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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8518/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 12 sono presenti l'avv. Andrea Bellafiore in sostituzione dell'avv. DAGNINO
ES per parte ricorrente . Nessuno è presente per . CP_2
L'avv. Bellafiore chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa LA Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8518 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DAGNINO Parte_1
ES
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore,
-resistente contumace-
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. con l'avv.
SI OS BI MA
-resistente-
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito nn. 596 2016
0009519971, 596 2017 0000662112, 596 2017 0001282275 e 596 2017
0006655251 e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
29620239003850180000 limitatamente ai suindicati avvisi di addebito. Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_5 CP_2
in favore della ricorrente, quantificate in euro 3.500,00 oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/06/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239003850180000 notificata il 15 maggio 2024 dall' , Agente della riscossione per la Controparte_4
provincia di Palermo, limitatamente alle somme a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali e segnatamente:
1) avviso di addebito n. 59620160009519971000 ;
2) avviso di addebito n. 59620170000662112000 ;
3) avviso di addebito n. 59620170001282275000 ;
4) avviso di addebito n. 59620170006655251000; eccependo la mancata notifica degli avvisi de quo e, pertanto, la nullità dell'intimazione di pagamento e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, rinnovata la notifica, si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale CP_2
ne chiedeva il rigetto.
L' non si costituiva, rimanendo così contumace CP_5
La causa all'udienza odierna è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Ciò premesso va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Il ricorso è fondato.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
L' non costituendosi, non ha documentato, di avere notificato gli CP_5
avvisi di addebito de quo.
depositava intimazione di pagamento 29620229005370650000 CP_2
nonché l'intimazione di pagamento n. 29620239013405429000.
In merito alle notifiche di dette intimazioni di pagamento si osserva che:
1) l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9005370650 non è MAI pervenuta al destinatario, infatti riporta detta dicitura: “è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 28452 del 2024, hanno statuito, sul punto, che «La notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell' art.
3-bis della l. n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. , potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria» .
2) l'intimazione di pagamento n. 29620239013405429000 non è mai stata eseguita né secondo il rito degli “irreperibili temporanei” ex art. 140 c.p.c. né con quello degli “irreperibili assoluti” ex art. 143 c.p.c. ed art. 60, c. 1, lett.
e) del d.P.R. n. 600 del 1973, cosicchè non può essere considerata valida.
Per tale motivo il ricorso va accolto e le spese processuali vanno poste a carico delle parti convenute non avendo dato prova della notifica né degli avvisi oggetto dell'intimazione di pagamento né degli ulteriori atti interruttivi.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 04/11/2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8518/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 12 sono presenti l'avv. Andrea Bellafiore in sostituzione dell'avv. DAGNINO
ES per parte ricorrente . Nessuno è presente per . CP_2
L'avv. Bellafiore chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa LA Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8518 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DAGNINO Parte_1
ES
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore,
-resistente contumace-
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. con l'avv.
SI OS BI MA
-resistente-
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito nn. 596 2016
0009519971, 596 2017 0000662112, 596 2017 0001282275 e 596 2017
0006655251 e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
29620239003850180000 limitatamente ai suindicati avvisi di addebito. Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_5 CP_2
in favore della ricorrente, quantificate in euro 3.500,00 oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/06/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239003850180000 notificata il 15 maggio 2024 dall' , Agente della riscossione per la Controparte_4
provincia di Palermo, limitatamente alle somme a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali e segnatamente:
1) avviso di addebito n. 59620160009519971000 ;
2) avviso di addebito n. 59620170000662112000 ;
3) avviso di addebito n. 59620170001282275000 ;
4) avviso di addebito n. 59620170006655251000; eccependo la mancata notifica degli avvisi de quo e, pertanto, la nullità dell'intimazione di pagamento e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, rinnovata la notifica, si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale CP_2
ne chiedeva il rigetto.
L' non si costituiva, rimanendo così contumace CP_5
La causa all'udienza odierna è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Ciò premesso va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Il ricorso è fondato.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
L' non costituendosi, non ha documentato, di avere notificato gli CP_5
avvisi di addebito de quo.
depositava intimazione di pagamento 29620229005370650000 CP_2
nonché l'intimazione di pagamento n. 29620239013405429000.
In merito alle notifiche di dette intimazioni di pagamento si osserva che:
1) l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9005370650 non è MAI pervenuta al destinatario, infatti riporta detta dicitura: “è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 28452 del 2024, hanno statuito, sul punto, che «La notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell' art.
3-bis della l. n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. , potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria» .
2) l'intimazione di pagamento n. 29620239013405429000 non è mai stata eseguita né secondo il rito degli “irreperibili temporanei” ex art. 140 c.p.c. né con quello degli “irreperibili assoluti” ex art. 143 c.p.c. ed art. 60, c. 1, lett.
e) del d.P.R. n. 600 del 1973, cosicchè non può essere considerata valida.
Per tale motivo il ricorso va accolto e le spese processuali vanno poste a carico delle parti convenute non avendo dato prova della notifica né degli avvisi oggetto dell'intimazione di pagamento né degli ulteriori atti interruttivi.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 04/11/2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio