Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20550 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza tenutasi il 04/07/2024 in modalità di trattazione scritta, previa assegnazione alle parti, di termine fino al 15/10/2024 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, vertente
TRA
nato a Pozzuoli (Na) il 27/07/1962 Parte_1
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._1
Carmela Romano ( ) e Stefano Russo ( ), C.F._2 C.F._3
con studio della prima in Napoli, via Piave n.7
- ATTORE -
E
con sede in Ravenna, viale Sergio Cavina n. 19 ( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Berardi ( , con indirizzo pec: C.F._4
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CONCLUSIONI
All'udienza del 04/07/2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, parte attrice ha così concluso: “chiede rinvio in prosieguo atteso che lo stesso intende definire bonariamente la questione relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo n1143/2022 opposto rg 7891/2022 prossima udienza 22.10. da cui questo giudizio trae origine e il medesimo giudizio. In subordine reitera le richieste formulate nelle memorie 183
VI CO e chiede revocarsi l'ordinanza del 14.12.2023 e ammettersi le prove articolate, in subordine concedere i termini 190 cpc. Il sottoscritto procuratore Chiede, pertanto, che il Giudice possa utilizzare le predette istanze per assumere il provvedimento richiesto fuori udienza ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h del DL
11”.
Parte convenuta ha così concluso: “nel riportarsi integralmente a quanto già esposto e dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta, alla quale si riporta integralmente, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e precisamente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutti i motivi tutti esposti. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 08/09/2022, AN Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata
[...]
in materia d'impresa la cessionaria del credito di Controparte_1 [...]
al fine di accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione Controparte_2
omnibus stipulata in data 07/02/2011 con la a garanzia Controparte_2
dei debiti della AN Parte_2
fino alla concorrenza di euro 15.000,00, perché contraria alla normativa
[...]
antitrust, e conseguentemente essere liberato per intervenuta decadenza della
BA dall'azione ex art. 1957 c.c., nonché essere risarcito dei danni subiti.
La fideiussione in contestazione, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'A.B.I. contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la clausola cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del
02/05/2005 della BA di IA (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
2. Si costituiva in giudizio la cessionaria del credito della Controparte_1 [...]
la quale, preliminarmente, deduceva di aver ottenuto il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 1143/2022 con cui il Tribunale di Napoli ingiungeva alla società
AN , in persona Parte_2 Parte_1
del socio amministratore AN , nonché, nella loro qualità Parte_1
di fideiussori e soci illimitatamente responsabili, a AN e Controparte_3
AN di pagare, in solido, alla la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 17.795,92, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione;
eccepiva pertanto l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, essendo l'attore socio amministratore della AN
[...]
e quindi illimitatamente Parte_2 Parte_1
responsabile. Chiedeva il rigetto della domanda per carenza prova di un'intesa anticoncorrenziale, anteriore o coeva alla stipulazione del contratto fideiussorio nonché della domanda di risarcimento, non essendo stata provata e risultando del tutto generica.
3. All'esito della prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c. e, successivamente al deposito delle relative memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4. All'udienza del 04/07/2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termine fino al
15/10/2024 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
5. Le domande attoree sono manifestamente infondate. Ciò induce a non indugiare sull'eccezione di carenza di interesse sollevata dalla convenuta, in ossequio al principio della "ragione più liquida" (cfr., Cass., 23/07/2018, n. 19503;
Cass., 21/12/2018, n. 33117).
Occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata il 07/02/2011, intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della BA d'IA quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche la banca predetta sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui è causa e ciò sul presupposto che detta fideiussione reca quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990”.
Tuttavia, il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto
– coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
La fideiussione risulta stipulata dall'attore il 07/02/2011, in un periodo di tempo di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla
BA d'IA col provvedimento amministrativo n. 55 del 02/05/2005 (ottobre
2002 – maggio 2005), non risultando provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito anche la BA cedente tra un
“ampio” cartello di istituti di credito al momento della stipulazione del contratto di garanzia di cui si predica la nullità.
Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla BA d'IA e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, illo tempore stipulata dall'attore, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il
2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità della garanzia in discussione, per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Il rigetto della domanda di nullità determina il rigetto della consequenziale declaratoria di decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c. e della domanda di risarcimento danni.
6. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità e con le quattro fasi al minimo tabellare).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
che liquida in complessivi euro € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).