Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2624 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata in [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. RICCA ROSELLINI CHIARA matrimonio celebrato in FORLI' il 06/12/2008 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
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P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. AUTORIZZARE i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I mobili e le suppellettili, esclusi i beni strettamente personali, vengono suddivisi come da separato accordo che si allega. (doc. 13). Pers
3. Il gatto rimarrà con la sig.ra . CP_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
4. DISPORRE che il figlio minore resti affidato ad entrambi i Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. STABILIRE il collocamento paritario tra i genitori del figlio in Per_2 considerazione anche del forte legame che il minore ha con entrambi e dei loro lavori a turni secondo la seguente organizzazione:
5/a) nella settimana in cui la madre farà il turno di mattina, e dunque il padre quello di pomeriggio, dalla domenica sera precedente prima di cena, all'incirca verso le 19:00 e fino alla domenica sera successiva al medesimo orario, starà con il Per_2 padre;
5/b) nella settimana in cui la madre farà il turno di pomeriggio, e dunque il padre quello di mattina, dalla domenica sera precedente prima di cena, all'incirca verso le 19:00 e fino alla domenica sera successiva al medesimo orario, starà con la Per_2 madre. Resta intesa la totale libertà di entrambi di frequentare durante la settimana Per_2 in cui si trova presso l'altro genitore, occupandosi anche, qualora occorra, di
2 somministrare pranzi o altro. Avendo il figlio quasi 15 anni gli accordi andranno presi tenendo presente i suoi impegni e le sue volontà.
5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, alternando il Per_2 singolo giorno di Festa tra l'uno e l'altro genitore;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro aprile di ogni anno.
6. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c all'IBAN Per_2 CP_1
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 100,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio recepito nel Protocollo in uso a questo Tribunale che si ritiene integralmente riportato ed accettato e che qui sinteticamente viene riportato: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente, pertanto rinunciano, di comune accordo tra loro, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsivoglia pretesa in punto al mantenimento, essendo i rispettivi guadagni di entità tale da permettere loro un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
9. I coniugi manterranno la titolarità e il saldo dei conti a loro singolarmente intestati, e provvederanno ad estinguere il conto cointestato che usavano per il pagamento del mutuo ad oggi estinto.
10. L'auto targata FD497PE rimarrà al sig. Per_2
11. Il sig. si assume altresì l'impegno del pagamento del finanziamento da Per_2
Lui contratto per l'acquisto dell'automobile e la sig.ra quello per il CP_1 pagamento del prestito personale. 12. I coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio minore sia incassato Per_2 al 100% dalla sig.ra ; CP_1
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Spese al definitivo
ORDINA
3 che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 63 parte 1 anno 2008). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 14/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 2624/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2624/2024 V.G., pendente tra Parte_2
e difeso dall'avv. RICCA ROSELLINI CHIARA
[...]
e
CP_2
e difeso dall'avv. RICCA ROSELLINI CHIARA
[...]
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 26/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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