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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano, nella causa civile iscritta al n° 18521/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. SPOTORNO Parte_1
CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo, Piazza F. Chopin, 13.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con il dott. CP_1 Per_1
[...]
- convenuto -
All'udienza dell'1/7/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1 liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Spotorno Claudia.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, chiese la condanna dell' al “pagamento dei ratei di assegno mensile di cecità CP_1 parziale dal marzo 2023 al dovuto”, oltre accessori e col favore delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l rilevò che “la prestazione è stata pagata” e chiese CP_1
“dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
All'odierna udienza, il procuratore della ricorrente ha aderito alla superiore richiesta e la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione in favore della parte ricorrente della prestazione richiesta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell che ha provveduto alla CP_1
liquidazione della provvidenza prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la CP_1
restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01/07/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano, nella causa civile iscritta al n° 18521/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. SPOTORNO Parte_1
CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo, Piazza F. Chopin, 13.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con il dott. CP_1 Per_1
[...]
- convenuto -
All'udienza dell'1/7/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1 liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Spotorno Claudia.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, chiese la condanna dell' al “pagamento dei ratei di assegno mensile di cecità CP_1 parziale dal marzo 2023 al dovuto”, oltre accessori e col favore delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l rilevò che “la prestazione è stata pagata” e chiese CP_1
“dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
All'odierna udienza, il procuratore della ricorrente ha aderito alla superiore richiesta e la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione in favore della parte ricorrente della prestazione richiesta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell che ha provveduto alla CP_1
liquidazione della provvidenza prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la CP_1
restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01/07/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano