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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/11/2024, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2086/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2086/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annaclara Ballarin e dall'avv. Sonia Baldini, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in
Lugo (RA), Corso Matteotti n. 57, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Annaclara Controparte_1 C.F._2
Ballarin e dall'avv. Sonia Baldini, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Lugo (RA),
Corso Matteotti n. 57, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti CONDIZIONI
- pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di SS OM (RA);
- confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di SS OM (Ra) in via Canalvecchio n. 6/A int.2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della IG.ra , divenuta nel frattempo proprietaria esclusiva dell'anzidetto immobile, dove Parte_1
Per_ continuerà a vivere insieme alla IA;
- confermare in euro 200,00 l'importo dell'assegno divorzile a favore della IG.ra . Parte_1
La somma dovrà essere versata dal IG. entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese Controparte_1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato e sarà aggiornata automaticamente - in base agli indici istat - decorso un anno dalla sentenza di divorzio.
Per_
- confermare l'assegno di mantenimento per la IA per un importo mensile pari ad euro
300,00# che il padre corrisponderà fino a quando la stessa non diverrà economicamente autosufficiente. Detta somma sarà versata dal IG. mediante bonifico bancario che dovrà CP_1
pervenire, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra
e sarà aggiornata automaticamente in base agli indici istat decorso un anno dalla Parte_1
sentenza di divorzio;
Per_
- confermare che le spese straordinarie nell'interesse della IA siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, con osservanza del Protocollo per i procedimenti in materia familiare sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna. Tali spese dovranno essere rimborsate, senza ritardo, al genitore che le abbia sostenute, previa esibizione dei giustificativi di spesa;
Per_
- In ragione delle accertate condizioni cliniche della IA , che come sopra evidenziato presenta una disabilità intellettiva di grado lieve, entrambi i genitori si impegnano a collaborare quotidianamente nell'interesse della stessa senza, tuttavia, stabilire nel presente atto dettagliati diritti di visita, ingiustificati in considerazione della maggiore età della IA;
Per
- I due cani di razza meticcia di nome, rispettivamente, (microchip n. ) e NumeroDiCart_1 Per_3
(microchip n. , continueranno a vivere con la IG.ra presso la NumeroDiPass_1 Parte_1
casa posta in SS OM (RA) Via Canalvecchio n. 6/A int.
2. Il IG. potrà CP_1
continuare a vederli, con cadenza settimanale, previo accordo sulle giornate con la IG.ra
; le spese relative alla cura e al mantenimento dei suddetti cani continueranno ad essere Parte_1
tra le parti condivise;
- Per accordo tra le parti le spese di giudizio sono poste interamente a carico del IG. CP_1
[...]
- Le parti dichiarano di avere già definito ogni altra questione, anche di natura economica e patrimoniale, e quindi dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia ragione o titolo, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 114/2024, pubblicata il 02/02/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso,
l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi. Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 114/2024, pubblicata il 02/02/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e con
Per_ gl'interessi tutelati della IA
Il Tribunale prende altresì atto degli accordi tra le parti relativi ai cani ed alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2086/2023 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. , celebrato a C.F._1 Controparte_1 C.F._2
SS OM (RA) il 08/06/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2013 al n. 2, p. 2, s. A.;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS
OM (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti relativi ai cani ed alle spese del giudizio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 29/10/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2086/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annaclara Ballarin e dall'avv. Sonia Baldini, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in
Lugo (RA), Corso Matteotti n. 57, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Annaclara Controparte_1 C.F._2
Ballarin e dall'avv. Sonia Baldini, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Lugo (RA),
Corso Matteotti n. 57, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti CONDIZIONI
- pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di SS OM (RA);
- confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di SS OM (Ra) in via Canalvecchio n. 6/A int.2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della IG.ra , divenuta nel frattempo proprietaria esclusiva dell'anzidetto immobile, dove Parte_1
Per_ continuerà a vivere insieme alla IA;
- confermare in euro 200,00 l'importo dell'assegno divorzile a favore della IG.ra . Parte_1
La somma dovrà essere versata dal IG. entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese Controparte_1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato e sarà aggiornata automaticamente - in base agli indici istat - decorso un anno dalla sentenza di divorzio.
Per_
- confermare l'assegno di mantenimento per la IA per un importo mensile pari ad euro
300,00# che il padre corrisponderà fino a quando la stessa non diverrà economicamente autosufficiente. Detta somma sarà versata dal IG. mediante bonifico bancario che dovrà CP_1
pervenire, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra
e sarà aggiornata automaticamente in base agli indici istat decorso un anno dalla Parte_1
sentenza di divorzio;
Per_
- confermare che le spese straordinarie nell'interesse della IA siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, con osservanza del Protocollo per i procedimenti in materia familiare sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna. Tali spese dovranno essere rimborsate, senza ritardo, al genitore che le abbia sostenute, previa esibizione dei giustificativi di spesa;
Per_
- In ragione delle accertate condizioni cliniche della IA , che come sopra evidenziato presenta una disabilità intellettiva di grado lieve, entrambi i genitori si impegnano a collaborare quotidianamente nell'interesse della stessa senza, tuttavia, stabilire nel presente atto dettagliati diritti di visita, ingiustificati in considerazione della maggiore età della IA;
Per
- I due cani di razza meticcia di nome, rispettivamente, (microchip n. ) e NumeroDiCart_1 Per_3
(microchip n. , continueranno a vivere con la IG.ra presso la NumeroDiPass_1 Parte_1
casa posta in SS OM (RA) Via Canalvecchio n. 6/A int.
2. Il IG. potrà CP_1
continuare a vederli, con cadenza settimanale, previo accordo sulle giornate con la IG.ra
; le spese relative alla cura e al mantenimento dei suddetti cani continueranno ad essere Parte_1
tra le parti condivise;
- Per accordo tra le parti le spese di giudizio sono poste interamente a carico del IG. CP_1
[...]
- Le parti dichiarano di avere già definito ogni altra questione, anche di natura economica e patrimoniale, e quindi dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia ragione o titolo, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 114/2024, pubblicata il 02/02/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso,
l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi. Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 114/2024, pubblicata il 02/02/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e con
Per_ gl'interessi tutelati della IA
Il Tribunale prende altresì atto degli accordi tra le parti relativi ai cani ed alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2086/2023 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. , celebrato a C.F._1 Controparte_1 C.F._2
SS OM (RA) il 08/06/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2013 al n. 2, p. 2, s. A.;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS
OM (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti relativi ai cani ed alle spese del giudizio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 29/10/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi