TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5076/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Assunta Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria
Cammaroto del ruolo professionale resistente
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina Controparte_2
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71 ed esenzione ticket sanitario
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 29/09/2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_3
proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 3478/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e in subordine dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione del ticket sanitario.
Pertanto, nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74% o in subordine nella percentuale del 67%, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' alla corresponsione dei corrispettivi emolumenti CP_3
dalla domanda amministrativa. Vittoria di spese e compensi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva nel presente giudizio l' deducendo l'infondatezza della domanda nel merito CP_3
e chiedendo il rigetto del ricorso.
Cont Ritualmente instaurato il contraddittorio, nella contumacia dell' esperita Ctu medico- legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ. sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esame dei presupposti per il diritto.
Cont Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' avendo parte ricorrente ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio e gli atti e verbali di causa.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato l'incidenza invalidante delle patologie da cui risultava affetto e come non avesse fornito una valutazione esaustiva del suo complessivo stato patologico, non avendo preso in considerazione tutta la documentazione medica in atti.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed esaminato la Persona_1
documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetto risulta affetto fosse caratterizzato da “Disturbi ciclotimici con ripercussione sulla vita sociale cod. 2203-60%. Il paziente lamenta moderata depressione seguita da momenti di euforia ed eccitazione”; a parere del perito, tale patologia avrebbe integrato una condizione invalidante nella misura del 60% e pertanto egli non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che il paziente è portatore di “L'asma bronchiale allergica e turba neuro-psichica”.
Osserva il consulente come “ di anni 21 si può considerare invalido Parte_1 civile con una percentuale del 100%”. Spiegava ancora il dott. : “Quanto alla Per_2
decorrenza dello stato invalidante, si è del parere possa decorrere dalla data della domanda amministrativa (3-2-2022), in quanto trattasi di affezioni già presenti e documentate a quella data”.
Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Riguardo al presente giudizio, in relazione all'inammissibilità della corresponsione degli arretrati, sussistono gravi motivi per compensare per un terzo le spese giudiziali del presente giudizio;
la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico dell' come da CP_3
dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a la condizione di disabilità nella misura Parte_1
del 100% con diritto all'assegno d'invalidità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna alla corresponsione degli arretrati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.797,00 - già compensate CP_3
- per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, oltre le spese della fase per Atp pari a 1.168,50, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_3
del dott. . Persona_2
Messina, 18 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando