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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
128/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VENEZIA prima sezione civile
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo – presidente
Silvia Bianchi – giudice
Ivana Morandin – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268ss. del
Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); ricorrente: , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaele C.F._1
Guadagni (C.F. e Pasquale Guadagni (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Mauro Leone n. 59.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 art. 118 disp. attuaz. cpc.
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha Parte_1
chiesto di aprire la liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268ss. CCII.
2. Il ricorrente ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. c) CCII, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
3. A fondamento dell'istanza, il ha allegato la relazione Pt_1
particolareggiata redatta dal gestore della crisi dott. Persona_1
nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso l'ODCEC di Venezia: in data 26.2.2025, il ricorrente ha presentato infatti istanza al suddetto Organismo che, nella persona del referente dott.
ha ritenuto sussistenti le condizioni per accedere alla Persona_2
composizione della crisi da sovraindebitamento, e ha nominato il predetto dott. quale gestore. Per_1
4. Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore emerge che la crisi del ricorrente ha avuto inizio nel 2009 a seguito di un licenziamento, e si è aggravata in conseguenza di un accertamento da parte di nei confronti della società Archi- Controparte_1
tetto.com srl, della quale egli era amministratore unico. L'elevato importo del debito erariale, unito a prestiti personali, ha determinato l'impossibilità
di adempiere regolarmente alle obbligazioni via via assunte.
5. Il ricorrente ha dichiarato un reddito mensile di circa € 2.900,00, e ha messo a disposizione della procedura l'importo del reddito netto pagina 2 di 8 mensile eccedente la somma di € 1.910,00, ritenuta necessaria per il proprio sostentamento. Le spese di sussistenza mensili sono state analiticamente indicate e ammontano appunto a € 1.910,00. Il passivo debitorio complessivo è stato quantificato in € 192.447,07, verso creditori quali , e . CP_2 CP_3 CP_4
6. Il Tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 268ss. CCII per l'apertura della liquidazione controllata, e preso atto dell'assenza di condanne per i delitti di cui all'art. 280 CCII e della mancata precedente esdebitazione, ritiene fondato il ricorso.
7. In relazione alla competenza territoriale, sebbene il ricorrente sia attualmente residente in [...], il cambio di residenza è avvenuto nel giugno 2024, ovvero nell'anno antecedente al deposito della domanda.
Pertanto, ai sensi dell'art. 28, 1° comma CCII, il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza, che rimane radicata presso il Tribunale di Venezia.
8. Il convive con tale impiegata Pt_1 Persona_3
presso Unicomm srl, con uno stipendio mensile di € 1.748,75.
9. Requisiti oggettivi e soggettivi: il è assoggettabile alla Pt_1
procedura concorsuale prevista dagli artt. 268ss. CCII. Dichiara di non aver mai beneficiato in precedenza dell'esdebitazione, né di aver subito condanne per i delitti di cui all'art. 280 CCII. Attualmente, è impiegato di secondo livello presso DHL EXPRESS ITALY srl, con un reddito annuo di circa € 38.000,00: in quanto persona fisica, non è assoggettabile a pagina 3 di 8 liquidazione giudiziale, coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie speciali.
10. Cause del sovraindebitamento: la crisi del è iniziata nel Pt_1
2009 a seguito di un licenziamento dalla Impresa Costruzioni Edili
Zanchetto srl dove lavorava come apprendista. La situazione debitoria si è aggravata a seguito di un accertamento dell Controparte_1
nei confronti della società di cui il
[...] Parte_2
è stato Amministratore Unico tra aprile 2010 e gennaio 2011. Pt_1
L'elevato debito erariale, unitamente a prestiti personali, ha reso impossibile l'adempimento delle obbligazioni.
11. Attivo: quanto alla situazione reddituale e patrimoniale, il Pt_1
è impiegato presso DHL EXPRESS ITALY srl, percepisce una retribuzione mensile di circa € 2.900,00. Non possiede beni immobili o mobili registrati. Nell'ultimo quinquennio, non ha compiuto atti di disposizione. Il ricorrente mette a disposizione della procedura l'importo del reddito netto mensile eccedente la somma di € 1.910,00, ritenuta necessaria per il proprio sostentamento.
12. Passivo e spese di sussistenza: il fabbisogno familiare mensile del
, stimato dal gestore della crisi, ammonta a € 1.910,00, così Pt_1
suddiviso: spese alimentari € 500,00, abbigliamento € 100,00, canone di locazione € 550,00, spese condominiali € 10,00, utenze domestiche €
150,00, spese mediche € 50,00, telefono € 40,00, TARI € 10,00, benzina e lavaggio auto € 50,00, barbiere € 50,00, spese per la casa € 100,00,
Telepass € 200,00, trasporto pubblico e parcheggio € 100,00. Il passivo pagina 4 di 8 complessivo ammonta a € 192.447,07, distinto come segue: € CP_2
156.315,39, € 10.642,75, € 25.488,93. CP_3 CP_4
13. I costi della procedura, con preferenza rispetto ad altri creditori, ammontano a € 4.285,46, di cui € 3.071,50 (di cui € 1.842,90 già pagati) a Contro favore dell e del Gestore, ed € 3.056,86 per spese legali a favore degli Avv.ti Raffaele Guadagni e Pasquale Guadagni.
14. In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti degli artt. 268ss.
CCII, e non risultando che lo stato di sovraindebitamento sia attribuibile a un comportamento doloso o colposo del ricorrente, il Tribunale ritiene di accogliere il ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di
[...]
; Parte_1
2. nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;
3. nomina liquidatore il dott. già nominato gestore Persona_1
della crisi;
4. autorizza, ai sensi dell'art 268, 4° comma CCII,
[...]
a trattenere per il proprio mantenimento € 1.910,00 mensili;
Parte_1
5. precisa che a far data dalla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione stessa, potrà essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
pagina 5 di 8 6. ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
7. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
8. dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Venezia;
notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, 4° comma CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, rivendica e restituzione di beni – qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 90 giorni pagina 6 di 8 dall'apertura della liquidazione controllata, provveda a formare l'inventario dei beni del debitore e redigere un programma sui tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente sta cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280, 282 CCII. Il
rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni dell'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio ai fini dell'art. 282 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di pagina 7 di 8 liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, 3° comma CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Si comunichi al liquidatore e all'OCC.
Venezia, 13.6.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VENEZIA prima sezione civile
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo – presidente
Silvia Bianchi – giudice
Ivana Morandin – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268ss. del
Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); ricorrente: , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaele C.F._1
Guadagni (C.F. e Pasquale Guadagni (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Mauro Leone n. 59.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 art. 118 disp. attuaz. cpc.
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha Parte_1
chiesto di aprire la liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268ss. CCII.
2. Il ricorrente ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. c) CCII, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
3. A fondamento dell'istanza, il ha allegato la relazione Pt_1
particolareggiata redatta dal gestore della crisi dott. Persona_1
nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso l'ODCEC di Venezia: in data 26.2.2025, il ricorrente ha presentato infatti istanza al suddetto Organismo che, nella persona del referente dott.
ha ritenuto sussistenti le condizioni per accedere alla Persona_2
composizione della crisi da sovraindebitamento, e ha nominato il predetto dott. quale gestore. Per_1
4. Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore emerge che la crisi del ricorrente ha avuto inizio nel 2009 a seguito di un licenziamento, e si è aggravata in conseguenza di un accertamento da parte di nei confronti della società Archi- Controparte_1
tetto.com srl, della quale egli era amministratore unico. L'elevato importo del debito erariale, unito a prestiti personali, ha determinato l'impossibilità
di adempiere regolarmente alle obbligazioni via via assunte.
5. Il ricorrente ha dichiarato un reddito mensile di circa € 2.900,00, e ha messo a disposizione della procedura l'importo del reddito netto pagina 2 di 8 mensile eccedente la somma di € 1.910,00, ritenuta necessaria per il proprio sostentamento. Le spese di sussistenza mensili sono state analiticamente indicate e ammontano appunto a € 1.910,00. Il passivo debitorio complessivo è stato quantificato in € 192.447,07, verso creditori quali , e . CP_2 CP_3 CP_4
6. Il Tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 268ss. CCII per l'apertura della liquidazione controllata, e preso atto dell'assenza di condanne per i delitti di cui all'art. 280 CCII e della mancata precedente esdebitazione, ritiene fondato il ricorso.
7. In relazione alla competenza territoriale, sebbene il ricorrente sia attualmente residente in [...], il cambio di residenza è avvenuto nel giugno 2024, ovvero nell'anno antecedente al deposito della domanda.
Pertanto, ai sensi dell'art. 28, 1° comma CCII, il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza, che rimane radicata presso il Tribunale di Venezia.
8. Il convive con tale impiegata Pt_1 Persona_3
presso Unicomm srl, con uno stipendio mensile di € 1.748,75.
9. Requisiti oggettivi e soggettivi: il è assoggettabile alla Pt_1
procedura concorsuale prevista dagli artt. 268ss. CCII. Dichiara di non aver mai beneficiato in precedenza dell'esdebitazione, né di aver subito condanne per i delitti di cui all'art. 280 CCII. Attualmente, è impiegato di secondo livello presso DHL EXPRESS ITALY srl, con un reddito annuo di circa € 38.000,00: in quanto persona fisica, non è assoggettabile a pagina 3 di 8 liquidazione giudiziale, coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie speciali.
10. Cause del sovraindebitamento: la crisi del è iniziata nel Pt_1
2009 a seguito di un licenziamento dalla Impresa Costruzioni Edili
Zanchetto srl dove lavorava come apprendista. La situazione debitoria si è aggravata a seguito di un accertamento dell Controparte_1
nei confronti della società di cui il
[...] Parte_2
è stato Amministratore Unico tra aprile 2010 e gennaio 2011. Pt_1
L'elevato debito erariale, unitamente a prestiti personali, ha reso impossibile l'adempimento delle obbligazioni.
11. Attivo: quanto alla situazione reddituale e patrimoniale, il Pt_1
è impiegato presso DHL EXPRESS ITALY srl, percepisce una retribuzione mensile di circa € 2.900,00. Non possiede beni immobili o mobili registrati. Nell'ultimo quinquennio, non ha compiuto atti di disposizione. Il ricorrente mette a disposizione della procedura l'importo del reddito netto mensile eccedente la somma di € 1.910,00, ritenuta necessaria per il proprio sostentamento.
12. Passivo e spese di sussistenza: il fabbisogno familiare mensile del
, stimato dal gestore della crisi, ammonta a € 1.910,00, così Pt_1
suddiviso: spese alimentari € 500,00, abbigliamento € 100,00, canone di locazione € 550,00, spese condominiali € 10,00, utenze domestiche €
150,00, spese mediche € 50,00, telefono € 40,00, TARI € 10,00, benzina e lavaggio auto € 50,00, barbiere € 50,00, spese per la casa € 100,00,
Telepass € 200,00, trasporto pubblico e parcheggio € 100,00. Il passivo pagina 4 di 8 complessivo ammonta a € 192.447,07, distinto come segue: € CP_2
156.315,39, € 10.642,75, € 25.488,93. CP_3 CP_4
13. I costi della procedura, con preferenza rispetto ad altri creditori, ammontano a € 4.285,46, di cui € 3.071,50 (di cui € 1.842,90 già pagati) a Contro favore dell e del Gestore, ed € 3.056,86 per spese legali a favore degli Avv.ti Raffaele Guadagni e Pasquale Guadagni.
14. In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti degli artt. 268ss.
CCII, e non risultando che lo stato di sovraindebitamento sia attribuibile a un comportamento doloso o colposo del ricorrente, il Tribunale ritiene di accogliere il ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di
[...]
; Parte_1
2. nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;
3. nomina liquidatore il dott. già nominato gestore Persona_1
della crisi;
4. autorizza, ai sensi dell'art 268, 4° comma CCII,
[...]
a trattenere per il proprio mantenimento € 1.910,00 mensili;
Parte_1
5. precisa che a far data dalla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione stessa, potrà essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
pagina 5 di 8 6. ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
7. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
8. dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Venezia;
notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, 4° comma CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, rivendica e restituzione di beni – qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 90 giorni pagina 6 di 8 dall'apertura della liquidazione controllata, provveda a formare l'inventario dei beni del debitore e redigere un programma sui tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente sta cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280, 282 CCII. Il
rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni dell'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio ai fini dell'art. 282 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di pagina 7 di 8 liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, 3° comma CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Si comunichi al liquidatore e all'OCC.
Venezia, 13.6.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
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