TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/09/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 3798/2016 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P.IVA , titolare della ditta omonima, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Palma Campania (Na) alla Via Croce n. 20, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mariagiovanna De Pietro e dall'avv. Gennaro Carrino, in virtù
di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio, sito in San Gennaro Vesuviano (NA), alla via Ferrovia, 39 elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
(P.IVA: , con sede in OP P.IVA_2
Battipaglia (SA), ala via Nettuno, n. 17, in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ludovico
Montera, presso il cui studio, sito in Salerno, alla Via Generale Armando Diaz, n.12,
elettivamente domicilia;
1 OPPOSTA
NONCHÉ
, titolare dell'omonima ditta (P. IVA ), con sede in CP_2 P.IVA_3
Palma Campania, via Nuova Sarno n. 138, rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Felice Napolitano,
presso il cui Studio, sito in Nola alla via Aldo Moro, 21/23, elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
12.05.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il D.I. n. 335/2016, reso dal Tribunale di Salerno in data 16.02.2016 e notificato in data 29.02.2016, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di €
19.500,00 oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito ai sensi del D. lgs n.
231/2002, nonché spese e competenze di procedura in favore della OP
.
[...]
1.1 A sostegno dell'opposizione esponeva quanto segue.
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno,
sostenendo che la competenza doveva essere radicata presso il Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.
1.2. Nel merito ed in punto di fatto contestava l'an della pretesa creditoria, negando, in primo luogo, ogni rapporto obbligatorio e/o contrattuale con la parte opposta, affermando di non aver mai consegnato gli assegni posti a fondamento del ricorso monitorio.
L'opponente evidenziava altresì che i titoli erano nulli per violazione delle disposizioni di
2 cui al R.D. 1736/33 e che erano stati oggetto di denuncia per smarrimento, compilati in bianco con sola firma di traenza e, in un caso, recante una sottoscrizione falsificata.
Rappresentava altresì, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, che gli assegni oggetto di contestazione mai venivano consegnati all'opposta bensì al sig. , CP_2
in virtù di un patto di garanzia il quale, a sua volta, li consegnava all' OP
ingiustificatamente. Per tale motivo chiedeva l'autorizzazione per la
[...]
chiamata in causa del terzo.
1.3. In virtù di quanto esposto, concludeva nei seguenti termini: “1. Preliminarmente, nel
rito dichiarare la propria incompetenza per territorio relativamente alla presente causa,
riconoscendo la competenza a conoscere della stessa in capo al Tribunale di Nola;
2.
Sempre in via preliminare, autorizzare l'opponente alla chiamata in causa del terzo, ovvero
il sig. (c.f. , titolare dell'omonima ditta, CP_2 C.F._1
con sede in Somma Vesuviana (Na) alla via Annunziata n. 13 (P.iva ;
3. Nel P.IVA_3
merito revocare o dichiarare privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo perché
infondato in fatto ed in diritto.
4. In ogni caso, condannare la controparte al pagamento
delle spese e competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso del 15 %, con attribuzione
al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' . OP
2.1. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, insisteva per la competenza del
Tribunale adito.
Nel merito ed in punto di fatto contestava quanto dedotto da parte opponente sostenendo che il rapporto contrattuale era intercorso con il e che i requisiti di regolarità e Pt_1
formalità previsti dalla legge relativamente agli assegni erano stati rispettati e si opponeva alla chiamata in causa del terzo.
3 2.2. Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale;
in via principale e nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna dell'opponente alle spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
3. Incardinatosi il giudizio, con ordinanza del 12/10/2017 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, rinviando a successiva udienza.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/02/2018 si costituiva CP_2
affermando di aver svolto una mera attività di intermediazione tra le parti e di non
[...]
conoscere né la quantità di merce compravenduta, né le modalità di consegna dei beni né il prezzo pattuito. Insisteva per il difetto di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal giudizio.
4.1. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via principale, accertarsi e dichiararsi
la carenza di legittimazione passiva del sig. quale titolare dell'omonima CP_2
ditta e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento;
2. rigettare le
domande avverse in quanto improponibili, improcedibili, inammissibili, oltre che infondate
nel merito in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti;
3. condannarsi le controparti
processuali al rimborso delle spese tutte del giudizio, con attribuzione in favore del
sottoscritto procuratore, per dichiarato fattone anticipo.”
5. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti in causa e prova testimoniale;
veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
6. In via preliminare ed in punto di diritto si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il
4 completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo,
ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
6.1. In questa sede l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, permane la sua posizione di convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Per tali ragioni, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti, mentre al debitore la prova relativa ai fatti estintivi,
modificativi della pretesa.
7. Ciò detto e passando al caso di specie, preme esaminare preliminarmente l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente.
Essa è infondata e dev'essere rigettata.
7.2. Sul punto, il Tribunale aderisce alla giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione secondo la quale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nel primo atto, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., fornendo la prova delle circostanze di fatto addotte a sostegno di tale contestazione ed indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, secondo ognuno di essi,
dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché
incompleta (cfr. Cass. civ., n. 12156/2021 e n. 2548/2022).
7.3. Nel caso di specie, l'odierno attore in opposizione (convenuto in senso sostanziale),
non ha specificamente e puntualmente contestato la sussistenza di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente
5 secondo ognuno di essi. Per tale motivo, l'eccezione deve ritenersi non proposta e, per gli effetti, la competenza si è radicata definitivamente in quella del giudice adito in via monitoria.
8. Nel merito, l'opposizione va accolta per i motivi che seguono.
8.1 È dirimente ai fini della decisione il difetto di prova dell'an della pretesa creditoria e cioè l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra e l' Parte_1 OP
.
[...]
Le evidenze probatorie acquisite dimostrano che non è intercorso alcun rapporto di tipo commerciale tra le parti ed anzi la completa estraneità dell'opponente rispetto alle pretese creditorie avanzate con il ricorso monitorio.
8.2. Sul punto è dirimente la confessione resa all'udienza del 22.12.2021 in sede di interrogatorio formale dalla sig.ra , legale rappresentante dell'opposta, che OP
ha ammesso di aver ricevuto dal terzo chiamato gli assegni in contestazione per forniture/rapporti con lo stesso e ha negato l'esistenza di rapporti contrattuali con l'odierno opponente.
8.3. In punto di diritto, si osserva che la confessione giudiziale è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Ad esempio, è
confessione la dichiarazione dell'attore che ammetta l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto da lui azionato, come nel caso di specie.
In tale prospettiva, la conseguenza della confessione è il suo valore probatorio: fa piena prova del fatto confessato ed è vincolante per il giudice.
Si aggiunga che, nella valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, la confessione giudiziale prevale rispetto ai fatti contrari eventualmente emergenti da altri mezzi di prova,
quali la testimonianza o prove documentali indirette. Ciò è stato confermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 28255 del 2023 ha ribadito
6 che: “In tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non
può essere data prevalenza ai fatti contrari, e non meramente specificativi, come emergenti
dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confitente e dalla prova
documentale indiretta.”
9. La legale rappresentante dell'opposta, in sede di interrogatorio formale, ha innanzitutto confermato la sussistenza di rapporti commerciali con il terzo chiamato in causa CP_2
(risposta ai quesiti numeri da 1 a 5 della seconda memoria istruttoria di parte
[...]
opponente) e negato quelli con , in risposta al quesito n. 9, che si Parte_1
riporta: “Vero è che la sig.ra nell'anno 2014 mai ha avuto rapporti OP
commerciali e/o contatti con il sig. ? “Si, è vero”. (Si veda il verbale Parte_1
di udienza del 22.12.2021).
9.1 In secondo luogo, confermando i fatti come narrati dall'opponente, ha dichiarato che i titoli (assegni) posti alla base del ricorso e del decreto ingiuntivo non gli furono consegnati da bensì da Parte_1 CP_2
6) “Vero è che gli assegni n. 4000033895-00 del 30.08.2014 dell'importo di € 6.000,00, n.
4000033899-04 del 02.08.2014 di €3.500,00 – e n.0206161397-00 del 04.08.2014 di €
10.000,00 furono corrisposti e consegnati dal nelle mani della sig.ra CP_2
a pagamento delle partite di angurie e meloni di cui sopra ed oggi oggetto OP
di contestazione? “Si è vero”;
11) Vero è che l'assegno n. 4000033895-00 del 30.08.2014 dell'importo di € 6.000,00,
risultato apocrifo, veniva consegnato dal sig. alla sig.ra ? CP_2 OP
“Si, è vero”. (Cfr. verbale di udienza del 22.12.2021).
La sig.ra dunque, ha confermato di aver avuto rapporti commerciali esclusivamente CP_1
con il sig. e di aver ricevuto gli assegni proprio da quest'ultimo, e non dal sig. CP_2
Pt_1
7 10. Anche il terzo chiamato in causa in sede di interrogatorio formale CP_2
conferma, in primo luogo, che nessun rapporto commerciale è avvenuto tra l'opponente e l'opposta: “Vero è che il è estraneo al contratto di acquisto delle Parte_1
forniture di meloni ed angurie di cui alle fatture contestate e della precedente lavorazione
e coltivazione? Si, è vero”.
Emerge, dunque, con certezza, che il rapporto commerciale dedotto in giudizio tramite il ricorso monitorio fondato sulle fatture prodotte non è mai avvenuto.
10.1. Quanto agli assegni posti alla base del decreto ingiuntivo, è stato accertato che gli assegni non venivano consegnati dall'opponente all'azienda opposta. Al contrario, il terzo chiamato ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni come garanzia dall'altra parte,
impegnandosi a non compilarli né incassarli. Tuttavia, essi sono stati consegnati in seguito a . Si riporta a stralcio la confessione: OP
“14. Vero è che a pagamento delle fatture di cui al capo 13 il sig. CP_2
corrispondeva alla sig.ra gli assegni a firma del sig. ? OP Parte_1
“Non è vero, preciso che al marito della sig.ra ho consegnato a garanzia OP
della futura vendita n. 3 assegni che avevo in mio possesso rilasciatomi dal sig.
[...]
a garanzia per l'acquisto di una motocicletta. Preciso altresì che uno degli Parte_1
assegni non era firmato.”
15. Vero è che gli assegni n. 4000033895-00 n. 4000033899-04 e n.0206161397- 00 furono
rilasciati al dal solo garanzia e con l'accordo che CP_2 Parte_1
non dovevano in alcun caso essere compilati e passati per il pagamento da altri soggetti?
“Si, è vero.”
11. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, in quanto alcuna prova è emersa all'esito dell'istruttoria in ordine alla esistenza di
8 un rapporto obbligatorio e/o contrattuale tra le parti tale da ritenere esistente il credito azionato con la domanda monitoria.
12. Deve aggiungersi, inoltre, che parte opponente ha avanzato domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
12.1 Come noto, tale domanda rinviene il fatto costitutivo in una iniziativa o attività inerente allo svolgimento del processo ed è svincolata dalle preclusioni operanti nel giudizio di cognizione. Essa può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della causa
petendi delle domande proposte dalle parti, in quanto spesso la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cfr. Cass. civ. n. 14911/2018; Cass. civ. n. 15964/2009 e Cass. civ. n.
3941/2002).
12.2 Nel caso di specie, tuttavia, parte opponente ha avanzato la domanda per la prima volta non in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.05.2025, bensì con la comparsa conclusionale. Quest'ultima ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non può
contenere domande nuove. Pertanto, la domanda è inammissibile.
In ogni caso, evidenzia il Tribunale che non sussistono tutti i presupposti di legge per l'accoglimento di tale domanda.
13. Conclusioni e spese processuali.
13.1 Quanto ai rapporti tra le parti principali, in ossequio al principio della soccombenza,
l' è condannata al pagamento delle spese processuali in OP
favore di , liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati Parte_1
con il D.M. 147/22 e s.m., calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al disputatum, in ragione delle attività espletate.
9 Va disposta la distrazione delle stesse in favore dei difensori di parte opponente, dichiaratosi antistatari.
13.2 Quanto ai rapporti tra le parti principali ed il terzo chiamato in causa CP_2
esse vanno compensate per il comportamento processuale tenuto dalla parte e per non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott. Francesco
Rossini, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 335/2016,
reso dal Tribunale di Salerno in data 16.02.2016;
2) condanna l' , in persona del suo l.r.p.t., alla rifusione OP
delle spese processuali in favore dell'opponente, che liquida in € 3.500,00 per onorari ed € 145,50 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli avvocati Mariagiovanna
De Pietro e Gennaro Carrino, dichiaratisi antistatari;
4) compensa le spese di lite tra le parti principali ed il terzo chiamato.
Così deciso in Salerno, in data 15.09.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 3798/2016 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P.IVA , titolare della ditta omonima, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Palma Campania (Na) alla Via Croce n. 20, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mariagiovanna De Pietro e dall'avv. Gennaro Carrino, in virtù
di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio, sito in San Gennaro Vesuviano (NA), alla via Ferrovia, 39 elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
(P.IVA: , con sede in OP P.IVA_2
Battipaglia (SA), ala via Nettuno, n. 17, in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ludovico
Montera, presso il cui studio, sito in Salerno, alla Via Generale Armando Diaz, n.12,
elettivamente domicilia;
1 OPPOSTA
NONCHÉ
, titolare dell'omonima ditta (P. IVA ), con sede in CP_2 P.IVA_3
Palma Campania, via Nuova Sarno n. 138, rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Felice Napolitano,
presso il cui Studio, sito in Nola alla via Aldo Moro, 21/23, elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
12.05.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il D.I. n. 335/2016, reso dal Tribunale di Salerno in data 16.02.2016 e notificato in data 29.02.2016, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di €
19.500,00 oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito ai sensi del D. lgs n.
231/2002, nonché spese e competenze di procedura in favore della OP
.
[...]
1.1 A sostegno dell'opposizione esponeva quanto segue.
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno,
sostenendo che la competenza doveva essere radicata presso il Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.
1.2. Nel merito ed in punto di fatto contestava l'an della pretesa creditoria, negando, in primo luogo, ogni rapporto obbligatorio e/o contrattuale con la parte opposta, affermando di non aver mai consegnato gli assegni posti a fondamento del ricorso monitorio.
L'opponente evidenziava altresì che i titoli erano nulli per violazione delle disposizioni di
2 cui al R.D. 1736/33 e che erano stati oggetto di denuncia per smarrimento, compilati in bianco con sola firma di traenza e, in un caso, recante una sottoscrizione falsificata.
Rappresentava altresì, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, che gli assegni oggetto di contestazione mai venivano consegnati all'opposta bensì al sig. , CP_2
in virtù di un patto di garanzia il quale, a sua volta, li consegnava all' OP
ingiustificatamente. Per tale motivo chiedeva l'autorizzazione per la
[...]
chiamata in causa del terzo.
1.3. In virtù di quanto esposto, concludeva nei seguenti termini: “1. Preliminarmente, nel
rito dichiarare la propria incompetenza per territorio relativamente alla presente causa,
riconoscendo la competenza a conoscere della stessa in capo al Tribunale di Nola;
2.
Sempre in via preliminare, autorizzare l'opponente alla chiamata in causa del terzo, ovvero
il sig. (c.f. , titolare dell'omonima ditta, CP_2 C.F._1
con sede in Somma Vesuviana (Na) alla via Annunziata n. 13 (P.iva ;
3. Nel P.IVA_3
merito revocare o dichiarare privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo perché
infondato in fatto ed in diritto.
4. In ogni caso, condannare la controparte al pagamento
delle spese e competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso del 15 %, con attribuzione
al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' . OP
2.1. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, insisteva per la competenza del
Tribunale adito.
Nel merito ed in punto di fatto contestava quanto dedotto da parte opponente sostenendo che il rapporto contrattuale era intercorso con il e che i requisiti di regolarità e Pt_1
formalità previsti dalla legge relativamente agli assegni erano stati rispettati e si opponeva alla chiamata in causa del terzo.
3 2.2. Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale;
in via principale e nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna dell'opponente alle spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
3. Incardinatosi il giudizio, con ordinanza del 12/10/2017 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, rinviando a successiva udienza.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/02/2018 si costituiva CP_2
affermando di aver svolto una mera attività di intermediazione tra le parti e di non
[...]
conoscere né la quantità di merce compravenduta, né le modalità di consegna dei beni né il prezzo pattuito. Insisteva per il difetto di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal giudizio.
4.1. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via principale, accertarsi e dichiararsi
la carenza di legittimazione passiva del sig. quale titolare dell'omonima CP_2
ditta e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento;
2. rigettare le
domande avverse in quanto improponibili, improcedibili, inammissibili, oltre che infondate
nel merito in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti;
3. condannarsi le controparti
processuali al rimborso delle spese tutte del giudizio, con attribuzione in favore del
sottoscritto procuratore, per dichiarato fattone anticipo.”
5. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti in causa e prova testimoniale;
veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
6. In via preliminare ed in punto di diritto si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il
4 completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo,
ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
6.1. In questa sede l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, permane la sua posizione di convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Per tali ragioni, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti, mentre al debitore la prova relativa ai fatti estintivi,
modificativi della pretesa.
7. Ciò detto e passando al caso di specie, preme esaminare preliminarmente l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente.
Essa è infondata e dev'essere rigettata.
7.2. Sul punto, il Tribunale aderisce alla giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione secondo la quale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nel primo atto, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., fornendo la prova delle circostanze di fatto addotte a sostegno di tale contestazione ed indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, secondo ognuno di essi,
dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché
incompleta (cfr. Cass. civ., n. 12156/2021 e n. 2548/2022).
7.3. Nel caso di specie, l'odierno attore in opposizione (convenuto in senso sostanziale),
non ha specificamente e puntualmente contestato la sussistenza di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente
5 secondo ognuno di essi. Per tale motivo, l'eccezione deve ritenersi non proposta e, per gli effetti, la competenza si è radicata definitivamente in quella del giudice adito in via monitoria.
8. Nel merito, l'opposizione va accolta per i motivi che seguono.
8.1 È dirimente ai fini della decisione il difetto di prova dell'an della pretesa creditoria e cioè l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra e l' Parte_1 OP
.
[...]
Le evidenze probatorie acquisite dimostrano che non è intercorso alcun rapporto di tipo commerciale tra le parti ed anzi la completa estraneità dell'opponente rispetto alle pretese creditorie avanzate con il ricorso monitorio.
8.2. Sul punto è dirimente la confessione resa all'udienza del 22.12.2021 in sede di interrogatorio formale dalla sig.ra , legale rappresentante dell'opposta, che OP
ha ammesso di aver ricevuto dal terzo chiamato gli assegni in contestazione per forniture/rapporti con lo stesso e ha negato l'esistenza di rapporti contrattuali con l'odierno opponente.
8.3. In punto di diritto, si osserva che la confessione giudiziale è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Ad esempio, è
confessione la dichiarazione dell'attore che ammetta l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto da lui azionato, come nel caso di specie.
In tale prospettiva, la conseguenza della confessione è il suo valore probatorio: fa piena prova del fatto confessato ed è vincolante per il giudice.
Si aggiunga che, nella valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, la confessione giudiziale prevale rispetto ai fatti contrari eventualmente emergenti da altri mezzi di prova,
quali la testimonianza o prove documentali indirette. Ciò è stato confermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 28255 del 2023 ha ribadito
6 che: “In tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non
può essere data prevalenza ai fatti contrari, e non meramente specificativi, come emergenti
dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confitente e dalla prova
documentale indiretta.”
9. La legale rappresentante dell'opposta, in sede di interrogatorio formale, ha innanzitutto confermato la sussistenza di rapporti commerciali con il terzo chiamato in causa CP_2
(risposta ai quesiti numeri da 1 a 5 della seconda memoria istruttoria di parte
[...]
opponente) e negato quelli con , in risposta al quesito n. 9, che si Parte_1
riporta: “Vero è che la sig.ra nell'anno 2014 mai ha avuto rapporti OP
commerciali e/o contatti con il sig. ? “Si, è vero”. (Si veda il verbale Parte_1
di udienza del 22.12.2021).
9.1 In secondo luogo, confermando i fatti come narrati dall'opponente, ha dichiarato che i titoli (assegni) posti alla base del ricorso e del decreto ingiuntivo non gli furono consegnati da bensì da Parte_1 CP_2
6) “Vero è che gli assegni n. 4000033895-00 del 30.08.2014 dell'importo di € 6.000,00, n.
4000033899-04 del 02.08.2014 di €3.500,00 – e n.0206161397-00 del 04.08.2014 di €
10.000,00 furono corrisposti e consegnati dal nelle mani della sig.ra CP_2
a pagamento delle partite di angurie e meloni di cui sopra ed oggi oggetto OP
di contestazione? “Si è vero”;
11) Vero è che l'assegno n. 4000033895-00 del 30.08.2014 dell'importo di € 6.000,00,
risultato apocrifo, veniva consegnato dal sig. alla sig.ra ? CP_2 OP
“Si, è vero”. (Cfr. verbale di udienza del 22.12.2021).
La sig.ra dunque, ha confermato di aver avuto rapporti commerciali esclusivamente CP_1
con il sig. e di aver ricevuto gli assegni proprio da quest'ultimo, e non dal sig. CP_2
Pt_1
7 10. Anche il terzo chiamato in causa in sede di interrogatorio formale CP_2
conferma, in primo luogo, che nessun rapporto commerciale è avvenuto tra l'opponente e l'opposta: “Vero è che il è estraneo al contratto di acquisto delle Parte_1
forniture di meloni ed angurie di cui alle fatture contestate e della precedente lavorazione
e coltivazione? Si, è vero”.
Emerge, dunque, con certezza, che il rapporto commerciale dedotto in giudizio tramite il ricorso monitorio fondato sulle fatture prodotte non è mai avvenuto.
10.1. Quanto agli assegni posti alla base del decreto ingiuntivo, è stato accertato che gli assegni non venivano consegnati dall'opponente all'azienda opposta. Al contrario, il terzo chiamato ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni come garanzia dall'altra parte,
impegnandosi a non compilarli né incassarli. Tuttavia, essi sono stati consegnati in seguito a . Si riporta a stralcio la confessione: OP
“14. Vero è che a pagamento delle fatture di cui al capo 13 il sig. CP_2
corrispondeva alla sig.ra gli assegni a firma del sig. ? OP Parte_1
“Non è vero, preciso che al marito della sig.ra ho consegnato a garanzia OP
della futura vendita n. 3 assegni che avevo in mio possesso rilasciatomi dal sig.
[...]
a garanzia per l'acquisto di una motocicletta. Preciso altresì che uno degli Parte_1
assegni non era firmato.”
15. Vero è che gli assegni n. 4000033895-00 n. 4000033899-04 e n.0206161397- 00 furono
rilasciati al dal solo garanzia e con l'accordo che CP_2 Parte_1
non dovevano in alcun caso essere compilati e passati per il pagamento da altri soggetti?
“Si, è vero.”
11. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, in quanto alcuna prova è emersa all'esito dell'istruttoria in ordine alla esistenza di
8 un rapporto obbligatorio e/o contrattuale tra le parti tale da ritenere esistente il credito azionato con la domanda monitoria.
12. Deve aggiungersi, inoltre, che parte opponente ha avanzato domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
12.1 Come noto, tale domanda rinviene il fatto costitutivo in una iniziativa o attività inerente allo svolgimento del processo ed è svincolata dalle preclusioni operanti nel giudizio di cognizione. Essa può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della causa
petendi delle domande proposte dalle parti, in quanto spesso la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cfr. Cass. civ. n. 14911/2018; Cass. civ. n. 15964/2009 e Cass. civ. n.
3941/2002).
12.2 Nel caso di specie, tuttavia, parte opponente ha avanzato la domanda per la prima volta non in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.05.2025, bensì con la comparsa conclusionale. Quest'ultima ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non può
contenere domande nuove. Pertanto, la domanda è inammissibile.
In ogni caso, evidenzia il Tribunale che non sussistono tutti i presupposti di legge per l'accoglimento di tale domanda.
13. Conclusioni e spese processuali.
13.1 Quanto ai rapporti tra le parti principali, in ossequio al principio della soccombenza,
l' è condannata al pagamento delle spese processuali in OP
favore di , liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati Parte_1
con il D.M. 147/22 e s.m., calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al disputatum, in ragione delle attività espletate.
9 Va disposta la distrazione delle stesse in favore dei difensori di parte opponente, dichiaratosi antistatari.
13.2 Quanto ai rapporti tra le parti principali ed il terzo chiamato in causa CP_2
esse vanno compensate per il comportamento processuale tenuto dalla parte e per non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott. Francesco
Rossini, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 335/2016,
reso dal Tribunale di Salerno in data 16.02.2016;
2) condanna l' , in persona del suo l.r.p.t., alla rifusione OP
delle spese processuali in favore dell'opponente, che liquida in € 3.500,00 per onorari ed € 145,50 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli avvocati Mariagiovanna
De Pietro e Gennaro Carrino, dichiaratisi antistatari;
4) compensa le spese di lite tra le parti principali ed il terzo chiamato.
Così deciso in Salerno, in data 15.09.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
10