Articolo 48 del Codice della nautica da diporto
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15 settembre 2005
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Versione
22 dicembre 2020
Art. 48. Obblighi del noleggiante 1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore ((o dei noleggiatori a cabina)) e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.
Entrata in vigore il 22 dicembre 2020
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