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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 3157/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 19.11.2019, iscritto al n. 256/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Napoli, Via Duomo n. 296, nello studio dell'avv. Giovanni Mascia (c.f. , CodiceFiscale_2 che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato all'atto di appello,
appellante e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_2 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv.to Alfredo Santacroce(c.f. per
[...] CodiceFiscale_5 quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita, CP_2 P.IVA_1
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di appello notificato in data 9.1.2020, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord n. 3157/2019, pubblicata il 19.11.2019, con la quale, in relazione alle domande da lui proposte nei confronti di e erano Parte_2 Controparte_1 CP_2
state respinte le domande di inefficacia ex art. 2901 cc. della compravendita avvenuta il 26.9.2012 dalla I.M. Immobiliare S.R.L. in favore di , e di simulazione dell'atto di cessione Controparte_1
del credito del 15.1.2015 da in favore della ed era stata invece accolta Parte_2 CP_2 la domanda di inefficacia dell'atto per notar del 15.1.2015 con il quale Persona_1 [...]
aveva ceduto in favore della il credito vantato nei confronti dell'Istituto Parte_2 CP_2
Scolastico Papa Giovanni Paolo I.
Deduceva l'appellante essere erronea la sentenza nella parte in cui era stata respinta la domanda di inefficacia dell'atto di acquisto di immobile da parte di , ed instava per Parte_2
la parziale riforma della sentenza, con declaratoria di inefficacia dell'atto in oggetto, quantomeno per la parte corrispondente alla quota di prezzo pagata da per il subappalto di infissi Parte_2 ed alla metà del mutuo da lui utilizzata per favorire l'acquisto del figlio . CP_1
La causa veniva iscritta a ruolo in data 21.1.2020.
Si costituivano in giudizio in data 22.4.2020 e , eccependo Pt_2 Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità e comunque la sua infondatezza, instando per il suo rigetto e per il dissequestro dell'immobile oggetto di sequestro conservativo in corso di giudizio di primo grado con ordinanza del 30.7.2015 in relazione alla quota corrispondente alla somma di
64.261,45 €.
Nel corso del giudizio parte appellata evidenziava la improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 comma 1 c.p.c., essendo stata iscritta a ruolo la causa oltre i 10 giorni dalla prima delle notifiche eseguite;
l'appellante presentava istanza di rimessione in termini che veniva respinta dalla
Corte con ordinanza in data 27.10.2020.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e la sostituzione del consigliere relatore, all'udienza del 5.6.2024, tenutasi in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini ridotti di gg. 20 + 20 ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della ritualmente convenuta in CP_2
giudizio e non costituitasi.
L'appello deve essere poi dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348 comma 1 c.p.c.., atteso che dall'esame degli atti risulta la non tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante.
E' noto che l'appellante, per effetto del comb. disp. degli artt. 347, co. 1, e 165 c.p.c., deve costituirsi in giudizio entro il termine di dieci (o, in caso di abbreviazione, di cinque) giorni dalla notificazione all'appellato della citazione introduttiva del processo d'appello, depositando, tra l'altro, l'originale di tale citazione con la prova della sua notificazione, in caso contrario dovendo la sua costituzione ritenersi nulla e il suo appello essere conseguentemente dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c.. Ha poi affermato la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 89/2017) che “nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui all'art. 165, comma 1, c.p.c., si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera ed alla
"ratio" del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione;
tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello.”.
Poiché pertanto la costituzione dell'appellante è avvenuta solo in data 21.1.2020, a fronte di una notifica avvenuta in data 9.1.2020, e non vi erano i presupposti per una rimessione in termini, come affermato dalla Corte con ordinanza in data 27.10.2020, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Va esclusa la pronuncia di cancellazione del sequestro conservativo, richiesta dagli appellati, atteso che l'articolo 2668 c.c. deve essere riferito unicamente alla trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 c.c. e non può essere esteso analogicamente ad altre fattispecie e alla trascrizione del sequestro conservativo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in base ai parametri del d.m. n. 147/2022, con riferimento a cause di scaglione di valore tra 52mila e 260mila € (come dichiarato dall'appellante) e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi;
con importi vicini ai minimi di tariffa, attesa la natura in rito della pronuncia, e senza l'aumento per difesa di più parti, attesa la identità delle difese.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/02, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del n. 3157/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in Parte_1
data 19.11.2019, in contraddittorio con e e la così provvede: CP_1 Parte_2 CP_2 ---dichiara la contumacia della CP_2
---dichiara improcedibile l'appello e condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 Pt_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in Controparte_1
5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali;
---dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
Così deciso in Napoli il 17 luglio 2024.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo