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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1698/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8738/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5031300446 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4503/2025 depositato il
08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate DP di Napoli notificava alla società Ricorrente_1 SRL un avviso di accertamento con il quale accertava per l'anno 2017 un maggior reddito di impresa in seguito a controlli sulla posizione fiscale della società per discrepanze riscontrate tra le operazioni attive dichiarate e quelle comunicate dai clienti tramite lo "Spesometro Integrato". Il ricorrente sosteneva che le fatture emesse nei confronti della ditta ET_1 srl ammontavano complessivamente a € 17.099,00 e correttamente erano state registrate e comunicate con lo strumento dello spesometro. Il fatto che la ditta ET_1 srl avesse indicato un valore diverso nel proprio spesometro, sicuramente per errore, non poteva determinare la presunzione di omessa registrazione di fatture per € 25.288,00 pari alla differenza tra i dati indicati nei rispettivi spesometri.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate confermando la correttezza del suo operato e sostenendo che le differenze riscontrate erano state già evidenziate, dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione c.d.
“Cambia Verso” n. CV2017TF42546199, notificata a mezzo pec in data 11/04/2019 alla quale non era stata data alcuna risposta. Altresì, ha evidenziato come l'accertamento TF503I3000446/2023 notificato alla ET , non sia stato impugnato nei termini, divenendo così definitivo.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli con la sentenza n. 8738/2024 depositata il
06/06/2024 dopo aver evidenziato che per mero errore il ricorrente indicava nel ricorso il numero di un diverso avviso di accertamento TF507131135/2023, rispetto a quello effettivamente impugnato recante il numero TF503I3000446/2023, rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile per impossibilità di determinare con certezza la data di notifica dell'atto impugnato con condanna alle spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello la società Ricorrente_1 SRL rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 sostenendo la correttezza del rispetto dei termini di impugnazione avendo ricevuto l'atto impugnato il giorno 5/5/2023 e non come erroneamente ritenuto dalla Corte 11/04/2019. Ribadendo
i motivi del ricorso introduttivo chiede che l'appello venga accolto in riforma della sentenza appellata.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo che la mancata impugnazione nei termini dell'accertamento alla società lo ha reso definitivo. Di conseguenza procede facendo una disamina delle conseguenze dell'accertamento del maggior reddito accertato alle società di capitali che nel caso di specie, trattandosi di società a ristretta base sociale, legittima la conseguente imputazione ai soci pro quota. In merito alle eccezioni dell'appellante sostiene che alcuna prova è stata dedotta dalla società in ordine al prospettato errore commesso e che i dati riportati sono quelli che si desumono dai dati contabili informatizzati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere riformata in quanto non sussiste l'inammissibilità del ricorso. Infatti erra il giudice nell'affermare che non è possibile datare con certezza la notifica dell'atto impugnato in quanto dalla ricevuta di consegna della pec, già depositata agli atti dal ricorrente e forse non visionata dal giudice, risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 05/05/2023 per cui considerando il maggior termine di 90 giorni della mediazione obbligatoria e il diniego dell'ufficio, il ricorso deve ritenersi nei termini. La pretesa dell'Agenzia delle Entrate è del tutto indimostrata, in quanto l'unico elemento indicato dall'Ufficio per dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi è il mero richiamo dei dati di cui allo Spesometro
Integrato, richiamo del tutto insufficiente a sostenere, senza riscontri di alcun tipo o natura, la pretesa di cui trattasi. L'avviso di accertamento richiama gli artt. 39 comma 1 lettera d) e 41-bis DPR 600/73; 54 c. 5
DPR 633/72 e 25 D.Lgs 446/97, legittimando la facoltà di procedere all'accertamento del reddito in quanto i dati e le notizie a disposizione, come sopra riportati, rappresentano presunzioni di evasione caratterizzate da gravità, precisione concordanza. Tuttavia, i dati dello spesometro non fondano, da soli e senza riscontri, una presunzione, trattandosi di un elemento “unico”, mentre un ragionamento presuntivo richiede una pluralità di elementi che congiuntamente considerati depongano nel senso invocato dall'Ufficio. Sotto correlato profilo questo stesso dato, proveniente dal terzo, non è sufficiente da solo a sostenere la pretesa tributaria così come in generale non lo sono le sole dichiarazioni di terzi (Cass.
7271/2017, Cass. 13366/2016,Cass. n. 22413/2016;) L'appellante ha dimostrato che le sue scritture contabili riportano esattamente il dato complessivo di fatture emesse nei confronti della società ET_1 srl corrispondente ai 17.099,00 euro indicate in maniera corrispondente all'agenzia delle entrate nel così detto spesometro. Il fatto che questa società cliente abbia indicato un valore superiore non è sufficiente a provare il maggior reddito accertato. Ritenere a priori che il dato indicato dal cliente in maniera nettamente superiore al fornitore sia quello giusto non risponde all'obbligo di prova richiesto all'organo accertatore. Considerata la particolare tipologia di controversia sussistono le condizioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8738/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5031300446 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4503/2025 depositato il
08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate DP di Napoli notificava alla società Ricorrente_1 SRL un avviso di accertamento con il quale accertava per l'anno 2017 un maggior reddito di impresa in seguito a controlli sulla posizione fiscale della società per discrepanze riscontrate tra le operazioni attive dichiarate e quelle comunicate dai clienti tramite lo "Spesometro Integrato". Il ricorrente sosteneva che le fatture emesse nei confronti della ditta ET_1 srl ammontavano complessivamente a € 17.099,00 e correttamente erano state registrate e comunicate con lo strumento dello spesometro. Il fatto che la ditta ET_1 srl avesse indicato un valore diverso nel proprio spesometro, sicuramente per errore, non poteva determinare la presunzione di omessa registrazione di fatture per € 25.288,00 pari alla differenza tra i dati indicati nei rispettivi spesometri.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate confermando la correttezza del suo operato e sostenendo che le differenze riscontrate erano state già evidenziate, dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione c.d.
“Cambia Verso” n. CV2017TF42546199, notificata a mezzo pec in data 11/04/2019 alla quale non era stata data alcuna risposta. Altresì, ha evidenziato come l'accertamento TF503I3000446/2023 notificato alla ET , non sia stato impugnato nei termini, divenendo così definitivo.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli con la sentenza n. 8738/2024 depositata il
06/06/2024 dopo aver evidenziato che per mero errore il ricorrente indicava nel ricorso il numero di un diverso avviso di accertamento TF507131135/2023, rispetto a quello effettivamente impugnato recante il numero TF503I3000446/2023, rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile per impossibilità di determinare con certezza la data di notifica dell'atto impugnato con condanna alle spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello la società Ricorrente_1 SRL rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 sostenendo la correttezza del rispetto dei termini di impugnazione avendo ricevuto l'atto impugnato il giorno 5/5/2023 e non come erroneamente ritenuto dalla Corte 11/04/2019. Ribadendo
i motivi del ricorso introduttivo chiede che l'appello venga accolto in riforma della sentenza appellata.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo che la mancata impugnazione nei termini dell'accertamento alla società lo ha reso definitivo. Di conseguenza procede facendo una disamina delle conseguenze dell'accertamento del maggior reddito accertato alle società di capitali che nel caso di specie, trattandosi di società a ristretta base sociale, legittima la conseguente imputazione ai soci pro quota. In merito alle eccezioni dell'appellante sostiene che alcuna prova è stata dedotta dalla società in ordine al prospettato errore commesso e che i dati riportati sono quelli che si desumono dai dati contabili informatizzati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere riformata in quanto non sussiste l'inammissibilità del ricorso. Infatti erra il giudice nell'affermare che non è possibile datare con certezza la notifica dell'atto impugnato in quanto dalla ricevuta di consegna della pec, già depositata agli atti dal ricorrente e forse non visionata dal giudice, risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 05/05/2023 per cui considerando il maggior termine di 90 giorni della mediazione obbligatoria e il diniego dell'ufficio, il ricorso deve ritenersi nei termini. La pretesa dell'Agenzia delle Entrate è del tutto indimostrata, in quanto l'unico elemento indicato dall'Ufficio per dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi è il mero richiamo dei dati di cui allo Spesometro
Integrato, richiamo del tutto insufficiente a sostenere, senza riscontri di alcun tipo o natura, la pretesa di cui trattasi. L'avviso di accertamento richiama gli artt. 39 comma 1 lettera d) e 41-bis DPR 600/73; 54 c. 5
DPR 633/72 e 25 D.Lgs 446/97, legittimando la facoltà di procedere all'accertamento del reddito in quanto i dati e le notizie a disposizione, come sopra riportati, rappresentano presunzioni di evasione caratterizzate da gravità, precisione concordanza. Tuttavia, i dati dello spesometro non fondano, da soli e senza riscontri, una presunzione, trattandosi di un elemento “unico”, mentre un ragionamento presuntivo richiede una pluralità di elementi che congiuntamente considerati depongano nel senso invocato dall'Ufficio. Sotto correlato profilo questo stesso dato, proveniente dal terzo, non è sufficiente da solo a sostenere la pretesa tributaria così come in generale non lo sono le sole dichiarazioni di terzi (Cass.
7271/2017, Cass. 13366/2016,Cass. n. 22413/2016;) L'appellante ha dimostrato che le sue scritture contabili riportano esattamente il dato complessivo di fatture emesse nei confronti della società ET_1 srl corrispondente ai 17.099,00 euro indicate in maniera corrispondente all'agenzia delle entrate nel così detto spesometro. Il fatto che questa società cliente abbia indicato un valore superiore non è sufficiente a provare il maggior reddito accertato. Ritenere a priori che il dato indicato dal cliente in maniera nettamente superiore al fornitore sia quello giusto non risponde all'obbligo di prova richiesto all'organo accertatore. Considerata la particolare tipologia di controversia sussistono le condizioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio