Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2818/2023 R.G. promossa da nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), difesa dall'avv. Luigia Allevato;
C.F._1
ricorrente contro
- con sede in Controparte_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Silvia Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di avere percepito il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di euro 6.500,00; che, nell'agosto 2023, l' CP_1
comunicava la revoca del reddito di cittadinanza, che essa aveva richiesto con domande presentate in date 25.01.2021 e 31.08.2021, per mancanza del requisito di residenza, ex art. 2, co. 1, a), 2) L. n. 26/2019, non avendo essa risieduto in Italia per
1
che, successivamente, l' richiedeva la restituzione della CP_1
indicata somma di euro 6.500,00 corrisposta per tale causale;
che, in data 14.10.2023,
l' comunicava anche la revoca del beneficio con riguardo alla domanda CP_1
presentata in data 28.02.2023 in quanto inoltrata prima dello spirare del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 7, co. 11, L. n. 26/19; che i provvedimenti adottati dall' erano illegittimi in quanto essa possedeva il requisito della residenza CP_1
effettiva in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, continuativi, per come risultava dagli allegati certificati storici di residenza;
che anche la revoca del beneficio fruito a seguito della domanda del 28.02.2023 era ingiusta poiché al momento della presentazione della domanda stava fruendo legittimamente della prestazione;
tanto premesso, ha chiesto:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. il Controparte_2
Reddito di NZ di cui al dl. 4/2019 convertito in L.26/2019 a far data dal (o da altra data accertata in corso di giudizio); Accertare e dichiarare la nullità e /o
l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. , datati prodotti
[...]
in atti;
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t, a Controparte_2
titolo di restituzione del Reddito di NZ percepito e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di euro percepita a titolo di Reddito di NZ;
Condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2
al pagamento in favore di di parte ricorrente , del Reddito di NZ di cui al dl. 4/2019 convertito in L.26/2019 a far data dal ( o da altra data accertata in corso di giudizio), detratto quanto già corrisposto dall'Istituto all'odierna ricorrente. Con interessi e rivalutazione monetaria e compenso professionale da distrarsi a favore dello scrivente legale, che di dichiara antistatario”.
Resiste alla domanda l' , ritualmente costituitosi in giudizio. CP_1
La domanda è fondata.
2 L' ha revocato il beneficio del reddito di cittadinanza per mancanza del CP_1
possesso in capo alla ricorrente del requisito della residenza nello Stato italiano per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e, conseguentemente, ha chiesto in restituzione le somme che quest'ultima ha percepito a detto titolo nel periodo gennaio 2021 - agosto 2023.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata affrontata dal
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, con sentenza n. 4051 emessa dal giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli, in data 19.09.2024, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… Il Rdc é riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: (…) 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:… 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo”.
6. Nel nostro caso, non è contestato da il possesso dei requisiti reddituali.
7. Venendo al requisito della residenza. CP_1
La Corte giustizia UE grande sezione, 29/07/2024, n.112, ha statuito che “L'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 CdfUe, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla
3 normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali,
l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
8. Nella pronuncia si spiega che “la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva”.
9. Come ha fatto notare la difesa della parte ricorrente nel corso della discussione odierna, prevedere un requisito decennale per un cittadino comunitario, come la ricorrente, attuerebbe una discriminazione a contrario, pacificamente non tollerata nel diritto dell'Unione. 10. Inoltre, il requisito di residenza attualmente vigente per la prestazione dell'assegno di inclusione (che ha sostituito il RDC) è di 5 anni e non di 10 (art. 2, comma 2 DL 48/2023). Tale modifica legislativa può valere anche quale criterio interpretativo della normativa antecedente, la quale – come visto – è stata dichiarata non conforme all'Unione. 11. Ai fini del riconoscimento della prestazione può quindi ritenersi sufficiente l'accertamento della presenza ininterrotta nel territorio per almeno 5 anni. 12. Quanto alla presenza ininterrotta si condivide l'interpretazione fornita anche da pronuncia della Corte di
Appello di Milano n. 1172/23, secondo cui “la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento da non identificare con l'assoluta costante ininterrotta permanenza sul territorio. L'equiparazione tra italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta
4 o permesso di soggiorno rende irrilevante l'abbandono temporaneo del Paese da parte dello straniero. Ove si versi in materia di previdenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio, appunto, di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'Uomo (cfr. Cass 22421/2019) …”.
Applicando alla presente fattispecie i principi enucleati nella suddetta pronuncia, si ritiene che parte ricorrente abbia diritto alla prestazione, essendo emersa la sua presenza ininterrotta nel territorio per almeno 5 anni.
Infatti, è documentalmente acclarato (cfr. certificati storici in atti, nonché comunicazione inviata dal Comune di Stalettì all' ) che la ricorrente risiedeva in CP_1
Italia dal 26.05.2008 e che la stessa sia rientrata in Albania nel 2014, per poi fare ritorno, in data 15.01.2018, nel territorio dello Stato italiano dove tuttora risiede, sicché l'assenza dall'Italia, nel periodo dal 2014 al 2018, coinciso con il suo rientro in Albania, non era ostativa alla erogazione del reddito di cittadinanza in quanto, alla data di presentazione della domanda del 25.01.2021 (nonché delle successive), essa era residente in Italia da complessivi nove anni.
In ragione di tanto, deve ritenersi che la ricorrente possedeva i requisiti per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza richiesto con le domande presentate in date
25.01.2021 e 31.08.2021, sicché anche la ulteriore domanda del 28.02.2023 risulta legittimamente avanzata, non trovando applicazione la disposizione, invocata dall'ente, di cui all'art. 7, co. 11, L. n. 26/2019.
Il ricorso deve essere dunque accolto, sia con riguardo alla richiesta di pagamento delle somme residue che sarebbero spettate a parte attrice per la causale in oggetto ove non fosse intervenuta la revoca, sia con riguardo alla richiesta di accertamento del suo diritto a non restituire le somme che l' le ha (legittimamente) erogato. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e, nell'importo liquidato in dispositivo, vanno distratte a favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, essendo parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
P.Q.M.
5 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza richiesto tramite le domande presentate in date 25.01.2021,
31.08.2021 e 28.02.2023, dichiarando la illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio, con condanna dell' a corrispondere alla medesima le mensilità CP_1
residue spettanti a tale titolo, con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- accerta che nulla è dovuto in restituzione all' per le somme che parte ricorrente CP_1
ha percepito a titolo di reddito di cittadinanza;
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge, con distrazione del pagamento a favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 20.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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