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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lodi, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
09:10 con la seguente composizione collegiale:
MATACCHIONI RA, Presidente
IO AN, RE
CRIVELLI ALBERTO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 53/2021 depositato il 23/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I2000502021 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 rappresentata dal Dott. Nominativo_1, impugnava un avviso di accertamento n. TR9011200050/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lodi, per imposte IRPEF, addizionali e contributi previdenziali relative all'anno 2016.
Deduceva la ricorrente di essere socia accomandataria della Società_1
, che aveva presentato la dichiarazione dei dettiti per il 2016 il 29/10/2018, considerata omessa per la tardività della presentazione.
Deduceva che l'ufficio aveva accertato operazioni di versamento e di prelievo non giustificate, sui conti correnti della società e dei soci, e che sulla base di questi elementi aveva accertato ricavi non dichiarati, attribuiti alla ricorrente per la quota del 90%, corrispondente alla sua partecipazione societaria.
Rilevava che l'Agenzia Delle Entrate non aveva considerato i costi che avrebbe dovuto determinare induttivamente o forfettariamente, in violazione dell'art. 41 d.p.r. 600/73.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il reddito della società era stato accertato definitivamente, e che alla socia era stato accertato un reddito di partecipazione, in mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di annullamento totale, per la violazione dell'art. 18 d. lgs,
546/92, in mancanza dell'indicazione specifica dei fatti e dei motivi giuridici posti a fondamento della stessa.
Ribadiva la legittimità dell'accertamento in capo al socio, fondato sull'accertamento definitivo in capo alla società, precisando di aver ammesso in deduzione dei maggiori ricavi accertati, costi per complessivi E.
255.036,00.
Con memoria illustrativa l'Agenzia delle Entrate dichiarava che l'altro socio Sig. Nominativo_2, non aveva impugnato l'avviso di accertamento notificatogli, che era divenuto definitivo, e chiedeva l'integrazione del contradditorio con lo stesso socio e la società.
Con ordinanza del 7/4/2025 veniva disposta l'integrazione del contradditorio, a cura della parte più diligente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza è stata constatata l'omessa integrazione del contradditorio, pertanto deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 45 comma 2 d. lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 45, comma 1, D.Lgs. 546/92 dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti. Visto l'art. 45, comma 2, D.Lgs. 546/92, dispone che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
Lodi 20/10/2025.
Il RE Il Presidente
Avv. Stefano Furiosi Dott. Franco Matacchioni
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
09:10 con la seguente composizione collegiale:
MATACCHIONI RA, Presidente
IO AN, RE
CRIVELLI ALBERTO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 53/2021 depositato il 23/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I2000502021 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 rappresentata dal Dott. Nominativo_1, impugnava un avviso di accertamento n. TR9011200050/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lodi, per imposte IRPEF, addizionali e contributi previdenziali relative all'anno 2016.
Deduceva la ricorrente di essere socia accomandataria della Società_1
, che aveva presentato la dichiarazione dei dettiti per il 2016 il 29/10/2018, considerata omessa per la tardività della presentazione.
Deduceva che l'ufficio aveva accertato operazioni di versamento e di prelievo non giustificate, sui conti correnti della società e dei soci, e che sulla base di questi elementi aveva accertato ricavi non dichiarati, attribuiti alla ricorrente per la quota del 90%, corrispondente alla sua partecipazione societaria.
Rilevava che l'Agenzia Delle Entrate non aveva considerato i costi che avrebbe dovuto determinare induttivamente o forfettariamente, in violazione dell'art. 41 d.p.r. 600/73.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il reddito della società era stato accertato definitivamente, e che alla socia era stato accertato un reddito di partecipazione, in mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di annullamento totale, per la violazione dell'art. 18 d. lgs,
546/92, in mancanza dell'indicazione specifica dei fatti e dei motivi giuridici posti a fondamento della stessa.
Ribadiva la legittimità dell'accertamento in capo al socio, fondato sull'accertamento definitivo in capo alla società, precisando di aver ammesso in deduzione dei maggiori ricavi accertati, costi per complessivi E.
255.036,00.
Con memoria illustrativa l'Agenzia delle Entrate dichiarava che l'altro socio Sig. Nominativo_2, non aveva impugnato l'avviso di accertamento notificatogli, che era divenuto definitivo, e chiedeva l'integrazione del contradditorio con lo stesso socio e la società.
Con ordinanza del 7/4/2025 veniva disposta l'integrazione del contradditorio, a cura della parte più diligente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza è stata constatata l'omessa integrazione del contradditorio, pertanto deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 45 comma 2 d. lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 45, comma 1, D.Lgs. 546/92 dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti. Visto l'art. 45, comma 2, D.Lgs. 546/92, dispone che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
Lodi 20/10/2025.
Il RE Il Presidente
Avv. Stefano Furiosi Dott. Franco Matacchioni