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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16462 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50042/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tessaro Porta e dall'avv. Alessandro De Troia, Parte_1 come da procura in atti
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
-resistente-
NONCHE'
, Controparte_2
, e CP_3 CP_4 CP_5
-resistenti-
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2023 e ritualmente comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Roma, la ricorrente premetteva di essere la sorella del resistente , il quale dal 10.8.2021 Controparte_1 non aveva dato più notizie di sé nemmeno alla compagna convivente (la quale, rientrata dalla Romania, suo luogo di origine, non lo aveva trovato a casa e la quale deduceva che la coppia era, in realtà, “separata in casa” da tempo), che eredi del medesimo resistente erano la ricorrente stessa, un loro fratello e gli CP_2 eredi della sorella premorta alla scomparsa del resistente, comproprietari di un immobile sito in CP_6
Roma, e chiedeva dichiararsi l'assenza del fratello ex art. 48 c.c. e la sua scomparsa il 10.8.2021.
All'udienza del 27.3.2024 la ricorrente ed il marito della deceduta , , Persona_1 CP_3 confermavano quanto riportato nel ricorso, nulla opponendo anche l'altro fratello Controparte_2 comparso all'udienza del 3.9.2025 (il quale, con dichiarazione già depositata in atti, confermava quanto riportato nel ricorso, aderendo al medesimo). Verificata la regolarità delle notifiche anche per le resistenti e , in ogni caso, la causa CP_4 CP_5 veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Si osserva che è in atti la denuncia di scomparsa sporta il 13.11.2021 dalla odierna ricorrente relativa al fratello , nonchè la denuncia di successione di , dove sono indicati i suoi tre CP_1 Persona_2 eredi, sopra richiamati.
Per tutto quanto fin qui esposto, ritiene questo Collegio che possa essere accolta la domanda svolta, visti gli artt. 473bis.60 e ss. c.p.c. e l'art. 49 c.c., con individuazione della data della scomparsa il 10.8.2021.
La pubblicazione della sentenza nelle forme dell'art. 473bis.63c.p.c. viene disposta secondo le modalità precisate nel dispositivo, ordinandone la comunicazione al competente Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della norma citata.
La spese di lite sono dichiarate irripetibili stante la natura della causa.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
dichiara l'assenza di , nato a [...] il [...], con individuazione della Controparte_1 data della scomparsa il 10.8.2021;
dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nel periodo compreso dal 30.12.2025 al
30.1.2026 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che pubblicata sul sito Internet del
Ministero della Giustizia;
ordina alla parte ricorrente il deposito di quanto statuito dall'art. 473bis.63, II comma, c.p.c.;
ordina la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per quanto di competenza;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, il 12.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50042/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tessaro Porta e dall'avv. Alessandro De Troia, Parte_1 come da procura in atti
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
-resistente-
NONCHE'
, Controparte_2
, e CP_3 CP_4 CP_5
-resistenti-
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2023 e ritualmente comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Roma, la ricorrente premetteva di essere la sorella del resistente , il quale dal 10.8.2021 Controparte_1 non aveva dato più notizie di sé nemmeno alla compagna convivente (la quale, rientrata dalla Romania, suo luogo di origine, non lo aveva trovato a casa e la quale deduceva che la coppia era, in realtà, “separata in casa” da tempo), che eredi del medesimo resistente erano la ricorrente stessa, un loro fratello e gli CP_2 eredi della sorella premorta alla scomparsa del resistente, comproprietari di un immobile sito in CP_6
Roma, e chiedeva dichiararsi l'assenza del fratello ex art. 48 c.c. e la sua scomparsa il 10.8.2021.
All'udienza del 27.3.2024 la ricorrente ed il marito della deceduta , , Persona_1 CP_3 confermavano quanto riportato nel ricorso, nulla opponendo anche l'altro fratello Controparte_2 comparso all'udienza del 3.9.2025 (il quale, con dichiarazione già depositata in atti, confermava quanto riportato nel ricorso, aderendo al medesimo). Verificata la regolarità delle notifiche anche per le resistenti e , in ogni caso, la causa CP_4 CP_5 veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Si osserva che è in atti la denuncia di scomparsa sporta il 13.11.2021 dalla odierna ricorrente relativa al fratello , nonchè la denuncia di successione di , dove sono indicati i suoi tre CP_1 Persona_2 eredi, sopra richiamati.
Per tutto quanto fin qui esposto, ritiene questo Collegio che possa essere accolta la domanda svolta, visti gli artt. 473bis.60 e ss. c.p.c. e l'art. 49 c.c., con individuazione della data della scomparsa il 10.8.2021.
La pubblicazione della sentenza nelle forme dell'art. 473bis.63c.p.c. viene disposta secondo le modalità precisate nel dispositivo, ordinandone la comunicazione al competente Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della norma citata.
La spese di lite sono dichiarate irripetibili stante la natura della causa.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
dichiara l'assenza di , nato a [...] il [...], con individuazione della Controparte_1 data della scomparsa il 10.8.2021;
dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nel periodo compreso dal 30.12.2025 al
30.1.2026 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che pubblicata sul sito Internet del
Ministero della Giustizia;
ordina alla parte ricorrente il deposito di quanto statuito dall'art. 473bis.63, II comma, c.p.c.;
ordina la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per quanto di competenza;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, il 12.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi