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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Immigrazione
N.R.G. 1964/2022
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati dott. Luca Perilli Presidente
dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice
dott.ssa Emmanuela Raciti Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
I. Con ricorso depositato in data 08.02.2022, il ricorrente Parte_1
nato a [...] il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di
Ragusa del 22.11.2021, notificato in data 04.01.2022, con cui è stata rigettata l'istanza finalizzata ad ottenere “il rinnovo, previa conversione, del permesso di soggiorno per lavoro subordinato”, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della nuova formulazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. 286/1998.
Il non si è costituito in giudizio, ma ha depositato personalmente Controparte_1
- in data 12.03.2025 - una memoria, in cui ha ricostruito l'intera vicenda amministrativa e giurisdizionale del ricorrente;
in particolare, ha dedotto che:
- con decreto del 16.02.2022, notificato in pari data, l'amministrazione resistente ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato (nella specie: decreto n.
260/2021), trasmettendo gli atti alla competente Commissione Territoriale, per l'eventuale rilascio di altro titolo di soggiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs.
n. 25/2008;
1 - in data 11.05.2022 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Speciale di Siracusa ha espresso parere contrario, ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale;
- nel frattempo, in data 11.04.2022, il ricorrente ha presentato una seconda istanza per rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, poi rigettata con successivo decreto n. 289/2022, emesso in data 07.12.2022 e notificato all'interessato il 10.07.2023;
- infine, in data 08.01.2025 il ricorrente ha presentato un'ulteriore istanza di permesso di soggiorno, per richiedente asilo, che – in considerazione della pendenza del presente giudizio e dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato emessa in data 11.02.2022 – è stata accolta.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del
14.03.2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio per discussione e decisione, e la concessione di un termine per depositare documentazione volta a dimostrare l'integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal ricorrente sul territorio nazionale.
II. Ciò posto, va preliminarmente verificata tempestività del ricorso, la quale assume portata assorbente rispetto alle questioni di merito, motivo per il quale appare superflua la concessione del rinvio chiesto dal difensore per il deposito di documentazione lavorativa.
Ed infatti, l'art. 19-ter comma 4 espressamente prevede che, per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (tra le quali rientrano anche le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale), “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero (…)”.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente si trovasse in Italia al momento della notifica del provvedimento impugnato, per cui il termine per la proposizione del ricorso
è quello di trenta giorni.
2 Ebbene, tale termine non risulta rispettato, in quanto la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta il 04.01.2022 (come peraltro indicato nello stesso atto introduttivo del giudizio) e il ricorso è stato depositato in data 08.02.2022.
Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, previsto dall'art. 19-ter comma 4 del d.lgs. 150/2011.
III. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di consiglio del 20.03.2025
Si comunichi.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Emmanuela Raciti dott. Luca Perilli
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