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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Paolo Filippone Giudice relatore
Dott. Diletta Maria Grisanti Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n. 26874/2024 R.G. promosso con ricorso depositato in data 23.12.24 da
(c.f. , con l'avv. FERRARIS ANNA Pt_1 Pt_2 P.IVA_1
reclamante
contro
(c.f. , con l'avv. TOGNON MASSIMILIANO Controparte_1 P.IVA_2
reclamato
MOTIVI
Con ricorso depositato il 13.6.24 il corrente in Chioggia, chiedeva, in corso Controparte_1
di causa, autorizzazione a procedere a sequestro conservativo nei confronti di fino a CP_2
concorrenza della somma di € 3.801.403,34 a garanzia del proprio credito derivante dal contratto d'appalto intercorso con la resistente.
Il ricorso cautelare si inseriva nella causa n. 8005/23 R.G. promossa dal per ottenere CP_1
nei confronti della società l'esecuzione dei lavori di cui al contratto d'appalto sottoscritto il 25.8.21,
aventi ad oggetto il rifacimento della facciata condominiale per i quali il optava per lo CP_1
sconto in fattura al 90% con cessione all'impresa di crediti fiscali per la somma di 1.443.555,00
(90% del prezzo dell'appalto), oltre al risarcimento del danno. La domanda iniziale formulata dal veniva successivamente, a seguito delle emergenze di causa, tramutata in domanda di CP_1
risoluzione per inadempimento. Secondo l'assunto del ricorrente, in particolare: CP_1
- in data 29.3.24 il PM presso il Tribunale di Venezia aveva disposto sequestro preventivo urgente finalizzato alla confisca, ex art. 321 c.p.p., sui beni intestati a , CP_3
amministratrice di e (indagati ex art. 640 bis c.p.) nonché a Pt_1 Persona_1 Pt_1
fino a concorrenza della somma di € 2.060.650,00, nel contesto di una prassi dell'impresa,
attuata nei confronti di 13 Condominii, di rendersi cessionaria di crediti d'imposta senza eseguire i lavori commissionati;
- l'appalto stipulato da con il da ultimarsi entro il 20.12.21 Pt_1 Controparte_1
(nonostante il termine erroneamente indicato nel contratto), era rimasto inadempiuto in quanto i lavori, iniziati il 22.11.21, duravano solo 22 giorni e venivano poi interrotti per motivi di sicurezza imputabili all'impresa;
- l'impresa eseguiva lavori per la minor somma di € 44.163,68 ed emetteva invece fatture per lavori inesistenti a ditte compiacenti per la somma di € 771.801,00;
- poiché il completamento dei lavori costituisce elemento costitutivo del credito fiscale ceduto a laddove l'Autorità competente dovesse accertare che i lavori non sono stati Pt_1
eseguiti, il Condominio sarebbe tenuto a restituire al Fisco il doppio del credito d'imposta ceduto, oltre ad essere comunque creditore a titolo risarcitorio nei confronti di della Pt_1
somma di 914.239,34 per i lavori non eseguiti dall'impresa;
- il periculum risultava comprovato da plurime circostanze e, segnatamente, dal fatto che il venir meno del credito fiscale in capo a diminuisce il patrimonio della società; dal Pt_1
fatto che, nel corso del procedimento di merito, il legale di ha chiesto un rinvio al fine Pt_1
di valutare l'ipotesi di una procedura di composizione della crisi, così ammettendo lo stato d'insolvenza dell'impresa e prospettandosi il rischio di un declassamento del credito vantato dal Condominio;
dal fatto che ha pagato a ditte terze la somma di € 771.801,00 per Pt_1
lavori inesistenti così disperdendo le proprie risorse finanziarie;
dal rischio concreto che gli altri Condominii citati nel decreto penale di sequestro possano promuovere causa civile nei confronti di Pt_1
si costituiva nel procedimento cautelare chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_1
La resistente eccepiva, in particolare, il difetto di legittimazione in capo all'amministratore condominiale a promuovere l'azione, di merito e cautelare;
deduceva, quanto al fumus, di essersi obbligata non all'esecuzione dei lavori (affidati a subappaltatrici) ma all'ottenimento del bonus fiscale, attività effettivamente svolta con costi pari ad € 771.801,00; eccepiva che il termine ultimo per il completamento delle opere (per le quali veniva offerta disponibilità) ed il consolidamento del beneficio fiscale è fissato dalla legge al 31.12.27; rilevava che la sospensione del cantiere era dipesa da vicende imputabili alle subappaltatrici e che i lavori erano stati comunque eseguiti in misura superiore rispetto a quanto allegato dal evidenziava che l'impedimento frapposto dal CP_1
al completamento dei lavori era idoneo a comportare la revoca del bonus fiscale con CP_1
conseguente obbligo per il ricorrente di pagare all'impresa una somma pari al credito non incassato;
allegava che prima dell'avvio dei lavori aveva versato una cauzione pari ad € 100.000,00, di Pt_1
cui il Condominio aveva restituito solo la somma di € 35.000,00.
In ordine al periculum, la resistente deduceva che il sequestro penale (che ha colpito tutto il patrimonio di già era idoneo ad impedire la dispersione dei beni e, inoltre, che non Pt_1
sussisteva il rischio che una procedura concorsuale potesse declassare il credito (già chirografario)
del Condominio.
Il ricorso per sequestro veniva notificato anche alle altre parti del giudizio di merito (geom. CP_4
, Reale Mutua Ass.ni, Arch Insurance), le quali si rimettevano.
[...]
Con ordinanza del 5.12.24 il sequestro veniva concesso per la minor somma di € 870.129,66 (pari alla differenza tra i costi per completare i lavori, per € 914.293,44, e l'ammontare dei lavori già
eseguiti, per € 44.163,68), ritenendo il giudice di prime cure che il dedotto credito derivante dalla sanzione per i lavori non eseguiti (doppio del credito fiscale dichiarato) non possa considerarsi certo.
Con ricorso depositato in data 23.12.24 ha proposto tempestivo reclamo avverso il Pt_1
provvedimento cautelare, deducendo i seguenti motivi:
- il difetto di interesse del preteso creditore all'ottenimento del sequestro giacché è in Pt_1
procinto di depositare istanza per l'ammissione ad una procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità delle azioni cautelari
- il pregiudizio derivante dal sequestro ai creditori della società, giacché la misura cautelare impedisce a di portare a termine i lavori già commissionati Pt_1 - l'errore del primo giudice nella ritenuta esistenza del fumus, in quanto: nel provvedimento gravato si cita, a sostegno della decisione, il decreto penale di sequestro che, tuttavia, non risulta agli atti;
non potrebbe ritenersi l'inadempimento dell'appaltatrice, la quale si era impegnata solo ad istruire la pratica per il conseguimento del bonus fiscale e ad allestire il cantiere con materiali e ponteggi (attività eseguite con costi pari ad € 771.801,00) non anche all'esecuzione dei lavori;
l'interruzione del cantiere è dipesa da fatti imputabili alle subappaltatrici e comunque parte dei lavori è stata già eseguita;
- l'errore del primo giudice nella ritenuta esistenza del periculum, in quanto: il sequestro penale costituisce una garanzia per i pretesi creditori giacché, in caso di condanna degli indagati, le somme sequestrate potranno essere utilizzate per la loro soddisfazione;
non appare fondato su riscontri oggettivi il convincimento del giudice che la somma di €
771.801,00, pagata da alle proprie subappaltatrice, non sarebbe stata destinata al Pt_1
cantiere; contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non potrebbe accedere al Pt_1
sovraindebitamento ma, semmai, alle procedure di composizione della crisi che, in ogni caso, non implicano pericolo di dispersione del patrimonio giacché in tali casi i beni vengono messi a disposizione dei creditori;
il giudice trae elementi di convincimento in ordine alla sistematicità delle condotte poste in essere da dal decreto penale di Pt_1
sequestro che, tuttavia, non è agli atti;
non è stato considerato che è creditrice nei Pt_1
confronti del per la somma di € 65.000,00, quale residua cauzione ancora da CP_1
restituire.
Il si è costituito nel procedimento di reclamo chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 18.2.25 entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e difese.
Il reclamo è infondato e va respinto.
Va preliminarmente osservato, quanto al fumus della domanda cautelare, che non sembra Pt_1
contestare che, laddove accertato all'esito del giudizio di merito che l'impresa non abbia eseguito i lavori contrattualmente previsti nella misura indicata dal la stessa sia tenuta a pagare CP_1
la somma corrispondente a titolo risarcitorio, come espressamente dedotto dal nelle CP_1
conclusioni rassegnate in citazione ove si chiede che venga condannata “al risarcimento del Pt_1
danno, nella misura del costo dei lavori che dovessero risultare non ancora eseguiti, come quantificati nel computo metrico allegato al contratto 25.08.2021”.
Circa l'allegato difetto di interesse in capo al all'ottenimento del provvedimento CP_1
cautelare attesa la preannunciata istanza, che si propone di presentare, per l'ammissione ad Pt_1
una procedura di composizione della crisi d'impresa, l'argomento non ha pregio giacché, all'evidenza, fintantoché alcuna procedura d'insolvenza viene dichiarata aperta permane l'interesse del creditore a conseguire la misura cautelare.
In ordine al pregiudizio derivante dal concesso sequestro alle ragioni dei creditori della società,
impedendo la misura cautelare all'appaltatrice di proseguire le opere nei cantieri finora ottenuti, può
osservarsi che le ragioni degli altri creditori della società non rilevano nella presente sede nella quale vanno unicamente valutati i presupposti per la concessione della misura cautelare in favore dell'istante.
Quanto al fumus, assume innanzitutto la reclamante che il primo giudice avrebbe indebitamente tratto elementi di convincimento (segnatamente in ordine alla sistematicità delle condotte poste in essere da anche con riferimento ad altri Condominii) da un provvedimento emesso dal P.M. Pt_1
presso il Tribunale di Venezia che, tuttavia, non risulta agli atti.
L'assunto è erroneo in quanto il risulta aver ritualmente prodotto copia del decreto CP_1
penale di sequestro preventivo, nel procedimento di prima fase, con nota depositata in data 17.6.24.
Circa l'inadempimento dell'appaltatrice, che il primo giudice ha ritenuto ragionevolmente sussistente, e la conseguente prognosi di verosimile fondatezza della domanda di risoluzione formulata nel giudizio di merito, deduce la reclamante che il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente considerato gli impegni assunti da nel contratto concluso con il Pt_1 CP_1
(pratica relativa all'ottenimento del superbonus fiscale, acquisto dei materiali, allestimento dei ponteggi), i lavori finora eseguiti dalla reclamante (per la somma di € 771.801,00) e la non imputabilità all'appaltatrice dell'interruzione del cantiere.
Gli argomenti addotti non hanno pregio.
Come risulta dal contratto d'appalto, la quale assumeva la qualifica di general contractor, si Pt_1
impegnava nei confronti della committente, oltre che all'ottenimento del bonus fiscale, anche all'esecuzione dei lavori.
In ordine all'ammontare dei lavori eseguiti, la reclamante deduce che, in attesa degli esiti della Ctu disposta nel giudizio di merito, non sarebbe possibile ritenere, come allegato dal Condominio, che ha realizzato opere solo per la minima somma di € € 44.163,68, anche in considerazione del Pt_1
fatto che l'ex amministratore del Condominio, sentito a s.i.t. nell'ambito del procedimento penale,
ha dichiarato che le opere sarebbero state eseguite nella percentuale del 30%.
Tali rilievi sono infondati ed il provvedimento gravato correttamente motivato in parte qua.
In attesa della Ctu nel procedimento di merito, la perizia di parte offerta dal fornisce CP_1
idonei elementi indiziari, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, per ritenere che le opere siano state eseguite solo nella misura ivi indicata.
Circostanza, questa, che, valutata unitamente al lungo tempo trascorso dall'inizio dei lavori (quasi tre anni) e all'imputabilità all'appaltatrice dell'interruzione del cantiere (dovendo rispondere Pt_1
delle mancanze in ordine alla sicurezza del cantiere attribuibili alle proprie subappaltatrici), sembra idonea a far ritenere verosimilmente fondata la domanda risolutoria formulata dal . CP_1
Anche in considerazione del fatto che gli elementi indiziari evidenziati dalla parte reclamata a riprova del fatto che le fatture emesse alla reclamante per la somma di € 771.801,00
riguarderebbero, in realtà, lavori mai eseguiti e/o prestazioni inesistenti (talune fatture recano data successiva all'interruzione del cantiere, altre indicano importi molto consistenti per lavorazioni che sarebbero state eseguite in un breve arco temporale) inducono a ritenere verosimile che tale somma complessiva riguardi solo minimamente lavori relativi al cantiere per cui è causa.
Quanto al periculum, valga quanto segue.
Deduce la reclamante che il sequestro penale, anziché rappresentare fatto pregiudizievole per i creditori, costituirebbe all'opposto una forma di garanzia per gli stessi in quanto i beni sequestrati potranno essere utilizzati per la loro soddisfazione.
L'argomento non ha pregio giacché, da un lato, la misura cautelare penale sottrae i beni alla generica garanzia patrimoniale offerta dal debitore ai propri creditori, dall'altro, quand'anche ritenuto che i beni sequestrati non siano destinati esclusivamente a garantire eventuali pretese tributarie dello Stato, il decreto penale rende più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie ed il Condominio, in ogni caso, ha interesse a sequestrare eventuali ulteriori beni non colpiti dalla cautela penale.
Deduce, inoltre, la reclamante che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, non Pt_1 potrebbe accedere, considerate le proprie dimensioni, al sovraindebitamento ma, nel caso, ad altra procedura di composizione della crisi che rappresenta, comunque, garanzia per le ragioni dei creditori.
Anche tale argomento non ha pregio.
Frutto di mero lapsus appare il riferimento nel provvedimento reclamato al sovraindebitamento.
Circa l'accesso alle altre procedure previste dal CCII, non assume rilievo tanto la garanzia, in termini di trasparenza e parità di trattamento, che tali procedure offrono ai creditori quanto lo stato di crisi in cui versa rivelato dalla volontà (dichiarata) di accedere a tali procedimenti di Pt_1
composizione.
Il periculum può dunque ritenersi verosimilmente sussistente, considerando anche il fatto che gli altri elementi evidenziati nell'ordinanza gravata come sintomatici della sua fondatezza (dati ricavabili dai bilanci della società, che indicano esigua liquidità e consistenti debiti;
indizi desumibili dalle indagini della Gdf che possono far presumere il compimento di atti dispositivi) non sono fatti oggetto di espressa impugnativa.
Quanto, infine, al preteso controcredito dell'impresa a titolo di restituzione della residua cauzione versata (€ 65.000,00), il Condominio ha addotto convincenti elementi documentali (all.ti 12-13-14-
15 per ritenere plausibile che la somma di € 100.000,00 inizialmente versata da CP_1 Pt_1
al Condominio costituisse in realtà una provvista, poi restituita dal , per consentire la CP_1
regolarizzazione del bonus fiscale.
Il provvedimento reclamato viene, dunque, integralmente confermato.
Le spese del reclamo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause ricomprese nello scaglione da €
520.000,00 ad € 1.000.000,00.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002,
con conseguente obbligo a carico di parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
p.q.m.
Il Tribunale, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente l'ordinanza gravata - condanna la reclamante alla rifusione in favore della parte reclamata delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico di parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Venezia, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice relatore dott. Paolo Filippone
Il Presidente
dott. Silvia Bianchi