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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/10/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
3) Dott. Mario Miele -GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 299 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) elettivamente domiciliata in CI Parte_1 C.F._1
PA (SA) alla via Sandro Pertini n. 26, nello studio dell'avv. Katja Corrente, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato e ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in CI PA (SA) al Viale della Repubblica n. 59,, nello studio dell'avv. Milena Andreioli, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della
Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.2.2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 8.10.1994 contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Agropoli (SA), n. 87, anno 1994 – Parte II – serie A e che dall'unione coniugale era nata l'[...]8 la figlia Per_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente – chiedevano di pronunciare la
[...] separazione personale alle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. ; 2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Agropoli (SA) in via Carmine
Coppola n. 18 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra . Il sig. ha trasferito da tempo la propria Parte_1 Pt_3 residenza in Battipaglia (SA) alla via Carbone n. 18. ; 3) Il sig. ha versato alla figlia , a titolo di assegno di mantenimento una Pt_3 Per_1 tantum, con assegno circolare consegnato alla stessa, la somma di € 25.000,00 (euroventicinquemila/00). Corrisponderà l'ulteriore somma di € 2.500,00
( euroduemilacinquecento/00) con bonifico bancario alla firma del ricorso per la separazione personale dei coniugi ed ulteriori € 2.500,00
(euroduemilacinquecento/00) alla firma delle note scritte, in sostituzione dell'udienza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale le parti rinunciano di comparire personalmente. Le somme vengono corrisposte a titolo di integrazione dell'assegno di mantenimento una tantum e le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria;
4) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
Chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 30/9/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della figlia oramai divenuta maggiorenne e pressochè trentenne e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, coinfermate con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 30/9/2025;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
4) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
5) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
6) Dott. Mario Miele -GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 299 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) elettivamente domiciliata in CI Parte_1 C.F._1
PA (SA) alla via Sandro Pertini n. 26, nello studio dell'avv. Katja Corrente, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato e ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in CI PA (SA) al Viale della Repubblica n. 59,, nello studio dell'avv. Milena Andreioli, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della
Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 9/6/2025 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira
Bellantoni, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 5/5/2026.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 6/10/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
3) Dott. Mario Miele -GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 299 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) elettivamente domiciliata in CI Parte_1 C.F._1
PA (SA) alla via Sandro Pertini n. 26, nello studio dell'avv. Katja Corrente, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato e ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in CI PA (SA) al Viale della Repubblica n. 59,, nello studio dell'avv. Milena Andreioli, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della
Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.2.2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 8.10.1994 contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Agropoli (SA), n. 87, anno 1994 – Parte II – serie A e che dall'unione coniugale era nata l'[...]8 la figlia Per_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente – chiedevano di pronunciare la
[...] separazione personale alle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. ; 2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Agropoli (SA) in via Carmine
Coppola n. 18 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra . Il sig. ha trasferito da tempo la propria Parte_1 Pt_3 residenza in Battipaglia (SA) alla via Carbone n. 18. ; 3) Il sig. ha versato alla figlia , a titolo di assegno di mantenimento una Pt_3 Per_1 tantum, con assegno circolare consegnato alla stessa, la somma di € 25.000,00 (euroventicinquemila/00). Corrisponderà l'ulteriore somma di € 2.500,00
( euroduemilacinquecento/00) con bonifico bancario alla firma del ricorso per la separazione personale dei coniugi ed ulteriori € 2.500,00
(euroduemilacinquecento/00) alla firma delle note scritte, in sostituzione dell'udienza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale le parti rinunciano di comparire personalmente. Le somme vengono corrisposte a titolo di integrazione dell'assegno di mantenimento una tantum e le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria;
4) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
Chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 30/9/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della figlia oramai divenuta maggiorenne e pressochè trentenne e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, coinfermate con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 30/9/2025;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
4) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
5) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
6) Dott. Mario Miele -GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 299 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) elettivamente domiciliata in CI Parte_1 C.F._1
PA (SA) alla via Sandro Pertini n. 26, nello studio dell'avv. Katja Corrente, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato e ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in CI PA (SA) al Viale della Repubblica n. 59,, nello studio dell'avv. Milena Andreioli, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della
Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 9/6/2025 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira
Bellantoni, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 5/5/2026.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 6/10/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni