008 in favore della IG.ra
Controparte_1 2) Condanna alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che si liquidano in complessivi € 6.000, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo